Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 3 giugno 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 21 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, ordinanza collegiale 03/06/2021, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00903/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2020, proposto da LE CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari nel S.S.D. ING-IND/10 - Fisica Tecnica industriale, ha adito questo Tar ai fini dell’accertamento del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010;
Considerato che a fondamento della domanda il ricorrente ha richiamato l’ordinanza n. 4336/2019 del 3.4.2019 con la quale il Tar Lazio ha posto alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi:
“ 1) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli articoli 29 comma II lettera d) e comma IV del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e 36 comma II e comma V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, precluda per i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per due anni, ai sensi dell’art. 24 comma III lettera a) della legge n. 240 del 2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato;
2) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli articoli 29 comma II lettera d) e comma IV del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e 36 comma II e comma V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sia applicata dai giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro è accordato alle persone assunte dall’amministrazione pubblica mediante un contratto di lavoro flessibile soggetto a normativa del lavoro di natura privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al personale assunto a tempo determinato da tale amministrazione in regime di diritto pubblico, non sussistendo (per effetto delle su citate disposizioni nazionali) un’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei confronti dei lavoratori;
3) se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, <<Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato>>, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi”, anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 24, commi primo e terzo, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede la stipulazione e la proroga, per complessivi cinque anni (tre anni con eventuale proroga per due anni), di contratti a tempo determinato fra ricercatori ed Università, subordinando la stipulazione a che essa avvenga “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, ed altresì subordinando la proroga alla “positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte”, senza stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se la stipulazione e il rinnovo di siffatti contratti rispondano effettivamente ad un’esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine, e comporta quindi un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti, non risultando così compatibile con lo scopo e l’effetto utile dell’accordo quadro”.
Ritenuto, quindi, che in pendenza della rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale attinente all’interpretazione di disposizioni e principi rilevanti ai fini della decisione del giudizio (cfr. C- 326/19, la cui pubblica udienza è peraltro fissata per il giorno 3.6.2021), può disporsi la c.d. sospensione impropria, nell’attesa della risoluzione dei quesiti proposti a mezzo dell’ordinanza sopra citata;
Ritenuto, pertanto che deve essere conseguentemente disposta la sospensione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 c.p.c., dandosi avvertimento alle parti che la riassunzione dovrà intervenire nel termine previsto dall’art. 80 cod. proc. amm., decorrente dalla pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia UE.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), sospende il giudizio ai sensi degli artt. 79 cod. proc. amm e 295 c.p.c.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO