Art. 5. (Retribuzione soggetta a contributo)
Il contributo complessivo dovuto al Fondo e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' commisurato sui seguenti elementi retributivi:
a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di contingenza;
b) assegni ad personam, quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile di cui alla lettera a), precedentemente goduta, e quella tabellare, successivamente stabilita da disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;
c) mensilita' o quote di esse, eccedenti la dodicesima e previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali;
d) elementi accessori spettanti con continuita' e stabiliti in misura fissa, ancorche' in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali, ivi compresi quelli erogati sulle mensilita' di cui al precedente punto c). Il valore in denaro dell'alloggio gratuito fruito in natura e' calcolato in ragione di un decimo della retribuzione di cui alla lettera a) per dodici mensilita'.
L'indennita' sostitutiva dell'alloggio gratuito e' calcolata nella misura effettivamente, corrisposta nei limiti del decimo della retribuzione di tabella;
e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;
f) qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata, fatta eccezione per:
1) i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;
2) i compensi per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festivita', per ferie e riposi non goduti;
3) l'indennita' di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (50 per cento);
4) l'indennita' di caropane, per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;
5) l'indennita' di concorso pasti, per la parte eccedente l'ammontare dell'indennita' sostitutiva di mensa;
6) gli assegni ad personam, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;
7) le indennita' ed i premi di anzianita' e di buonuscita;
8) le somme corrisposte a titolo di prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, salve quanto disposto al successivo articolo 7;
9) le somme corrisposte per rimborso spese sostenute dal lavoratore per la esecuzione o in occasione di lavoro;
10) le somme corrisposte per gratificazioni o elargizioni concesse una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori, e all'andamento aziendale.
Agli effetti del presente articolo, per lavoro straordinario s'intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi.
Il contributo complessivo dovuto al Fondo e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' commisurato sui seguenti elementi retributivi:
a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di contingenza;
b) assegni ad personam, quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile di cui alla lettera a), precedentemente goduta, e quella tabellare, successivamente stabilita da disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;
c) mensilita' o quote di esse, eccedenti la dodicesima e previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali;
d) elementi accessori spettanti con continuita' e stabiliti in misura fissa, ancorche' in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali, ivi compresi quelli erogati sulle mensilita' di cui al precedente punto c). Il valore in denaro dell'alloggio gratuito fruito in natura e' calcolato in ragione di un decimo della retribuzione di cui alla lettera a) per dodici mensilita'.
L'indennita' sostitutiva dell'alloggio gratuito e' calcolata nella misura effettivamente, corrisposta nei limiti del decimo della retribuzione di tabella;
e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;
f) qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata, fatta eccezione per:
1) i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;
2) i compensi per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festivita', per ferie e riposi non goduti;
3) l'indennita' di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (50 per cento);
4) l'indennita' di caropane, per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;
5) l'indennita' di concorso pasti, per la parte eccedente l'ammontare dell'indennita' sostitutiva di mensa;
6) gli assegni ad personam, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;
7) le indennita' ed i premi di anzianita' e di buonuscita;
8) le somme corrisposte a titolo di prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, salve quanto disposto al successivo articolo 7;
9) le somme corrisposte per rimborso spese sostenute dal lavoratore per la esecuzione o in occasione di lavoro;
10) le somme corrisposte per gratificazioni o elargizioni concesse una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori, e all'andamento aziendale.
Agli effetti del presente articolo, per lavoro straordinario s'intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi.