Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2021, proposto da
Comune di Vagli Sotto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti, Francesco Caretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Toscana e Parco Regionale delle Alpi Apuane, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Provincia di Lucca, Genio Civile Toscana Nord, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del verbale del 18 gennaio 2021 della Conferenza di Servizi tenutasi l'11 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 114 della L.R. Toscana n. 65/2014, con riferimento agli atti di adozione delle varianti ai Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi di Colubraia, Carcaraia, Monte Pallerina, Monte Macina e di ogni altro atto presupposto e successivo, comunque connesso, fra cui, ove occorrer possa, i pareri istruttori allegati a tale verbale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il Comune ricorrente impugna il verbale della Conferenza di servizi svoltasi l’11 gennaio 2021, con cui si è formulato parere negativo in ordine alle varianti che il Comune aveva adottato rispetto ai vigenti Piani Attuativi di Bacino Estrattivo (PABE), varianti che erano state adottate per consentire l’escavazione solo in galleria nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
2) Si sono costituiti in giudizio il Parco Regionale delle Alpi Apuane, la Regione Toscana, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.
3) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
3.1) In attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42/2004, artt. 135 e 142, la Regione Toscana ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura) hanno avviato, nel 2011, l’iter di integrazione del Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) per la parte relativa al Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Il PIT con valenza di PPR (PIT-PPR) è stato approvato con delibera del Consiglio regionale del 27 marzo 2015 n. 37, ai sensi dell'articolo 19 L. R. n. 65/2014 (v. doc. 1 dep. regionale del 23 aprile 2025).
3.2) Il PIT- PPR ha previsto, tra le altre cose, una disciplina paesaggistica specifica per le attività estrattive ed, in particolare, per le attività estrattive delle Alpi Apuane. Segnatamente (per quanto rileva nel presente giudizio):
- a) l’art. 17 del PIT-PPR, con riferimento alla Disciplina di Piano (v. cit. doc. 1), stabilisce che, a far data dall’approvazione del Piano, le nuove attività estrattive, la riattivazione delle cave dismesse, gli ampliamenti di attività estrattive esistenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti sono soggette a verifica di compatibilità paesaggistica, quale condizione vincolante per il rilascio dell’autorizzazione all’escavazione;
- b) vi è, poi, la Scheda d’Ambito di Paesaggio n. 3 “Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima” (doc. 2 cit. dep. regionale);
- c) l’Allegato 4 al Piano (doc. 3 cit. dep. regionale) indica le linee guida per effettuare la valutazione paesaggistica delle attività estrattive di cui al succitato art. 17, prevedendo che i progetti delle nuove attività di cava e le loro varianti debbano contenere gli approfondimenti conoscitivi necessari alla verifica di compatibilità con i valori espressi dal territorio e riconosciuti dall’elaborazione del Piano;
- d) vi sono, inoltre, l’Elaborato 7B, recante “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice” (doc. 4 cit. dep. regionale), e l’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici” (doc. 5 cit. dep. regionale), che trovano applicazione nelle aree tutelate per legge e per decreto;
- e) vi è l’Elaborato 3B, recante disciplina dei beni paesaggistici ex art. 136 del Codice (in particolare, DM n. 128/1976, riferito anche ai territori di cui si tratta – doc. 6 cit. dep. regionale);
- f) l’Allegato 5 (doc. 7 cit. dep. regionale) riguarda specificatamente le Alpi Apuane proprio in considerazione del loro valore paesaggistico-ambientale e contiene, a tal fine, le Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane (v. Schede nn. 3, 7, 8 e 16, doc. 7bis cit. dep. regionale).
3.3) In particolare, l’Allegato 5, dopo aver dato atto che l’attività estrattiva nelle Alpi Apuane è soggetta alla disciplina paesaggistica recata dall’articolo 17 della Disciplina del Piano, dalle disposizioni di cui all’Elaborato 8B, nonché dalle più specifiche disposizioni contenute in ogni Scheda di Bacino (v. § 1), dispone che le nuove attività estrattive e la riattivazione di cave dismesse, ubicate all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, siano subordinate alla previa approvazione di un Piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo (PABE, v. § 2). Per tali bacini estrattivi, come identificati dal PIT-PPR, l’obbligo dei PABE è previsto inoltre dalla L.R. 65/2014, agli articoli 113 e 114. Il Piano attuativo, da elaborarsi nel rispetto del PIT-PPR ed in particolare delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità definiti per ciascun bacino estrattivo dall’Allegato 5, individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale (v. art. 113, comma 2, L.R. n. 65/2014).
