Ordinanza cautelare 15 novembre 2021
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01287/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Nacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
nei confronti
RO SI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- dell'esito provvisorio delle prove preselettive del giorno 17.06.2021, a firma della Commissione esaminatrice, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ostuni il 21.06.2021, nella parte in cui esclude implicitamente il ricorrente dalla partecipazione alle prove scritte del concorso;
- dell'avviso di convocazione della prova preselettiva, privo di data e firma, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ostuni il 25.02.2020, nelle parti in cui viola la lex specialis, introduce la penalità di -1 per le risposte errate e introduce il punteggio minimo di 35/50;
- dell'avviso di convocazione della prova preselettiva del 25.05.2021, nelle parti in cui viola la lex specialis, conferma l'introduzione postuma della penalità di -1, conferma l'introduzione postuma del punteggio minimo di 35/50;
- dell'atto “domande e scheda correzione relativa al turno delle ore 16.00-elab”, pubblicato sul portale trasparenza del Comune di Ostuni il 01.07.2021;
- dell'atto di indizione/convocazione delle prove scritte del concorso;
- delle prove scritte eventualmente già svolte e dei relativi atti e verbali;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
per la declaratoria del diritto del ricorrente a partecipare alle prove scritte del concorso, previo annullamento e/o riforma delle prove scritte eventualmente già svolte e dei relativi atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, e condanna dell'Amministrazione alla riconvocazione delle prove scritte del concorso;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20/10/2021:
- della Determina n. 1473 del 27.09.2021 del Comune di Ostuni, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso di che trattasi;
- dei verbali della Commissione Giudicatrice nella parte in cui non contengono il nominativo del ricorrente quale ammesso alle prove scritte;
- delle prove scritte e dei relativi atti e verbali;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente di prendere parte alle prove scritte del concorso de quo, con la relativa condanna del Comune di Ostuni all'ammissione del ricorrente alle prove scritte e alla convocazione delle stesse.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. DR LI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato l’esclusione dalle prove scritte del concorso pubblico per la copertura di due posti di funzionario amministrativo, categoria D.1, indetto dal Comune resistente, contestando la previsione di una doppia soglia di sbarramento.
2. In data 8 gennaio 2026 il Comune ha documentato di aver eliminato, con determina del 13 dicembre 2021, la soglia di sbarramento che era stata introdotta in relazione alla prova preselettiva del concorso per cui è causa.
Con successiva memoria del 4 febbraio 2026, l’ente ha concluso per l’improcedibilità del ricorso, o comunque per il suo rigetto.
3. La parte ricorrente ha confermato l’eliminazione della soglia di sbarramento contestata, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
5. Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
5.1. Al riguardo, si rammenta che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato, disponendo l’art. 34, comma 5, c.p.a., che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” . Per consolidato orientamento, “ tale esito del giudizio si determina, pertanto, per effetto di una pronuncia che non assume una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata, ritenendone l’originaria fondatezza, e della piena soddisfazione arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al seguente art. 35 c.p.a., ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135) ” (TAR Lazio, Roma, 22 dicembre 2025, n. 23467).
5.2. Calando le riferite coordinate ermeneutiche al caso di specie, non sono ravvisabili i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dal momento che il provvedimento di autotutela è stato adottato sulla base di una nuova istruttoria e di una valutazione di nuovi presupposti fattuali e giuridici (cfr. la determina n. 1952/2021 del Comune versata in atti).
5.3. Le sopravvenienze rappresentate incidono sull’interesse alla decisione del ricorso, dal momento che la parte ricorrente non potrebbe più ottenere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del gravame.
6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Tenuto conto della peculiarità della controversia e della definizione in rito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
DR LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LI | ZI Moro |
IL SEGRETARIO