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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI ME, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500000842000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500000842000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29476202500000842000, con la quale la ricorrente veniva informata che in caso di mancato pagamento, entro i successivi 30 giorni, della somma di € 28.519,57 (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica) – asseritamente dovuta per tasse e tributi vari relativi agli anni tra il
2017 e il 2022 – si sarebbe proceduto all'iscrizione per un importo pari al doppio del debito, sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Con l'interposto atto d'impugnativa, l'interessata lamenta: a) nullità della notifica della comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata;
b) nullità per mancata notificazione degli atti presupposti e violazione dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973; c) illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per insussistenza della pretesa creditoria stante l'avvenuta compensazione delle somme dovute a titolo di IVA per l'anno 2017 con l'eccedenza credito dell'anno precedente;
d) intervenuta prescrizione del credito vantato, non potendosi riconoscere alcun valore interruttivo del decorso prescrizionale alla iscrizione a ruolo della cartella sottesa all'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, seppur ritualmente intimata, non risulta essersi costituita in giudizio.
In data 5 gennaio 2026, la ricorrente depositava una breve memoria per rimarcare la mancata costituzione in giudizio dell'Ufficio e, conseguentemente, per insistere sui motivi di ricorso.
All'odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Tra i motivi di ricorso è da ritenere dirimente, stante la mancata costituzione in giudizio di Parte convenuta, quello relativo alla mancata notificazione dei provvedimenti sottesi all'atto impugnato.
Va da sé, infatti, che la prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento non avrebbe potuto che essere fornita dall'Ufficio preposto alla riscossione, che però non costituendosi in giudizio non ha fornito alcun elemento di giudizio utile per contestare la domanda attorea.
Pertanto, non si può che procedere all'annullamento dell'atto oggetto di ricorso, con condanna alle spese per il soccombente nella misura di seguito statuita sulla base del valore della controversia dichiarato nel ricorso dalla ricorrente stessa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Parte convenuta al pagamento degli oneri di difesa, che liquida in euro 143,00, oltre accessori e spese, se dovute, da distrarsi in favore del legale costituito per il ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI ME, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500000842000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500000842000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29476202500000842000, con la quale la ricorrente veniva informata che in caso di mancato pagamento, entro i successivi 30 giorni, della somma di € 28.519,57 (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica) – asseritamente dovuta per tasse e tributi vari relativi agli anni tra il
2017 e il 2022 – si sarebbe proceduto all'iscrizione per un importo pari al doppio del debito, sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Con l'interposto atto d'impugnativa, l'interessata lamenta: a) nullità della notifica della comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata;
b) nullità per mancata notificazione degli atti presupposti e violazione dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973; c) illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per insussistenza della pretesa creditoria stante l'avvenuta compensazione delle somme dovute a titolo di IVA per l'anno 2017 con l'eccedenza credito dell'anno precedente;
d) intervenuta prescrizione del credito vantato, non potendosi riconoscere alcun valore interruttivo del decorso prescrizionale alla iscrizione a ruolo della cartella sottesa all'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, seppur ritualmente intimata, non risulta essersi costituita in giudizio.
In data 5 gennaio 2026, la ricorrente depositava una breve memoria per rimarcare la mancata costituzione in giudizio dell'Ufficio e, conseguentemente, per insistere sui motivi di ricorso.
All'odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Tra i motivi di ricorso è da ritenere dirimente, stante la mancata costituzione in giudizio di Parte convenuta, quello relativo alla mancata notificazione dei provvedimenti sottesi all'atto impugnato.
Va da sé, infatti, che la prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento non avrebbe potuto che essere fornita dall'Ufficio preposto alla riscossione, che però non costituendosi in giudizio non ha fornito alcun elemento di giudizio utile per contestare la domanda attorea.
Pertanto, non si può che procedere all'annullamento dell'atto oggetto di ricorso, con condanna alle spese per il soccombente nella misura di seguito statuita sulla base del valore della controversia dichiarato nel ricorso dalla ricorrente stessa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Parte convenuta al pagamento degli oneri di difesa, che liquida in euro 143,00, oltre accessori e spese, se dovute, da distrarsi in favore del legale costituito per il ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026