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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Benevento
Prima sezione civile
Il Giudice Unico dott.ssa Valeria PROTANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta R.G. 5373/2021 promossa da:
(CF. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo ROSITO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in San
Giorgio la Molara, alla Via S. Ignazio, n°67;
-opponente- contro Parti (P.I. 516 502 68), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giada BELARDINELLI e dall'avv. Maria Cleofe Regina
GIANNELLI, unitamente alle quali è elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
-opposta- avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c.;
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 22.11.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ex artt. 615 e 617 c.p.c.,
ha impugnato l'atto di precetto in rinnovazione con il quale la Parte_1 società in qualità di cessionaria del credito, ha ingiunto il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 9.681,15 per il saldo debitorio derivante da contratto di mutuo ipotecario, sottoscritto dallo Iorio con la Controparte_2
Avverso l'atto di precetto l'opponente ha dedotto, quale motivo di opposizione, il difetto di legittimazione attiva della quale cessionaria del credito, Controparte_1 adducendo la mancanza di iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro
1 delle Imprese, sostenendo che trattasi di adempimento cumulativo, e non già alternativo, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto di cessione.
ha altresì eccepito la nullità dell'atto di precetto, “(…) per assoluta Pt_1 incertezza in ordine alle somme intimate e, conseguentemente, si contesta il diritto di parte convenuta procedere ad esecuzione forzata in danno dell'attore” (cfr. opposizione, pagg.2-3).
Più specificamente, l'opponente evidenzia di aver ricevuto la notifica di ben tre atti di precetto da parte dell'intimante e, in particolare, il primo di € 56.751,68, andato perento;
il secondo di € 56.625,86, per il quale aveva ricevuto, successivamente alla notifica, la rinuncia;
il terzo, di € 9.681,15, oggetto della presente opposizione. Deduce, al riguardo, che “alla luce delle descritte incertezze di cui ai vari atti notificati, non si riesce davvero a comprendere quale sia il reale importo assuntamente dovuto dall'opponente” (pag.3).
Iorio, infine, nel richiamare quanto indicato dalla nel corpo Controparte_1 dell'atto di precetto di € 56.625,86 (quello per il quale gli era stata notificata la rinuncia), sostiene che, avendo alienato a terzi gli immobili oggetto Controparte_2 del mutuo ipotecario, le somme incassate dall'istituto bancario avrebbero dovuto essere detratte dal credito vantato nei propri confronti, oggetto della cessione di credito.
Conclude per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'intimante e, in ogni caso, per la nullità del precetto.
Si è costituita in giudizio la la quale, quanto al primo dei motivi Controparte_1 di opposizione, deduce che “Per i crediti certi “in blocco” ovverosia per un insieme di crediti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta
Ufficiale che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori e, quindi, la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti” (cfr. comparsa, pag. 3).
L'opposta, quindi, eccepisce l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di opposizione, evidenziando che non è il creditore a dover dimostrare l'avvenuta, parziale, estinzione del debito ma resta “(…) a carico del mutuatario l'onere di allegare
e dimostrare la riduzione o l'estinzione del debito contratto” (cfr. pag. 4).
Conclude per il rigetto dell'opposizione.
La presente controversia, di natura eminentemente documentale, è stata
2 istruita sulla base degli atti e dei documenti depositati dalle parti.
Le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.11.2024, tenutasi in modalità scritta, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa e ribadendo le proprie posizioni processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di opposizione, eccepisce il difetto di legittimazione Pt_1 attiva della ad agire nei suoi confronti, sostenendo che la procedura di Controparte_1 cessione del credito non sarebbe stata perfezionata.
Più specificamente, egli sostiene che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti “in blocco” non sarebbe un adempimento sufficiente a formalizzare la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, dovendo questa essere altresì annotata anche nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
L'assunto è infondato.
Occorre premettere che, secondo l'univoca interpretazione che ne dà la
Suprema Corte, “la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire
l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. (…) la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana». Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata
Cass. n. 22548/2018). D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione -
l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -
3 in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB” (cfr. Cass. civ., sez. I,
28.2.2020, n°5373).
Ebbene, tanto chiarito in merito alla funzione svolta dagli adempimenti indicati dalla norma in questione, ovvero quella di evitare che, a seguito della cessione, il debitore ceduto adempia nei confronti del cedente, appare evidente che risulti sufficiente la pubblicazione della cessione nella G.U., senza la necessità di dover compiere l'ulteriore adempimento rappresentato dall'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Ed ancora, al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. civ. sez. I, 25.7.2023, n°22409; ma cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10.2.2023,
n°4277; sempre Cass. sez. I., 28.2.2020, n°5373, sul punto ha affermato che
“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”).
Orbene, parte opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 139/1999 e dell'art. 58 del d.lgs. n.
385/1993, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°86 del 26.7.2018 recante “Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(TX18AAB7994)” (doc. 2 produzione documentale).
Dalla pubblicazione si evince che “La società con sede legale in Controparte_1
4 Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_3
e in forza di un contratto di cessione di crediti (…) I
[...] CP_4 crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Gambara Persona_1
(Distretto Notarile di Brescia), con atto in data 23 luglio 2018 n. 5996 di Repertorio –
n. 3764 di Raccolta e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioniUBI-
Banca.aspx fino alla loro estinzione” (cfr. pag. 25).
L'opponente non ha in alcun modo contestato che il credito in questione presentasse i requisiti indicati nell'avviso pubblicato in G.U. di talché deve ritenersi provato che lo stesso sia ricompreso in quelli oggetto di cessione.
Ma vi è di più.
Con lettera di costituzione in mora in data 21.9.2018, notificata il 20.10.2018, la , nella qualità di procuratrice mandataria della Controparte_5 CP_1 ha comunicato che “(…) il credito riveniente dal rapporto richiamato in oggetto,
[...] con le relative garanzie accessorie, originariamente nella titolarità di per CP_2 effetto di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 20.07.2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 e, reso noto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26.07.2018, Parte Seconda,
[...]
, è ora divenuto di esclusiva titolarità della società Parte_2 Controparte_1
(cfr. doc. 6 produzione documentale).
Il documento, ad avviso di questo Giudice, attesta, senza ombra di dubbio alcuno, che la cessione è stata, altresì, notificata allo ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 1264, co. 1, c.c.
Il motivo di opposizione è, dunque, infondato.
Con il secondo motivo, il sig. si duole dell'indeterminatezza del credito per Pt_1 il quale è stata minacciata l'azione esecutiva, rilevando di aver ricevuto la notifica di ben tre atti di precetto da parte dell'intimante, il primo di € 56.751,68, andato perento;
il secondo di € 56.625,86, rinunciato dal creditore;
il terzo, di € 9.681,15,
5 oggetto della presente controversia.
Sostiene l'opponente che “alla luce delle descritte incertezze di cui ai vari atti notificati, non si riesce davvero a comprendere quale sia il reale importo assuntamente dovuto dall'opponente” (pag.3).
Il motivo è infondato.
L'unico atto di precetto valido ed efficace è l'ultimo, oggetto della presente azione di opposizione giacché gli altri due non producono più effetti siccome eliminati dal mondo giuridico in virtù di perenzione (il primo) e di rinuncia (il secondo).
Nessuna incertezza, dunque, è ravvisabile nel caso di specie.
L'infondatezza di tale assunto porta a ritenere infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione con il quale ha sostenuto che, avendo alienato a Pt_1 Controparte_2 terzi gli immobili oggetto del mutuo ipotecario, le somme incassate dall'istituto bancario avrebbero dovuto essere detratte dal credito vantato nei propri confronti, oggetto della cessione di credito.
È ius receptum che il creditore che agisce per il pagamento, ha unicamente l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo dell'obbligazione, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
La ha fornito la prova del proprio credito, depositando il Controparte_1 contratto di mutuo del 16.12.2004, ed ha allegato l'inadempimento del debitore.
Era, dunque, onere dello dimostrare che le somme precettate non fossero Pt_1 dovute, documentando gli esiti delle procedure esecutive già intraprese sulla base del medesimo titolo esecutivo.
Tale onere è stato del tutto disatteso.
Ne consegue, pertanto, il rigetto anche del secondo motivo di opposizione.
L'opposizione va, conclusivamente, rigettata con conseguente condanna di alle spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza Parte_1
e che sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi delle tariffe forensi ex D.M. n°147/22, atteso il tenore e la complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore dichiarato dall'opponente (€ 9.681,15).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, nella persona del G.U. dott.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
6 assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento, il 25.03.25
Il Giudice dott.ssa Valeria PROTANO
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