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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1115/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1115/2025 promossa con ricorso in appello depositato in data 14.04.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14.10.2025 da in persona del Parte_1 direttore (C.F. con sede in Milano, via Valtellina n.1, rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in P.IVA_2 Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. , con sede legale in Roma (RM), piazza G. Controparte_2 P.IVA_3 Marconi n. 15, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Domenicali (C.F. E
– PEC: vvocati.prato. – FAX 05741828524), C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata, anche digitalmente, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2086/2025 pubblicata in data 13.03.2025.
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
1 CONCLUSIONI delle parti: per la ricorrente:
“accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare l'ordinanza n. 69628-2024 emessa dall' con riguardo all'applicazione della Parte_1 Parte_3 sanzione di euro 12.000,00 in relazione all'illecito di cui all'art. 110, co. 9 lett f-bis) del TULPS”; per il resistente:
“rigettare l'appello promosso dall' Parte_4
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e, conseguentemente, confermare
[...] l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 69628-2024 emessa dall' Parte_4 con riferimento all'applicazione della sanzione di euro 12.000,00 in relazione all'illecito
[...] di cui all'art. 110, comma 9, lett f-bis) TULPS.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024 , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante di ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione N. 69628 Controparte_2 del 22.07.2024 – fascicolo n. 200015, emessa dall' e notificata Parte_4 in data 30.07.2024, che ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 22.000,00, oltre a € 33,57 a titolo di spese di notifica. Contr Con l'ordinanza-ingiunzione opposta ha contestato alla ricorrente la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S. per aver installato e messo a disposizione, in luogo aperto al pubblico non munito di autorizzazione rilasciata dall'Autorità di P.S. di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., n. 8 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S., nonché la violazione dell'art. 1, comma 82, l. 220/2010, per aver intrattenuto rapporti contrattuali funzionali all'esercizio dell'attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 533, l. 266/2005. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: di svolgere attività di gestione del gioco lecito e CP_1 di essere debitamente iscritta al n. IS6700043003M dell'elenco RIES, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
di avere, nel corso del 2016, fornito e installato presso il pubblico esercizio ubicato nel Comune di Gambolò (PV), via Lomellina n. 36/b, condotto e gestito dal sig. , quale amministratore di M.S.D. di Jiang Persona_1 Meiding & C. s.n.c., n. 8 apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS;
che il rapporto contrattuale si era svolto in conformità alle disposizioni normative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di gioco;
che a seguito dell'ispezione effettuata in data 03.07.2020 dai Carabinieri di Gambolò presso l'anzidetto pubblico esercizio, gli agenti avevano constatato la presenza, in luogo del sig. , di un diverso soggetto, cioè il sig. , legale Persona_1 CP_4 rappresentante di non in possesso di alcuna licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta Parte_5 del gioco e non iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tanto premesso la , ha chiesto, in via preliminare, di sollevare questione di legittimità CP_1 costituzionale dell'art. 1, comma 82, l. 220/2010; nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato siccome illegittimo per difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito contestato Contr da;
in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata in quanto eccessiva e proporzionata. Contr
è rimasta contumace. Il giudice di primo grado ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta rilevando, con riguardo alla prime delle due violazioni contestate alla ricorrente (art. 110, comma 9, lettera f) bis TULPS), che all'atto della stipula del contratto tra gestore ed esercente gli apparecchi erano stati regolarmente installati presso esercizio munito di tutte le prescritte autorizzazioni, e che l'atto di cessione d'azienda stipulato solo in seguito dal titolare con il Sig. , presente al momento dell'accesso ispettivo, CP_4
2 non si era mai regolarmente perfezionato stante il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 8 del contratto stesso. Da ciò il Tribunale ha desunto, innanzitutto, la carenza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato alla ricorrente, rilevando testualmente che “nel caso di specie Euro Slot s.r.
1. aveva provveduto ad installare n. 8 apparecchi da gioco nella sala giochi gestita da titolare della licenza di cui all'art. 88 Controparte_5 TULPS ed iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori, si deve ritenere che l'opponente non abbia commesso la violazione contestata, posto che lo svolgimento di attività di raccolta del gioco lecito svolta dal gestore di fatto dell'esercizio in assenza delle prescritte autorizzazioni è da imputare esclusivamente a quest'ultimo. In ogni modo, quand'anche si volesse affermare che abbia commesso detta violazione, Controparte_2 si deve comunque ritenere insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, posto che alcuna colpa può essere ascritta alla società opponente”. Quindi, in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, dopo aver richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di presunzione iuris tantum di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981, il Tribunale ha concluso statuendo che “gli elementi forniti dall'opponente a sostegno della propria allegata carenza di colpa appaiono sufficientemente probanti. In particolare, CP_2 ha allegato e provato che, al momento dell'installazione degli apparecchi da gioco, l'esercente
[...] era in possesso di tutte le licenze/autorizzazioni. Orbene, tenuto conto del fatto che in epoca successiva all'istallazione degli apparecchi la gestione dell'attività è stata trasferita, seppur di fatto, ad un nuovo/diverso soggetto privo delle necessarie licenze/autorizzazioni/iscrizioni, si deve ritenere che non potesse esserne a conoscenza in base alla ordinaria diligenza”. Controparte_2 Contr Il giudice di primo grado ha infine escluso la sussistenza dell'ulteriore violazione contestata da
- l'art. 1, comma 82, l. 220/2010 – e tale decisione non è stata, in parte qua, oggetto di impugnazione da parte della resistente, con conseguente parziale passaggio in giudicato della pronuncia gravata ex art. 329 comma 2 c.p.c..
Contr 2. Con l'appello in esame lamenta, con unico motivo di censura, “Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis T.U.L.P.S.”. Contr Secondo l'ordinanza-ingiunzione sarebbe pienamente legittima essendo stata integrata la fattispecie di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-bis T.U.L.P.S., il quale punisce “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste”. Secondo l'appellante l'illecito in esame sarebbe integrato da plurime condotte, tra loro alternative, compresa quella di permettere l'uso di apparecchi per il gioco a soggetti non autorizzati. Sempre secondo l'appellante, sul punto, vi sarebbe stato un evidente travisamento della norma incriminatrice da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente interpretato la disposizione in esame nel senso che il divieto sia limitato alla sola installazione e non anche all'utilizzo degli apparecchi. Contr Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostiene che “non solo non ha CP_6 dimostrato in alcun modo la propria buona fede ma, al contrario, risulta evidente dagli atti di causa che fosse consapevole, o che comunque dovesse esserlo alla stregua dell'ordinaria diligenza, della cessione dell'azienda e della connessa carenza delle licenze di polizia in capo al nuovo titolare”. In particolare, secondo l'appellante, non sarebbe credibile che il gestore fosse inconsapevole dell'avvenuto cambio di titolarità dell'esercizio in quanto, alla luce dei rapporti e delle dinamiche contrattuali intrattenuti con l'esercente, sarebbe logico desumere che si fosse recato nell'esercizio in diverse occasioni prima del controllo ispettivo e che, in tal modo, fosse venuto a conoscenza del Contr cambio di gestione. , a sostegno di tale assunto, afferma testualmente che “le operazioni di "scassettamento" (ossia di prelievo e conteggio del denaro contenuto nell'apparecchio, operazioni che vengono effettuate dal proprietario degli apparecchi e che sono propedeutiche alla quantificazione degli utili spettanti ad esercente e gestore) hanno cadenza settimanale - o al massimo
3 quindicinale e che il gestore avrà senz'altro provveduto, nel corso dei nove mesi trascorsi dalla stipula della cessione d'azienda, a corrispondere il compenso al nuovo esercente, che di fatto si occupava della erogazione del servizio, e non certo al vecchio proprietario”. Contr
alla luce di ciò chiede la riforma parziale della sentenza di primo grado formulando le conclusioni esposte in premessa.
si è costituita con comparsa depositata in data 25.9.2025 chiedendo il rigetto Controparte_1 Contr dell'unico motivo di appello proposto da e producendo documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta in primo grado al fine di confutare la doglianza avversaria. All'udienza del 14.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
3. L'appello è infondato e va rigettato. Non è contestato quanto risulta dal verbale di accertamento elevato in data 4 luglio 2020 dai militari appartenenti alla Legione Carabinieri - Stazione di Gambolò, a seguito dell'ispezione effettuata in data 3 luglio 2020 presso il pubblico esercizio ubicato in Gambolò (PV), via Lomellina n. 36/B, condotto dal signor , legale rappresentante pro tempore della società Persona_1 [...]
Controparte_5
Nello specifico e come anticipato, gli agenti della Legione Carabinieri hanno constatato la presenza all'interno dei locali di un diverso soggetto, il signor , legale rappresentante pro tempore CP_4 della società non in possesso di alcuna licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta del Parte_5 gioco e non iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'esito del contraddittorio, ha emesso l'ordinanza n. 69628- Parte_4 2024, con la quale ha ingiunto alla signora , quale trasgressore, ed alla società Controparte_1 [...]
quale obbligata in solido, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria CP_2 complessiva per l'importo di € 22.000,00, di cui € 12.000,00 per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis TULPS (per aver installato apparecchi da gioco in locali sprovvisti di licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.), ed € 10.000,00 per la violazione dell'art. 1, comma 82 Legge n. 220/2010 (per aver intrattenuto rapporti con soggetti non iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).
Ebbene, attese le dette circostanze di fatto pacificamente emergenti dagli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado, la Corte ritiene che la pronuncia del Tribunale debba essere confermata, non sussistendo l'invocata violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis T.U.L.P.S. ed essendo, come anticipato, passata in giudicato la pronuncia gravata sulla ritenuta insussistenza dell'ulteriore fattispecie sanzionatoria contestata alla . CP_1 Ed invero l'art. 110, co. 9, lett. f-bis del T.U.L.P.S., dispone che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale”. In base alla norma richiamata, per integrare l'illecito è necessario che degli apparecchi videoterminali siano installati o che, comunque, ne sia consentito l'uso in locali sprovvisti dalle prescritte autorizzazioni di P.S. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi non integrato in primo luogo e con rilievo assorbente l'elemento oggettivo dell'illecito e, sul punto, la motivazione del giudice di prime cure – secondo cui
“rilevato che nel caso di specie Euro Slot s.r.
1. aveva provveduto ad installare n. 8 apparecchi da
4 gioco nella sala giochi gestita da titolare della licenza di cui Controparte_5 all'art. 88 TULPS ed iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori, si deve ritenere che l'opponente non abbia commesso la violazione contestata, posto che lo svolgimento di attività di raccolta del gioco lecito svolta dal gestore di fatto dell'esercizio in assenza delle prescritte autorizzazioni è da imputare esclusivamente a quest'ultimo” – va condivisa per le seguenti ragioni. Va evidenziato che al momento della fornitura ed installazione degli apparecchi, avvenuta nell'anno 2016 da parte di l'esercizio commerciale era gestito, come da documentazione in atti, dal CP_6 signor e dalla società dal medesimo rappresentata, Persona_1 Controparte_5 e che solo con tali soggetti la ricorrente ha intrattenuto rapporti contrattuali in qualità di gestore. Soggetti regolarmente muniti di tutte le prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza, circostanza pacifica. La circostanza che, in seguito, sia stato stipulato un atto di cessione di azienda tra il sig. Persona_1 e il Sig. non rileva nel senso preteso dall'appellante, perché come sottolineato dal CP_4 Tribunale tale atto non si è mai perfezionato – circostanza anch'essa pacifica – per mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 8 del contratto (v. doc. 12 fascicolo di primo grado) e, in particolar modo, si era già risolto all'atto dell'accesso ispettivo condotto dai militari appartenenti alla Legione Carabinieri - Stazione di Gambolò in data 3.7.2020. A quella data, quindi, esercente dell'attività commerciale in esame era ancora e sempre il Sig. , non già il diverso soggetto presente sul posto, ciò che esclude radicalmente Persona_1
l'integrazione dell'illecito contestato sotto il profilo oggettivo. Per completezza, osserva la Corte che nemmeno ricorre l'elemento soggettivo dell'illecito in Contr questione, non potendo condividersi quanto argomentato sul punto da con il motivo di appello. Va precisato che l'art. 3 L. n. 689/1981 richiede la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa colposa o dolosa, conseguentemente essendo esclusa l'esistenza di ogni forma di responsabilità oggettiva che prescinda dall'elemento psicologico dell'illecito. Per orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, inoltre, dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 deriva una presunzione iuris tantum di colpa in tema di illeciti amministrativi, da cui discende, da un lato, che non è necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente e, dall'altro, che è questi a dover dimostrare di aver agito senza colpa, ossia sulla base di un errore scusabile (cfr. Cass. n. 5127 del 2024; Cass. n. 29927 del 2020; Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019; Cass. n. 2406 del 2016: Cass. S.U. n. 20930 del 2009). Sul punto, tuttavia, ritiene il Collegio che nessuna colpa possa essere ascritta all'appellata alla luce di Contr quanto allegato e dimostrato in primo grado, giudizio nell'ambito del quale peraltro è rimasta contumace. Non risulta infatti che la società abbia mai intrattenuto alcun rapporto con la società CP_6 [...] e, quindi, con un soggetto non in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di gioco: ciò Pt_5 lascia presumere che la ricorrente fosse del tutto inconsapevole del subentro di fatto di alla Parte_5 società M.S.D. di nella conduzione dell'esercizio pubblico ove gli apparecchi da gioco Persona_1 erano stati installati dalla stessa ben quattro anni prima. CP_2
Detto subentro, come già sottolineato, è avvenuto solo in fatto, atteso il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui agli artt. 4 e 8 del contratto di cessione d'azienda intervenuto tra
[...] (cedente) e (cessionaria). Controparte_5 Parte_5 Sul punto, a sostegno di quanto dedotto dall'appellata, va rilevato che non vi sono elementi che rendano verosimile che il gestore avesse avuto notizia della cessione di azienda, la quale, peraltro, è avvenuta in violazione di quanto stabilito dal contratto trilaterale sottoscritto tra l'esercente (
[...]
, l'installatore e proprietario degli apparecchi ( ed il Controparte_5 Controparte_2 concessionario di rete (Snaitech s.p.a.). Infatti detto contratto dispone, al comma 3 dell'art. 3, rubricato “Dichiarazioni e requisiti dell'Esercente”, che “il possesso delle Autorizzazioni, dei Requisiti e delle Capacità per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per l'efficacia del Contratto. Ove per qualsiasi motivo l'Esercente non possegga più anche uno soltanto dei Requisiti o
5 delle Autorizzazioni o delle Capacità, sarà tenuto a darne comunicazione al Concessionario immediatamente e il Contratto si intenderà automaticamente risolto”. Inoltre, il comma 5, dell'art. 5 dello stesso contratto dispone che “l'Esercente si impegna per la durata del Contratto a non cedere a terzi l'attività così come il Contratto, senza il previo consenso del Concessionario”. Se dunque tali disposizioni sono state violate dall'esercente, ciò non è imputabile alla ma al CP_6 solo Sig. , in assenza di elementi di segno contrario atti a dimostrare la conoscenza in Persona_1 capo all'appellata dell'avvenuta cessione. Né tantomeno possono essere ritenute dirimenti le argomentazioni di parte appellante, secondo cui le attività di “scassettamento” e successivo prelievo del denaro contenuto nell'apparecchio al fine della determinazione dei rispettivi ricavi del gestore e dell'esercente renderebbero inverosimile che il gestore ignorasse il cambio di titolarità nell'esercizio. Sul punto, pur dovendo essere accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei documenti nuovi prodotti dall'appellata per la prima volta in questo grado di giudizio, ritiene la Corte di poter ravvisare la buona fede della stessa per aver tenuto un comportamento complessivo conforme ai canoni dell'ordinaria diligenza, avendo allegato e documentalmente provato che, al momento dell'installazione degli apparecchi da gioco, l'esercente era in possesso delle necessarie licenze e autorizzazioni, nonché iscritto all'elenco RIES, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, né potendo pretendersi – in quanto non previsto da alcuna norma di legge – l'esercizio di un continuo potere di vigilanza sulle “scelte aziendali” dell'esercente. Tale interpretazione “estensiva” dell'illecito contestato alla , prospettata dall'appellante, CP_1 non può essere condivisa, in quanto porterebbe a ravvisare in capo al gestore una responsabilità per
“omessa vigilanza” la quale non ha alcuna esplicita base normativa. È appena il caso di evidenziare, Contr poi, che, essendo rimasta contumace in primo grado, non vi è alcuna prova che con la propria condotta l'appellata abbia materialmente e colpevolmente “consentito l'uso” delle apparecchiature de quo in violazione delle citate norme del T.U.L.P.S e a soggetto non titolato. Per tali ragioni correttamente il giudice di primo grado ha escluso anche la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. L'appello va in definitiva rigettato.
4. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come sopra determinato in appello (euro 12.000,00) e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e decisoria, quest'ultima svoltasi in forma esclusivamente orale. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_6
[...] nei confronti di
, in proprio e in qualità di titolare di Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2086/2025, pubblicata il 13/03/2025, così provvede:
6
1. RIGETTA l'appello;
2. NN l'appellante Parte_1
al rimborso, in favore dell'appellata , delle spese processuali del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso, in Milano il 14.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
PROVVEDIMENTO REDATTO con LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO in TIROCINIO, DOTT. RAFFAELE SERO
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1115/2025 promossa con ricorso in appello depositato in data 14.04.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14.10.2025 da in persona del Parte_1 direttore (C.F. con sede in Milano, via Valtellina n.1, rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in P.IVA_2 Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. , con sede legale in Roma (RM), piazza G. Controparte_2 P.IVA_3 Marconi n. 15, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Domenicali (C.F. E
– PEC: vvocati.prato. – FAX 05741828524), C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata, anche digitalmente, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2086/2025 pubblicata in data 13.03.2025.
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
1 CONCLUSIONI delle parti: per la ricorrente:
“accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare l'ordinanza n. 69628-2024 emessa dall' con riguardo all'applicazione della Parte_1 Parte_3 sanzione di euro 12.000,00 in relazione all'illecito di cui all'art. 110, co. 9 lett f-bis) del TULPS”; per il resistente:
“rigettare l'appello promosso dall' Parte_4
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e, conseguentemente, confermare
[...] l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 69628-2024 emessa dall' Parte_4 con riferimento all'applicazione della sanzione di euro 12.000,00 in relazione all'illecito
[...] di cui all'art. 110, comma 9, lett f-bis) TULPS.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024 , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante di ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione N. 69628 Controparte_2 del 22.07.2024 – fascicolo n. 200015, emessa dall' e notificata Parte_4 in data 30.07.2024, che ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 22.000,00, oltre a € 33,57 a titolo di spese di notifica. Contr Con l'ordinanza-ingiunzione opposta ha contestato alla ricorrente la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S. per aver installato e messo a disposizione, in luogo aperto al pubblico non munito di autorizzazione rilasciata dall'Autorità di P.S. di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., n. 8 apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S., nonché la violazione dell'art. 1, comma 82, l. 220/2010, per aver intrattenuto rapporti contrattuali funzionali all'esercizio dell'attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 533, l. 266/2005. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: di svolgere attività di gestione del gioco lecito e CP_1 di essere debitamente iscritta al n. IS6700043003M dell'elenco RIES, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
di avere, nel corso del 2016, fornito e installato presso il pubblico esercizio ubicato nel Comune di Gambolò (PV), via Lomellina n. 36/b, condotto e gestito dal sig. , quale amministratore di M.S.D. di Jiang Persona_1 Meiding & C. s.n.c., n. 8 apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS;
che il rapporto contrattuale si era svolto in conformità alle disposizioni normative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di gioco;
che a seguito dell'ispezione effettuata in data 03.07.2020 dai Carabinieri di Gambolò presso l'anzidetto pubblico esercizio, gli agenti avevano constatato la presenza, in luogo del sig. , di un diverso soggetto, cioè il sig. , legale Persona_1 CP_4 rappresentante di non in possesso di alcuna licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta Parte_5 del gioco e non iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tanto premesso la , ha chiesto, in via preliminare, di sollevare questione di legittimità CP_1 costituzionale dell'art. 1, comma 82, l. 220/2010; nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato siccome illegittimo per difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito contestato Contr da;
in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata in quanto eccessiva e proporzionata. Contr
è rimasta contumace. Il giudice di primo grado ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta rilevando, con riguardo alla prime delle due violazioni contestate alla ricorrente (art. 110, comma 9, lettera f) bis TULPS), che all'atto della stipula del contratto tra gestore ed esercente gli apparecchi erano stati regolarmente installati presso esercizio munito di tutte le prescritte autorizzazioni, e che l'atto di cessione d'azienda stipulato solo in seguito dal titolare con il Sig. , presente al momento dell'accesso ispettivo, CP_4
2 non si era mai regolarmente perfezionato stante il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 8 del contratto stesso. Da ciò il Tribunale ha desunto, innanzitutto, la carenza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato alla ricorrente, rilevando testualmente che “nel caso di specie Euro Slot s.r.
