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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/01/2024, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM IS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
19.01.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2421/2023 R.G e vertente
TRA
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Gombia e dall'Avv. Giuseppe Itri per procura in atti (parte ricorrente).
E
CP 1 elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto il 23.01.2023 Parte 1 ha convenuto in giudizio l'CP_1
chiedendo al giudice del lavoro di Roma di accertare che era in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 1. n. 18/80 dalla domanda del 26.11.2020, ovvero da data successiva, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.
L'CP_1 si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile e/o inammissibile e comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese.
Disposta ed espletata ctu medico-legale la causa è stata infine decisa. ****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice, con la sua perizia del 2.12.2022, ha ritenuto insussistente il requisito sanitario richiesto ai fini dell'indennità di accompagnamento
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall'CP_1 dalla
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. E anche che il presente ricorso contiene una “specifica contestazione” alle risultanze peritali relative al precedente giudizio.
Ciò premesso, il dott. Per 1 nominato da questo giudice, ha accertato, con adeguata ed esauriente motivazione, priva di vizi logici, che la parte ricorrente si trova nelle condizioni dall'art. 1 della legge 18/80, ma solo, a causa di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, a far tempo dal 1.3.2023.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Alla luce delle esposte considerazioni e di quanto risulta dall'elaborato peritale il ricorso merita in questi limiti accoglimento con la decorrenza specificata dal perito.
Giova inoltre ricordare, anche quanto alle spese, che, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c.,
qualora emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res
controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass. civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Come si è visto, il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento è stato riconosciuto a partire dal marzo del 2023, e cioè da un momento successivo al deposito della precedente perizia, quindi del tutto corretta, ed oltretutto largamente successivo alla domanda amministrativa del 26.11.2020.
Si intende dire che ha proposto una opposizione, fondata su un presupposto
(l'erroneità del giudizio del primo consulente) che in realtà era insussistente.
Ciò consiglia di compensare integralmente le spese processuali (comprensive, per le ragioni esposte, di quelle dell'accertamento tecnico preventivo) tra le parti come da dispositivo dell'intero procedimento (Cass. n. 16821/2005; Cass. n. 17938/2014;
Cass. N. 33318/2022 e altre conformi). Lespese di ctu, devono essere invece poste integralmente poste a carico dell'CP_1
P.Q.M.
dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art.1 della legge
18/80 dal 1.3.2023;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone a carico dell'CP_1 le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Roma lì 19.01.2024 Il UD
UM IS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM IS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
19.01.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2421/2023 R.G e vertente
TRA
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Gombia e dall'Avv. Giuseppe Itri per procura in atti (parte ricorrente).
E
CP 1 elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto il 23.01.2023 Parte 1 ha convenuto in giudizio l'CP_1
chiedendo al giudice del lavoro di Roma di accertare che era in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 1. n. 18/80 dalla domanda del 26.11.2020, ovvero da data successiva, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.
L'CP_1 si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile e/o inammissibile e comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese.
Disposta ed espletata ctu medico-legale la causa è stata infine decisa. ****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice, con la sua perizia del 2.12.2022, ha ritenuto insussistente il requisito sanitario richiesto ai fini dell'indennità di accompagnamento
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall'CP_1 dalla
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. E anche che il presente ricorso contiene una “specifica contestazione” alle risultanze peritali relative al precedente giudizio.
Ciò premesso, il dott. Per 1 nominato da questo giudice, ha accertato, con adeguata ed esauriente motivazione, priva di vizi logici, che la parte ricorrente si trova nelle condizioni dall'art. 1 della legge 18/80, ma solo, a causa di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, a far tempo dal 1.3.2023.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Alla luce delle esposte considerazioni e di quanto risulta dall'elaborato peritale il ricorso merita in questi limiti accoglimento con la decorrenza specificata dal perito.
Giova inoltre ricordare, anche quanto alle spese, che, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c.,
qualora emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res
controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass. civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Come si è visto, il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento è stato riconosciuto a partire dal marzo del 2023, e cioè da un momento successivo al deposito della precedente perizia, quindi del tutto corretta, ed oltretutto largamente successivo alla domanda amministrativa del 26.11.2020.
Si intende dire che ha proposto una opposizione, fondata su un presupposto
(l'erroneità del giudizio del primo consulente) che in realtà era insussistente.
Ciò consiglia di compensare integralmente le spese processuali (comprensive, per le ragioni esposte, di quelle dell'accertamento tecnico preventivo) tra le parti come da dispositivo dell'intero procedimento (Cass. n. 16821/2005; Cass. n. 17938/2014;
Cass. N. 33318/2022 e altre conformi). Lespese di ctu, devono essere invece poste integralmente poste a carico dell'CP_1
P.Q.M.
dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art.1 della legge
18/80 dal 1.3.2023;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone a carico dell'CP_1 le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Roma lì 19.01.2024 Il UD
UM IS