Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr 540/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: (CF ), nato a [...]_1 C.F._1
UG (FRANCIA) il 31/01/1970 e residente a [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato in formato analogico, dagli avv.ti Angela Maria Fasano (CF: e Stefania Fasano (CF: C.F._2
, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC C.F._3
e Email_1 Email_2
- ricorrente -
CONTRO
NT
, in persona dell' pro
[...] CP_2 tempore, , in Controparte_3 persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
Controparte_4 nella persona dell'Ispettore pro tempore, nonché infine
[...]
Controparte_5
nella persona dell'Ispettore pro tempore (C.F.
[...] P.IVA_1 per tutti) rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SE (C.F. , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo P.IVA_2
PEC istituzionale Email_3
- convenuti -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
* * *
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 11/05/2021, il sig. Parte_1 ha agito contro le Amministrazioni convenute e, sul piano fattuale, ha esposto:
- di essere un dipendente regionale a tempo determinato appartenente al Comando Corpo Forestale (incardinato sotto l'Assessorato Territorio ed Ambiente) e di lavorare come “ . nel Comune di [docc. 7 Parte_2 Pt_3 CP_5
e 9 ric.];
1
certificato di servizio sub doc. 7 ed estratto storico contributivo sub doc. 8]; CP_6
- che tutti i rapporti precari si caratterizzano per i seguenti aspetti:
➢ <l del termine non mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo e sostitutivo>>;
➢ <i rapporti sono stati prorogati tutti in forma orale>> [pag. 4 ricorso];
- di essere altresì dipendente
-> [doc. 7 e 9 ric.]; CP_5
- che il proprio rapporto di lavoro presenta un connotato pubblicistico come sottolineato dal parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Controparte_4 con nota n. 107.2007.11: “In conclusione, è parere dello Scrivente che gli operai forestali di cui si discute, non possono considerarsi compresi tra i destinatari dell'immediata applicazione della più volte citata riforma della previdenza complementare essendo "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni">> [doc. 10 ric.];
- di essere pertanto un precario storico da oltre 30 anni;
- di non aver mai percepito gli scatti biennali di anzianità stabiliti dall'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27/04/2001 e dalla contrattazione collettiva in assenza di ragioni idonee a giustificare il diverso trattamento riconosciuto agli operai a tempo indeterminato (c.d. TI);
- di aver svolto sempre mansioni identiche a quelle espletate dagli TI, tenuto conto peraltro dell'assenza di norme volte ad imporre ai lavori precari prestazioni qualitativamente diverse rispetto a quelle prescritte ai lavoratori di ruolo;
- che non può essere invocata alcuna prescrizione poiché il rapporto di lavoro intrattenuto con le Amministrazioni non è mai stato assistito da stabilità;
- che i rinnovi contrattuali non sono stati accompagnati dalla specificazione delle “causale”, con conseguente violazione così degli artt. 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- che la propria posizione rientra tra quelle interessate dalla petizione al
Parlamento Europeo, cui è seguita la messa in mora dello Stato italiano e della per “eccessiva precarizzazione” del comparto forestale;
Controparte_4
- che, rispetto a quest'ultima problematica, <è stata aperta procedura di infrazione comunitaria…>> come certificato dalle comunicazioni provenienti dalla segreteria della Commissione per le petizioni del 19/12/2019 [doc. 6 ric.] e del
17/10/2020 [doc.
6-bis ric.].
Il quadro fattuale sopra tratteggiato è stato supportato dalle seguenti considerazioni in diritto:
- la Corte d'appello di Catania ha di recente riconosciuto agli operai a tempo determinato della (aventi posizione lavorativa identica a quella del Controparte_4 ricorrente) il diritto a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di servizio maturata ai sensi dell'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27/04/2001 [doc. 2 ric.];
- l'accordo integrativo regionale del 27/04/2001 detta la disciplina della retribuzione all'art. 11 secondo cui: <art. retribuzione la spettante ai lavoratori forestali viene cos determinata: per gli oti a dal salario>2 nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/98-31/12/2001 b) Dal salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura dell' 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. c) Dalla indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce TI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni.
In attesa che norme legislative in materia di bilancio riordinino il settore, l'Amministrazione Forestale si impegna a redigere ed approvare per ogni ufficio periferico una perizia unica che preveda attività lavorative su 12 mesi, interamente coperta in termini finanziari con un unico capitolo di bilancio al fine di superare il frazionamento e i ritardi nel pagamento degli TI.
Per gli OT a) dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL del 01/01/1998 -
31/12/2001
b) Dal salario integrativo, che in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. La corresponsione della retribuzione sia per gli TI che per gli OT deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa>>;
- gli aumenti periodici sono previsti anche dal CCNL di categoria:
• stipendio integrativo;
• aumenti periodici di anzianità….art. 41: L'impiegato, per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa. A partire dall'1.1.1991 l'importo degli aumenti periodici per anzianità è fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure: 6° livello 33,05 5° livello 29,44 4° livello 26,86 3° livello 24,79 2° livello
23,76 1° livello 22,21 64 Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. L'impiegato, nel caso di passaggio ad un livello superiore, conserverà il numero degli scatti di anzianità già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità>>;
- le Amministrazioni convenute hanno estromesso il ricorrente dal meccanismo sopra delineato in ragione (unicamente) del suo inquadramento come lavoratore a tempo determinato;
tale atteggiamento si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE;
- gli scatti di anzianità maturano generalmente ogni due anni;
dai certificati allegati emerge, invero, che i periodi di lavoro del sig. ono tutti superiori Pt_1
a 36 mesi ossia a 1095 giorni di servizio effettivo;
<nel comparto forestale di riferimento gli aumenti periodici per anzianit sono stabiliti nel numero massimo dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio>>;
- oltre al mancato riconoscimento della progressione economica stabilita per gli TI, le Amministrazioni convenute hanno illegittimamente impiegato il ricorrente mediante una abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato;
si sono
3 <succeduti nel tempo pi di rapporti a termine come risulta dai certificati allegati>> (pag. 17 ricorso);
- la precarizzazione non è stata mai affrontata con misure rimediali, non vi è stata alcuna procedura di stabilizzazione né l'adozione di provvedimenti dissuasivi o sanzionatori e nemmeno ristori di natura economica;
- nel caso in esame può dunque trovare applicazione il risarcimento del danno previsto dall'art. 36 c. 5 D.Lgs. n. 165/2001, <con esonero dall probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. novembre n. art. comma quindi pari ad un onnicomprensiva tra minimo ed massimo mensilit dell retribuzione globale fatto avuto riguardo ai criteri indicati luglio ss.uu. del>>; in tal senso è ormai indirizzata la Suprema Corte [viene richiamata Cass. 16095/2016; Cass. 3805/2019] che, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, sottolinea la necessità di un rimedio in forma risarcitoria al fine di conformarsi al diritto unionale e al principio di effettività ivi sancito. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <si chiede all tribunale civile di caltanissetta in funzione giudice del lavoro fissata con decreto l discussione della causa presente ricorso secondo le disposizioni cui comma cpc accertare e dichiarare che convenuta ha violazione direttiva ue principio non discriminazione comunitario negato il diritto al riconoscimento indennit professionale da corrispondersi mensilmente legata alla anzianit servizio per ogni anno maturato sino ad un massimo anni come recita dell regionale gli pregressi importo pari euro condannare quindi pagamento favore ricorrente delle differenze maturate a tale titolo oltre maggior somma tra rivalutazione monetaria interessi dal dovuto soddisfo. degli scatti biennali cos previsto dall integrativo dagli art. ccnl allegato vigente i dipendenti tempo determinato entro limiti prescrizione quinquennale. quinquennale riconoscere anche percepire virt norme contrattuali settore percezione parametri stabiliti relazione maturata alle risultanze contabili cut richiesta.>
6. Riconoscere e quindi dichiarare in favore del ricorrente la progressione stipendiale in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
7. Dichiarare il diritto alla liquidazione in favore del ricorrente degli importi afferenti gli scatti biennali di anzianità anche in relazione alle risultanze della CTU contabile richiesta.
8. Dichiarare che i periodi a termine siano in connessione tra loro e sommare l'anzianità così maturata nei rapporti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento di aumenti retributivi
4 collegati all'anzianità.
9. Riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072. 10.
Dichiarare, quindi, il diritto a percepire un risarcimento del danno commisurato agli anni di servizio svolti oltre i 36 mesi come documentato dai certificati allegati e quindi dichiarare il diritto al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a 10/12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 31, comma 5, L. 183/2010 goduta allo scadere dell'incarico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo>>.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio il 14/02/2022; le stesse hanno censurato la ricostruzione avversaria, evidenziando:
- in via preliminare che controparte ha evocato in giudizio due diverse articolazioni regionali, prospettando di essere stato dipendente di entrambi senza distinzioni;
ciò porta a due conclusioni:
▪ <ciascuno dei due assessorati sar privo di legittimazione passiva rispetto a quelle domande che discendono da rapporti avuti con l non definiti>>;
▪ <il ricorso avversario nullo per indeterminatezza e comunque inaccoglibile non specificando sicuramente dimostrando esattamente nei confronti di quale assessorato secondo successione temporale vi siano state le indicate violazioni in particolare quella del limite dei mesi>>;
- in via subordinata che, laddove i rapporti di lavoro fatti valere dal ricorrente fossero sussunti nel perimetro applicativo del d.lgs. 368/2001, l'iniziativa attorea sarebbe inammissibile per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 32 l. 183/2010;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3805/2019 ha chiarito che <non sono rilevanti le assunzioni a tempo determinato perfezionatesi prima del cio termine previsto dall direttiva per>l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non [ha] lasciato trascorrere, con permanente inerzia, il termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione>>;
- che per i contratti anteriori al 2001, <è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima (art.
1. L. 230/62, vd. l'elenco delle attività del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, tra cui sono compresi i lavori agricoli e forestali)>>; per i contratti stipulati tra il 2001 ed il 2015, l'art. 10 d.lgs. 368/2001 aveva previsto che <
1. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375>>; Ne consegue rapporti, non si applichino gli oneri di forma di cui all'art. 1, c. 1, né la necessità di individuare ed esplicitare le ragioni tecniche, sostitutive ed organizzative a base dell'apposizione del termine, né di rispettare i limiti di contingentamento;
[…] 4.
