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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1536/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1536/2025, promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Zangheri Michela (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Rimini, via Soardi n.6, PEC: Email_1 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 cittadino nigeriano e residente a [...]; resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio in Nigeria in Parte_1 Controparte_1 data 9.01.2010, atto non trascritto in Italia, e dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia
Per_1
Con ricorso depositato l'11.06.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio Parte_1 affinché venisse pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. e, ex art. 473 Controparte_1 bis 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del
25.11.2025, il Giudice Relatore ha rilevato il mancato deposito telematico delle prove di notifica al Sig.
Parte ricorrente ha mostrato al Giudice il documento cartaceo dell'avvenuta notifica e si è CP_1 impegnata al deposito telematico, avvenuto poi nello stesso giorno dell'udienza.
Il Giudice Relatore ha proseguito con l'ascolto della ricorrente la quale ha dichiarato che:
“ è ancora mio marito;
lui non vuole lavorare non mi aiuta a casa;
adesso non viviamo più insieme e il CP_1 motivo per cui mi voglio separare è che ho scoperto che lui ha un'altra figlia e ha un'altra famiglia lui ha fatto tanto casino;
non mi ha mai dato nulla per le figlie;
non so dove viva ora forse è in Italia ma non ne sono sicuro;
non ci ha mai più chiamate e non ha mai chiamato la bambina;
l'ultima volta che l'ho visto è stato nel giugno 2024; io non so ora dove lavori prima faceva il pizzaiolo a Riccione;
mia figlia ora studia e a volte mi chiede di papà ma ora non più; io lavoro in un hotel come cameriera e al mese prendo circa 900,00 al mese e vivo a Faenza”.
Parte ricorrente ha chiesto inoltre l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e la pronuncia parziale sul vincolo.
Il Giudice Relatore ha pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio per la pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiara la contumacia del Sig. , il quale Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dallo stesso comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle statuizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra Parte_1 nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi, nata a [...] l' Parte_1
8.04.1991 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Controparte_1
Nigeria in data 9.01.2010, atto non trascritto in Italia, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Rimette il procedimento davanti al Giudice Relatore per la trattazione di tutte le altre questioni e per la domanda di divorzio come da separata ordinanza;
➢ Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1536/2025, promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Zangheri Michela (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Rimini, via Soardi n.6, PEC: Email_1 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 cittadino nigeriano e residente a [...]; resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio in Nigeria in Parte_1 Controparte_1 data 9.01.2010, atto non trascritto in Italia, e dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia
Per_1
Con ricorso depositato l'11.06.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio Parte_1 affinché venisse pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. e, ex art. 473 Controparte_1 bis 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del
25.11.2025, il Giudice Relatore ha rilevato il mancato deposito telematico delle prove di notifica al Sig.
Parte ricorrente ha mostrato al Giudice il documento cartaceo dell'avvenuta notifica e si è CP_1 impegnata al deposito telematico, avvenuto poi nello stesso giorno dell'udienza.
Il Giudice Relatore ha proseguito con l'ascolto della ricorrente la quale ha dichiarato che:
“ è ancora mio marito;
lui non vuole lavorare non mi aiuta a casa;
adesso non viviamo più insieme e il CP_1 motivo per cui mi voglio separare è che ho scoperto che lui ha un'altra figlia e ha un'altra famiglia lui ha fatto tanto casino;
non mi ha mai dato nulla per le figlie;
non so dove viva ora forse è in Italia ma non ne sono sicuro;
non ci ha mai più chiamate e non ha mai chiamato la bambina;
l'ultima volta che l'ho visto è stato nel giugno 2024; io non so ora dove lavori prima faceva il pizzaiolo a Riccione;
mia figlia ora studia e a volte mi chiede di papà ma ora non più; io lavoro in un hotel come cameriera e al mese prendo circa 900,00 al mese e vivo a Faenza”.
Parte ricorrente ha chiesto inoltre l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e la pronuncia parziale sul vincolo.
Il Giudice Relatore ha pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio per la pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiara la contumacia del Sig. , il quale Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dallo stesso comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle statuizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra Parte_1 nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi, nata a [...] l' Parte_1
8.04.1991 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Controparte_1
Nigeria in data 9.01.2010, atto non trascritto in Italia, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Rimette il procedimento davanti al Giudice Relatore per la trattazione di tutte le altre questioni e per la domanda di divorzio come da separata ordinanza;
➢ Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi