Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 410/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione iscritta al n. r.g. 410/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) con l'avv. M.L.Di Gregorio e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Manfredonia presso lo studio del difensore
Ricorrente opponente contro
(cod.f.isc. Piva: ) in proprio in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Prefetto ed a mezzo dirigente Area III
Resistente opposta
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 16.6.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione il si opponeva alla ordinanza ingiunzione Parte_1 prefettizia prot.uscita n.0006385 del 31.1.2022 notificata il 15.2.2022 con la quale gli stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 8.616,83 quale sanzione per la violazione dell'art. 316 ter del Codice Penale per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato .
Fissata la comparizione delle parti ed effettuate le notifiche di rito, con comparsa depositata in nel fascicolo cartaceo in data 30.8.2022 , si costituiva in giudizio la allegando il verbale CP_1 di accertamento della contestazione e notificazione ed i documenti richiamati.
Alla prima udienza di comparizione parti del 12.09.2022 il Giudice “Sospende l'esecuzione della ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione;
Annulla le marche di iscrizione a ruolo originali apposte sulla nota di iscrizione a ruolo;
Ammette le prove orali per testimoni richiesta dalle parti ed in particolare prova per testi richiesta dalla parte ricorrente come in ricorso e con i testi ivi indicati nonché per l'audizione degli agenti verbalizzanti della GdF di Manfredonia Tes_1
e/o e fissa per l'audizione di 2 testi per parte, la nuova udienza del
[...] Persona_1
27.2.2023 ore 12,30. In presenza .“
Alla udienza del 28.2.2023 e 3.7.2023 si procedeva alla audizione dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito il Giudice fissava per la discussione la nuova udienza del 27.11.2023 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative.
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Ritiene il Giudice che il ricorso sia fondato per non essere emerso dalla istruttoria espletata, la piena prova della fondatezza della condotta incriminata: come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi dell'illecito (fra le altre Cass.Civ. Sez.II ord.
8.10.2018 n.24691) , quanto da ultimo tenuto conto che il formulario identificativo rifiuti indicante la figura del come trasportatore siano solo quelli dei giorni 12,13 e 14 settembre 2017, Parte_1 per cui l'assunto che il predetto abbia “conseguito indebitamente una indennità Parte_1 NASPI per il periodo dal 12.9.2017 al 7.1.2028” è rimasta sfornita di prova adeguata.
Con verbale di accertamento contestazione e notificazione, verbale amministrativo n. A159, veniva, infatti, contestato al ricorrente di aver svolto nuova attività lavorativa alle dipendenze della società in data 12.13.14 settembre 2017 in qualità di autista Controparte_2 trasportatore su di un autocarro di proprietà di quest'ultima, nelle modalità e nei tempi risultanti dai formulari indentificativi rifiuti nn. 927294/14; 927295/14; 927296/14; 9272297/14, sia pure lo stesso percepisse la NASPI, per cui aveva omesso di comunicare entro 30 giorni all'INPS l'evento interruttivo o rimodulativo dell'indennità di disoccupazione NASPI, costituito dall'inizio di una nuova attività lavorativa;
avrebbe percepito un indennità di disoccupazione non spettante in quanto, secondo il combinato disposto della circolare INPS n. 94 del 12.05.2018 e dell'articolo 9 del D.Lgs 4 marzo 2015 n. 22, l'inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni entro 30 gg, ha quale effetto la decadenza dal beneficio della NASPI dal verificarsi dell'evento interruttivo.
Sostiene il ricorrente di non essere stato riassunto dalla ditta per i giorni di cui Controparte_2 al formulario in quanto i formulari erano serviti esclusivamente per la discarica del materiale di risulta proveniente dall'abitazione del medesimo ricorrente, il quale aveva ristrutturato in economia l'appartamento di proprietà sito Spinetoli (AP), via Accesso Stazione n. 5 con il posizionamento di una stufa collegata al camino murario e all'impianto di riscaldamento e ciò ha richiesto un intervento significativo sui muri e sul pavimento.
L'acquisto della stufa veniva riportato nel mod 730/2019 allegato, per cui è documentato che lo stesso avesse effettuato dei lavori all'interno della propria abitazione ed in ogni caso l'istruttoria testimoniale parimenti ha consentito di confermare che effettivamente il avesse Parte_1 effettuato i lavori sostanzialmente in quei giorni.
A ciò deve essere aggiunto che la circolare INPS n. 94/2018 espressamente richiamata nel sopra descritto verbale di accertamento recita testualmente: “.....In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo pagina 2 di 4 da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e che a tal fine è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. Si precisa infine che la sospensione dell'indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno tato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all'UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni: - il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. - il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Ricorrendo tali condizioni l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l'istituto della sospensione di cui all'art. 9 comma 1 d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l'istituto della decadenza....”
Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se perde lo stato di disoccupazione, se inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda e se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima: nel caso di che trattasi non è stata raggiunta la prova che il sia stato riassunto presso la ditta, né che lo stesso lavorasse per conto della Parte_1 ditta in quelle giornate di cui al formulario, senza la comunicazione al competente ufficio del lavoro, ma dalla istruttoria testimoniale e dalla produzione documentale di parte ricorrente è emersa la ragione dell'utilizzo del mezzo della ditta e della documentazione relativa.
A fronte della ricostruzione dei fatti svolta dalla parte ricorrente la convenuta non ha CP_1 fornito elementi sufficienti di prova a contrario atti a smentire la ricostruzione avversaria.
La proposizione dell'opposizione ha infatti introdotto un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (Ordinanza n. 1921/2019 Cassazione Civile – Sezione VI).
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del pagina 3 di 4 provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, ritiene il Giudice che l'opposizione debba essere accolta e l'ordinanza-ingiunzione opposta revocata, con conseguente annullamento della sanzione pure comminata.
Le spese di lite possono integralmente compensarsi fra le parti tenuto conto che i procedimento amministrativo de quo era conseguito a una indagine della Guardia di Finanza che a più ampio raggio aveva indagato sulla ditta e su altri soggetti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza-ingiunzione opposta . Spese interamente compensate fra le parti
Ascoli Piceno, lì 16.6.2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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