5 Anche il limite temporale dei 36 mesi di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo non si applica nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525>>; per i contratti successivi al 2015, sono esclusi dall'ambito di applicazione del c.d. Jobs Act, i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; <
2. Quindi sicuramente nell'ambito lavorativo oggetto del giudizio, non trovano applicazione le norme sugli oneri di forma ed il limite dei 36 mesi;
3. Analogamente la disciplina delle proroghe e dei rinvii di cui all'art. 21, D.lgs. 81/2015, non si applica ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali>>;
- che le eccezioni sopra richiamate ricorrono nel caso di specie vista la pacifica natura stagionale dei lavori svolti dal ricorrente e il settore agricolo cui lo stesso era adibito;
- che le argomentazioni svolte da Cass. 3805/2019 non tengono conto <che tutte le esclusioni prima citate nelle discipline nazionali susseguitesi nel tempo in materia di contratti a termine non richiamano la figura dell agricolo ma quella evidentemente pi generica ed ampia lavoro ovvero del settore indipendentemente dalla sua forma soggettiva e dalle finalit praticata economiche come caso delle p.a.>>.
- sempre in via preliminare, ma gradata, che il Controparte_4 Con
e l' di , trattandosi di mere articolazioni territoriali
[...] CP_5 dei due Assessorati citati in giudizio, sono carenti di legittimazione passiva;
- nel merito che il ricorrente, fino al 2016, è stato iscritto nelle graduatorie dei fuori fascia garanzia occupazionale;
successivamente è transitato nella fascia dei
“101sti”; negli anni antecedenti al recepimento della direttiva europea, ha svolto attività di bracciante agricolo presso l'Ispettorato Ripartimentale Foreste (IRF) per 23 giornate nel 1988, 51 giornate nel 1990, 1991, 1995, 1998, 1999, 2000 , 2001 e
52 giornate nel 1997; negli anni 2008, 2014 e 2021 <ha svolto attivit lavorativa come addetto squadra antincendio boschivo>>; che, guardando all'ultimo decennio, il ricorrente ha prestato attività lavorativa discontinua e, in tale arco, gli ultimi cinque alle dipendenze del IRF per un totale di 179 giornate, inferiore al limite dei 36 mesi [in tal senso, CdA 304/2019 la quale ha puntualizzato: <il ricorso avversario nullo per indeterminatezza e comunque inaccoglibile non specificando sicuramente dimostrando esattamente nei confronti di quale assessorato secondo successione temporale vi siano state le indicate violazioni in particolare quella del limite dei mesi> n. 16 del 1996, quindi con forme e modalità del tutto estranee alle previsioni CP_4 del D.Lgs. 368/01 e della Direttiva CE n. 70 del 1999…>>]
- che <art. retribuzione la spettante ai lavoratori forestali viene cos determinata: per gli oti a dal salario>n. 16/1996 è finalizzato non tanto ad acquisire prestazioni lavorative necessarie per l'Amministrazione, ma, soprattutto, a favorire l'inserimento occupazionale degli operai iscritti nelle liste di collocamento (cfr. Cass., sez. lav., n. 12961/2008): tale sistema, pertanto, presenta una marcata finalità assistenziale;
b) la normativa regolatrice della materia è del tutto autonoma e speciale e, dunque, idonea a derogare a quella generale di cui al d.lgs. 368/2001 (cfr. Tar Calabria, Catanzaro,
n. 987/2006, seppur pronunciata in relazione alla previgente legge 230/1962 e Trib.
Siracusa n. 388/2014); c) le mansioni svolte dagli operai forestali hanno carattere stagionale e sono espressamente contemplate come tali dal CCNL di settore (addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria) e dal Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) del 2001 e, dunque, ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. 368/2001, sono escluse dal regime sanzionatorio ivi previsto;
d)
6 infine, “… questi rapporti sono assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, tanto che per espressa previsione del d.lgs. 368 del 2001, sono esentati dalla relativa applicazione” (in termini, Trib. Siracusa, sent. n. 388/2014): l'assimilabilità ai rapporti di lavoro agricolo si evince, del resto, dal testo della stessa legge regionale n. 16/1996, il cui art. 53 (rubricato “Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali”) prevede, al terzo comma, che “L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria”, laddove la legge n. 83/1970 (di conversione in legge del decreto legge n. 7/1970) disciplina, per l'appunto, il collocamento agricolo>>.
- che <proprio la peculiare natura funzione e modalit dell degli operatori forestali tra cui controparte consentono di escludere qualificazione dei contratti in esame a termine senso proprio quindi l questi quanto disposto dalla direttiva materia successione rapporti lavoro tempo determinato>>.
- che la Corte d'appello nissena, con la pronuncia n. 304/2019 è intervenuta su una fattispecie analoga mettendo in luce i seguenti aspetti: <l del termine non mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo e sostitutivo>Cass. 12 aprile 2013 n. 8936, Cass. S.U. 30 settembre 2009 n. 20935). Ciò posto, costituisce principio assolutamente granitico quello secondo cui tutti i contratti della
P.A., sia laddove agisca iure privatorum, sia, a maggior ragione, quando sono funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente (come nel caso qui in esame, parlandosi di personale reclutato per la cura e la manutenzione del patrimonio boschivo regionale) devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 n. 2440 (Cass. 31 ottobre 2018 n. 27910,
Cass. 22 giugno 2018 n. 16562, Cass. 6 ottobre 2016 n. 20033, Cass. 17 giugno 2016
n. 12540, Cass. 26/6/2008 n. 17550, Cass. 26/1/2007 n. 1752, Cass. 23/1/2006 n. 1223), restando del tutto irrilevanti atti e comportamenti concludenti (Cass.
