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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.176/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2024, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, come da procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto di appello nel fascicolo telematico, dall'Avv. Pasquale Mantello, nel cui studio in Grimaldi (CS),
Corso Trento n.58, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
E incorporante per fusione il in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Noto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Zumbini n.46;
APPELLATA
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone, in virtù di procura speciale, domiciliata presso il suo Studio sito in Roma alla Via IV Novembre n. 149;
APPELLATA
E
1 e per essa non in proprio ma nella sua espressa qualità CP_4 Controparte_3
di procuratrice della prima ed in persona dei suoi procuratori speciali, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata telematicamente all'atto di intervento volontario in appello, dall'Avv. Antonio
Schiavone, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Maria Caterina Colica, sito in Vibo
Valentia, viale Sen. CP_5
INTERVENIENTE VOLONTARIO
E
e, per essa, la mandataria Controparte_6 CP_7 Controparte_8
APPELLATI – CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc. adita Corte, Sezione e Relatore designandi, contrariis reiectis, in riforma della gravata Sentenza di primo grado, così decidere:
- in relazione al primo motivo di appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 819/20, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del creditore procedente
per non aver notificato a mente dell'art. 1264 c.c. e per non aver assolto e, comunque, non _8
aver provato l'assolvimento degli obblighi pubblicistici di cui all'art. 58 TUB della cessione del credito fondiario posto in esecuzione, per ogni addotto singolo trasferimento da a Controparte_9 CP_10
a a e per la mancata produzione degli ulteriori
[...] Controparte_11 Controparte_2
documenti precisati in atti, con conseguente declaratoria di nullità, inefficacia ed estinzione di ogni singolo atto di intimazione ed espropriazione proveniente da creditore procedente privo di legittimazione e, di conseguenza, di nullità ed inefficacia della procedura espropriativa opposta RGEI
Tribunale di Catrovillari 3/2014;
- in relazione al secondo motivo di appello ed in riforma dell'impugnata pronuncia, accertare e dichiarare come non dovuto il quantum debeatur oggetto di pignoramento in quanto non adeguatamente allegato, contabilizzato e provato da parte del creditore procedente, con conseguente invalidizione del processo esecutivo e declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento della procedura opposta;
in subordine ed in ogni caso, sempre in riforma dell'impugnata Sentenza, accertare e dichiarare il versamento da parte dei Mutuatari Opponenti di ratei per complessivi € 48.371,00, con effettuale declaratoria di scomputo dal credito in executivis;
- in relazione al terzo motivo di appello ed in riforma dell'impugnata pronuncia, accertare e dichiarare che la somma di 129.750.000 di vecchie lire, pari ad € 66.971,00, costituita in pegno irregolare in favore della banca mutuante all'atto della stipula del contratto e da questa trattenuta, vada conguagliata con
2 il credito mutuato di 130.000.000 di vecchie lire, pari ad € 67.139,00, e pertanto vada scomputato dal credito posto in esecuzione;
- in relazione al quarto motivo di appello ed in riforma dell'impugnata pronuncia, accertare e dichiarare come non dovuti gli interessi anatocistici ex adverso pretesi;
nonché accertare e dichiarare, stante la pacifica rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, che l'ammontare degli interessi moratori ex adverso ritenuti nella misura di € 31.226,00, a fronte di un mutuo di € 66.971,00, cumulato ai pure applicati interessi compensativi e costi di contratto, supera i tassi soglia usurai, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento e/o caducazione e/o invalidazione del contratto e/o, comunque, di contenimento nel minor importo risultante dalla corretta quantificazione del scomputo degli interessi anatocistici ed usurai contra legem.
- in relazione al quinto motivo di appello ed in riforma dell'impugnata pronuncia, accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o inefficacia e/o nullità del contratto di mutuo fondiario su cui fonda il pignoramento immobiliare opposto, per carenza dei requisiti di legge e per difetto dell'elemento oggettivo della traditio della somma;
e, comunque, perché simulato, contrario a norme imperative e per difetto di causa ed illiceità dei motivi, con conseguente declaratoria di inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo ed effettuale caducazione ed estinzione della procedura RGEI 3/2014 del Tribunale di castrovillari;
- con vittoria di spese e compensi di ambedue i gradi giudizi e dell'esperita fase di sospensiva, oltre
Rimborso Spese Forfettarie del 15% ed accessori di legge".
Per l'appellata “Chiede che l'On. Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza Controparte_1 disattesa, rigetti l'atto di appello, appurata la totale infondatezza della spiegata impugnativa: Con vittoria di spese.”
Per l'appellata “- In via preliminare, rigettare il presente appello in quanto Controparte_3 non rispetta i dettami dell'art. 342. C.p.c., in particolare, non indica specificamente i capi della sentenza impugnati, ma risulta essere privo anche dell'esplicazione dei motivi per cui si chiede la riforma della sentenza così come previsti dal novellato art. 342 c.p.c.
- Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avversaria in quanto capziosa e priva di riscontro probatorio. Respingere, altresì, le avverse richieste di CTU in quanto evidentemente esplorative e comunque inconferenti ai fini del decidere. Rigettare integralmente
l'appello.
- Sempre nel merito, confermare, quindi, la sentenza n. 1126/2020 del 08.10.2020 emessa del Tribunale di Castrovillari.”
3
Per l'interveniente “…richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le CP_4
richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla ridetta Controparte_3
che qui, per brevità, si intendono tutte per integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già depositata ed alle quali si riporta integralmente, chiedendo, altresì, che il giudizio prosegua nei propri confronti con estromissione di limitatamente alle ragioni Controparte_3 di credito di cui in premessa.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato, e , Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, e Controparte_8 CP_6
al fine di far dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva n. 3/2014 RGE, avente ad oggetto il
[...]
fabbricato in agro del Comune di Santa Sofia d'Epiro, alla località Serra di Cicco, ricadente su terreno in Catasto al foglio 31, part.lla 1148.
In particolare, gli attori hanno dedotto:
- che previa notifica dell'atto di precetto per il pagamento della somma di € Controparte_8
108.516,30, oltre accessori e spese, aveva intrapreso la suindicata procedura esecutiva sulla scorta del titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di £130.000.000 stipulato tra i mutuatari coniugi e la Banca Commerciale Italiana in data 8 aprile 1998, a garanzia CP_12 del quale, era stata concessa ipoteca sull'immobile pignorato;
- che nella procedura de qua era intervenuta la a realizzazione di un preteso credito Controparte_6 di € 21.304,00 portato da titolo giudiziale;
- che gli attori avevano, pertanto, interposto opposizione all'esecuzione, domandando al contempo la sospensiva, e lamentando: 1) l'inesistenza originaria e/o la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario per carenza dei requisiti di cui all'art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c. e per difetto dell'elemento oggettivo della tradìtio della somma apparentemente mutuata ed, in concreto, mai entrata nella disponibilità economica e giuridica degli apparenti mutuatari;
2) la nullità del contratto di mutuo perché contrario a norme imperative e per difetto di causa ed illiceità dei motivi e, per l'effetto, l'inesistenza del titolo esecutivo e la caducazione ed estinzione della procedura;
3) l'inefficacia e/o l'annullamento del contratto di mutuo per simulazione;
4) il difetto di legittimazione di;
5) l'erroneità del quantum _8
precettato e l'omessa specificazione dei criteri di calcolo seguiti;
4 - che, respinta la sospensiva con ordinanza comunicata il 22 dicembre 2016, gli attori hanno riassunto tempestivamente il giudizio di merito reiterando tutte le difese, istanze e deduzioni di cui alla predetta opposizione.
Instaurato correttamente il contraddittorio, e la quale mandataria della Controparte_8 CP_7
si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata Controparte_6
in fatto e in diritto.
Con atto di intervento volontario, depositato telematicamente in data 12 giugno 2019, si è costituita in qualità di cessionaria della facendo proprie tutte le Controparte_3 Controparte_6
difese, eccezioni e deduzioni dalla stessa proposte.
Infine, istruita la causa con prove documentali, essa è stata rinviata all'udienza del 6 ottobre 2020 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Con sentenza n.819/2020 pubblicata il 6 ottobre 2020, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure:
1) ha rigettato il motivo con cui veniva lamentata la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario per carenza dei requisiti di cui all'art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c. e per difetto dell'elemento oggettivo della traditio della somma mutuata, sul presupposto che la costituzione del pegno o del deposito cauzionale, anziché essere indice del difetto di traditio, dimostra, al contrario, che il mutuatario ha ottenuto la disponibilità giuridica della somma erogata e che proprio in virtù di tale disponibilità giuridica ha riconsegnato tale somma al mutuante in garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2) ha rigettato il secondo ed il terzo motivo relativi alla nullità del contratto di mutuo per mancata erogazione della somma di denaro, considerato che nel mutuo azionato non sono state ravvisate clausole ostative alla destinazione delle somme erogate al soddisfo di crediti pregressi;
3) ha respinto il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione della creditrice procedente in quanto la stessa ha fornito la piena prova del contrario producendo idonea documentazione;
4) ha rigettato il motivo relativo alla contestazione del quantum contestato poiché, oltre ad essere stato dedotto in termini assolutamente generici ed esplorativi, anche in merito all'asserito anatocismo, si è altresì rivelato infondato, dal momento che nel precetto sono stati inseriti chiaramente gli importi azionati con l'azione esecutiva;
5) ha dichiarato l'inammissibilità del motivo relativo all'esistenza di un credito inferiore rispetto a quello precettato e di quello volto accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interesse, essendo state tali censure dedotte per la prima volta nell'atto introduttivo della fase di merito del giudizio di opposizione.
§ 2. L'appello
5 Con atto di citazione in appello notificato il 2 febbraio 2021, e hanno Parte_3 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituito in giudizio incorporante per fusione il in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 14 giugno 2021, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 18 giugno
2021, si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Controparte_3 dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Con atto di intervento ex art. 110 c.p.c. del 4 settembre 2023, in virtù di atto di scissione parziale stipulato con si è costituita in giudizio facendo proprie tutte le istanze, Controparte_3 CP_4
le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate dalla Controparte_3
Disposta una serie di rinvii, è infine stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 ottobre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Ini, la Corte – viste le note scritte – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 25 ottobre 2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 28 ottobre 2024.
L'appellante e hanno depositato telematicamente la comparsa conclusionale e le Controparte_1
memorie di replica.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e di società Controparte_8 Controparte_6 entrambe non costituitesi in giudizio sebbene l'atto di citazione in appello sia stato loro ritualmente notificato il 2 febbraio 2021.
3.2 Va poi rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da
[...]
e successivamente fatta propria da Controparte_3 CP_4
Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: parte appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello gli appellanti impugnano e contestano la sentenza di primo grado
“per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e perché ha omesso qualsivoglia pronuncia e motivazione sul sollevato punto dirimente del mancato assolvimento degli obblighi pubblicistici;
nonché per violazione del congiunto disposto di cui agli artt. 167 e 115 c.p.c e dell'art. 112 cpc”.
In particolare, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che avesse fornito prova _8
della propria legittimazione mediante la produzione dei rogiti notarili di cessione del credito, senza tuttavia pronunciarsi e considerare l'eccepita e comprovata omessa prova da parte del creditore procedente di assolvimento degli obblighi pubblicistici di cui all'art. 58 T.U.B. Invero, controparte non ha fornito prova alcuna, né della notifica ex art. 1264 c.c., né della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB delle sostenute cessioni del credito da ad e poi ancora al CP_10 Controparte_13
né tantomeno delle relative iscrizioni nel Registro dell'Impresa. In atti sono stati Controparte_2
depositati unicamente i contratti di fusione ed incorporazione e di conferimento di ramo d'azienda, ma in essi non è dato rinvenire alcuna previsione contrattuale che individui ed includa il rapporto di mutuo in questione tra i crediti ceduti: tanto costituisce ulteriore ed autonomo dato di difetto di legittimazione del creditore procedente e di nullità della domanda espropriativa.
Il primo motivo di appello è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo gli appellanti il Giudice di prime cure – e prima di lui il Giudice dell'Esecuzione – avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini della prova della legittimazione ad agire in esecuzione dell' CP_14
convenuto, la produzione in atti dei soli rogiti notarili di fusione e cessione dei crediti.
[...]
Si è già detto che il Tribunale ha ritenuto che la avesse dato piena prova della sua _8
legittimazione tramite la produzione:
- dell'atto di fusione rogato il 24/04/2001 per TA di Milano, rep. n. 16443, racc. n. Per_1
4621, con cui e si dichiaravano fuse Controparte_15 Controparte_16
per incorporazione nella Controparte_15
- del successivo atto di fusione del 28 dicembre 2006 rogato dott. in Torino, rep. n. CP_17
109.563, racc. n. 17.118, con cui e si dichiaravano fuse Controparte_15 Controparte_18
per incorporazione nella Controparte_19
- dal contratto di conferimento di Ramo di Azienda, stipulato in data 29 ottobre 2008 a rogito del
Notaio di rep. 52317 e racc. 8518, con cui ha Persona_2 CP_2 Controparte_1
7 conferito al con efficacia dal 10 novembre 2008, il Ramo di Controparte_2 Controparte_20
[ex operante nelle aree Calabro Lucana, Campania,
[...] Controparte_16
Puglia, Napoli e Provincia e le relative attività e passività connesse all'attività bancaria e finanziaria];
- della procura rilasciata in data 24 novembre 2008 ed autenticata in data 25 novembre 2008 dal
Notaio di rep. 52343, con cui il ha costituito suo Persona_2 CP_2 Controparte_2 procuratore processuale conferendo al mandatario l'espressa facoltà di Controparte_8
escutere la garanzia fondiaria correlata alla sottoscrizione del contratto di mutuo.
È evidente che, nella fattispecie, vengono in rilievo i due (diversi) istituti della fusione per incorporazione e del conferimento di ramo di azienda.
Non vi è dubbio che, relativamente alla fusione per incorporazione, il richiamo dell'art. 58 TUB sia del tutto inconferente.
Come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica o “integrazione”
o “compenetrazione”, dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione. Come limpidamente affermato dalle Sezioni Unite, “che la fusione sia inquadrabile tra le vicende modificative dell'atto costitutivo delle società partecipanti è senz'altro corretto, ma questo non è, tuttavia, l'unico effetto della fusione: il fatto che la (diversa) società, incorporante o risultante dalla fusione, assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta ad indicare che gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice modificazione dell'atto costitutivo. Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese (…). Onde, se tutti i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue”.
Come chiaramente disposto dall'art. 2504-bis c.c., dunque, i rapporti giuridici proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato. La fusione realizza, dunque, un fenomeno successorio, e, più in dettaglio, una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro d'imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i
8 soggetti incorporati. Come puntualizzato dalle Sezioni Unite, “la fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti
o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quando a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo”. La prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata.
Per effetto della fusione per incorporazione, la è subentrata nella posizione Controparte_15
processuale e sostanziale della quale incorporante e dunque Controparte_16 successore universale dell'ente estinto.
Allo stesso modo, per effetto della fusione per incorporazione, la è Controparte_19
subentrata nella posizione processuale e sostanziale della e della Controparte_15 CP_18
[...]
Quanto al conferimento di ramo di azienda, non è superfluo rammentare che il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge
– salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio (cfr. Cass. civ., 19 ottobre 2021,
n. 28787: “Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione
d'azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 r.d.
n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dell'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 2559 c.c.”).
Nel caso di specie, con “Atto di sottoscrizione di aumento di capitale e conferimento” di data 29 ottobre
2008, a rogito per TA ha conferito al Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
che accetta e acquista, il ramo di azienda costituito da 168 filiali o punti operativi (corrispondenti a 154 succursali bancarie) della operanti nelle Aree Calabro Lucana, Campania, Puglia, CP_20 CP_2
e Provincia, e delle relative attività e passività connesse all'attività bancaria e finanziaria svolta.
Effettivamente, in relazione alla cessione di ramo d'azienda, l'art. 58, comma 2, del TUB dispone che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A norma del comma 4 dell'art. 58,
<<nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma producono>
effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile>>.
9 In merito la Suprema Corte ha precisato che, “in tema di cessione di azienda in favore di una banca,
l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità”, con la conseguenza che, “in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria ricompresa tra i debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa, e già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti …” (Cass. n. 22199 del 2010; Cass. n. 2523 del 2017)” (cfr. Cass. civ., 22 marzo 2023, n.
8272).
Con specifico riferimento agli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 4 dell'art. 58 TUB, la Corte
Suprema ha chiarito che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione
"in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo) al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari' requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il concessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 5997 del 2006)” (cfr. Cass. civ., 29 settembre 2020, n. 20495).
È evidente che, nel caso in ispecie, il e, per essa, la mandataria Controparte_2 _8
intimando il pagamento ai debitori ceduti con l'atto di precetto del 18 giugno 2013 cui è seguito
[...]
atto di pignoramento immobiliare per cui è controversia, ha ritualmente notificato la cessione del credito.
Peraltro, nel contratto di conferimento del ramo d'azienda bancaria è stato espressamente previsto che il subentrasse nella titolarità dei crediti a detto ramo d'azienda afferenti e, Controparte_2
dunque, anche nel credito vantato nei confronti dei OR , che rinviene la sua fonte Parte_4
nel contratto di finanziamento fondiario ex art. 38 d.lgs. n. 358 del 1993, stipulato in Calabria, nella città di Rende (CS), in data 8 aprile 1998.
Da ciò consegue, l'infondatezza del primo motivo.
4.2 Con il secondo motivo di appello gli appellanti impugnano e contestano la sentenza di primo grado
“per violazione degli artt. 474 e 163 c.p.c., nonché per violazione del principio di non contestazione di
10 cui agli artt. 167 e 115 cpc e perché opera una illegittima ed erronea inversione dell'onere di allegazione
e di prova tra le parti e per motivazione erronea e contraddittoria sul punto”.
In particolare, il Giudice di primo grado ha operato una illegittima ed illogica inversione dei ruoli e degli oneri di allegazione e prova tra le parti, tacciando di "genericità ed esploratività" le contestazioni degli
Opponenti, senza nulla pronunciare e dire, a monte, rispetto alla pur evidente genericità, arbitrarietà, apoditticità ed incomprensibilità del quantum creditorio azionato dall'Esecutante, in quanto mancante dei dati basilari che spiegassero come un credito mutuato di £130.000.000, pari ad € 67.139,00, avesse potuto generare un credito posto in esecuzione di € 108.516,00 e senza neppure chiarire se detto importo, peraltro, dovesse ritenersi comprensivo o meno delle documentate rate di mutuo versate per un ammontare di € 48.361,00.
Inoltre, secondo l'appellante appare stridente il contrasto con l'opposta decisione assunta dal Tribunale di Rossano che, nell'azione esecutiva esperita sempre da nei confronti dei coniugi _8 [...]
, aveva deciso in modo speculare disponendo la sospensione della procedura per la Parte_4
incongruenza ed opacità della medesima generica ed incongrua quantificazione del credito anche ivi operata dall'Esecutante.
