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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1119/2024 promossa con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/11
DA
(C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliato in VIA GINO FUNAIOLI, 54/56 00151 ROMA
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Conclusioni
pagina 1 di 5 Per Parte_1
Voglia Codesta On.le Corte adita, contrariis reiectis, accertare l'attività professionale svolta dal sottoscritto procuratore in favore della (C.F. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Paderno Dugnano (MI), Via
Pogliani n. 34 di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la al CP_1
pagamento della somma pari ad € 43.061,40 (al lordo delle ritenute d'acconto), o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi moratori decorrenti dal 22.03.2019.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/11 l'avv. adiva questa Corte per Parte_1
ottenere la condanna di al pagamento dei compensi per l'attività Controparte_1
professionale svolta in tre giudizi quale avvocato di fiducia.
La domanda riguardava l'opera prestata:
-in un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di MO (iscritto al n. rg 1247/17)
-in un giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di MO (iscritto al n. rg
9553/15) e in secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Milano (iscritto al n. rg
3612/18).
Per l'opera prestata nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di MO, iscritto al n.r.g.
1247/17, il ricorrente dichiarava di aver assistito e rappresentato la parte qui resistente in tutte le fasi del procedimento, che era stato promosso nell'interesse di Controparte_1
contro la . Controparte_2
Al ricorso introduttivo del presente giudizio venivano allegati i seguenti documenti, relativi al suddetto giudizio svoltosi davanti al Tribunale di MO:
-atto di citazione, procura alle liti, memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., comparsa conclusionale (depositata dall'avv. nonostante la rinuncia al mandato), Pt_1
pagina 2 di 5 comparsa di costituzione e scritti difensivi della controparte convenuta, verbali di udienza e provvedimenti del giudice istruttore, sentenza che aveva definito il giudizio.
Dai documenti suindicati risultava che la Banca convenuta aveva svolto domanda riconvenzionale, che il Tribunale aveva accolto, condannando al Controparte_1
pagamento di euro 1.595.709,08 oltre interessi convenzionali dal 31.12.2016 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 32.686,00, di cui € 1.686,00 per spese esenti ed € 31.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
Le spese erano state liquidate dal Tribunale “sulla base dei compensi medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 per ciascuna delle fasi espletate ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria, da liquidarsi al minimo, in quanto consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Per tale giudizio l'avv. chiedeva alla propria assistita il pagamento di euro Pt_1
545,00 per spese esenti e di euro 6.394,00 per compensi, indicati sulla base del valore della causa indeterminabile, con riduzione al 50% per la fase istruttoria (v. doc. 6.2).
Per il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di MO (iscritto al n.r.g. 9553/15) e per quello svoltosi davanti alla Corte d'Appello di Milano (iscritto al n. r.g. 3612/18), che avevano visto contrapposta al , l'avv. CP_1 Controparte_3 Pt_1
dichiarava parimenti di avere assistito e rappresentato in tutte le fasi CP_1
processuali.
Anche per tali giudizi venivano allegati i documenti attestanti l'opera svolta ed in particolare:
-per il primo grado citazione, procura alle liti, memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., conclusionale e replica, scritti difensivi della parte convenuta, verbali di causa
-per il secondo grado pagina 3 di 5 citazione, procura alle liti, note di trattazione scritta, conclusionale, verbali di causa, sentenza.
Per tali due giudizi l'avv. chiedeva (v. doc. 6.1, nota spese redatta sulla base Pt_1
dei parametri medi per causa del valore di euro 98.607,11, con riduzione al 50% per la fase istruttoria/trattazione in appello)
-per il primo grado euro 786,00 per spese esenti ed euro 13.430,00 per compensi
-per il secondo grado euro 1.165,00 per spese esenti ed euro 11.575,00 per compensi.
Instaurato il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Ritiene la Corte che la domanda del ricorrente sia fondata e debba essere accolta.
Il ricorrente ha, infatti, provato, mediante la produzione dei documenti suindicati, il conferimento dell'incarico professionale e lo svolgimento dell'attività nei giudizi per i quali chiede il compenso.
Dalla lettura degli atti si desume che il valore delle cause rientra nello scaglione indicato dal ricorrente nelle note spese allegate.
Gli importi che il ricorrente richiede rientrano nei parametri indicati nel DM 55/14 e succ. mod. e sono calcolati detraendo due acconti ricevuti per i giudizi indicati nella nota prodotta sub doc. 6.1
All'importo complessivo dovuto dovranno aggiungersi gli interessi di mora dal 9.7.2021
(data di ricevimento del sollecito, relativo alle due note prodotte sub docc.
6.1 e 6.2, da parte della legale rappresentante della società resistente v. docc. 6 e 8) al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 cc. sino al 25.4.2024 e al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal
26.4.2024 (data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) al saldo.
pagina 4 di 5 La resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento degli importi indicati in dispositivo e, secondo soccombenza, alle spese di questo procedimento, pure indicate in dispositivo e liquidate sulla base dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria (con esclusione della fase istruttoria), relativi alle cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
di euro 43.061,40 (al lordo della ritenuta d'acconto) oltre Parte_1
interessi di mora come indicati in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese di questo procedimento, Controparte_1
liquidate in euro 5.211,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Milano il 16.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1119/2024 promossa con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/11
DA
(C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliato in VIA GINO FUNAIOLI, 54/56 00151 ROMA
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Conclusioni
pagina 1 di 5 Per Parte_1
Voglia Codesta On.le Corte adita, contrariis reiectis, accertare l'attività professionale svolta dal sottoscritto procuratore in favore della (C.F. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Paderno Dugnano (MI), Via
Pogliani n. 34 di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la al CP_1
pagamento della somma pari ad € 43.061,40 (al lordo delle ritenute d'acconto), o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi moratori decorrenti dal 22.03.2019.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/11 l'avv. adiva questa Corte per Parte_1
ottenere la condanna di al pagamento dei compensi per l'attività Controparte_1
professionale svolta in tre giudizi quale avvocato di fiducia.
La domanda riguardava l'opera prestata:
-in un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di MO (iscritto al n. rg 1247/17)
-in un giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di MO (iscritto al n. rg
9553/15) e in secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Milano (iscritto al n. rg
3612/18).
Per l'opera prestata nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di MO, iscritto al n.r.g.
1247/17, il ricorrente dichiarava di aver assistito e rappresentato la parte qui resistente in tutte le fasi del procedimento, che era stato promosso nell'interesse di Controparte_1
contro la . Controparte_2
Al ricorso introduttivo del presente giudizio venivano allegati i seguenti documenti, relativi al suddetto giudizio svoltosi davanti al Tribunale di MO:
-atto di citazione, procura alle liti, memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., comparsa conclusionale (depositata dall'avv. nonostante la rinuncia al mandato), Pt_1
pagina 2 di 5 comparsa di costituzione e scritti difensivi della controparte convenuta, verbali di udienza e provvedimenti del giudice istruttore, sentenza che aveva definito il giudizio.
Dai documenti suindicati risultava che la Banca convenuta aveva svolto domanda riconvenzionale, che il Tribunale aveva accolto, condannando al Controparte_1
pagamento di euro 1.595.709,08 oltre interessi convenzionali dal 31.12.2016 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 32.686,00, di cui € 1.686,00 per spese esenti ed € 31.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
Le spese erano state liquidate dal Tribunale “sulla base dei compensi medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 per ciascuna delle fasi espletate ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria, da liquidarsi al minimo, in quanto consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Per tale giudizio l'avv. chiedeva alla propria assistita il pagamento di euro Pt_1
545,00 per spese esenti e di euro 6.394,00 per compensi, indicati sulla base del valore della causa indeterminabile, con riduzione al 50% per la fase istruttoria (v. doc. 6.2).
Per il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di MO (iscritto al n.r.g. 9553/15) e per quello svoltosi davanti alla Corte d'Appello di Milano (iscritto al n. r.g. 3612/18), che avevano visto contrapposta al , l'avv. CP_1 Controparte_3 Pt_1
dichiarava parimenti di avere assistito e rappresentato in tutte le fasi CP_1
processuali.
Anche per tali giudizi venivano allegati i documenti attestanti l'opera svolta ed in particolare:
-per il primo grado citazione, procura alle liti, memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., conclusionale e replica, scritti difensivi della parte convenuta, verbali di causa
-per il secondo grado pagina 3 di 5 citazione, procura alle liti, note di trattazione scritta, conclusionale, verbali di causa, sentenza.
Per tali due giudizi l'avv. chiedeva (v. doc. 6.1, nota spese redatta sulla base Pt_1
dei parametri medi per causa del valore di euro 98.607,11, con riduzione al 50% per la fase istruttoria/trattazione in appello)
-per il primo grado euro 786,00 per spese esenti ed euro 13.430,00 per compensi
-per il secondo grado euro 1.165,00 per spese esenti ed euro 11.575,00 per compensi.
Instaurato il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Ritiene la Corte che la domanda del ricorrente sia fondata e debba essere accolta.
Il ricorrente ha, infatti, provato, mediante la produzione dei documenti suindicati, il conferimento dell'incarico professionale e lo svolgimento dell'attività nei giudizi per i quali chiede il compenso.
Dalla lettura degli atti si desume che il valore delle cause rientra nello scaglione indicato dal ricorrente nelle note spese allegate.
Gli importi che il ricorrente richiede rientrano nei parametri indicati nel DM 55/14 e succ. mod. e sono calcolati detraendo due acconti ricevuti per i giudizi indicati nella nota prodotta sub doc. 6.1
All'importo complessivo dovuto dovranno aggiungersi gli interessi di mora dal 9.7.2021
(data di ricevimento del sollecito, relativo alle due note prodotte sub docc.
6.1 e 6.2, da parte della legale rappresentante della società resistente v. docc. 6 e 8) al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 cc. sino al 25.4.2024 e al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal
26.4.2024 (data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) al saldo.
pagina 4 di 5 La resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento degli importi indicati in dispositivo e, secondo soccombenza, alle spese di questo procedimento, pure indicate in dispositivo e liquidate sulla base dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria (con esclusione della fase istruttoria), relativi alle cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
di euro 43.061,40 (al lordo della ritenuta d'acconto) oltre Parte_1
interessi di mora come indicati in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese di questo procedimento, Controparte_1
liquidate in euro 5.211,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Milano il 16.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
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