29/11/2005 n. 26047, Cass. 1/4/2010 n. 8000, Cass. 13 ottobre 2016 n. 20690, Cass.
14 giugno 2018 n. 15645, Cass. 10 gennaio 2019 n. 453). In quanto attinente alla disciplina generale del contratto, trattasi di principio chiaramente rientrante nell'ordinamento civile ex art. 117 co. 2 lett. l) Cost. e perciò inderogabile da parte della legislazione regionale. Fra le parti è pertanto intercorso un rapporto di lavoro subordinato di mero fatto, riconducibile all'art. 2126 cod. civ.. La conseguenza è l'impossibilità intrinseca di procedere alla conversione del rapporto ex art. 32 L.
7 183/2010, che presuppone la stipula di un contratto di lavoro di per sé valido, in cui la nullità sia limitata alla clausola di apposizione del termine, che perciò ne viene espunta, oppure che possa essere qualificato come abusivo o per la sua illegittima rinnovazione e protrazione nel tempo oppure per insussistenza in fatto delle asserite ragioni tecniche, organizzative o produttive astrattamente idonee a giustificare il termine stesso. Viceversa, “l'art. 32 l. n. 183/2010, oggi abrogato dal D.lg. n. 81 del 2015, non può essere invocato qualora, come nella fattispecie, si discuta di un rapporto affetto da nullità non convertibile, che produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c.” (Cass. Sez. Lav. 1 marzo 2018 n. 4897). Stante la nullità del rapporto, diventa superfluo il problema della sua qualificazione in termini di diritto privato oppure di pubblico impiego, rilevando tale questione solo al fine di stabilire se sia o no operante il divieto di conversione sancito dall'art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001 per il pubblico impiego. Poiché la conversione è comunque preclusa dalla stessa nullità ed inefficacia giuridica del rapporto di mero fatto, è evidente come la suddetta questione non rivesta qui rilevanza alcuna. Di qui il rigetto della domanda, presentata in via principale, di conversione del rapporto>>;
- che in ipotesi di costituzione retroattiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non potrebbero essere corrisposti arretrati per i periodi non lavorati
[SU 2334/1991];
- che pure la pretesa concernente la ricostruzione di carriera e gli scatti di anzianità non è suscettibile di accoglimento;
l'indennità prevista dall'art. 11 CIRL del 2001 va tenuta distinta da quella ex art. 41 CCNL che riguarda gli impiegati, ossia una categoria eterogenea rispetto a quella dei lavoratori stagionali;
la corresponsione degli scatti di anzianità è oggettivamente giustificata dall'effettivo apporto che l'anzianità di servizio fornisce alla performance individuale e ciò è riscontrabile solo per <coloro che essendo stabilmente inseriti in organico svolgono un lavorativa deputata a soddisfare esigenze permanenti ed ordinarie dell>>; gli operai forestali, invece, non sono qualificabili come operai a termine in senso stretto, beneficiano di un reclutamento <finalizzato non tanto ad acquisire prestazioni lavorative necessarie per l ma soprattutto a favorire occupazionale degli operai iscritti nelle liste di collocamento cass. sez. lav. n. e dunque un sistema che presenta una marcata finalit assistenziale in ogni caso svolgono interventi d rientrano tra gli obiettivi affidati dalla legge all presuppongo il loro migliore svolgimento specifica esperienza apportata pi o meno lunga anzianit servizio>>;
- che la diversità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato (LTD) e lavoratori a tempo indeterminato (LTI) rispetto all'indennità ex art. 11 (ora art. 4)
trova la propria giustificazione nella diversità di mansioni assegnate ai primi, CP_8 chiamati a svolgere tutte quelle attività oggettivamente imprescindibili per la frazione di anno solare in cui sono occupati;
<nella parte dell in cui vengono realizzati i progetti forestali avvalendosi degli l.t.d. dei viali parafuoco pulitura alvei fluviali realizzazione di opere strutturali agli l.t.i. affidati compiti ad esempio mansioni capo operaio o squadra nei confronti lavoratori a tempo determinato che presuppongono una profonda conoscenza ed esperienza lavorativa e non possono quindi essere eseguiti dagli>L.T.D., salvo casi eccezionali legati alla carenza del personale assunto a tempo indeterminato. In tali evenienze, agli L.T.D. viene attribuita una corrispondente maggiorazione retributiva. Inoltre, nella parte dell'anno in cui l'Amministrazione non si avvale della prestazione lavorativa degli L.T.D., agli L.T.I. vengono affidate
8 differenti mansioni, quali la guardiania nei demani e le piccole manutenzioni, ciò per l'ovvia ragione che in determinati periodi dell'anno non si manifestano esigenze legate alla realizzazione di ulteriori attività forestali.>>.
- che, in ogni caso, le somme richieste per gli anni anteriori al quinquennio dalla proposizione del ricorso sono prescritte. L'impianto argomentativo sopra sintetizzato ha condotto alle seguenti conclusioni: <piaccia al tribunale adito respinta ogni avversa domanda istanza ed eccezione in via preliminare dichiarare il ricorso nullo ai sensi del punto ancora ma gradata accertare e l la carenza di legittimazione passiva dipartimento dell nel merito subordinata infondate le domande controparte fatto diritto prescrizione con vittoria spese compensi>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 20/05/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., i procuratori delle parti hanno discusso la controversia, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, sopra trascritte.