Oltre a ciò, gli appellanti lamentano l'ulteriore vizio di illegittimità della mancata presa d'atto da parte del Giudice di prime cure delle allegate e documentate 17 rate di mutuo versate per un corrispettivo monetario di € 48.361,00. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto e dichiarato la tardività e conseguente inammissibilità dell'allegazione perché, a suo dire, dedotta solo nel libello introduttivo del merito oppositivo e non già in ricorso di sospensiva;
tuttavia, si tratta di un rilievo infondato sia in fatto che in diritto dal momento che già nel ricorso è stata eccepita l'incongruenza del credito ed il mancato scomputo delle rate versate, oltre che dell'intero importo mutuato trattenuto in pegno, mentre, nella deputata sede del giudizio di merito, lo si è semplicemente dettagliato, elencando e documentando le rate versate dagli opponenti e non scomputate dal creditore procedente.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti lamentano la “Violazione dell'art 1851 c.c. ed illogica ed insufficiente motivazione della statuizione di rigetto dell'eccezione di scomputo dal credito in executivis della somma di 129.675.000, pari ad € 66.971,00, trattenuta in pegno irregolare dalla Banca mutuante
a garanzia del fittizio mutuo di 130.000.000 di vecchie lire, pari ad € 67.139,00”.
In particolare, il contratto di mutuo fondiario azionato in executiviis pattuiva all'art. 1) l'erogazione di una somma di £130.000.000, ma nel contempo la tratteneva in pegno in favore della banca mutuante in forza di apposita clausola all'art. 2.4) a mente della quale: "…parte mutuataria costituisce in pegno a favore della Banca, che accetta, la somma di 129.675.000 di vecchie lire (pari all'importo astrattamente mutuato meno imposte). La è autorizzata fin d'ora irrevocabilmente ad utilizzare tale somma per CP_15
11 la decurtazione e/o l'estinzione del debito della parte mutuataria senza necessità di formalità alcuna ed ogni eccezione rimossa”.
Una siffatta previsione contrattuale configura un'ipotesi di "pegno irregolare a garanzia di anticipazione" disciplinata dall'art. 1851 c.c., a mente del quale i titoli depositati presso il creditore diventano, diversamente dall'ipotesi di pegno regolare, di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c., che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno, ma direttamente sulle somme trattenute in pegno, con conseguente operatività della compensazione come tipica modalità di esercizio della prelazione. In ragione di ciò, secondo gli appellanti, dal credito mutuato il creditore procedente avrebbe dovuto scomputare il montante in pegno già trattenuto dalla Banca mutuante di € 66.971,00.
Con il quarto motivo di appello gli appellanti lamentano la “Violazione e falsa applicazione dell'art.
1283 c.c. e dell'art. 2, co. 4, L. 108/96 per essere state illegittimamente ed erroneamente respinte le censure di anatocismo ed usurarietà degli interessi perché, secondo la gravata pronuncia, rispettivamente, generiche e tardivamente proposte per la prima volta in discussione della causa”.
Quanto all'anatocismo, nonostante l'impossibilità di essere più precisi nella denuncia in ragione della mancata specificazione dei criteri di calcolo e del mancato versamento in atti di causa del piano di ammortamento, lo stesso risulta comunque insito, secondo gli appellanti, nella previsione contrattuale di tassi semestrali del 7% da capitalizzare nei semestri successivi.
Mentre, con riferimento ai lamentati tassi usurari, la gravata statuizione di inammissibilità dell'eccezione perché tardiva viola il disposto dell'art. 2, co. 4, L. 108/96, ai sensi del quale il superamento dei tassi usurari è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Con il quinto motivo di appello gli appellanti lamentano “In relazione ai primi 3 motivi di opposizione formulati in primo grado di nullità del titolo esecutivo per difetto dell'elemento oggettivo della traditio della somma mutuata, in violazione dell'art. 1813 c.c., nonché per illiceità dei motivi ex art. 1418 c.c. e per simulazione dello stesso ai sensi dell'art. 1414 c.c., si impugna e contesta la decisione sul punto per violazione e falsa applicazione delle norme succitate, nonché per la parziale erronea ed illogica motivazione resa sul punto”.
In particolare, il Tribunale ha sostenuto la validità ed efficacia del contratto perché, in forza della rilasciata quietanza, la somma maturata sarebbe entrata nella disponibilità giuridica dei mutuatari che, difatti, ne avrebbero disposto concedendo in pegno la somma a garanzia di crediti pregressi. Secondo gli appellanti, tuttavia, il Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto storico allegato e documentato, ovvero che sono stati stipulati dalle parti ben 3 contratti di mutuo a fronte di un unico effettivo prestito ricevuto.
12 Deducono gli appellanti, difatti, che si può parlare di traditio e di disponibilità giuridica di quanto apparentemente mutuato solo allorché il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità in favore del mutuatario ed occorre, per questo, che la somma esca concretamente dal patrimonio del mutuante ed entri effettivamente in quello del mutuatario che, per l'effetto, dovrà poter disporre della somma mutuata. Tale potere di disposizione è completamente mancato nel caso di specie, in cui il prestito, in concreto, non è mai stato erogato, ma è sempre rimasto nella disponibilità materiale e giuridica della in virtù del costituito pegno irregolare e della conferita autorizzazione ad utilizzarlo per gli CP_15 interessi propri ed esclusivi dell'Istituto mutuante.
A monte, vi sarebbe, comunque, un manifesto travisamento delle finalità e dello schema legale proprio dell'istituto del mutuo fondiario, il quale, nella specie, è stato contratto unicamente al fine di costituire una nuova garanzia a copertura di preesistenti obbligazioni e, segnatamente, delle obbligazioni discendenti da pregresso rapporto di mutuo di cui al contratto del 3/5/93.
4.3 Ragione di ordine logico-giuridico impongono l'esame prioritario e congiunto del terzo e del quinto motivo che, ove fondati, comporterebbero l'accoglimento dell'appello con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
Con essi gli appellanti ripropongono la questione della qualificazione del contratto intercorso tra le parti e, di conseguenza, la questione circa la possibilità giuridica di ritenere siffatto contratto un titolo esecutivo, carenti essendo – secondo gli assunti degli impugnanti – i requisiti di cui all'art. 474, comma
2, n. 3 c.p.c., nonché difettando l'elemento oggettivo della traditio della somma apparentemente mutuata ed, in concreto, mai entrata nella disponibilità economica e giuridica degli apparenti mutuatari.
Il Tribunale ha disatteso le censure degli opponenti, ora appellanti, osservando che, risponde al vero quanto affermato da parte attrice che nel contratto di mutuo azionato all'art. 2, comma 4 veniva pattuita la costituzione in pegno presso la a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico della CP_15 mutuataria, con il successivo svincolo in seguito all'adempimento; ma è altrettanto vero che il titolo azionato non può dirsi condizionato, essendosi validamente perfezionato al momento della stipula dell'atto pubblico. In particolare, evidenzia la sentenza appellata, “la ha corrisposto le somme CP_15 mutuate agli odierni attori, posto che il contratto de quo all'art. 1 prevede: - l'erogazione della somma, la relativa quietanza da parte dell'impresa mutuataria (“L'importo del mutuo è erogato alla parte mutuataria che ne dà quietanza con il presente atto), la successiva riconsegna da parte di quest'ultima in favore della Banca, per la costituzione del pegno a garanzia degli adempimenti previsti dagli articoli precedenti” (cfr. sentenza, pag. 3). Il Giudice di prime cure ne ha evinto il convincimento che, di vero,
“dall'atto pubblico risulta che il mutuatario ha ricevuto la disponibilità giuridica del denaro mutuato
(…). La costituzione del pegno o del deposito cauzionale, anziché essere indice del difetto di traditio,
13 dimostra, al contrario, che il mutuatario ha ottenuto la disponibilità giuridica della somma erogata e che (proprio in virtù di tale disponibilità giuridica) ha riconsegnato tale somma al mutuante in garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali” (cfr. sentenza, pagg. 3-4). A sostegno dei propri assunti, il Giudice ha richiamato Cass. n. 19654/2019.
Obietta parte appellante che, in realtà, la non ha in concreto erogato alcun prestito, dal momento CP_15
che le somme de qubus solo apparentemente sono state mutuate, mentre in realtà sono state trattenute in pegno irregolare e rimesse nella immediata disponibilità della banca mutuante, senza mai transitare di fatto nella disponibilità dei mutuatari. Evidentemente difetta la traditio della somma, con conseguente
“manifesto travisamento delle finalità e dello schema legale proprio dell'istituto del mutuo fondiario che, nella sua essenza, è erogazione di somma di denaro contro l'assunzione di obbligo di restituzione, garantito da ipoteca, di un pari importo, maggiorato di interessi” (cfr. citazione in appello, pag. 22).
Da ciò deriverebbe la nullità del contratto de quo ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative e per carenza di causa, con conseguente inesistenza del titolo posto in executivis. Come pure, per le medesime ragioni, ci si troverebbe davanti ad un contratto simulato di mutuo, dissimulante un contratto costitutivo di garanzie ulteriori per la banca mutuante.
Prima di esaminare il motivo, è necessario rilevare che, nella comparsa conclusionale presentata, telematicamente, il 19 dicembre 2024, gli appellanti hanno insistito nel motivo, invocando a suo sostegno la Sentenza della Suprema Corte n. 12007 del 3 maggio 2024, che, tuttavia, è stata superata dalle Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025.
Come è noto, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrato con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizione volta a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17194: “Questa Corte ha affrontato più volte il dato di fatto della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, che non si accompagna alla scomparsa di strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale quali il contratto di mutuo, ma ne impone una rilettura dei caratteri essenziali che tenga conto dell'evolversi della realtà fattuale senza peraltro stravolgerli”).
In quest'ottica, la Suprema Corte pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo
14 esclusivamente nei termini di la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
In tal senso il Supremo Collegio ha, infatti, rappresentato che “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro.” (Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17194, cit.).
