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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/11/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 17 luglio 2024, da
(p.i. ), in persona dell'Institore Avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Nero, giusto procure allegati agli appelli con i procuratori avv. Marco Cappelletto
e Avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo pec Email_1 appellante/appellata incidentale contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Controparte_3
), (c.f. , C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
, (c.f. ), C.F._6 CP_7 C.F._7
(c.f. , (c.f. Controparte_8 C.F._8 CP_9
), C.F._9
tutti rappresentati e difesi giusta procure allegate al ricorso di primo grado dall'avv. Domenico Nastari (pec: , Email_2 appellati/appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
1 Venezia n. 13/2024 d.d. 17.01.2024, non notificata.-
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
Capi Treno e/o Controparte_10
CONCLUSIONI:
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE:
“nel merito
- In riforma dell'impugnata sentenza, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di
Venezia, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI:
“- nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1 riformare la sentenza appellata n. 13/2024 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data
17/01/2024 nella parte in cui limita la retribuzione “europea” alle 4 settimane di calendario
l'anno anziché alle 4 settimane da intendersi come 28 giorni;
confermare per il resto la sentenza appellata
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto
- nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 e considerando le 4 settimane di ferie come di “calendario” e non di lavoro effettivo - le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di e/o al pagamento Parte_1 Per_1 CP_10 delle giornate di ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava l'eccezione di res transacta in relazione alla posizione della lavoratrice , di nullità del ricorso essendo le voci retributive Controparte_5 esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il
2 diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i lavoratori ricorrenti (AP e MA) esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità Cont di Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri], quale la c.d. “indennità di riserva”, l'”indennità di assenza dalla residenza”, l'”indennità di scorta vetture eccedenti” nonché “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di AP o
IN anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di
€ 4,50 per i PO e € 12,80 per i MA).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) intesi “come 4 settimane di calendario e non come 28 giorni di lavoro effettivo” delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione
(tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) al pagamento “per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle “Indennità di Utilizzazione Professionale
3 variabile”, nelle specifiche componenti dell'”indennità di scorta” e dell' “indennità di riserva”, previste dall'art. 31, co. 4 Tabella B e co. 5 del medesimo articolo del
Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (macchinisti e capi treno/capi servizio) nonché dell'“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77 co 2 CCNL
2012 (e 2016) (macchinisti e capitreno/capiservizio) oltre che dell'“indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art.32 CCA (capi treno/capi servizio) e delle “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” di cui all'art.36.5 CCA (capi treno/capi servizio), retribuzione media calcolata, come indicato in parte motiva, sulla sommatoria dei soli compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero, avuto riguardo al limite massimo di 4 settimane di calendario l'anno e salvo quanto previsto al punto 52, nei limiti della prescrizione cinquennale dal
18/7/2012 (18/7/2007)”, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale anteriore al 18.07.2012) oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. mentre dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284 comma 4° a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. Impugna la sentenza formulando cinque (5) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo insiste nell'accoglimento dell'eccezione di res transacta in relazione alla posizione della ricorrente in data 26.10.2021. Parte_2
2.2. Con il secondo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.3. Con il terzo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.4. Con il quarto articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia
4 di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
Ribadisce, in particolare, che le indennità di scorta vetture eccedenti ha natura variabile mentre le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treni ha anche natura indennitaria e non retributiva.
Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda dichiarando nulle le norme del CCNL in parte qua senza dichiarare nulle tout court le norme collettive.
Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore
5 dalla fruizione delle ferie.
2.5. Con il quinto motivo si duole anche in punto quantum debeatur del criterio di calcolo adottato per calcolare - ai fini della statuizione di condanna generica adottata - le differenze retributive.
In particolare, ritiene che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la retribuzione media comprensiva delle indennità riconosciute andrà calcolata “sulla sommatoria dei soli compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero, avuto riguardo al limite massimo di 4 settimane di calendario l'anno e salvo quanto previsto al punto 52..”
Ribadisce che il corretto criterio di calcolo delle differenze retributive in ipotesi spettanti è quello posto alla base dei conteggi di prodotti sub. doc. 2 di Parte_1 primo grado, cioè a dire:
1) calcolare per ciascun lavoratore e per ogni anno rivendicato, la media giornaliera delle indennità accessorie (richieste in ricorso) erogate nelle giornate di servizio (comprensive della quota fissa di IUP pari ad Euro 12,80 per i MA e ad Euro 4,50 per i Capo Treno);
2) moltiplicare la media così ottenuta per il numero di giorni di ferie effettivamente fruiti dal lavoratore nell'anno estratti dal sistema informatico di elaborazione delle presenze, nei limiti di 20 giorni per ciascun anno;
3) decurtare dall'importo ottenuto la quota fissa di indennità di utilizzazione professionale (Euro 12,80/giorno per i macchinisti ed Euro 4,50 per i capi treno) già percepita dai lavoratori anche nelle giornate di ferie, come previsto dal contratto
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono la sentenza della quale chiedono l'integrale conferma, richiamando i recenti arresti Cass. n. 18160/2023 e n.
19711/2023, con le quali la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in subiecta materia, anche con specifico riferimento alla retribuzione spettante durante i giorni di ferie al personale mobile ferroviario (macchinisti e capitreno alle dipendenze di . CP_12
Svolgono appello incidentale con il quale si dolgono del capo della sentenza che ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione “europea”
6 laddove le quattro settimane di ferie alle quali applicare la retribuzione come sopra calcolata devono intendersi pari a 28 giorni come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20216/2022).
In relazione alla posizione della ricorrente si evidenzia che il testo Controparte_5 dell'accordo su cui si fonda l'eccezione in oggetto è generico e di stile, non vedendo alcuno specifico riferimento alla retribuzione delle ferie secondo i canoni europei, laddove riguarda infatti l'inquadramento della lavoratrice ad un livello superiore.
Dunque è corretto il capo della sentenza nella parte in cui ha statuito che “Nel caso in esame non vi è alcun elemento da cui poter evincere che la ricorrente avesse la volontà di abdicare a questo specifico diritto (retribuzione nei giorni di ferie), tenuto conto che il verbale risale al 26/10/2021 ed aveva come oggetto il riconoscimento della qualifica superiore di Quadro – Q2 dal 1/10/2021, e considerata l'elencazione – seppur esemplificativa – in esso contenuta, dalla quale non è possibile evincere la consapevolezza della questione per cui oggi è causa”.
In subordine, si rileva che tale accordo è datato 26.10.2021 e pertanto le somme maturate, e maturande successivamente, dovrebbero comunque ritenersi escluse dall'accordo
In relazione alla critica del criterio utilizzato per calcolare le differenze retributive concludono per il rigetto della relativa doglianza, considerato che il divisore invocato da controparte (quello previsto per la retribuzione giornaliera) si applica solo ai fini convenzionali e, soprattutto, solo alle competenze fisse (cfr. art. 68 co.
6 dei CCNL 2012 e 2016) e non si riferisce allora alle componenti variabili (seppur corrisposte in via continuativa) della retribuzione legate alle effettive presenze in servizio, dovendosi quindi preferire, appunto, un divisore basato sulle presenze reali al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo.
Richiamano sul punto conforme giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
14089/2024).
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 31 ottobre 2024 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è infondato, l'appello incidentale è fondato.
7 5.1. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
Va preliminarmente osservato che è pacifico fra le parti la non ha CP_5 impugnato il verbale di conciliazione d.d. 26.10.2021 per cui non rileva nella fattispecie l'applicazione dell'art. 2113 c.c..
Va quindi analizzato l'oggetto della conciliazione che comprende anche la rinuncia alle “differenze retributive…. ed alle maggiori retribuzioni” maturate fino alla data di sottoscrizione del verbale a fronte del riconoscimento del superiore inquadramento e della somma di € 250,00.
Osserva la Corte che l'oggetto della transazione non risulta - attraverso un generico richiamo alle differenze retributive - né determinato né determinabile in relazione alla valorizzazione delle poste pretese in questa sede a seguito di una diversa valutazione della giusta retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie.
La conciliazione non precludeva quindi il diritto della lavoratrice ad azionare in un diverso e successivo giudizio le specifiche pretese retributive siccome non erano ancora entrate nel patrimonio della lavoratrice.
5.2. Il secondo motivo di gravame - relativo alla nullità del libello introduttivo - è privo di pregio come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicate, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
8 Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
5.3. Anche il terzo motivo non merita miglior sorte.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Nemmeno giova all'appellante il richiamo operato nel corso della discussione orale alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. jobs act cui al Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti legittimi.
5.4. Il quarto motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti reietto.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
9 Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto
10 comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_13 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità di scorta vetture eccedenti;
cfr. Cass. n. 13972/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di utilizzazione Parte_3 professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
In relazione alla contestazione di assenza di un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti denominati “indennità scorta vetture eccedenti”, “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, “scorte vetture eccedenti” trattandosi di competenze occasionale e non continuative, osserva la Corte che:
• la prima indennità vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta;
• la seconda consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva - essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo;
11 • la terza rientra nella nozione di retribuzione feriale trattandosi di voce volta a compensare il disagio, intrinseco alle mansioni del capotreno, determinato dal fatto – non raro né occasionale – che il treno sia composto da un numero di carrozze superiore all'ordinario, con conseguente aggravio dei compiti spettanti al lavoratore.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del , sicché entrambe tali voci, alla luce dei principi Per_1 in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale.
In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, quindi, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
12 Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alle parti variabili, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
5.5. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 5.4.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN HEIN, punto
37).
13 6. L'appello incidentale è fondato.
La gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione “europea in accoglimento della deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così
a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Osserva la Corte che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo alla limitatissima soccombenza reciproca derivante dalla riduzione della ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria.
8. Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione così decide:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive intendendo il divisore 4 settimane come 28 giorni;
14 3) condanna l'appellante principale al pagamento in favore degli appellati incidentali delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 31.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 17 luglio 2024, da
(p.i. ), in persona dell'Institore Avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Nero, giusto procure allegati agli appelli con i procuratori avv. Marco Cappelletto
e Avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo pec Email_1 appellante/appellata incidentale contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Controparte_3
), (c.f. , C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
, (c.f. ), C.F._6 CP_7 C.F._7
(c.f. , (c.f. Controparte_8 C.F._8 CP_9
), C.F._9
tutti rappresentati e difesi giusta procure allegate al ricorso di primo grado dall'avv. Domenico Nastari (pec: , Email_2 appellati/appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
1 Venezia n. 13/2024 d.d. 17.01.2024, non notificata.-
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
Capi Treno e/o Controparte_10
CONCLUSIONI:
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE:
“nel merito
- In riforma dell'impugnata sentenza, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di
Venezia, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI:
“- nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1 riformare la sentenza appellata n. 13/2024 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data
17/01/2024 nella parte in cui limita la retribuzione “europea” alle 4 settimane di calendario
l'anno anziché alle 4 settimane da intendersi come 28 giorni;
confermare per il resto la sentenza appellata
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto
- nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 e considerando le 4 settimane di ferie come di “calendario” e non di lavoro effettivo - le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di e/o al pagamento Parte_1 Per_1 CP_10 delle giornate di ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava l'eccezione di res transacta in relazione alla posizione della lavoratrice , di nullità del ricorso essendo le voci retributive Controparte_5 esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il
2 diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i lavoratori ricorrenti (AP e MA) esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità Cont di Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri], quale la c.d. “indennità di riserva”, l'”indennità di assenza dalla residenza”, l'”indennità di scorta vetture eccedenti” nonché “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di AP o
IN anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di
€ 4,50 per i PO e € 12,80 per i MA).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) intesi “come 4 settimane di calendario e non come 28 giorni di lavoro effettivo” delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione
(tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) al pagamento “per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle “Indennità di Utilizzazione Professionale
3 variabile”, nelle specifiche componenti dell'”indennità di scorta” e dell' “indennità di riserva”, previste dall'art. 31, co. 4 Tabella B e co. 5 del medesimo articolo del
Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (macchinisti e capi treno/capi servizio) nonché dell'“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77 co 2 CCNL
2012 (e 2016) (macchinisti e capitreno/capiservizio) oltre che dell'“indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art.32 CCA (capi treno/capi servizio) e delle “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” di cui all'art.36.5 CCA (capi treno/capi servizio), retribuzione media calcolata, come indicato in parte motiva, sulla sommatoria dei soli compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero, avuto riguardo al limite massimo di 4 settimane di calendario l'anno e salvo quanto previsto al punto 52, nei limiti della prescrizione cinquennale dal
18/7/2012 (18/7/2007)”, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale anteriore al 18.07.2012) oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. mentre dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284 comma 4° a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. Impugna la sentenza formulando cinque (5) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo insiste nell'accoglimento dell'eccezione di res transacta in relazione alla posizione della ricorrente in data 26.10.2021. Parte_2
2.2. Con il secondo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.3. Con il terzo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.4. Con il quarto articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia
4 di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
Ribadisce, in particolare, che le indennità di scorta vetture eccedenti ha natura variabile mentre le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treni ha anche natura indennitaria e non retributiva.
Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda dichiarando nulle le norme del CCNL in parte qua senza dichiarare nulle tout court le norme collettive.
Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore
5 dalla fruizione delle ferie.
2.5. Con il quinto motivo si duole anche in punto quantum debeatur del criterio di calcolo adottato per calcolare - ai fini della statuizione di condanna generica adottata - le differenze retributive.
In particolare, ritiene che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la retribuzione media comprensiva delle indennità riconosciute andrà calcolata “sulla sommatoria dei soli compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero, avuto riguardo al limite massimo di 4 settimane di calendario l'anno e salvo quanto previsto al punto 52..”
Ribadisce che il corretto criterio di calcolo delle differenze retributive in ipotesi spettanti è quello posto alla base dei conteggi di prodotti sub. doc. 2 di Parte_1 primo grado, cioè a dire:
1) calcolare per ciascun lavoratore e per ogni anno rivendicato, la media giornaliera delle indennità accessorie (richieste in ricorso) erogate nelle giornate di servizio (comprensive della quota fissa di IUP pari ad Euro 12,80 per i MA e ad Euro 4,50 per i Capo Treno);
2) moltiplicare la media così ottenuta per il numero di giorni di ferie effettivamente fruiti dal lavoratore nell'anno estratti dal sistema informatico di elaborazione delle presenze, nei limiti di 20 giorni per ciascun anno;
3) decurtare dall'importo ottenuto la quota fissa di indennità di utilizzazione professionale (Euro 12,80/giorno per i macchinisti ed Euro 4,50 per i capi treno) già percepita dai lavoratori anche nelle giornate di ferie, come previsto dal contratto
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono la sentenza della quale chiedono l'integrale conferma, richiamando i recenti arresti Cass. n. 18160/2023 e n.
19711/2023, con le quali la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in subiecta materia, anche con specifico riferimento alla retribuzione spettante durante i giorni di ferie al personale mobile ferroviario (macchinisti e capitreno alle dipendenze di . CP_12
Svolgono appello incidentale con il quale si dolgono del capo della sentenza che ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione “europea”
6 laddove le quattro settimane di ferie alle quali applicare la retribuzione come sopra calcolata devono intendersi pari a 28 giorni come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20216/2022).
In relazione alla posizione della ricorrente si evidenzia che il testo Controparte_5 dell'accordo su cui si fonda l'eccezione in oggetto è generico e di stile, non vedendo alcuno specifico riferimento alla retribuzione delle ferie secondo i canoni europei, laddove riguarda infatti l'inquadramento della lavoratrice ad un livello superiore.
Dunque è corretto il capo della sentenza nella parte in cui ha statuito che “Nel caso in esame non vi è alcun elemento da cui poter evincere che la ricorrente avesse la volontà di abdicare a questo specifico diritto (retribuzione nei giorni di ferie), tenuto conto che il verbale risale al 26/10/2021 ed aveva come oggetto il riconoscimento della qualifica superiore di Quadro – Q2 dal 1/10/2021, e considerata l'elencazione – seppur esemplificativa – in esso contenuta, dalla quale non è possibile evincere la consapevolezza della questione per cui oggi è causa”.
In subordine, si rileva che tale accordo è datato 26.10.2021 e pertanto le somme maturate, e maturande successivamente, dovrebbero comunque ritenersi escluse dall'accordo
In relazione alla critica del criterio utilizzato per calcolare le differenze retributive concludono per il rigetto della relativa doglianza, considerato che il divisore invocato da controparte (quello previsto per la retribuzione giornaliera) si applica solo ai fini convenzionali e, soprattutto, solo alle competenze fisse (cfr. art. 68 co.
6 dei CCNL 2012 e 2016) e non si riferisce allora alle componenti variabili (seppur corrisposte in via continuativa) della retribuzione legate alle effettive presenze in servizio, dovendosi quindi preferire, appunto, un divisore basato sulle presenze reali al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo.
Richiamano sul punto conforme giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
14089/2024).
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 31 ottobre 2024 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è infondato, l'appello incidentale è fondato.
7 5.1. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
Va preliminarmente osservato che è pacifico fra le parti la non ha CP_5 impugnato il verbale di conciliazione d.d. 26.10.2021 per cui non rileva nella fattispecie l'applicazione dell'art. 2113 c.c..
Va quindi analizzato l'oggetto della conciliazione che comprende anche la rinuncia alle “differenze retributive…. ed alle maggiori retribuzioni” maturate fino alla data di sottoscrizione del verbale a fronte del riconoscimento del superiore inquadramento e della somma di € 250,00.
Osserva la Corte che l'oggetto della transazione non risulta - attraverso un generico richiamo alle differenze retributive - né determinato né determinabile in relazione alla valorizzazione delle poste pretese in questa sede a seguito di una diversa valutazione della giusta retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie.
La conciliazione non precludeva quindi il diritto della lavoratrice ad azionare in un diverso e successivo giudizio le specifiche pretese retributive siccome non erano ancora entrate nel patrimonio della lavoratrice.
5.2. Il secondo motivo di gravame - relativo alla nullità del libello introduttivo - è privo di pregio come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicate, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
8 Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
5.3. Anche il terzo motivo non merita miglior sorte.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Nemmeno giova all'appellante il richiamo operato nel corso della discussione orale alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. jobs act cui al Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti legittimi.
5.4. Il quarto motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti reietto.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
9 Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto
10 comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_13 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità di scorta vetture eccedenti;
cfr. Cass. n. 13972/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di utilizzazione Parte_3 professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
In relazione alla contestazione di assenza di un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti denominati “indennità scorta vetture eccedenti”, “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, “scorte vetture eccedenti” trattandosi di competenze occasionale e non continuative, osserva la Corte che:
• la prima indennità vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta;
• la seconda consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva - essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo;
11 • la terza rientra nella nozione di retribuzione feriale trattandosi di voce volta a compensare il disagio, intrinseco alle mansioni del capotreno, determinato dal fatto – non raro né occasionale – che il treno sia composto da un numero di carrozze superiore all'ordinario, con conseguente aggravio dei compiti spettanti al lavoratore.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del , sicché entrambe tali voci, alla luce dei principi Per_1 in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale.
In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, quindi, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
12 Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alle parti variabili, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
5.5. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 5.4.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN HEIN, punto
37).
13 6. L'appello incidentale è fondato.
La gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione “europea in accoglimento della deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così
a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Osserva la Corte che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo alla limitatissima soccombenza reciproca derivante dalla riduzione della ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria.
8. Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione così decide:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive intendendo il divisore 4 settimane come 28 giorni;
14 3) condanna l'appellante principale al pagamento in favore degli appellati incidentali delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 31.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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