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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 11/12/2025, nella causa di cui al n. 909 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
LO, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. NI SI
Per parte resistente: magg. AZ IR per l'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO TRIESTE
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. NI SI si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
Il magg. AZ si richiama alle conclusioni della comparsa di risposta.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo LO REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 909 /2023
Promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
VA EA e NI SI;
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO TRIESTE,
-resistente-
Avente ad oggetto: controversia in materia di assistenza obbligatoria (soggetti equiparati alle vittime del dovere)
sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE Piaccia al Tribunale di Udine in Funzione di Giudice Monocratico del
Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione, previa eventualmente, in caso di contestazione, CTU volta a determinare nell'70% o superiore la percentuale di invalidità complessiva IC di cui all'art. 4 comma 1 lettera D dpr 181/09 di pertinenza del ricorrente, condannare l' al riconoscimento, quale vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. Controparte_2
266/05 il Sig. ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, Parte_1 dichiarare dunque l'obbligo ex lege dell'amministrazione stessa a disporre l'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini della Controparte_3 concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art. 1 comma 564 l. 266/05, ex art. 1 1904 D.Lgs 66/2010, conseguentemente condannare il al riconoscimento in Controparte_1 favore di dei benefici assistenziali conseguenti all'invalidità complessiva Parte_1 provocata, e specificamente:
1.la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 l. 206/04
(siccome estesa alle Vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l. 244/07) da calcolarsi sulla percentuale del 70%, o su quella anche più elevata eventualmente determinanda tramite CTU, con quantificazione del valore – punto di euro 2000,00 tramite rivalutazione Istat dal 01.01.2003 6 2.-l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98, nell'importo adeguato a euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex art. 4 comma 238 l. 350/03 con la decorrenza 27.11.2021, o da quella meglio vista;
3.-lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 con la decorrenza 27.11.2021, o da quella eventualmente meglio vista;
Vinte spese, diritti ed onorari
PARTE RESISTENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare infondata in fatto e in diritto per mancanza dei presupposti la domanda avversaria e quindi rigettarla, col favore delle spese. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU, superflua per quanto già evidente in atti. In denegata ipotesi, ci si riserva la nomina di CTP. Si dimette la copia notificata del ricorso e si producono i documenti descritti in narrativa.
MOTIVAZIONE
1. , con ricorso 15.12.2023, deduceva di aver presto servizio nella Marina Parte_1
Militare, in particolare dal 7.9.20109 al 22.9.2019 a bordo di imbarcazioni e motovedette di soccorso (motovedetta CP 846 e gommone B43) presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di
Grado.
A causa delle fortissime vibrazioni e sollecitazioni subite a bordo dei mezzi in questione risultava affetto da una serie di infermità –“protusioni discali cervicali (C4-C5/C5-C6) con tendenza alla rettilineizzazione, con segni EMG grafici di sofferenza agli arti superiori”, b) “protrusione discale lombare (L3-L4) con segni EMG grafici di sofferenza agli arti inferiori”, c) “meniscopatia mediale degenerativa e condropatia femoro rotulea bilaterale”- di cui era stata riconosciuta la causa di servizio.
Posto che le vibrazioni e sollecitazioni causa di queste patologie risultavano, alla luce delle tardive verifiche del datore di lavoro (documento di sicurezza e valutazione rischio esposizione lavoratori a vibrazioni dd 30.11.2021) di grado superiore a quelle consentite e quindi connesse ad una grave violazione dei requisiti di sicurezza sul lavoro, in ricorso si chiedeva il riconoscimento anche dello status, negato dall'Amministrazione, di soggetto equiparato alla vittima del dovere e le connesse prestazioni.
Infatti la descritta anomala condizione di negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'Amministrazione militare implicava le “particolari condizioni ambientali ed operative” per cui
2 un militare in missione che subisca danni alla salute va equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 c.
564 della l. n. 266/2005.
E detta situazione avrebbe riguardato periodi di lavoro successivi al d. lgs. n. 81/2008 e comunque prolungati anche dopo la direttiva del Ministero della difesa 22.7.2010 e l'individuazione, nel 2015, dei parametri specifici di riferimento per questo tipo di rischio.
Il nel costituirsi tempestivamente escludeva la riconducibilità del caso all'art. Controparte_1
1 c.563 della n. 266/2005 e a particolari condizioni ambientali o operative ai sensi del DPR 243/2006, trattandosi di ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e di pretese violazioni di norme di cautela aspecifiche, almeno fino all'individuazione dei parametri di riferimento per prevenire i rischi di vibrazione del 2015, e di un servizio concluso nel 2019 prima della conclusione degli accertamenti tecnici sulle specifiche imbarcazioni (2021).
In subordine si ponevano questioni relativi alla quantificazione della percentuale di invalidità, alla decorrenza dei benefici, alla spettanza di rivalutazione ed interessi.
Veniva svolta CTU medico legale sui valori percentuali dell'invalidità e all'esito si fissava udienza di discussione.
2. La domanda è infondata.
Va prima di tutto ribadita la giurisdizione del giudice adito: in relazione ai benefici di cui alla l. n.
266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, di natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8982, Rv. 647915 - 01).
Nel merito, va premesso che il ricorso non invoca l'applicazione dell'art. 1 c. 563 della l. n. 266/2005 per cui le difese sul punto del convenuto non sono pertinenti. CP_1
Il ricorso richiama, infatti, solo la fattispecie di cui al c. 564 l. n. 266/2005 che, come noto, prevede l'equiparazione alle vittime del dovere di “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
3. Quanto al citato art. 1 c. 564 il punto dirimente della presente controversia riguarda la riconducibilità al concetto di “particolari condizioni ambientali ed operative” dello svolgimento delle proprie missioni operative in violazione dell'art. 2087 cod. civ., sub specie della sottoposizione, sulle imbarcazioni di servizio, a vibrazioni superiori ai limiti di sicurezza.
3 Le parti si richiama rispettivamente a due filoni giurisprudenziali che paiono abbracciare opposte soluzioni.
Si parte da consolidati principi per cui requisito in parola, ricorre ogni qualvolta l'attività svolta dal soggetto fuoriesca, per qualsiasi ragione, dall'ordinario modo di svolgimento della stessa, cioè alla modalità con cui, originariamente, era previsto che si svolgesse.
Sarebbe richiesto il ricorrere di un'evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione», cioè un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro;
la «particolarità» delle condizioni ambientali ed operative potrebbe risiedere anche in un errore organizzativo della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla negligente o imprudente fase di gestione del rapporto di lavoro da parte della stessa Amministrazione.
In Cass. Sez. L 13.2.2019 n. 4238 citata in ricorso trovasi affermato, con richiamo specifico all'art. 2087 cod. civ. e alla sua funzione di tutela di principi fondamentali sanciti dagli artt. 32 e 35 Cost., che la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva implica di per sé che la situazione lavorativa non possa essere considerata come normale condizione operativa.
Anche le situazioni di insalubrità del luogo o dell'attività di lavoro costituirebbero, secondo l'estensione di questi principi propugnata in ricorso, “particolari condizioni ambientali ed operative”.
Cass. Sez. L 12/10/2022 n. 29819, citata nella memoria dell'Avvocatura di Stato, si confronta espressamente con questa impostazione, ma non ne condivide le conclusioni.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito in ordine ad un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
«L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (…) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
4 Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario».
Si ritiene questo approdo più coerente con le finalità della l. 266/2005 e con il sistema complessivo di tutela del lavoratore.
La situazione per cui nell'ordinario svolgimento delle sue mansioni operative il ricorrente è stato sottoposto a vibrazioni insalubri e ha subito conseguenti significativi pregiudizi fisici non costituisce quindi motivo di riconoscimento dell'equiparazione alle vittime del dovere.
4. L'incertezza interpretativa e la situazione concreta del ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite;
le spese di CTU, separatamente liquidate, restano, invece,
a carico del soccombente, con obbligo di rifusione se anticipate dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
LO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Udine, 11/12/2025
Il Giudice
Paolo LO
5
All'udienza 11/12/2025, nella causa di cui al n. 909 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
LO, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. NI SI
Per parte resistente: magg. AZ IR per l'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO TRIESTE
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. NI SI si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
Il magg. AZ si richiama alle conclusioni della comparsa di risposta.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo LO REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 909 /2023
Promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
VA EA e NI SI;
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO TRIESTE,
-resistente-
Avente ad oggetto: controversia in materia di assistenza obbligatoria (soggetti equiparati alle vittime del dovere)
sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE Piaccia al Tribunale di Udine in Funzione di Giudice Monocratico del
Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione, previa eventualmente, in caso di contestazione, CTU volta a determinare nell'70% o superiore la percentuale di invalidità complessiva IC di cui all'art. 4 comma 1 lettera D dpr 181/09 di pertinenza del ricorrente, condannare l' al riconoscimento, quale vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. Controparte_2
266/05 il Sig. ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, Parte_1 dichiarare dunque l'obbligo ex lege dell'amministrazione stessa a disporre l'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini della Controparte_3 concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art. 1 comma 564 l. 266/05, ex art. 1 1904 D.Lgs 66/2010, conseguentemente condannare il al riconoscimento in Controparte_1 favore di dei benefici assistenziali conseguenti all'invalidità complessiva Parte_1 provocata, e specificamente:
1.la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 l. 206/04
(siccome estesa alle Vittime del dovere ex art. 2 comma 105 l. 244/07) da calcolarsi sulla percentuale del 70%, o su quella anche più elevata eventualmente determinanda tramite CTU, con quantificazione del valore – punto di euro 2000,00 tramite rivalutazione Istat dal 01.01.2003 6 2.-l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98, nell'importo adeguato a euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex art. 4 comma 238 l. 350/03 con la decorrenza 27.11.2021, o da quella meglio vista;
3.-lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 con la decorrenza 27.11.2021, o da quella eventualmente meglio vista;
Vinte spese, diritti ed onorari
PARTE RESISTENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare infondata in fatto e in diritto per mancanza dei presupposti la domanda avversaria e quindi rigettarla, col favore delle spese. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU, superflua per quanto già evidente in atti. In denegata ipotesi, ci si riserva la nomina di CTP. Si dimette la copia notificata del ricorso e si producono i documenti descritti in narrativa.
MOTIVAZIONE
1. , con ricorso 15.12.2023, deduceva di aver presto servizio nella Marina Parte_1
Militare, in particolare dal 7.9.20109 al 22.9.2019 a bordo di imbarcazioni e motovedette di soccorso (motovedetta CP 846 e gommone B43) presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di
Grado.
A causa delle fortissime vibrazioni e sollecitazioni subite a bordo dei mezzi in questione risultava affetto da una serie di infermità –“protusioni discali cervicali (C4-C5/C5-C6) con tendenza alla rettilineizzazione, con segni EMG grafici di sofferenza agli arti superiori”, b) “protrusione discale lombare (L3-L4) con segni EMG grafici di sofferenza agli arti inferiori”, c) “meniscopatia mediale degenerativa e condropatia femoro rotulea bilaterale”- di cui era stata riconosciuta la causa di servizio.
Posto che le vibrazioni e sollecitazioni causa di queste patologie risultavano, alla luce delle tardive verifiche del datore di lavoro (documento di sicurezza e valutazione rischio esposizione lavoratori a vibrazioni dd 30.11.2021) di grado superiore a quelle consentite e quindi connesse ad una grave violazione dei requisiti di sicurezza sul lavoro, in ricorso si chiedeva il riconoscimento anche dello status, negato dall'Amministrazione, di soggetto equiparato alla vittima del dovere e le connesse prestazioni.
Infatti la descritta anomala condizione di negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'Amministrazione militare implicava le “particolari condizioni ambientali ed operative” per cui
2 un militare in missione che subisca danni alla salute va equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 c.
564 della l. n. 266/2005.
E detta situazione avrebbe riguardato periodi di lavoro successivi al d. lgs. n. 81/2008 e comunque prolungati anche dopo la direttiva del Ministero della difesa 22.7.2010 e l'individuazione, nel 2015, dei parametri specifici di riferimento per questo tipo di rischio.
Il nel costituirsi tempestivamente escludeva la riconducibilità del caso all'art. Controparte_1
1 c.563 della n. 266/2005 e a particolari condizioni ambientali o operative ai sensi del DPR 243/2006, trattandosi di ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e di pretese violazioni di norme di cautela aspecifiche, almeno fino all'individuazione dei parametri di riferimento per prevenire i rischi di vibrazione del 2015, e di un servizio concluso nel 2019 prima della conclusione degli accertamenti tecnici sulle specifiche imbarcazioni (2021).
In subordine si ponevano questioni relativi alla quantificazione della percentuale di invalidità, alla decorrenza dei benefici, alla spettanza di rivalutazione ed interessi.
Veniva svolta CTU medico legale sui valori percentuali dell'invalidità e all'esito si fissava udienza di discussione.
2. La domanda è infondata.
Va prima di tutto ribadita la giurisdizione del giudice adito: in relazione ai benefici di cui alla l. n.
266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, di natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8982, Rv. 647915 - 01).
Nel merito, va premesso che il ricorso non invoca l'applicazione dell'art. 1 c. 563 della l. n. 266/2005 per cui le difese sul punto del convenuto non sono pertinenti. CP_1
Il ricorso richiama, infatti, solo la fattispecie di cui al c. 564 l. n. 266/2005 che, come noto, prevede l'equiparazione alle vittime del dovere di “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
3. Quanto al citato art. 1 c. 564 il punto dirimente della presente controversia riguarda la riconducibilità al concetto di “particolari condizioni ambientali ed operative” dello svolgimento delle proprie missioni operative in violazione dell'art. 2087 cod. civ., sub specie della sottoposizione, sulle imbarcazioni di servizio, a vibrazioni superiori ai limiti di sicurezza.
3 Le parti si richiama rispettivamente a due filoni giurisprudenziali che paiono abbracciare opposte soluzioni.
Si parte da consolidati principi per cui requisito in parola, ricorre ogni qualvolta l'attività svolta dal soggetto fuoriesca, per qualsiasi ragione, dall'ordinario modo di svolgimento della stessa, cioè alla modalità con cui, originariamente, era previsto che si svolgesse.
Sarebbe richiesto il ricorrere di un'evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione», cioè un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro;
la «particolarità» delle condizioni ambientali ed operative potrebbe risiedere anche in un errore organizzativo della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla negligente o imprudente fase di gestione del rapporto di lavoro da parte della stessa Amministrazione.
In Cass. Sez. L 13.2.2019 n. 4238 citata in ricorso trovasi affermato, con richiamo specifico all'art. 2087 cod. civ. e alla sua funzione di tutela di principi fondamentali sanciti dagli artt. 32 e 35 Cost., che la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva implica di per sé che la situazione lavorativa non possa essere considerata come normale condizione operativa.
Anche le situazioni di insalubrità del luogo o dell'attività di lavoro costituirebbero, secondo l'estensione di questi principi propugnata in ricorso, “particolari condizioni ambientali ed operative”.
Cass. Sez. L 12/10/2022 n. 29819, citata nella memoria dell'Avvocatura di Stato, si confronta espressamente con questa impostazione, ma non ne condivide le conclusioni.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito in ordine ad un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
«L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (…) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
4 Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario».
Si ritiene questo approdo più coerente con le finalità della l. 266/2005 e con il sistema complessivo di tutela del lavoratore.
La situazione per cui nell'ordinario svolgimento delle sue mansioni operative il ricorrente è stato sottoposto a vibrazioni insalubri e ha subito conseguenti significativi pregiudizi fisici non costituisce quindi motivo di riconoscimento dell'equiparazione alle vittime del dovere.
4. L'incertezza interpretativa e la situazione concreta del ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite;
le spese di CTU, separatamente liquidate, restano, invece,
a carico del soccombente, con obbligo di rifusione se anticipate dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
LO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Udine, 11/12/2025
Il Giudice
Paolo LO
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