3.4) Come illustrato dalla Regione e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella memoria del 2 maggio 2025:
- a) i PABE contengono, per ogni bacino di riferimento, un Quadro conoscitivo Generale, a livello di aree di bacino estrattivo (in scala 1:10.000), che consente l'inquadramento del bacino con riferimento a tutte le valenze paesaggistiche, ambientali e della pianificazione;
- b) sono poi previsti degli approfondimenti del Quadro Conoscitivo a scala di dettaglio (in scala 1:2.000/1:5.000), in cui sono esaminate le attività estrattive in essere e/o dismesse, in relazione ai Beni Paesaggistici, gli elementi emergenziali ed i valori paesaggistici dell'area;
- c) di fianco a tale analisi conoscitiva, sempre a livello di bacino, sono predisposti gli elaborati necessari al fine della fattibilità geologica degli interventi;
- d) le attività estrattive e le aree su cui insistono sono poi analizzate a livello di Quadro Valutativo, ove sono esaminate le componenti ambientali per l'espressione del parere motivato di VAS, comprensivo del parere di VINCA del Parco delle Alpi Apuane, nel caso che i Bacini estrattivi ricadano dentro le Aree Contigue di Cava (ACC) del Parco;
- e) a seguito dell'analisi del Quadro Conoscitivo e del Quadro Valutativo, è infine predisposto un Quadro Propositivo, comprensivo delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), in base al quale risulta pianificata, in maniera organica, a livello di singolo bacino appunto, l'attività estrattiva nel rispetto delle componenti ambientali e paesaggistiche individuate.
3.5) Il Comune di Vagli Sotto, con le delibere di Consiglio Comunale n. 44, n. 45, n. 46, n. 47 e n. 48 del 26/06/2018 (doc. 8 cit. dep. regionale) ha adottato i PABE relativi alle Schede nn. 3, 7, 8 e 16 del PIT/PPR (Bacini Estrattivi Monte Pallerina, Colubraia, Carcaraia, Monte Macina, Fontana Baisa). I Bacini Estrattivi di pertinenza del Comune di Vagli Sotto ricadono in area contigua di cava (ACC) del Parco Regionale delle Alpi Apuane (come identificata dalla L. R. n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016) e in prossimità di alcuni siti della Rete Natura 2000. I PABE adottati sono stati esaminati nell’ambito della Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 114, comma 4, della L.R. n. 65/2014, per la verifica dell’adeguatezza della tutela paesaggistica. A seguito di sopralluoghi, di integrazioni progettuali trasmesse dal Comune e di modifiche dei Quadri Propositivi in coerenza con i rilievi della Conferenza Paesaggistica, la Conferenza ex art. 114, L.R. n. 65/2014, ha espresso, nella seduta conclusiva del 4/4/2019, il proprio parere favorevole sui PABE del Comune di Vagli Sotto (cfr. doc. 9 cit. dep. regionale). Quindi il Comune approvava i sopracitati PABE con le delibere di Consiglio Comunale rispettivamente nn. 23, 24, 25, 26, e 27 del 9.4.2019 (doc. 10 cit. dep. regionale).
3.6) Questi sono i PABE attualmente vigenti.
3.7) Il Comune di Vagli Sotto, con delibere di Giunta n. 13 del 10 febbraio 2020 e di Consiglio Comunale n. 7 del 19 febbraio 2020 (doc. 1 ricorrente), decideva di dar seguito all’iniziativa privata di alcune Società operanti nei bacini estrattivi del Comune (costituenti a tal fine l’ATI Vagli) per variare i suddetti PABE ai fini di consentire attività estrattiva solo in galleria nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale).
3.8) Al riguardo, va precisato, come esposto dalla Regione e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella memoria difensiva del 2 maggio 2025, che le ZPS sono aree di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, che hanno lo scopo di mantenere habitat idonei alla conservazione degli uccelli selvatici migratori. Sono state regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409/CE (poi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio). Con il decreto 17 ottobre 2007 dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sono stati posti i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione, tra l’altro, delle ZPS, relativamente alle quali l’art. 5, comma 1, lett. “n”, prevede il divieto di aprire nuove cave e di ampliare quelle esistenti.
3.9) Tornando quindi alle delibere comunali del febbraio 2020 (di variazione dei PABE per consentire attività estrattiva in galleria nelle zone ZPS), in esse:
- a) si parte dal presupposto che nelle ZPS era esclusa la possibilità di esercitare l’attività estrattiva e che l’art. 24 delle NTA dei vari PABE prevedeva che “qualora l’Ente Parco delle Apuane dovesse esprimere un parere favorevole per l’escavazione in galleria in queste zone, la loro attuazione sarà eventualmente oggetto del prossimo PABE o sua variante ...” ;
- b) si prende atto del fatto che il Parco aveva fatto proprio il parere giuridico formulato dall’Università degli Studi di Firenze, “ da utilizzare per la “corretta interpretazione delle norme nazionali e regionali che stabiliscono i divieti di escavazione all’interno delle ZPS (Zone di protezione speciale) di cui alla direttiva comunitaria 2009/147/CE, quale contenuto integrativo dell’Atto Generale di indirizzi per il Settore “Uffici Tecnici”. Tale parere specifica che: “si deve ritenere che le ZPS si estendano essenzialmente in orizzontale, salvo immaginare una limitata estensione in profondità, strettamente funzionale a garantire che a causa di modificazioni nel sottosuolo non vi siano alterazioni sul sovrasuolo. Tale profilo è ovviamente da valutare mediante consulenza scientifica predisposta caso per caso, presupponendo una verifica della sussistenza di processi abiotici e della possibilità di relazioni significative con gli ecosistemi esterni. Di conseguenza, al sottosuolo, nella misura in cui non rientra nella ZPS, non si applica il peculiare regime di divieti (posti a tutela ambientale) che caratterizzano e conformano il regime delle ZPS. Tra tali divieti, in particolare il divieto di “apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti” di cui al DM 17 ottobre 2007”.
3.10) Il Comune, quindi, decideva di aggiornare la propria disciplina delle ZPS, consentendo una escavazione esclusivamente in galleria.
3.11) Con successive delibere di Consiglio comunale nn. 42, 43, 44 e 45 del 26.10.2020, il Comune di Vagli Sotto ha adottato quindi le varianti (puntuali) ai succitati PABE approvati nel 2019, con riferimento, rispettivamente, ai suddetti Bacini Estrattivi Carcaraia, Colubraia, Monte Macina e Monte Pallerina, dandone avviso sul B.U.R.T. n. 47/2020 (docc. 11, 12, 13, 14, 15 cit. dep. regionale e docc. 2,3,4,5 ricorrente).
3.12) Con nota acquisita al prot. regionale n. 0404178 del 19.11.2020, il Comune di Vagli Sotto, ai sensi del comma 4 dell’art. 114 della L.R. n. 65/2014, ha comunicato l’adozione delle suddette varianti e richiesto l’indizione della relativa Conferenza paesaggistica ex art. 114 (composta da Regione e Soprintendenza e con la partecipazione degli altri enti territoriali interessati).
3.13) La Conferenza si concludeva negativamente per il Comune, con l’impugnato verbale (doc. 7 ricorrente), ove si conclude nel senso che “ ancorché il quadro conoscitivo dei PABE in esame non sia stato correttamente presentato e sia carente di aggiornamenti, richiamando l’istruttoria di dettaglio allegata al verbale, [si] ritiene che quanto previsto dal Quadro Propositivo, vale a dire l’aumento delle aree di escavazione rispetto ai PABE vigenti con estensione delle coltivazioni all’interno delle ZPS, oltre a non essere ammissibile in assenza di una puntuale risposta nel merito da parte del Ministero dell’Ambiente, comporterebbe un aumento immotivato della pressione estrattiva in aree ad elevato valore paesaggistico ed ambientale, e pertanto [si] esprime una valutazione negativa sulla proposta dei PABE oggetto di esame ”.
4) Di tale esito si duole il Comune ricorrente.
5) La Regione Toscana e il Parco Regionale delle Alpi Apuane, nella memoria difensiva del 2 maggio 2025, hanno preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune, con delibera consiliare n. 17 del 11.04.2025 (doc. 21 deposito regionale del 24 aprile 2025), avrebbe preso atto degli esiti negativi della Conferenza dell’11.1.2021 e ha avviato il procedimento di redazione di nuove varianti generali ai PABE, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti necessari alla redazione di una nuova proposta di variante ai PABE vigenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 113 e 114 L.R. n. 65/2014.
6) Con replica del 14 maggio 2025, il Comune ha dedotto l’infondatezza della suddetta eccezione d’improcedibilità, perché la suddetta delibera è un atto “atipico”, di mero indirizzo, che menziona ma non tocca le delibere comunali che hanno dato luogo all’impugnato verbale.
7) All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Può prescindersi dalla preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto il gravame è infondato.
2) Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce che:
- a) il divieto di coltivazione nelle ZPS non è assoluto, con la conseguenza che, se l’obiettivo delle ZPS è quello della conservazione e della tutela delle specie volatili ivi presenti, la coltivazione in galleria non può arrecarvi danno;
- b) invece, la Conferenza di servizi si sarebbe trincerata, in sostanza, dietro a un divieto assoluto di scavo, senza alcun tipo di approfondimento;
- c) il verbale sarebbe anche caratterizzato da un palese difetto di istruttoria, nella parte in cui ivi si sostiene l’assenza di un necessario, previo, intervento ministeriale, considerato che tale intervento, che richiama e recepisce il menzionato parere dell’Università di Firenze, invece vi è stato ed è stato trasmesso alla Regione Toscana (oltre che al Parco Regionale delle Alpi Apuane) l’11 maggio 2020, a seguito dell’avvio delle varianti in questione (doc.10 ricorrente);
- d) né vi sarebbe il “ventilato” contrasto fra le varianti de quibus e il Piano Regionale Cave (PRC), il quale non contiene alcun divieto assoluto in materia;
- e) nello specifico, lo Studio di incidenza del PRC si è limitato a compiere il livello I di verifica (c.d. screening), individuando le aree ricadenti nella ZPS – Praterie primarie e secondarie delle Apuane, e in particolare le risorse “Aree Contigue di Cava” (ACC), per le quali (si dice espressamente nello Studio di incidenza) “occorrerà un livello di valutazione appropriata da parte del Parco Alpi Apuane nel Piano del Parco – Stralcio Attività Estrattive, essendo demandata al Parco la pianificazione di tali aree” ;
- f) quanto poi all’asserito eccessivo aumento dell’attività estrattiva (dovuto alla sommatoria delle varie aree), si tratterebbe di una affermazione generica e, comunque, tale rilevato aumento, nella non creduta ipotesi in cui fosse sussistente, non sarebbe comunque in alcun modo precluso dalla disciplina di settore;
- g) non può condividersi nemmeno l’altro motivo di diniego – afferente a una supposta carenza documentale derivante dalla ritenuta impossibilità della approvazione di mere varianti di PABE (con la affermata consequenziale necessità di una nuova integrale predisposizione della documentazione già elaborata al momento della formazione dei PABE originari) –, considerato che l’asserita incompletezza documentale, soprattutto se non precedentemente segnalata, non può essere motivo di “diniego”, ma impone all’Amministrazione di procedere con la previa richiesta di integrazione e/o chiarimenti.
3) Premette il Collegio che il verbale impugnato è plurimotivato, ragion per cui, affinché lo stesso sopravviva al ricorso, è sufficiente che almeno uno dei distinti profili sui quali esso si regge sia legittimo.
4) Ebbene, a prescindere dalla questione relativa al recepimento del parere ministeriale, dal verbale impugnato emerge chiaramente (v. § 2, rubricato “ Quadro Propositivo ad elevato impatto paesaggistico ”, pagg. 25-27 di doc. 7 ricorrente) che:
- a) con le varianti di cui si tratta si raddoppiano le aree in cui si prevede di scavare, con conseguente aumento della pressione ambientale e paesaggistica, anche con riferimento all’avifauna;
- b) infatti, “ I PABE in esame propongono di estendere l’attività di coltivazione in sotterraneo a delle aree in ZPS, ma tali nuove aree non sostituirebbero le aree di escavazione già individuate nei PABE vigenti e dove potere proseguire l’attività estrattiva fino al 2029 nel rispetto delle volumetrie della pianificazione di settore, ma si sommano alle previsioni dei PABE vigenti, aumentando la pressione paesaggistica ed ambientale. Si ricorda che i PABE vigenti consentono il proseguimento della coltivazione di tutte le cave attive presenti sul territorio, la riattivazione di tutte le cave dismesse e l’apertura delle nuove cave indicate anche dai PABE in esame. Quanto espresso nel Rapporto Ambientale, circa la necessità di tale estensione poiché in caso contrario alcune cave non potrebbero essere coltivate, contrasta evidentemente con i PABE vigenti e di recente approvazione. Del resto si sarebbe dovuta analizzare tale scelta nel rispetto degli obiettivi, delle direttive, delle indicazioni per le azioni e delle prescrizioni del PIT/PPR, oltre che nel rispetto degli effetti cumulativi sul paesaggio declinati dall’Allegato 4 del PIT/PPR, eventualmente individuando delle aree destinate all’escavazione dei PABE vigenti a cui rinunciare a compensazione delle nuove aree individuate, al fine di contenerne l’impatto paesaggistico ed ambientale in aree di così elevato valore. L'istruttoria condotta ha quindi permesso la redazione di una tabella [riportata nel cit. documento], da cui si evince che a parità di numero di cave, in alcuni casi si raddoppia l’area da destinare all'escavazione per i prossimi 10 anni senza una motivazione valida e condivisibile ”;
- c) nella documentazione progettuale presentata, l’analisi della conformità al PIT/PPR della “variante” proposta, peraltro effettuata solo nel Rapporto Ambientale, si svolge “ valutando la conformità alle invarianti strutturali solo rispetto dell’Obiettivo generale e non in relazione a puntuali morfotipi delle quattro invarianti strutturali che sono interessati. Pertanto le conclusioni a cui si perviene nel paragrafo 10:2 non sono condivisibili. Ad esempio, rispetto alla prima invariante strutturale, si sostiene che quanto proposto sia conforme all’Obiettivo generale di cui all’art. 7 della Disciplina di Piano, perché l’escavazione in sotterraneo prevede l’introduzione di modalità e tecniche di escavazione meno invasive (ad esempio nuove tecniche di taglio) tali da limitare il consumo delle risorse naturali ed evitare la produzione di potenziali inquinanti nel sistema delle acque superficiali e sotterranee. Viceversa si ritiene che i PABE in esame, aumentando in modo considerevole le aree di escavazione, aumentino la pressione paesaggistica e non possano ritenersi coerenti con le indicazioni per le azioni per il morfotipo della prima invariante in queste aree maggiormente rappresentato, vale a dire la Dorsale Carbonatica – DOC, di cui si riportano di seguito le indicazioni per le azioni: - conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogei; - prevenire l’interferenza tra le attività estrattive esistenti e i sistemi carsici ipogei; - salvaguardare il sistema evitando l’apertura di nuove attività estrattive e l’ampliamento di quelle esistenti; - salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche ”.
5) Tali passaggi tecnici, tratti in via esemplificativa per evidenziare come l’esercizio della discrezionalità tecnica non risulti contestato da parte ricorrente in termini di inattendibilità, evidenziano che:
- a) il diniego non si è fondato su un aprioristico divieto di escavazione, ma su uno specifico esame di quanto proposto;
- b) le varianti proposte aumentano la pressione ambientale e paesaggistica, con implicazioni quindi anche per l’avifanua, in quanto raddoppiano le superfici di scavo (e l’impatto connesso), in evidente contrasto con la pianificazione di settore e con l’evidente conseguenza, che col diniego si è voluto evitare e intuibile anche in base alla comune esperienza, che il raddoppio dei lavori di scavo (anche a prescindere dai volumi/quantità estraibili) impatta inevitabilmente con l’ambiente e il paesaggio (avifauna compresa);
- c) il Comune ha presentato delle varianti isolate, senza “contestualizzarle” all’interno della complessiva disciplina pianificatoria di settore, la quale è, in sostanza, il prodotto di una serie di valutazioni attinenti a molteplici profili che interferiscono tra loro e che, per l’effetto, conducono a scelte ponderate, rispetto alle quali ogni modifica non può essere isolata ma richiede, simmetricamente, una rivalutazione complessiva;
- d) quindi, avendo il Comune presentato delle varianti “isolate” e, come tali – alla luce di quanto sopra evidenziato –, sostanzialmente inammissibili dal punto di vista procedimentale, non può valere la pretesa di parte ricorrente secondo cui il diniego avrebbe dovuto essere preceduto da richieste di integrazioni/chiarimenti.
6) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) con DGR n. 454 del 16 giugno 2008, allegato “A”, art. 1, lettera “n”, la Regione ha previsto nelle ZPS il divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione della predetta DGR;
- b) ebbene, nel caso di specie, la pianificazione urbanistica comunale prevedeva già le ACC, recepite anche nel PRAER del 2007, nelle quali era possibile svolgere le attività estrattive;
- c) quindi, anche sotto tale profilo, sarebbe illegittimo il diniego.
7) Il motivo è infondato perché, come dedotto al riguardo dalla Regione e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella memoria difensiva del 2 maggio 2025, una volta entrati in vigore nuovi piani urbanistici e/o di settore, in sostituzione dei piani vigenti al 2008, l’operatività della suddetta deroga è venuta meno, come è avvenuto nel caso di specie, a seguito dell’approvazione dei PABE nel 2019 che hanno pianificato ex novo in materia di attività estrattiva nei suddetti bacini.
8) Il ricorso va quindi respinto.
9) Per la particolarità delle questioni dedotte, le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni costituitesi in giudizio.
Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti dei soggetti evocati in giudizio ma non costituitisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO