Art. 6.
Sono iscritti obbligatoriamente al Monte-pensioni:
a) gli insegnanti delle scuole elementari pubbliche, mantenute dai Comuni e dallo Stato e di quelle mantenute da altri Enti che siano riconosciute a sgravio dei Comuni o dello Stato, ovvero parificate;
b) dal 1° gennaio 1889 le insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni, e dal 1° gennaio 1909 le insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali con un importo di non meno di lire cinquemila di rendita fino al 31 dicembre 1940-XIX e di almeno lire venticinquemila di entrate effettive ordinarie dal 1° gennaio 1941-XIX, in poi, salvo il disposto del comma secondo del successivo articolo 12 del presente Ordinamento;
c) dal 27 gennaio 1890 gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, assunti in servizio fino alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867;
d) dal 1° gennaio 1895 gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;
e) dal 1° gennaio 1903 i direttori dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;
f) dal 15 gennaio 1914 gli insegnanti delle scuole elementari, le direttrici ed insegnanti dei giardini d'infanzia della Libia, eccettuati soltanto i coadiutori, le coadiutrici, gli insegnanti arabi musulmani, e gli insegnanti che abbiano conservato il diritto al trattamento di riposo a carico dello Stato o che siano assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni a' termini dell'articolo 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n, 68, per il periodo in cui l'assicurazione abbia avuto effetto;
g) dal 17 ottobre 1921 gli insegnanti delle scuole elementari diurne non classificate gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, fino alla loro trasformazione in scuole rurali di Stato;
h) dal 17 febbraio 1924-II i direttori, insegnanti ed assistenti delle scuole elementari per ciechi e sordomuti;
i) dal 1° luglio 1924-II gli insegnanti delle scuole elementari e gli insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui alla successiva lettera l), dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli, gia' soggetti all'ex-impero austro-ungarico;
l) dal 22 aprile 1925-III, gli insegnanti delle scuole elementari e degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali della cessata amministrazione di Fiume;
m) gli insegnanti di nazionalita' italiana che prestino servizio di ruolo nelle scuole elementari all'estero pareggiate, dalla data di pareggiamento delle rispettive scuole disposto in base all'articolo 1 del R. decreto 20 maggio 1926-IV, n. 1259;
n) dal 3 ottobre 1936-XIV gli insegnanti del ruolo coloniale di cui all'art. 35 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737; e quelli delle scuole parificate di cui all'articolo 61 del R. decreto-legge medesimo.
Gli insegnanti elementari appartenenti ai ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, anche a titolo di comando, continuano ad essere obbligatoriamente iscritti al Monte-pensioni durante tutto il periodo in cui rimangono alle dipendenze del Ministero predetto.
Sono iscritti obbligatoriamente al Monte-pensioni:
a) gli insegnanti delle scuole elementari pubbliche, mantenute dai Comuni e dallo Stato e di quelle mantenute da altri Enti che siano riconosciute a sgravio dei Comuni o dello Stato, ovvero parificate;
b) dal 1° gennaio 1889 le insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni, e dal 1° gennaio 1909 le insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali con un importo di non meno di lire cinquemila di rendita fino al 31 dicembre 1940-XIX e di almeno lire venticinquemila di entrate effettive ordinarie dal 1° gennaio 1941-XIX, in poi, salvo il disposto del comma secondo del successivo articolo 12 del presente Ordinamento;
c) dal 27 gennaio 1890 gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, assunti in servizio fino alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867;
d) dal 1° gennaio 1895 gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;
e) dal 1° gennaio 1903 i direttori dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;
f) dal 15 gennaio 1914 gli insegnanti delle scuole elementari, le direttrici ed insegnanti dei giardini d'infanzia della Libia, eccettuati soltanto i coadiutori, le coadiutrici, gli insegnanti arabi musulmani, e gli insegnanti che abbiano conservato il diritto al trattamento di riposo a carico dello Stato o che siano assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni a' termini dell'articolo 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n, 68, per il periodo in cui l'assicurazione abbia avuto effetto;
g) dal 17 ottobre 1921 gli insegnanti delle scuole elementari diurne non classificate gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, fino alla loro trasformazione in scuole rurali di Stato;
h) dal 17 febbraio 1924-II i direttori, insegnanti ed assistenti delle scuole elementari per ciechi e sordomuti;
i) dal 1° luglio 1924-II gli insegnanti delle scuole elementari e gli insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui alla successiva lettera l), dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli, gia' soggetti all'ex-impero austro-ungarico;
l) dal 22 aprile 1925-III, gli insegnanti delle scuole elementari e degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali della cessata amministrazione di Fiume;
m) gli insegnanti di nazionalita' italiana che prestino servizio di ruolo nelle scuole elementari all'estero pareggiate, dalla data di pareggiamento delle rispettive scuole disposto in base all'articolo 1 del R. decreto 20 maggio 1926-IV, n. 1259;
n) dal 3 ottobre 1936-XIV gli insegnanti del ruolo coloniale di cui all'art. 35 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737; e quelli delle scuole parificate di cui all'articolo 61 del R. decreto-legge medesimo.
Gli insegnanti elementari appartenenti ai ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, anche a titolo di comando, continuano ad essere obbligatoriamente iscritti al Monte-pensioni durante tutto il periodo in cui rimangono alle dipendenze del Ministero predetto.