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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 7536/ 2020
Il giudice Dott.ssa IN RR
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la discussione e decisione considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN RR, all'udienza del 17.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7536/2020 avente ad oggetto “opposizione decreto ingiuntivo” TRA
(c.f. ), in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
corrente in Bellizzi, via S. Giovanni n.2, (c.f. c.f.
[...] Parte_2 [...]
) e (c.f. ), tutti rappresentati e C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
difesi dall'avv. Giovanni D'Elia (c.f. ) del Foro di Nocera Inferiore, C.F._3
con lo stesso elett.te dom.ti in Cava de' Tirreni alla via R. Ragone, 57;
- OPPONENTI –
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Ugo Sorrentino.
- OPPOSTA –
E
società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano Controparte_2
(TV), codice fiscale e P. IV , e, per essa, la procuratrice e mandataria P.IVA_3 CP_3
(già già , con sede legale in
[...] CP_3 Controparte_4
Verona, Viale dell'Agricoltura 7, codice fiscale , P. IV , P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Merola (Cod. fisc.
e P. IV , con studio legale in Napoli, Via Giovanni C.F._4 P.IVA_6
Porzio n. 4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143, elettivamente domiciliata in Salerno
alla via A. Lerro n. 6 cap. 84127;
- INTERVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a d.i. n. 1610/20, reso dal Tribunale di Salerno il 4.8.2020,
la , in persona del liquidatore p.t. sig. nonché il Parte_1 Parte_2
medesimo liquidatore in proprio e la signora , convenivano in giudizio Parte_3
l'odierna comparente innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare e nel merito revocare e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo
di effetti il D.I. n. 1610/20, 2) in via subordinata accertare che nel calcolo del conteggio del dovuto sono stati calcolati interessi anatocistici con superamento del tasso soglia con richiesta, in via
istruttoria, della nomina di un ctu che rimodulasse l'intero rapporto di cc, c on vittoria di spese e
competenze di giudizio. A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti contestavano la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, in particolare: in via preliminare che il sig. e la sig.ra non ricevevano la notifica del Parte_4 Parte_5
provvedimento monitorio;
la mancanza di prova del credito ingiunto nonché l'ammontare del credito della Banca e contestava l'applicazione errata delle valute e dell'anatocismo.
Contestavano inoltre anche l'efficacia e, in alcuni casi, la validità delle fideiussioni prestate.
In data 9.10.2020 si costituiva , contestando in fatto ed in diritto Controparte_5
l'opposizione avversaria, ne chiedeva il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ voglia il Signor Giudice Istruttore designato, in funzione
di G.U., in via preliminare, concedere la clausola di provvisoria esecuzione al d.i. opposto n. 1610/20
emesso il 4/8/2020; nel merito, rigettare ogni domanda avversaria a causa di assoluta infondatezza,
con il consequenziale rigetto dell'opposizione e richieste tutte con essa formulate del tutto infondate
in fatto ed in diritto oltre che inammissibili, in particolare la richiesta di ammissione della ctu per
assoluta mancanza d ei presupposti e per tutte le ragioni in atto dedotte sul punto condannando gli
opponenti al pagamento in favore della Banca opposta, in persona del suo legale rapp.te p.t., di tutte
le somme portate dal monitorio n. 1610/2020 e nella misura ivi indicata e di quelle ad esso
consequenziali; -con vittoria di spese e competenze di lite”. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, con provvedimento del 29.05.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione. Nelle more del procedimento, con atto di intervento ex art 111 c.p.c. si costituiva con apposita comparsa la in qualità di cessionaria della Controparte_2 [...]
Controparte_6
la quale, riportandosi agli scritti ed alle difese della cedente, chiedeva, in primo luogo,
dichiararsi l'estromissione di dal giudizio e, nel merito, il Controparte_5
rigetto dell'opposizione. In via preliminare deve ritenersi provata la legittimazione passiva della Controparte_2
interventrice ai sensi dell'art 111 c.p.c avendo la stessa depositato l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
la lista dei rapporti ceduti e la dichiarazione di avvenuta cessione. Vanno in ogni caso delibate le domande proposte da Controparte_5
non estromessa dal presente giudizio. In difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dagli opponenti circa la nullità
della notifica nei confronti dei sigg. , . Tale eccezione è infondata. Parte_4 Parte_5
“La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza
anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia
privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità,
ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva
prevista dall'art. 650 c.p.c., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di
notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa”. (Cass. civile sez. III, n. 4529 del
15/02/2019). Tuttavia, nel caso in cui la nullità della notifica abbia impedito una tempestiva opposizione, il solo rimedio idoneo per far valere detta nullità e la conseguente inefficacia del provvedimento, quale titolo per l'esecuzione forzata, è appunto l'opposizione tardiva
(Cass. 11515/2007) e non le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. sicché, scaduto il termine ex art. 650 c.p.c. la nullità della notifica diviene irrilevante ed il decreto valido ed efficace (Cass.
8582/1996). Né è possibile far ricorso alla procedura per la declaratoria di inefficacia del decreto (Cass. 13189/2002), ammissibile soltanto in caso di notificazione omessa o affetta da giuridica inesistenza.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria,
nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009
n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase
OR (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5)
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del
30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale. Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando già in sede OR la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del credito e l'inadempimento dell'opponente.
Nello specifico, parte opposta ha depositato a sostegno della pretesa creditoria i contratti di conto corrente bancari e di apertura di credito completi di documenti di sintesi e condizioni economiche saldaconto ex art. 50 Tub sottoscritti dal Direttore Generale della Banca, nonché
gli estratti conto per il c/c 101670 dal 28 novembre 2003 e per il c/c 300099, dal 30 settembre 2003. Inoltre, ha dato prova della sussistenza delle molteplici fideiussioni omnibus e dell'intervenuto recesso.
Di contro, parte opponente, senza contestare specificamente l'instaurazione del rapporto,
né il proprio inadempimento dell'obbligo di restituzione, si è limitata a compiere eccezioni generiche, peraltro mai sostenute sotto il profilo allegatorio e probatorio. L'opponente si è
limitato alle formulazioni di eccezioni generiche, eccependo: la non correttezza delle condizioni economiche contenute nei contratti di apertura di credito e di accensione di conto corrente per anticipo fatture;
la nullità delle clausole con le quali sono stati determinati gli interessi per contrarietà a norme imperative;
l'applicazione di tassi in misura superiore alla soglia imposta dalla normativa in materia di tassi usura l'inefficacia di tutte le fideiussioni prestate.
Invero la ha assolto interamente al proprio onere probatorio mentre parte opponente CP_1
ha contestato in modo generico l'applicazione di interessi usurari.
Con riguardo alla posizione dei fideiussori appaiono destituite di fondamento le doglianze sollevate degli opponenti sulla inefficacia della garanzia per mancanza di contestualità tra il contratto di fideiussione e quello principale. Invero, in tema di azione revocatoria,
la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità della garanzia, "ex" art. 2901, comma 2 c.c., sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia. La contestualità, pertanto, va esclusa, nel caso in cui la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto .
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 1956 c.c. deve rilevarsi che la stessa risulta oltre che genericamente formulata anche destituita di fondamento.
In linea di principio se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ. se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 21730 del
22/10/2010). Il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1,
Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001). L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è
onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524
del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005). L'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo, non essendo sufficiente fare riferimento alla messa in liquidazione della società, esonera da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto.
L'opposizione, quindi, è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) del DM 55/2014 come aggiornato, con riduzione nella misura del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ( art. 4 comma 4) in complessivi euro
4.936,40 oltre spese generali nella misura del 15%, IV e Cpa come per legge
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da
, e avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3
Decreto Ingiuntivo n. 1610/20, reso dal Tribunale di Salerno il 4.8.2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.1610/20
dichiarandolo esecutivo.
2) ON , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.936,40 in favore di parte opposta oltre spese generali nella misura del 15%, IV e Cpa come per legge.
3) ON , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.936,40 in favore di parte intervenuta oltre spese generali nella misura del 15%, IV e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN RR
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 7536/ 2020
Il giudice Dott.ssa IN RR
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la discussione e decisione considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN RR, all'udienza del 17.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7536/2020 avente ad oggetto “opposizione decreto ingiuntivo” TRA
(c.f. ), in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
corrente in Bellizzi, via S. Giovanni n.2, (c.f. c.f.
[...] Parte_2 [...]
) e (c.f. ), tutti rappresentati e C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
difesi dall'avv. Giovanni D'Elia (c.f. ) del Foro di Nocera Inferiore, C.F._3
con lo stesso elett.te dom.ti in Cava de' Tirreni alla via R. Ragone, 57;
- OPPONENTI –
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Ugo Sorrentino.
- OPPOSTA –
E
società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano Controparte_2
(TV), codice fiscale e P. IV , e, per essa, la procuratrice e mandataria P.IVA_3 CP_3
(già già , con sede legale in
[...] CP_3 Controparte_4
Verona, Viale dell'Agricoltura 7, codice fiscale , P. IV , P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Merola (Cod. fisc.
e P. IV , con studio legale in Napoli, Via Giovanni C.F._4 P.IVA_6
Porzio n. 4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143, elettivamente domiciliata in Salerno
alla via A. Lerro n. 6 cap. 84127;
- INTERVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a d.i. n. 1610/20, reso dal Tribunale di Salerno il 4.8.2020,
la , in persona del liquidatore p.t. sig. nonché il Parte_1 Parte_2
medesimo liquidatore in proprio e la signora , convenivano in giudizio Parte_3
l'odierna comparente innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare e nel merito revocare e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo
di effetti il D.I. n. 1610/20, 2) in via subordinata accertare che nel calcolo del conteggio del dovuto sono stati calcolati interessi anatocistici con superamento del tasso soglia con richiesta, in via
istruttoria, della nomina di un ctu che rimodulasse l'intero rapporto di cc, c on vittoria di spese e
competenze di giudizio. A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti contestavano la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, in particolare: in via preliminare che il sig. e la sig.ra non ricevevano la notifica del Parte_4 Parte_5
provvedimento monitorio;
la mancanza di prova del credito ingiunto nonché l'ammontare del credito della Banca e contestava l'applicazione errata delle valute e dell'anatocismo.
Contestavano inoltre anche l'efficacia e, in alcuni casi, la validità delle fideiussioni prestate.
In data 9.10.2020 si costituiva , contestando in fatto ed in diritto Controparte_5
l'opposizione avversaria, ne chiedeva il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ voglia il Signor Giudice Istruttore designato, in funzione
di G.U., in via preliminare, concedere la clausola di provvisoria esecuzione al d.i. opposto n. 1610/20
emesso il 4/8/2020; nel merito, rigettare ogni domanda avversaria a causa di assoluta infondatezza,
con il consequenziale rigetto dell'opposizione e richieste tutte con essa formulate del tutto infondate
in fatto ed in diritto oltre che inammissibili, in particolare la richiesta di ammissione della ctu per
assoluta mancanza d ei presupposti e per tutte le ragioni in atto dedotte sul punto condannando gli
opponenti al pagamento in favore della Banca opposta, in persona del suo legale rapp.te p.t., di tutte
le somme portate dal monitorio n. 1610/2020 e nella misura ivi indicata e di quelle ad esso
consequenziali; -con vittoria di spese e competenze di lite”. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, con provvedimento del 29.05.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla presente udienza con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione. Nelle more del procedimento, con atto di intervento ex art 111 c.p.c. si costituiva con apposita comparsa la in qualità di cessionaria della Controparte_2 [...]