Orbene, nel caso di specie, al fine di accertare se il contratto di mutuo in questione possa costituire un idoneo titolo esecutivo, è necessario valutare se la consegna del bene sia avvenuta e, di conseguenza, se il contratto possa dirsi perfezionato.
In particolare, il problema si pone poiché gli odierni appellanti, nello stesso momento in cui hanno stipulato il contratto di mutuo con la hanno, altresì, provveduto a costituire un pegno avente ad CP_15
oggetto la somma mutuata, al fine di garantire l'adempimento di obbligazioni accessorie ulteriori.
Al riguardo, si è molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se la costituzione del pegno, contestuale alla stipulazione del contratto di mutuo, possa considerarsi un vero e proprio atto di disposizione della somma mutuata, oppure se debba ritenersi una caratteristica tipica del mutuo c.d.
“condizionato”, atto, in quanto tale non idoneo a rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, come richiesto dall'art. 474 c.p.c. per l'azione esecutiva.
Più in particolare, nel panorama giurisprudenziale si suole assistere alla contrapposizione di due differenti orientamenti: secondo un primo filone, il deposito cauzionale e i connessi adempimenti a carico del mutuatario andrebbero considerati come una condizione sospensiva del perfezionamento del contratto e il fatto che le somme siano state solo formalmente erogate, ma ancora giacenti presso la banca, impedirebbe la configurabilità del mutuo come titolo idoneo per promuovere l'azione esecutiva, in mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.; il secondo orientamento ritiene, invece, che il
15 versamento di una parte delle somme su un deposito cauzionale infruttifero intestato alla banca non osta al conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata, ma anzi dimostra, quale antecedente logico indefettibile, l'acquisizione della stessa al patrimonio del mutuatario.
Il primo orientamento è stato recentemente riaffermato dalla Suprema Corte, Sezione Terza, con la sentenza citata dagli appellanti, Cass. n. 12007 del 3 maggio 2024, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del denaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che
è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”. La Suprema Corte ha aggiunto che, in mancanza del verificarsi delle condizioni stabilite, la banca potrà trattenere e non svincolare la somma già mutuata (ed eventualmente chiedere al mutuatario la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, per il mancato guadagno derivante dall'operazione creditizia), ma non chiedere, né ottenere la restituzione di una somma che si trova già nella sua disponibilità. Di conseguenza, ai fini dell'art. 474 c.p.c., al giudice di merito è demandato di accertare se, sulla base del complessivo regolamento negoziale, emerga dal contratto l'esistenza attuale di un'obbligazione restitutoria dei mutuatari nei confronti della banca, ovvero, al contrario, se tale obbligazione fosse condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze di fatto non attestate nel contratto.
E, in mancanza, deve accertare “se lo svincolo, in favore della parte mutuataria della somma già a questa concessa in mutuo e poi ritrasferita nella disponibilità della banca mutuante, risultasse documentata con un ulteriore atto pubblico o una ulteriore scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 474 c.p.c.”. Ciò in quanto, “per avere valore di titolo esecutivo, l'atto pubblico notarile di cui si discute, avrebbe dovuto essere integrato da una quietanza (in forma pubblica o, almeno, in forma di
16 scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.) attestante l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato”.
Tuttavia, come sopra premesso, l'orientamento giurisprudenziale in questione è stato superato dalle
Sezioni Unite che, con la recentissima sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, hanno affermato il principio di diritto – al quale si intende dare continuità – secondo cui“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo
a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione
- univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, deve concludersi nel senso che il contratto di mutuo de quo integri gli estremi di un titolo esecutivo per l'intera somma mutuata.
Ed infatti, nel caso di specie si ha che:
- con “contratto di mutuo con garanzia ipotecaria”, la ha Controparte_16
concesso a e la somma di Lire 130.000.000 Parte_1 Parte_2
(centotrentamilioni) a titolo di mutuo assistito da garanzia ipotecaria;
- con suddetto contratto la parte mutuataria si obbliga agli adempimenti previsti dall'articolo 1 delle Condizioni Generali dei contratti di mutuo con garanzia ipotecaria ed in particolare ad iscrivere o far iscrivere a favore della Banca ipoteca di primo grado sugli immobili (art.
2.1 del mutuo), a dare prova – entro 30 giorni dalla stipula – che l'ipoteca è stata validamente iscritta in primo grado senza concorrenti e che non sussistono trascrizioni pregiudizievoli né vincoli o pesi che possano mettere in pericolo o diminuire la capacità della garanzia ipotecaria costituita (art.
2.2 del mutuo);
- a parziale garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che precedono nonché del conseguente obbligo di restituzione dell'importo preso a mutuo, la parte mutuataria costituisce in pegno a favore della banca, che accetta, la somma di Lire 129.675.000. La è autorizzata fin d'ora CP_15 irrevocabilmente ad utilizzare tale somma per la decurtazione o l'estinzione del debito della parte mutuataria senza necessità di formalità alcuna ed ogni eccezione rimossa (art.
2.4 mutuo):
- la parte mutuataria si obbliga a restituire la somma messa a disposizione dal mutuatario (cfr. articolo 4.1: “La parte mutuataria si obbliga per sé, suoi eredi, successori e/o aventi causa […]
a restituire la somma mutuata entro la scadenza pattuita […]”).
17 È pertanto evidente che, nella fattispecie, il titolo esecutivo è integrato già dal mutuo, quand'anche articolato sulle ulteriori pattuizioni di pegno della somma mutuata, così che non occorre alcun ulteriore atto, tanto meno dalle forme prescritte per il titolo esecutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata), a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata.
Il terzo ed il quinto motivo sono dunque infondati, dovendosi pertanto ritenere e dichiarare la idoneità a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo dell'8 aprile 1998, stipulato da con e e per l'intera somma Controparte_16 Parte_1 Parte_2
mutuata.
4.4 Il secondo motivo è infondato.
Con esso gli appellanti lamentano omessa pronuncia da parte del Tribunale in merito alle contestazioni formulate dagli opponenti in ordine al quantum creditorio azionato dall'Esecutante. A dire degli appellanti il precetto difetterebbe di trasparenza in punto di quantificazione, per non avere la banca creditrice allegato un conteggio che dia conto dei criteri applicati nella quantificazione in € 108.516,30 del credito in esecuzione, e per non avere chiarito se detto importo, peraltro, debba ritenersi comprensivo o meno delle rate di mutuo versate per un ammontare di € 48.361,00.
La doglianza non può essere esaminata per la semplice ragione che gli appellanti-opponenti hanno omesso di produrre l'atto di precetto del 18 giugno 2013, oggetto di opposizione, siccome agevolmente deducibile dall'indice in calce all'atto di citazione in appello che menziona ben 25 documenti, tra i quali non è però annoverato il precetto in questione (che non è stato rinvenuto neppure nel fascicolo telematico).
4.5 Il quarto motivo è infondato.
Con esso gli appellanti si dolgono del rigetto delle censure di anatocismo ed usurarietà dei tassi di interesse.
In effetti, il Giudice di prime cure ha disatteso il motivo col quale gli opponenti avevano dedotto che ai conti sarebbero stati applicati interessi anatocistici, osservando che opponenti avrebbero dovuto indicare con precisione i motivi alla base di tali contestazioni, fornendo la prova dell'addebito di interessi anatocistici illegittimi, indicando i relativi trimestri nonché l'ammontare richiesto in restituzione.
Egualmente, ha reietto le conclusioni depositate dal debitore in data 1 ottobre 2020, in cui veniva richiesta di accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interessi, non essendo tale motivo mai stato avanzato precedentemente.
Obiettano gli appellanti che, quanto all'anatocismo, nonostante l'impossibilità di essere più precisi nella denuncia in ragione della mancata specificazione dei criteri di calcolo e del mancato versamento in atti
18 di causa del piano di ammortamento, lo stesso risulta comunque insito, secondo gli appellanti, nella previsione contrattuale di tassi semestrali del 7% da capitalizzare nei semestri successivi.
Mentre, con riferimento ai lamentati tassi usurari, la gravata statuizione di inammissibilità dell'eccezione perché tardiva viola il disposto dell'art. 2, co. 4, L. 108/96, ai sensi del quale il superamento dei tassi usurari è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Le doglianze non sono fondate.
In ordine all'anatocismo vi è da dire che, invero, la omessa produzione dell'atto di precetto opposto (atto di precetto del 18 giugno 2013), preclude la possibilità di accertare l'eventuale applicazione del meccanismo anatocistico, il quale, al contrario di quanto opinato dagli appellanti, non può ritenersi insito nella previsione contrattuale relativa al tasso di interesse.
In ordine alla usurarietà del tasso di interesse, va invece osservato che, seppure la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni. In particolare, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, la misura del T.eg.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto di riferimento (cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Nel caso in ispecie, è evidente l'inadempimento all'onere allegatorio de quo da parte degli opponenti- appellanti, i quali, nelle conclusioni depositate in data 1 ottobre 2020, si sono limitati a denunciare genericamente il superamento di tassi soglia usurari di cui all'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996.
L'appello è rigettato.
§ 5. Le spese processuali
5.1 Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi della controversia, quanto a e lo scaglione Controparte_1 da € 26.001,00 a € 52.000,00 quanto a e, per essa, CP_4 Controparte_3
5.2 Sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/02, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 _8
,
[...] Controparte_6 Controparte_1 Controparte_21
con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2021 avverso la sentenza n. 819/2020,
[...]
resa dal Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 6 ottobre 2020 e non notificata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e di Controparte_8 Controparte_6
2) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite quantificate in € 14.103,00, oltre rimborso forfetario Controparte_1
delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
4) Condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
e, per essa, delle spese di lite quantificate in € CP_4 Controparte_3
7.616,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
5) Dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in data 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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