1. aveva provveduto ad installare n. 8 apparecchi da gioco nella sala giochi gestita da titolare della licenza di cui all'art. 88 Controparte_5 TULPS ed iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori, si deve ritenere che l'opponente non abbia commesso la violazione contestata, posto che lo svolgimento di attività di raccolta del gioco lecito svolta dal gestore di fatto dell'esercizio in assenza delle prescritte autorizzazioni è da imputare esclusivamente a quest'ultimo. In ogni modo, quand'anche si volesse affermare che abbia commesso detta violazione, Controparte_2 si deve comunque ritenere insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, posto che alcuna colpa può essere ascritta alla società opponente”. Quindi, in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, dopo aver richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di presunzione iuris tantum di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981, il Tribunale ha concluso statuendo che “gli elementi forniti dall'opponente a sostegno della propria allegata carenza di colpa appaiono sufficientemente probanti. In particolare, CP_2 ha allegato e provato che, al momento dell'installazione degli apparecchi da gioco, l'esercente
[...] era in possesso di tutte le licenze/autorizzazioni. Orbene, tenuto conto del fatto che in epoca successiva all'istallazione degli apparecchi la gestione dell'attività è stata trasferita, seppur di fatto, ad un nuovo/diverso soggetto privo delle necessarie licenze/autorizzazioni/iscrizioni, si deve ritenere che non potesse esserne a conoscenza in base alla ordinaria diligenza”. Controparte_2 Contr Il giudice di primo grado ha infine escluso la sussistenza dell'ulteriore violazione contestata da
- l'art. 1, comma 82, l. 220/2010 – e tale decisione non è stata, in parte qua, oggetto di impugnazione da parte della resistente, con conseguente parziale passaggio in giudicato della pronuncia gravata ex art. 329 comma 2 c.p.c..
Contr 2. Con l'appello in esame lamenta, con unico motivo di censura, “Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis T.U.L.P.S.”. Contr Secondo l'ordinanza-ingiunzione sarebbe pienamente legittima essendo stata integrata la fattispecie di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-bis T.U.L.P.S., il quale punisce “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste”. Secondo l'appellante l'illecito in esame sarebbe integrato da plurime condotte, tra loro alternative, compresa quella di permettere l'uso di apparecchi per il gioco a soggetti non autorizzati. Sempre secondo l'appellante, sul punto, vi sarebbe stato un evidente travisamento della norma incriminatrice da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente interpretato la disposizione in esame nel senso che il divieto sia limitato alla sola installazione e non anche all'utilizzo degli apparecchi. Contr Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostiene che “non solo non ha CP_6 dimostrato in alcun modo la propria buona fede ma, al contrario, risulta evidente dagli atti di causa che fosse consapevole, o che comunque dovesse esserlo alla stregua dell'ordinaria diligenza, della cessione dell'azienda e della connessa carenza delle licenze di polizia in capo al nuovo titolare”. In particolare, secondo l'appellante, non sarebbe credibile che il gestore fosse inconsapevole dell'avvenuto cambio di titolarità dell'esercizio in quanto, alla luce dei rapporti e delle dinamiche contrattuali intrattenuti con l'esercente, sarebbe logico desumere che si fosse recato nell'esercizio in diverse occasioni prima del controllo ispettivo e che, in tal modo, fosse venuto a conoscenza del Contr cambio di gestione. , a sostegno di tale assunto, afferma testualmente che “le operazioni di "scassettamento" (ossia di prelievo e conteggio del denaro contenuto nell'apparecchio, operazioni che vengono effettuate dal proprietario degli apparecchi e che sono propedeutiche alla quantificazione degli utili spettanti ad esercente e gestore) hanno cadenza settimanale - o al massimo
3 quindicinale e che il gestore avrà senz'altro provveduto, nel corso dei nove mesi trascorsi dalla stipula della cessione d'azienda, a corrispondere il compenso al nuovo esercente, che di fatto si occupava della erogazione del servizio, e non certo al vecchio proprietario”. Contr
alla luce di ciò chiede la riforma parziale della sentenza di primo grado formulando le conclusioni esposte in premessa.
si è costituita con comparsa depositata in data 25.9.2025 chiedendo il rigetto Controparte_1 Contr dell'unico motivo di appello proposto da e producendo documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta in primo grado al fine di confutare la doglianza avversaria. All'udienza del 14.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
3. L'appello è infondato e va rigettato. Non è contestato quanto risulta dal verbale di accertamento elevato in data 4 luglio 2020 dai militari appartenenti alla Legione Carabinieri - Stazione di Gambolò, a seguito dell'ispezione effettuata in data 3 luglio 2020 presso il pubblico esercizio ubicato in Gambolò (PV), via Lomellina n. 36/B, condotto dal signor , legale rappresentante pro tempore della società Persona_1 [...]
Controparte_5
Nello specifico e come anticipato, gli agenti della Legione Carabinieri hanno constatato la presenza all'interno dei locali di un diverso soggetto, il signor , legale rappresentante pro tempore CP_4 della società non in possesso di alcuna licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta del Parte_5 gioco e non iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'esito del contraddittorio, ha emesso l'ordinanza n. 69628- Parte_4 2024, con la quale ha ingiunto alla signora , quale trasgressore, ed alla società Controparte_1 [...]
quale obbligata in solido, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria CP_2 complessiva per l'importo di € 22.000,00, di cui € 12.000,00 per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis TULPS (per aver installato apparecchi da gioco in locali sprovvisti di licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.), ed € 10.000,00 per la violazione dell'art. 1, comma 82 Legge n. 220/2010 (per aver intrattenuto rapporti con soggetti non iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).
Ebbene, attese le dette circostanze di fatto pacificamente emergenti dagli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado, la Corte ritiene che la pronuncia del Tribunale debba essere confermata, non sussistendo l'invocata violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis T.U.L.P.S. ed essendo, come anticipato, passata in giudicato la pronuncia gravata sulla ritenuta insussistenza dell'ulteriore fattispecie sanzionatoria contestata alla . CP_1 Ed invero l'art. 110, co. 9, lett. f-bis del T.U.L.P.S., dispone che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale”. In base alla norma richiamata, per integrare l'illecito è necessario che degli apparecchi videoterminali siano installati o che, comunque, ne sia consentito l'uso in locali sprovvisti dalle prescritte autorizzazioni di P.S. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi non integrato in primo luogo e con rilievo assorbente l'elemento oggettivo dell'illecito e, sul punto, la motivazione del giudice di prime cure – secondo cui
“rilevato che nel caso di specie Euro Slot s.r.
1. aveva provveduto ad installare n. 8 apparecchi da
4 gioco nella sala giochi gestita da titolare della licenza di cui Controparte_5 all'art. 88 TULPS ed iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori, si deve ritenere che l'opponente non abbia commesso la violazione contestata, posto che lo svolgimento di attività di raccolta del gioco lecito svolta dal gestore di fatto dell'esercizio in assenza delle prescritte autorizzazioni è da imputare esclusivamente a quest'ultimo” – va condivisa per le seguenti ragioni. Va evidenziato che al momento della fornitura ed installazione degli apparecchi, avvenuta nell'anno 2016 da parte di l'esercizio commerciale era gestito, come da documentazione in atti, dal CP_6 signor e dalla società dal medesimo rappresentata, Persona_1 Controparte_5 e che solo con tali soggetti la ricorrente ha intrattenuto rapporti contrattuali in qualità di gestore. Soggetti regolarmente muniti di tutte le prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza, circostanza pacifica. La circostanza che, in seguito, sia stato stipulato un atto di cessione di azienda tra il sig. Persona_1 e il Sig. non rileva nel senso preteso dall'appellante, perché come sottolineato dal CP_4 Tribunale tale atto non si è mai perfezionato – circostanza anch'essa pacifica – per mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 8 del contratto (v. doc. 12 fascicolo di primo grado) e, in particolar modo, si era già risolto all'atto dell'accesso ispettivo condotto dai militari appartenenti alla Legione Carabinieri - Stazione di Gambolò in data 3.7.2020. A quella data, quindi, esercente dell'attività commerciale in esame era ancora e sempre il Sig. , non già il diverso soggetto presente sul posto, ciò che esclude radicalmente Persona_1
l'integrazione dell'illecito contestato sotto il profilo oggettivo. Per completezza, osserva la Corte che nemmeno ricorre l'elemento soggettivo dell'illecito in Contr questione, non potendo condividersi quanto argomentato sul punto da con il motivo di appello. Va precisato che l'art. 3 L. n. 689/1981 richiede la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa colposa o dolosa, conseguentemente essendo esclusa l'esistenza di ogni forma di responsabilità oggettiva che prescinda dall'elemento psicologico dell'illecito. Per orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, inoltre, dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 deriva una presunzione iuris tantum di colpa in tema di illeciti amministrativi, da cui discende, da un lato, che non è necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente e, dall'altro, che è questi a dover dimostrare di aver agito senza colpa, ossia sulla base di un errore scusabile (cfr. Cass. n. 5127 del 2024; Cass. n. 29927 del 2020; Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019; Cass. n. 2406 del 2016: Cass. S.U. n. 20930 del 2009). Sul punto, tuttavia, ritiene il Collegio che nessuna colpa possa essere ascritta all'appellata alla luce di Contr quanto allegato e dimostrato in primo grado, giudizio nell'ambito del quale peraltro è rimasta contumace. Non risulta infatti che la società abbia mai intrattenuto alcun rapporto con la società CP_6 [...] e, quindi, con un soggetto non in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di gioco: ciò Pt_5 lascia presumere che la ricorrente fosse del tutto inconsapevole del subentro di fatto di alla Parte_5 società M.S.D. di nella conduzione dell'esercizio pubblico ove gli apparecchi da gioco Persona_1 erano stati installati dalla stessa ben quattro anni prima. CP_2
Detto subentro, come già sottolineato, è avvenuto solo in fatto, atteso il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui agli artt. 4 e 8 del contratto di cessione d'azienda intervenuto tra
[...] (cedente) e (cessionaria). Controparte_5 Parte_5 Sul punto, a sostegno di quanto dedotto dall'appellata, va rilevato che non vi sono elementi che rendano verosimile che il gestore avesse avuto notizia della cessione di azienda, la quale, peraltro, è avvenuta in violazione di quanto stabilito dal contratto trilaterale sottoscritto tra l'esercente (
[...]
, l'installatore e proprietario degli apparecchi ( ed il Controparte_5 Controparte_2 concessionario di rete (Snaitech s.p.a.). Infatti detto contratto dispone, al comma 3 dell'art. 3, rubricato “Dichiarazioni e requisiti dell'Esercente”, che “il possesso delle Autorizzazioni, dei Requisiti e delle Capacità per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per l'efficacia del Contratto. Ove per qualsiasi motivo l'Esercente non possegga più anche uno soltanto dei Requisiti o
5 delle Autorizzazioni o delle Capacità, sarà tenuto a darne comunicazione al Concessionario immediatamente e il Contratto si intenderà automaticamente risolto”. Inoltre, il comma 5, dell'art. 5 dello stesso contratto dispone che “l'Esercente si impegna per la durata del Contratto a non cedere a terzi l'attività così come il Contratto, senza il previo consenso del Concessionario”. Se dunque tali disposizioni sono state violate dall'esercente, ciò non è imputabile alla ma al CP_6 solo Sig. , in assenza di elementi di segno contrario atti a dimostrare la conoscenza in Persona_1 capo all'appellata dell'avvenuta cessione. Né tantomeno possono essere ritenute dirimenti le argomentazioni di parte appellante, secondo cui le attività di “scassettamento” e successivo prelievo del denaro contenuto nell'apparecchio al fine della determinazione dei rispettivi ricavi del gestore e dell'esercente renderebbero inverosimile che il gestore ignorasse il cambio di titolarità nell'esercizio. Sul punto, pur dovendo essere accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei documenti nuovi prodotti dall'appellata per la prima volta in questo grado di giudizio, ritiene la Corte di poter ravvisare la buona fede della stessa per aver tenuto un comportamento complessivo conforme ai canoni dell'ordinaria diligenza, avendo allegato e documentalmente provato che, al momento dell'installazione degli apparecchi da gioco, l'esercente era in possesso delle necessarie licenze e autorizzazioni, nonché iscritto all'elenco RIES, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, né potendo pretendersi – in quanto non previsto da alcuna norma di legge – l'esercizio di un continuo potere di vigilanza sulle “scelte aziendali” dell'esercente. Tale interpretazione “estensiva” dell'illecito contestato alla , prospettata dall'appellante, CP_1 non può essere condivisa, in quanto porterebbe a ravvisare in capo al gestore una responsabilità per
“omessa vigilanza” la quale non ha alcuna esplicita base normativa. È appena il caso di evidenziare, Contr poi, che, essendo rimasta contumace in primo grado, non vi è alcuna prova che con la propria condotta l'appellata abbia materialmente e colpevolmente “consentito l'uso” delle apparecchiature de quo in violazione delle citate norme del T.U.L.P.S e a soggetto non titolato. Per tali ragioni correttamente il giudice di primo grado ha escluso anche la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. L'appello va in definitiva rigettato.
4. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come sopra determinato in appello (euro 12.000,00) e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e decisoria, quest'ultima svoltasi in forma esclusivamente orale. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_6
[...] nei confronti di
, in proprio e in qualità di titolare di Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2086/2025, pubblicata il 13/03/2025, così provvede:
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1. RIGETTA l'appello;
2. NN l'appellante Parte_1
al rimborso, in favore dell'appellata , delle spese processuali del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso, in Milano il 14.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
PROVVEDIMENTO REDATTO con LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO in TIROCINIO, DOTT. RAFFAELE SERO
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