Controparte_6
la quale, riportandosi agli scritti ed alle difese della cedente, chiedeva, in primo luogo,
dichiararsi l'estromissione di dal giudizio e, nel merito, il Controparte_5
rigetto dell'opposizione. In via preliminare deve ritenersi provata la legittimazione passiva della Controparte_2
interventrice ai sensi dell'art 111 c.p.c avendo la stessa depositato l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
la lista dei rapporti ceduti e la dichiarazione di avvenuta cessione. Vanno in ogni caso delibate le domande proposte da Controparte_5
non estromessa dal presente giudizio. In difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dagli opponenti circa la nullità
della notifica nei confronti dei sigg. , . Tale eccezione è infondata. Parte_4 Parte_5
“La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza
anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia
privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità,
ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva
prevista dall'art. 650 c.p.c., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di
notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa”. (Cass. civile sez. III, n. 4529 del
15/02/2019). Tuttavia, nel caso in cui la nullità della notifica abbia impedito una tempestiva opposizione, il solo rimedio idoneo per far valere detta nullità e la conseguente inefficacia del provvedimento, quale titolo per l'esecuzione forzata, è appunto l'opposizione tardiva
(Cass. 11515/2007) e non le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. sicché, scaduto il termine ex art. 650 c.p.c. la nullità della notifica diviene irrilevante ed il decreto valido ed efficace (Cass.
8582/1996). Né è possibile far ricorso alla procedura per la declaratoria di inefficacia del decreto (Cass. 13189/2002), ammissibile soltanto in caso di notificazione omessa o affetta da giuridica inesistenza.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria,
nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009
n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase
OR (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5)
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del
30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale. Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando già in sede OR la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del credito e l'inadempimento dell'opponente.
Nello specifico, parte opposta ha depositato a sostegno della pretesa creditoria i contratti di conto corrente bancari e di apertura di credito completi di documenti di sintesi e condizioni economiche saldaconto ex art. 50 Tub sottoscritti dal Direttore Generale della Banca, nonché
gli estratti conto per il c/c 101670 dal 28 novembre 2003 e per il c/c 300099, dal 30 settembre 2003. Inoltre, ha dato prova della sussistenza delle molteplici fideiussioni omnibus e dell'intervenuto recesso.
Di contro, parte opponente, senza contestare specificamente l'instaurazione del rapporto,
né il proprio inadempimento dell'obbligo di restituzione, si è limitata a compiere eccezioni generiche, peraltro mai sostenute sotto il profilo allegatorio e probatorio. L'opponente si è
limitato alle formulazioni di eccezioni generiche, eccependo: la non correttezza delle condizioni economiche contenute nei contratti di apertura di credito e di accensione di conto corrente per anticipo fatture;
la nullità delle clausole con le quali sono stati determinati gli interessi per contrarietà a norme imperative;
l'applicazione di tassi in misura superiore alla soglia imposta dalla normativa in materia di tassi usura l'inefficacia di tutte le fideiussioni prestate.
Invero la ha assolto interamente al proprio onere probatorio mentre parte opponente CP_1
ha contestato in modo generico l'applicazione di interessi usurari.
Con riguardo alla posizione dei fideiussori appaiono destituite di fondamento le doglianze sollevate degli opponenti sulla inefficacia della garanzia per mancanza di contestualità tra il contratto di fideiussione e quello principale. Invero, in tema di azione revocatoria,
la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità della garanzia, "ex" art. 2901, comma 2 c.c., sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia. La contestualità, pertanto, va esclusa, nel caso in cui la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto .
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 1956 c.c. deve rilevarsi che la stessa risulta oltre che genericamente formulata anche destituita di fondamento.
In linea di principio se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ. se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 21730 del
22/10/2010). Il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1,
Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001). L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è
onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524
del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005). L'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo, non essendo sufficiente fare riferimento alla messa in liquidazione della società, esonera da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto.
L'opposizione, quindi, è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) del DM 55/2014 come aggiornato, con riduzione nella misura del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ( art. 4 comma 4) in complessivi euro
4.936,40 oltre spese generali nella misura del 15%, IV e Cpa come per legge
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da
, e avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3
Decreto Ingiuntivo n. 1610/20, reso dal Tribunale di Salerno il 4.8.2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.1610/20
dichiarandolo esecutivo.
2) ON , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.936,40 in favore di parte opposta oltre spese generali nella misura del 15%, IV e Cpa come per legge.
3) ON , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.936,40 in favore di parte intervenuta oltre spese generali nella misura del 15%, IV e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN RR