2. Prima di tutto, va dichiarata l'estraneità alla lite del Controparte_4
e del
[...] CP_5 Controparte_9 di , trattandosi di mere articolazioni territoriali dei due Assessorati CP_5 evocati in giudizio.
3. Sotto un profilo logico-giuridico, poi, la questione che occorre affrontare in via consequenziale investe l'eccepita decadenza dall'azione.
3.1. Le Amministrazioni convenute hanno evidenziato che, se i rapporti a termine fatti valere da controparte fossero sussunti nel perimetro applicativo del d.lgs. 368/2001, allora l'iniziativa del sig. sarebbe inammissibile per Pt_1 decorso del termine decadenziale di cui all'art. 32 l. 183/2010. L'eccezione coglie nel segno. La riconducibilità dei rapporti precari intercorsi tra l'Amministrazione siciliana e gli operai c.d. forestali alla disciplina cui al d.lgs. 368/2001 ha integrato una questione fortemente dibattuta, che è stata al centro di un intenso sviluppo giurisprudenziale.
In tempi recenti, si è consolidata in seno alla Suprema Corte una prospettiva esegetica che appare univocamente orientata verso l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa della normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato. Le pronunce da cui discende la suddetta opzione interpretativa si caratterizzano per un impianto motivazione strutturato nei seguenti termini: <
1.1.1. Occorre premettere un breve inquadramento del contesto normativo nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le sue prestazioni di lavoro subordinato in favore dell'amministrazione regionale siciliana. Con l'art. 43 della legge regionale n. 14 del 2006, che introdusse l'art. 45-ter nella legge regionale n. 16 del 1996, la Regione Sicilia istituì «l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali». L'iscrizione nell'elenco è «condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del
9 e dell'Azienda regionale delle foreste NT0 demaniali». Il successivo art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che, «per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale … dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali». A prescindere dai requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale e dai criteri per lo scorrimento degli iscritti nelle relative graduatorie (che qui non rilevano e su un aspetto dei quali è anche intervenuta la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 206/2015), il sistema è chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato (centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di un numero minimo annuale di «giornate lavorative ai fini previdenziali». Nella sentenza impugnata non è messo in discussione che i lavoratori inseriti nei contingenti «di operai con garanzia di fascia occupazionale» limitata ad un certo numero di giornate lavorative sono lavoratori a tempo determinato, come del resto emerge dal testo della legge regionale, per la contrapposizione tra gli operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel «contingente di operai a tempo indeterminato».
[…] Occorre innanzitutto ribadire che le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale. Il fatto che un contratto di lavoro non sia stato stipulato «ai sensi del d.lgs. 368/2001» nulla toglie alla necessità di applicare le norme di legge imperative che disciplinano quel rapporto. Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, e a., nelle cause riunite C- Per_1
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72).
Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa
C177/10, ; sentenza 7 settembre 2006, in causa C53/04, e Persona_2 Per_3
; causa C-212/04, . Per_4 Per_5 L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta per la valida pattuizione dell'assunzione a termine, con indicazione specifica della causale, norma che sicuramente risponde, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE, con particolare riferimento all'assicurazione di regole di salvaguardia, tra cui quella della fissazione di «ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti» (art. 5, lett. a) e/o della «durata massima totale» (art. 5 lett. b). La forma scritta risponde del resto a tale esigenza pur nel diverso sistema che ha caratterizzato successivamente il contratto a tempo determinato;
infatti, seppure la causalità è in tutto o in parte venuta meno (d.l. n. 34 del 2014 conv. con mod. in L.
10 n. 34/2014; art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, nelle diverse formulazioni succedutesi), il requisito formale continua ad assicurare certezza quanto meno rispetto all'assetto temporale, così contribuendo a garantire il controllo sulle regole dettate dal diritto interno al fine di contrastare la reiterazione indiscriminata di rapporti a termine. L'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole antiabusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittima reiterazione, in contrasto l'assetto della disciplina eurounitaria.
1.1.4. Il principio è in linea con quanto affermato da questa Corte in relazione ai contratti qualificati di collaborazione in relazione ai quali si è detto che la nozione di lavoratore a termine ai fini dell'applicazione della direttiva 1999/70/CE, è quella dettata dall'accordo quadro a quest'ultima allegato e, quindi, anche contratti nulli possono essere apprezzati se attraverso gli stessi si realizza una reiterazione abusiva
(v. ex multis Cass. 8 maggio 2018, n. 10951). Si aggiunga che la Corte di Giustizia nella recente sentenza del 25 gennaio
2024, causa C-389/22, ha ribadito che dalla ampia formulazione della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo assume una concezione ampia, poiché riguarda in generale i "lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro".
Inoltre, la definizione della nozione di "lavoratori a tempo determinato", ai sensi della clausola 3, punto 1, dell'accordo quadro, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto interno (sentenza del 19 marzo 2020, e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 108, Persona_6 nonché ordinanza del 26 aprile 2022, Universitat de Barcelona, C-464/21,
EU:C:2022:337, punto 22). Pertanto, l'accordo quadro si applica a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro, ai sensi del diritto nazionale, e fatta salva soltanto la discrezionalità conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro per quanto attiene all'applicazione di quest'ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché l'esclusione, conformemente al quarto comma del preambolo dell'accordo quadro, dei lavoratori interinali (sentenza del 19 marzo 2020, e a., C-103/18 e C-429/18, Persona_6
EU:C:2020:219, punto 109, nonché ordinanza del 26 aprile 2022, Universitat de
Barcelona, C-464/21, EU:C:2022:337, punto 23).
1.1.5. In conseguenza, quindi, anche il rapporto nullo produttivo di effetti ex art. 2126 c.c. rientra nell'ampia accezione della direttiva.
1.1.6. La Corte d'Appello, dunque, erroneamente non ha verificato la compatibilità del rapporto di lavoro con l'accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimento del cd. danno comunitario, in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., S. U., n. 5076 del 2016), e se non intervenuta stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione. Né è di ostacolo a ciò la diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, atteso che comunque vi è un'occupazione
11 lavorativa a termine reiterata negli anni…>> [Cfr. tra le altre, Cass. 4935/2024; Cass. 18945/2024]. Peraltro, la stessa Corte di Cassazione, altrettanto recentemente, ha sancito che <l del termine non mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo e sostitutivo>> [Cass. n. 34561/2023].
Appare evidente come tale principio valga a maggior ragione per le
Amministrazioni convenute, trattandosi ovviamente di enti pubblici non economici e con competenze molto più ampie e trasversali di quelle attinenti alla (sola) agricoltura. I dettami esegetici sopra fotografati giustificano l'operatività della disciplina in materia di lavoro a tempo determinato anche per le posizioni contrattuali dei c.d. operai forestali e, quindi, anche per il sig. Pt_1
4. Ciò posto è riscontrato sul piano documentale che il ricorrente, prendendo a riferimento l'arco temporale successivo al D.lgs. n. 368/2001, sia stato impiegato alle dipendenze delle Amministrazioni convenute con una pluralità di contratti a termine di durata complessiva superiore a 36 mesi [vedi certificato di servizio sub doc. 7 nonché buste paga + CUD sub doc. 9].
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio. Va anche considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decadenza non può verificarsi al di fuori di una espressa e specifica previsione legale mediante disposizioni di stretta interpretazione insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, date le conseguenze che ne derivano, che, in tempi brevi e tassativi, precludono al giudice ogni ulteriore indagine in ordine al merito dei rapporti controversi [da ultimo, Cass., n. 23494/2022].
Il comma 4 del citato art. 32 recita che <le disposizioni di cui all della legge luglio n. come modificato dal comma del presente articolo si applicano anche:>a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto>>.
12 L'art. 1, c. 1 d.lgs. 368/2001, a sua volta, prevede che <È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]>>.
La disciplina sopra riportata coinvolge la “tormentata” regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato e persegue l'obiettivo di fornire al sistema del lavoro temporaneo un maggior grado di certezza e stabilità, in passato frustrata dal principio civilistico dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità e della conseguente possibilità che tra la scadenza del termine e l'impugnazione giudiziale dello stesso potesse trascorrere un lungo lasso di tempo. Al fine di garantire maggiore certezza alle situazioni giuridiche, è stato introdotto un rigido sistema di decadenze. È noto che l'art. 6 L. 604/1966 delinea una procedura impugnatoria a struttura bifasica. Nella formulazione originaria della norma, l'impugnazione stragiudiziale doveva avvenire entro 60 giorni mentre il secondo necessario passaggio era segnato dall'onere di impugnazione giudiziale entro il successivo termine di 270 giorni. Successivamente, è intervenuto l'art. 1 c. 11 lett. a) L. 92/2012 che ha modificato i suddetti termini nel seguente modo: al termine di 60 giorni fissato inizialmente per l'impugnazione stragiudiziale è stato sostituito il più lungo termine di 120 giorni;
così come il termine di 270 giorni per l'iniziativa giudiziale è stato ridotto a 180 giorni. Infine, l'art. 28 d.lgs. 81/2015, modificato dal c.d. Decreto Dignità [art. 1, c. 1 lett. c) dl 87/2018, convertito con modificazioni nella L. 96/2018] ha ulteriormente modificato i suddetti termini attestandoli entrambi sui 180 giorni.
In tale situazione, la Suprema ha puntualizzato che <in ragione del combinato disposto dell comma lett. a della legge n. e d.lgs. il previsto termine di decadenza trova applicazione anche in relazione all per l reiterazione dei contratti si pu osservare che la ratio tale disciplina risponde favorire certezza delle situazioni giuridiche corte cost. sentenza>> [Cass. 4960/2023].
5. Se così è, l'impugnativa attorea volta a far valere l'illegittima reiterazione dei contratti a termine va scrutinata in rapporto al regime decadenziale di cui all'art. 32, c. 4 L. n. 183/2010, come sollecitato dall'eccezione della difesa erariale. Preme rilevare che l'eccezione in questione ha natura di eccezione in senso stretto ed è fondata su fatti che devono essere allegati dalla parte, anche se questi possono essere qualificati diversamente dal giudice (sul punto, può argomentarsi da
Cass. 20611/2018).
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito <che tutte le esclusioni prima citate nelle discipline nazionali susseguitesi nel tempo in materia di contratti a termine non richiamano la figura dell agricolo ma quella evidentemente pi generica ed ampia lavoro ovvero del settore indipendentemente dalla sua forma soggettiva e dalle finalit praticata economiche come caso delle p.a.>> (Cass 8443/2020). Giova rilevare che l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine esige e postula necessariamente che almeno l'ultimo contratto della serie venga attinto dall'impugnazione prima stragiudiziale e poi giudiziale del lavoratore.
Tale condizione è imprescindibile e non surrogabile.
13 Solo ove la stessa sia soddisfatta, l'eventuale decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore, può rilevare come antecedente storico.
Ciò si ricava, innanzitutto, dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata di vicende in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame [vedi Cass. 22861/2022]. Nella parte narrativa di quest'ultima pronuncia è chiaramente sottolineato che il termine di decadenza ex art. 32 c. 4 lett. d) L. 183/2010 era stato rispetto unicamente nei confronti dell'ultimo contratto di somministrazione e non per quelli precedenti. Segnatamente, in seno al paragrafo 2.1, nella descrizione dell'iter processuale, si legge che
Peraltro, va segnalato che Cass. 22861/2022 investe un filone di contenzioso promosso nei confronti della e in tutti Parte_4
i precedenti che hanno interessato tale società emerge inequivocabilmente come l'ultimo contratto succeduto fosse stato contestato entro il termine decadenziale. Si può richiamare, ad esempio, Cass. 23494/2022 ove, sempre nella ricostruzione in fatto, si dà atto che <il ricorso avversario nullo per indeterminatezza e comunque inaccoglibile non specificando sicuramente dimostrando esattamente nei confronti di quale assessorato secondo successione temporale vi siano state le indicate violazioni in particolare quella del limite dei mesi>12.3.2016), poiché la prima impugnativa stragiudiziale era stata proposta soltanto il 2.4.2016, oltre il termine di sessanta giorni dalla cessazione dei precedenti contratti>>.
In tutti gli arresti sopra citati, le sentenze di secondo grado sono state cassate poiché il giudice di merito, preso atto che i contratti antecedenti all'ultimo non erano stati tempestivamente impugnati e che l'ultimo contratto della sequenza era conforme a legge, aveva omesso di valutare se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice avesse oltrepassato il limite di una durata da considerarsi ragionevolmente temporanea.
Quindi, i principi di diritto espressi in tali vicende (secondo cui <una interpretazione conforme della normativa interna impone quindi di verificare se nel caso concreto anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla corte giustizia nonostante l decadenza dall del singolo contratto il successivo e continuo invio mediante missioni medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all somministrazione>> - cfr. par. 80
Cass 23949/2022 e par. 34.1 Cass. 22861/2022) debbono essere necessariamente considerati alla luce del contesto fattuale in cui sono stati elaborati, in cui - si ripete
– non si era verificata alcuna decadenza rispetto all'ultimo contratto a termine. Ciò rappresenta l'elemento differenziale e dicotomico rispetto al caso di specie in cui, invece, la decadenza è maturata rispetto a tutti i contratti della sequenza denunciata dal sig. compreso l'ultimo. Pt_1
Il corredo argomentativo ora richiamato è stato recepito e mutuato anche nel pubblico impiego contrattualizzato e in materia di contratti a termine.
14 La statuizione di interesse è rappresentata dalla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 4960/2023, in cui è stato sottolineato: <<<
5.6. Dunque, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione. Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente» (Cass., sentenza n. 22861 del 2022, par. 30.1., resa in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass., n. 22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE, atteso che «quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario» (CGUE, causa C- C-53/04, )>>. Persona_7 Dunque, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abusivo ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, c. 4 lettera b) L. 183/2010 va rispettato e decorre dall'ultimo dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione. Volgendo lo sguardo alla presente vicenda, l'ultimo rapporto a tempo determinato intrattenuto dal sig. isale all'anno 2020; per tale annualità, Pt_1 le evidenze documentali indicano come lo stesso sia stato impiegato fino al mese di ottobre 2020.
La difesa attorea ha versato in atti (sub doc. 9) le buste paga delle annualità intercorse dal 2016 al 2020 e l'ultimo cedolino paga inserito nella produzione documentale riguarda proprio il mese di ottobre 2020.
Non consentono una diversa valutazione né le certificazioni uniche dei redditi, le quali si arrestano al 2019 né l'estratto contributivo sub doc. 8). CP_6 Riguardo a quest'ultima documentazione, va sottolineato come:
- la stessa non offra alcun elemento certo da cui desumere la data precisa in cui è cessata l'attività lavorativa del ricorrente nell'anno 2020;
- non appaiano significativi i riferimenti temporali riportati nella colonna
“Periodo”, i quali non sembrano coincidere con il momento iniziale e conclusivo del rapporto;
ad esempio, nei prospetti paga dell'anno 2020, come data di assunzione è inserita quella del “15/06/2020” mentre nell'estratto contributivo si fa riferimento al primo gennaio 2020 [così per tutte le annualità]; allo stesso modo, rispetto al 2019, è comprovato che l'ultimo giorno lavorativo del sig. ia stato il 04/12 [lo Pt_1
15 testimonia la relativa busta paga e il CUD 2020, doc. 7] ma nell'estratto contributivo si richiama, nuovamente e in modo generico, il periodo 01/01/2019-31/12/2019. Ecco allora che il dato inequivoco in ordine a quando il ricorrente abbia cessato la propria attività lavorativa nel 2020 può essere tratto unicamente dall'ultimo cedolino paga disponibile, cioè quello di ottobre 2020; esaminando i giorni lavorati nel mese [in tutto 13], si può notare che l'ultimo di questi risale al 17/10/2020 [in corrispondenza dell'ultima “P”]. Poiché il 17/10/2020 rappresenta il dies a quo del termine decadenziale ex art. 32 c. 4 l. 183/2010, il ricorrente avrebbe dovuto proporre impugnazione nei confronti dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato entro i successivi 180 giorni [cioè, entro il 15/04/2021], circostanza che, invece, non risulta dagli atti di causa. Il ricorso
è stato depositato il giorno 11/05/2021, quindi oltre il predetto termine. Si sottolinea che tale conclusione non cambia anche assumendo che il dies a quo vada ancorato al giorno finale dell'ultimo mese lavorato, quindi al 31/10/2020. In questo caso, l'ultimo rapporto di lavoro precario avrebbe dovuto essere impugnato non oltre il 29/04/2021. La suddetta decadenza determina l'inammissibilità anche della domanda di risarcimento del c.d “danno comunitario” che trova il suo logico antefatto nell'accertamento dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine.
6. Vanno affrontare ora le pretese di natura retributiva. La difesa attorea ha rivendicato, innanzitutto, la spettanza dell'indennità professionale mensile che il CIRL 2001 (art. 11) e il CIRL 2017 (art. 4) riservano agli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La tematica oggetto di cognizione richiede di valutare la conformità alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro-forestale-ambientale-rurale) nella parte in cui perimetrano la corresponsione della menzionata indennità professionale mensile ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo sembra utile richiamare per relationem – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc – il tracciato motivazionale offerto dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di Palermo n. 699/2024: <tanto premesso la questione devoluta attiene alla conformit clausola citata delle disposizioni del contratto integrativo regionale di settore per gli addetti ai lavori sistemazione cp_8 idraulico-forestale e idraulico-agraria sistema agro-forestale-ambientale-rurale nella parte in cui sanciscono corresponsione una indennit professionale mensile limitatamente lavoratori con a tempo indeterminato. tale fonte negoziale stabiliva all cirl aprile che retribuzione degli operai forestali indeterminato dovesse contemplare anche da corrispondersi mensilmente legata anzianit inserimento nelle fasce oti pari ogni anno maturato sino ad un massimo anni c non altrettanto era previsto determinato otd priva proprio voce.>Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”.
16 Quanto al trattamento economico l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello de-terminato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque, privo della indennità professionale;
è anche previsto per gli OT il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo con- trattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”). Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006-
2009 e 2010-2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente con-tratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre “Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assi-curativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46). Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati su-per/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale.
Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione del-la natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra TI e OT.
In particolare la l.r. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dalla l. r. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è di-retta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o rica-denti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” ( art. 33). Aggiunge poi : “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del diparti-mento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-
17 forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” ( art. 45bis) e specifica che, proprio per per-seguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro” (art. 45-ter) a mezzo del quale
“l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2). Con la l. r. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle di-pendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014). Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve convenirsi col Tribunale che
TI e OT nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni riconnesse al mede-simo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato. Tanto disvela la infondatezza delle argomentazioni formulate da par-te appellante per sostenere la non comparabilità dei lavoratori di che tratta-si. La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro Innanzi tutto, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OT, l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale ( ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali “avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione con-tro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.). Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come l'appellato, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OT parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa
18 regionale e che connota il loro rap-porto di lavoro dei caratteri della subordinazione. Pertanto ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacchè non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a termine determinato”. In sostanza se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa. Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione di parte appellante circa la maggiore professionalità degli TI, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da TI e OT appartenenti allo stesso livello professionale. In ogni caso l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce TI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni. Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza ( comune ai lavoratori a termine e al quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la ragione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politi-co-sociali che connotano detti rapporti lavorativi. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico- sociali-occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017). Il principio è valido anche nella fattispecie in esame.
Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegeta-zione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei
19 boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014).
Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rapporto>>. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli TI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicchè l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Tuttavia, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato deve essere limitato al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 19/05/2021; per il periodo anteriore al 19/05/2016 il diritto si è estinto per prescrizione.
7. Non può essere accolta invece la domanda attorea <volta all del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianit secondo i parametri stabiliti dagli art. e c.c.n.l. vigente atteso che tali disposizioni prevedono l benefici economici solo per dipendenti appartenenti carriera impiegatizia non anche gli operai.>Non si ravvisa, pertanto, alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene il ricorrente, e gli impiegati>> [in questi termini, Trib.
SE n. 420/2023 RG 363/2021].
8. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...] di NT1
; CP_5
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna al risarcimento del “danno comunitario” per intervenuta decadenza;
c) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del sig.
a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità Parte_1 prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati
20 in motivazione e limitatamente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 19/05/2021 (quindi a partire dal 19/05/2016); d) per l'effetto condanna le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
e) respinge per il resto il ricorso;
f) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
SE, 20/05/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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