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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 700/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Taranto - Via Marche 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - MODELLO D CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1602/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del MODELLO D – omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - Numero Registro Recupero Crediti 00141/2025"; "con vittorie di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Resistente: "rigetto della domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese e competenze di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 febbraio 2025, Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, ha notificato al Sig. Ricorrente_1 il provvedimento di irrogazione sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato (c.d. Modello D) di € 5.058, riferito alla causa civile iscritta al R.G. Tribunale di Taranto n. 003364/2021.
In data 12 aprile 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato provvedimento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia al Tribunale di Taranto – Ufficio Recupero Crediti, sia a Equitalia Giustizia S.p.A..
Il ricorrente ha eccepito, in sintesi:
- l'insussistenza dei presupposti di legge per l'irrogazione della sanzione;
- l'erroneità della quantificazione del contributo / sanzione (anche per difetto di motivazione e di riferimenti normativi puntuali);
ed ha chieso, in via subordinata, la riquantificazione nei limiti del contributo che assume dovuto.
In data 7 maggio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 700/2025.
In data 26 settembre 2025, si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, Equitalia Giustizia S.p.A. ha sostenuto la correttezza dell'azione di recupero crediti e dell'irrogazione della sanzione, richiamando la disciplina del Decredo del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e la procedura “Modello C / Modello D” per i crediti di giustizia.
In data 8 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1) Inquadramento della controversia
L'atto impugnato è il c.d. Modello D con cui viene applicata una sanzione per omesso / insufficiente versamento del contributo unificato, atto che lo stesso emittente qualifica come impugnabile avanti la Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
La controversia è quindi ammissibile innanzi a questo Giudice, nei limiti in cui si deducano vizi dell'atto e dei presupposti del recupero.
2) Sul merito: difetto dei presupposti e carenza motivazionale dell'atto sanzionatorio
Il c.d. Modello D irroga la sanzione di € 5.058,00 e richiama in modo generico l'omesso / insufficiente pagamento del contributo unificato, facendo riferimento al processo civile n. 003364/2021 incardinato presso il Tribunale di Taranto e ad un precedente invito.
Tuttavia, l'atto non esplicita in modo puntuale e intellegibile quel minimo di motivazione esigibile per un atto impositivo / sanzionatorio:
- quale sia l'importo del contributo unificato ritenuto originariamente dovuto e la relativa base normativa di quantificazione;
- quali siano gli elementi fattuali (valore della controversia / criterio applicato, eventuale dichiarazione di valore mancante, ecc.) che conducono alla determinazione dell'importo presupposto;
- il percorso logico - contabile con cui si perviene alla sanzione irrogata.
In giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni del ricorrente sull'“an” e sul “quantum” della pretesa, la difesa resistente costituita si è attestata su ricostruzioni assertive della procedura di recupero e del regime applicabile.
Ma chi irroga una sanzione deve rendere verificabili presupposti e calcoli, specie quando l'importo è significativo.
L'atto, così redatto, è sostanzialmente un comando di pagamento privo di una motivazione concreta e questa modalità non può essere condiviso dalla Corte.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato e la sua annullabilità.
3) Spese
Il Collegio ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I – accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato (Numero Registro Recupero Crediti
000141/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Taranto l'8 ottobre 2025
Il relatore
Paolo MarraIl Presidente SI TE
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 700/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Taranto - Via Marche 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - MODELLO D CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1602/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del MODELLO D – omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - Numero Registro Recupero Crediti 00141/2025"; "con vittorie di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Resistente: "rigetto della domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese e competenze di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 febbraio 2025, Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, ha notificato al Sig. Ricorrente_1 il provvedimento di irrogazione sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato (c.d. Modello D) di € 5.058, riferito alla causa civile iscritta al R.G. Tribunale di Taranto n. 003364/2021.
In data 12 aprile 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato provvedimento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia al Tribunale di Taranto – Ufficio Recupero Crediti, sia a Equitalia Giustizia S.p.A..
Il ricorrente ha eccepito, in sintesi:
- l'insussistenza dei presupposti di legge per l'irrogazione della sanzione;
- l'erroneità della quantificazione del contributo / sanzione (anche per difetto di motivazione e di riferimenti normativi puntuali);
ed ha chieso, in via subordinata, la riquantificazione nei limiti del contributo che assume dovuto.
In data 7 maggio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 700/2025.
In data 26 settembre 2025, si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, Equitalia Giustizia S.p.A. ha sostenuto la correttezza dell'azione di recupero crediti e dell'irrogazione della sanzione, richiamando la disciplina del Decredo del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e la procedura “Modello C / Modello D” per i crediti di giustizia.
In data 8 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1) Inquadramento della controversia
L'atto impugnato è il c.d. Modello D con cui viene applicata una sanzione per omesso / insufficiente versamento del contributo unificato, atto che lo stesso emittente qualifica come impugnabile avanti la Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
La controversia è quindi ammissibile innanzi a questo Giudice, nei limiti in cui si deducano vizi dell'atto e dei presupposti del recupero.
2) Sul merito: difetto dei presupposti e carenza motivazionale dell'atto sanzionatorio
Il c.d. Modello D irroga la sanzione di € 5.058,00 e richiama in modo generico l'omesso / insufficiente pagamento del contributo unificato, facendo riferimento al processo civile n. 003364/2021 incardinato presso il Tribunale di Taranto e ad un precedente invito.
Tuttavia, l'atto non esplicita in modo puntuale e intellegibile quel minimo di motivazione esigibile per un atto impositivo / sanzionatorio:
- quale sia l'importo del contributo unificato ritenuto originariamente dovuto e la relativa base normativa di quantificazione;
- quali siano gli elementi fattuali (valore della controversia / criterio applicato, eventuale dichiarazione di valore mancante, ecc.) che conducono alla determinazione dell'importo presupposto;
- il percorso logico - contabile con cui si perviene alla sanzione irrogata.
In giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni del ricorrente sull'“an” e sul “quantum” della pretesa, la difesa resistente costituita si è attestata su ricostruzioni assertive della procedura di recupero e del regime applicabile.
Ma chi irroga una sanzione deve rendere verificabili presupposti e calcoli, specie quando l'importo è significativo.
L'atto, così redatto, è sostanzialmente un comando di pagamento privo di una motivazione concreta e questa modalità non può essere condiviso dalla Corte.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato e la sua annullabilità.
3) Spese
Il Collegio ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I – accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato (Numero Registro Recupero Crediti
000141/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Taranto l'8 ottobre 2025
Il relatore
Paolo MarraIl Presidente SI TE