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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2490/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 18/03/2025, innanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA, l'avv. Roberta Ciancio;
per LI EL, LI IM E LI ZI, l'avv.
Gianfranco Barelli e l'avv. Marco Barelli.
I procuratori di parte opposta precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'avv. Ciancio precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi agli atti e all'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle controparti, giacché le opposte hanno ereditato un credito ormai prescritto. Insiste quindi per il rigetto delle domande restitutorie e risarcitorie avanzate da parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto in merito al riparto dell'onere della prova.
Osserva, infine, che le opposte neppure potrebbero essere a conoscenza dell'effettiva consegna del foglio informativo, in quanto non erano presenti al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
L'avv. Gianfranco Barelli ribadisce che l'onere della prova grava in capo a Poste Italiane S.p.a., in quanto trattasi di un rapporto di natura contrattuale, né il decorso del termine per la conservazione dei documenti potrebbe essere opposto alle proprie assistite.
Il giudice pagina 1 di 9 Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 9 R.G. N. 2490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2490/2023 vertente
TRA
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ciancio, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore;
- Opponente –
E
LI EL (C.F. [...]), LI IM (C.F.
[...]) e LI ZI (C.F. [...]), elettivamente domiciliate in Como, via Magenta n. 4, presso lo studio dell'avv. Gianfranco
Barelli e dell'avv. Marco Barelli, che le rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Como disporre la revoca del decreto ingiuntivo nr. 1084/2023 – RG 2197/23 notificato il 30.6.2023, per insussistenza dei presupposti
pagina 3 di 9 ex artt. 642 e 649 c.p.c., in accoglimento delle seguenti domande ed eccezioni: In via pregiudiziale: - Dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle convenute/opposte per tutti
i motivi nei precedenti atti. In via preliminare - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti buoni fruttiferi postali: a- Buono postale a termine nr. 70439210460, serie AA5 emesso il 11.12.2002 presso l'Ufficio Postale di Como Rezzonico di taglio 5.000,00 euro;
b-
Buono postale a termine nr. 32086710485 serie AA3 emesso il 06.02.2002 presso l'Ufficio
Postale di Como Rezzonico di taglio 5.000,00 euro;
c-Buono postale a termine nr. 32086810462 serie AA3 emesso il 06.02.2002 presso l'Ufficio Postale di Como Rezzonico di taglio 5.000,00 euro. In via principale - respingere la domanda avversaria di rimborso con ulteriore pagamento dei rendimenti nella misura del 35% del valore facciale dei titoli, accertando e dichiarando infondate in fatto e in diritto le pretese di pagamento delle opposte;
- respingere la domanda risarcitoria per tutti i motivi indicati nel presente atto e comunque perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria -ridurre il valore della stessa commisurandola al danno effettivamente provato dalle opposte e comunque non inclusiva della somma richiesta a titolo di interessi pari ad € 5.250,00.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
Per le opposte: “Voglia il Tribunale adito rigettata ogni diversa domanda • disattesa ogni domanda contraria, istanza, eccezione e difesa, respingere la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1084/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 26 giugno 2023, confermare lo stesso e comunque • condannare Poste Italiane al versamento in favore delle signore PE MA, PE IM, PE AN della somma di € 15.000,00 a pagamento – rimborso dell'importo di cui ai buoni postali fruttiferi -
Serie AA3 Emesso a favore di PE AR 4.12.1933 Cremia – AV RI RO 22.07.1938
Santa RI Rezzonico con P.F.R. COMO REZZONICO sez. 02 06-FEB-2002 R1 REZZONICO
20/166 0088 € 5.000,00 BET 0868 €.******* >00000032086810462< -Serie AA3 Emesso a favore di PE AR 4.12.1933 Cremia – AV RI RO 22.07.1938 Santa RI
Rezzonico con P.F.R. COMO REZZONICO sez. 02 06-FEB-2002 R1 REZZONICO 20/166 0087
€ 5.000,00 BET 0867 €.******* >00000032086710485< -Serie AA5 Emesso a favore di pagina 4 di 9 PE AR 4.12.1933 Cremia – AV RI RO 22.07.1938 Santa RI Rezzonico con
P.F.R. COMO REZZONICO sez. 02 11-DIC-2002 R1 REZZONICO 20/166 0068 € 5.000,00 BET
4392 €.******* >00000070439210460< oltre a € 5.250,00 per interessi contrattuali e quindi complessivamente la somma di € 20.250,00 con interessi legali dalla domanda al saldo e ulteriori interessi contrattuali dalla data di scadenza dei singoli buoni al saldo. In via subordinata e alternativa - accertata e dichiarata la responsabilità di Poste Italiane per violazione dell'obbligo informativo previsto dal decreto MEF del 19/12/2000 (adottato in attuazione del l'art. 2 co. 2 dlgs 284/1999) in sede di stipula del contratto e ritenuto il grave inadempimento causativo del danno derivato alle deducenti, condannare Poste Italiane al pagamento in favore delle signore PE AR, PE AN e PE IM dell'importo di € 15.000,00 oltre interessi per € 5.250,00 e quindi della complessiva somma di
€ 20.250,00 a titolo di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale con ulteriori interessi dalla domanda al saldo. In ogni caso • condannare l'opponente alla rifusione di compenso professionale e anticipazioni con spese generali 15%, CPA e IVA”;
Oggetto: Buoni fruttiferi postali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Poste Italiane S.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1084/2023, emesso dall'intestato
Tribunale a favore di AR PE, IM PE e AN PE, ottenuto per il pagamento del complessivo importo di € 20.250,00, avente titolo nei buoni fruttiferi postali n.
70439210460 (serie AA5), n. 32086710485 (serie AA3), e n. 328681462 (serie AA3), stipulati dai genitori delle stesse, AR PE e RI RO AV, rispettivamente, in data 11.12.2002, in data 6.02.2002 e in data 6.02.2002. Eccepiva, in particolare, l'opponente la prescrizione dell'avverso diritto di credito, in quanto i buoni erano scaduti decorsi sette anni dalla loro emissione, come previsto dall'art. 8 DM 12 settembre 2002, per il buono della serie AA5, e dall'art. 8 DM 17 ottobre 2001, per i due buoni appartenenti alla serie AA3. pagina 5 di 9 Rappresentava, inoltre, che i clienti avevano ricevuto tutte le informazioni relative alla tipologia dei buoni oggetto di sottoscrizione, mediante consegna dei fogli informativi, e che comunque tutte le informazioni erano reperibili in rete.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Sospesa, con decreto inaudita altera parte del 17.07.2023, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la relativa decisione veniva confermata, nel contraddittorio tra le parti, all'udienza dell'1.08.2023 e, in seguito, con comparsa di risposta del 6.10.2023, si costituivano in giudizio le odierne parti opposte, AR, IM e AN PE.
Per quanto qui rileva, queste ultime rappresentavano che alcuna informazione era stata fornita ai sottoscrittori, al momento dell'emissione dei buoni, circa la data della relativa scadenza, non essendo stato consegnato loro alcun foglio illustrativo e non essendo presente sul retro del buono alcuna stampigliatura al riguardo.
Invocavano, quindi, l'applicazione del principio desumibile dall'art. 2935 c.c., circa la non decorrenza del termine di prescrizione fintanto che non fosse possibile far valere il relativo diritto, e concludevano per il rigetto dell'opposizione.
In subordine, avanzavano domanda di risarcimento del danno da liquidarsi nella misura di €
15.000,00, stante l'inadempimento della controparte agli obblighi di correttezza e buona fede previsti per legge a carico di Poste Italiane S.p.a. nella fase di conclusione del contratto.
La trattazione della causa proseguiva, quindi, con il deposito delle memorie di cui all'art. 171- ter c.p.c. e, all'esito della prima udienza, mutata la persona fisica del giudice, veniva ammessa la prova orale articolata da parte opposta sul cap. 2 della memoria istruttoria;
all'udienza del
12.06.2024, si procedeva all'esame dei testi ammessi e la causa veniva rinviata al 4.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale.
Mutata nuovamente la persona fisica del giudice, la trattazione del processo veniva differita, per ragioni organizzative, all'odierna udienza, al termine della quale viene emessa la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento.
Va detto, infatti, che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa appartengono, rispettivamente, alla serie AA5 e AA3, la cui scadenza si verifica decorsi sette anni dalla data della relativa emissione,
pagina 6 di 9 così come previsto dall'art. 8 DM 12 settembre 2002, per i buoni appartenenti alla serie AA5
(ove si legge, al comma 1, che “i buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”), e dall'art. 8 DM 17 ottobre 2001, per quelli che appartengono alla serie AA3 (ove si legge che anche “i buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”).
È inoltre documentalmente provato che il buono n. 70439210460, appartenente alla serie AA5,
è stato emesso in data 11.12.2002, quello n. 32086710485, relativo alla serie AA3, è stato emesso il 6.02.2002 e quello n. 328681462, appartenente anch'esso alla serie AA3, in data 6.02.2002
(cfr. all. 1, 2 e 3 alla comparsa di risposta).
Se ne ricava che i relativi crediti si sono prescritti, rispettivamente, in data 2.12.2019 e in data
6.02.2019, come dedotto da parte opponente, in quanto risulta inutilmente spirato il termine decennale decorrente dalla data di scadenza del credito e non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, provenienti dalle opposte o dai loro danti causa.
Né rileva che la data di scadenza non fosse annotata sui buoni fruttiferi postali. Sul punto, occorre infatti rammentare che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, ma semplici titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali (cfr. Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809).
Ai sensi dell'art. 2002 c.c., i titoli di legittimazione sono infatti “documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza
l'osservanza delle forme proprie della cessione”; a differenza dei titoli di credito, le cui condizioni di rimborso devono essere inderogabilmente contenute nel testo del titolo, per i documenti di legittimazione la disciplina trova fonte integrativa e cogente in atti normativi e amministrativi esterni al titolo medesimo, che possono arrivare finanche a prevalere sul testo dell'accordo (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748).
Neppure può venire in rilievo l'ignoranza soggettiva dei sottoscrittori, circa la data esatta di scadenza dei buoni, per quanto dovuta ad una supposta negligenza di Poste Italiane S.p.a. al momento della stipula del titolo;
infatti, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause
pagina 7 di 9 giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione” (cfr. Cass. 24 maggio 2021, n. 14193; nello stesso senso, v. anche Cass. 11 settembre 2018, n. 22072).
Segue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da parte opposta, sul presupposto della violazione, ad opera di Poste Italiane
S.p.a., degli obblighi informativi contestuali alla stipula dei buoni.
La data di scadenza dei buoni fruttiferi postali risulta, infatti, da atti normativi e ministeriali ed è pacifico che le informazioni sono state comunque messe a disposizione dei clienti tramite pubblicazione sul sito internet, come si evince dall'avviso depositato da parte opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.
Né le odierne parti opposte hanno fornito prova di quanto da loro dedotto circa la mancata consegna del foglio informativo al momento della stipula del contratto, nulla essendo emerso in tal senso dalla prova orale assunta nel corso del giudizio. Infatti, nonostante il riferimento contenuto in comparsa alla responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni, deve ritenersi che le stesse abbiano piuttosto dedotto in giudizio un credito risarcitorio da c.d. culpa in contrahendo (o responsabilità precontrattuale) per la violazione del generale dovere di correttezza e di buona fede, che si applica nella fase delle trattative (art. 1337 c.c.).
Se ne ricava che l'onere probatorio, a differenza di quanto dedotto da parte opposta, non può che ricadere in capo a quest'ultima, alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui “la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art.
1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. II, 3 ottobre 2019, n. 24738).
Non è dunque ravvisabile, in concreto, alcuna violazione degli obblighi informativi afferenti alla fase precontrattuale, non avendo le opposte fornito alcun elemento di prova dal quale si possa desumere la mancata consegna del foglio informativo.
pagina 8 di 9 Peraltro, non è neppure provato il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
La prescrizione è, infatti, derivata dall'inerzia della parte creditrice nell'esercitare il proprio diritto e non vi è prova che la stessa sia dipesa da un fatto imputabile all'opponente, giacché sia la data di scadenza dei buoni, sia il termine di prescrizione sono previsti per legge.
Segue il rigetto anche della domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, ad eccezione della fase istruttoria, da liquidare ai minimi per via della particolare semplicità della prova orale assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione avanzata da Poste Italiane S.p.a. nei confronti di AR
PE, AN PE e IM PE e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta;
3) Condanna AR PE, AN PE e IM PE alla refusione delle spese processuali in favore di Poste Italiane S.p.a., che liquida in € 145,50 per esborsi ed
€ 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 18 marzo 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 18/03/2025, innanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA, l'avv. Roberta Ciancio;
per LI EL, LI IM E LI ZI, l'avv.
Gianfranco Barelli e l'avv. Marco Barelli.
I procuratori di parte opposta precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'avv. Ciancio precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi agli atti e all'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle controparti, giacché le opposte hanno ereditato un credito ormai prescritto. Insiste quindi per il rigetto delle domande restitutorie e risarcitorie avanzate da parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto in merito al riparto dell'onere della prova.
Osserva, infine, che le opposte neppure potrebbero essere a conoscenza dell'effettiva consegna del foglio informativo, in quanto non erano presenti al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
L'avv. Gianfranco Barelli ribadisce che l'onere della prova grava in capo a Poste Italiane S.p.a., in quanto trattasi di un rapporto di natura contrattuale, né il decorso del termine per la conservazione dei documenti potrebbe essere opposto alle proprie assistite.
Il giudice pagina 1 di 9 Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 9 R.G. N. 2490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2490/2023 vertente
TRA
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ciancio, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore;
- Opponente –
E
LI EL (C.F. [...]), LI IM (C.F.
[...]) e LI ZI (C.F. [...]), elettivamente domiciliate in Como, via Magenta n. 4, presso lo studio dell'avv. Gianfranco
Barelli e dell'avv. Marco Barelli, che le rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Como disporre la revoca del decreto ingiuntivo nr. 1084/2023 – RG 2197/23 notificato il 30.6.2023, per insussistenza dei presupposti
pagina 3 di 9 ex artt. 642 e 649 c.p.c., in accoglimento delle seguenti domande ed eccezioni: In via pregiudiziale: - Dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle convenute/opposte per tutti
i motivi nei precedenti atti. In via preliminare - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti buoni fruttiferi postali: a- Buono postale a termine nr. 70439210460, serie AA5 emesso il 11.12.2002 presso l'Ufficio Postale di Como Rezzonico di taglio 5.000,00 euro;
b-
Buono postale a termine nr. 32086710485 serie AA3 emesso il 06.02.2002 presso l'Ufficio
Postale di Como Rezzonico di taglio 5.000,00 euro;
c-Buono postale a termine nr. 32086810462 serie AA3 emesso il 06.02.2002 presso l'Ufficio Postale di Como Rezzonico di taglio 5.000,00 euro. In via principale - respingere la domanda avversaria di rimborso con ulteriore pagamento dei rendimenti nella misura del 35% del valore facciale dei titoli, accertando e dichiarando infondate in fatto e in diritto le pretese di pagamento delle opposte;
- respingere la domanda risarcitoria per tutti i motivi indicati nel presente atto e comunque perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria -ridurre il valore della stessa commisurandola al danno effettivamente provato dalle opposte e comunque non inclusiva della somma richiesta a titolo di interessi pari ad € 5.250,00.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
Per le opposte: “Voglia il Tribunale adito rigettata ogni diversa domanda • disattesa ogni domanda contraria, istanza, eccezione e difesa, respingere la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1084/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 26 giugno 2023, confermare lo stesso e comunque • condannare Poste Italiane al versamento in favore delle signore PE MA, PE IM, PE AN della somma di € 15.000,00 a pagamento – rimborso dell'importo di cui ai buoni postali fruttiferi -
Serie AA3 Emesso a favore di PE AR 4.12.1933 Cremia – AV RI RO 22.07.1938
Santa RI Rezzonico con P.F.R. COMO REZZONICO sez. 02 06-FEB-2002 R1 REZZONICO
20/166 0088 € 5.000,00 BET 0868 €.******* >00000032086810462< -Serie AA3 Emesso a favore di PE AR 4.12.1933 Cremia – AV RI RO 22.07.1938 Santa RI
Rezzonico con P.F.R. COMO REZZONICO sez. 02 06-FEB-2002 R1 REZZONICO 20/166 0087
€ 5.000,00 BET 0867 €.******* >00000032086710485< -Serie AA5 Emesso a favore di pagina 4 di 9 PE AR 4.12.1933 Cremia – AV RI RO 22.07.1938 Santa RI Rezzonico con
P.F.R. COMO REZZONICO sez. 02 11-DIC-2002 R1 REZZONICO 20/166 0068 € 5.000,00 BET
4392 €.******* >00000070439210460< oltre a € 5.250,00 per interessi contrattuali e quindi complessivamente la somma di € 20.250,00 con interessi legali dalla domanda al saldo e ulteriori interessi contrattuali dalla data di scadenza dei singoli buoni al saldo. In via subordinata e alternativa - accertata e dichiarata la responsabilità di Poste Italiane per violazione dell'obbligo informativo previsto dal decreto MEF del 19/12/2000 (adottato in attuazione del l'art. 2 co. 2 dlgs 284/1999) in sede di stipula del contratto e ritenuto il grave inadempimento causativo del danno derivato alle deducenti, condannare Poste Italiane al pagamento in favore delle signore PE AR, PE AN e PE IM dell'importo di € 15.000,00 oltre interessi per € 5.250,00 e quindi della complessiva somma di
€ 20.250,00 a titolo di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale con ulteriori interessi dalla domanda al saldo. In ogni caso • condannare l'opponente alla rifusione di compenso professionale e anticipazioni con spese generali 15%, CPA e IVA”;
Oggetto: Buoni fruttiferi postali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Poste Italiane S.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1084/2023, emesso dall'intestato
Tribunale a favore di AR PE, IM PE e AN PE, ottenuto per il pagamento del complessivo importo di € 20.250,00, avente titolo nei buoni fruttiferi postali n.
70439210460 (serie AA5), n. 32086710485 (serie AA3), e n. 328681462 (serie AA3), stipulati dai genitori delle stesse, AR PE e RI RO AV, rispettivamente, in data 11.12.2002, in data 6.02.2002 e in data 6.02.2002. Eccepiva, in particolare, l'opponente la prescrizione dell'avverso diritto di credito, in quanto i buoni erano scaduti decorsi sette anni dalla loro emissione, come previsto dall'art. 8 DM 12 settembre 2002, per il buono della serie AA5, e dall'art. 8 DM 17 ottobre 2001, per i due buoni appartenenti alla serie AA3. pagina 5 di 9 Rappresentava, inoltre, che i clienti avevano ricevuto tutte le informazioni relative alla tipologia dei buoni oggetto di sottoscrizione, mediante consegna dei fogli informativi, e che comunque tutte le informazioni erano reperibili in rete.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Sospesa, con decreto inaudita altera parte del 17.07.2023, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la relativa decisione veniva confermata, nel contraddittorio tra le parti, all'udienza dell'1.08.2023 e, in seguito, con comparsa di risposta del 6.10.2023, si costituivano in giudizio le odierne parti opposte, AR, IM e AN PE.
Per quanto qui rileva, queste ultime rappresentavano che alcuna informazione era stata fornita ai sottoscrittori, al momento dell'emissione dei buoni, circa la data della relativa scadenza, non essendo stato consegnato loro alcun foglio illustrativo e non essendo presente sul retro del buono alcuna stampigliatura al riguardo.
Invocavano, quindi, l'applicazione del principio desumibile dall'art. 2935 c.c., circa la non decorrenza del termine di prescrizione fintanto che non fosse possibile far valere il relativo diritto, e concludevano per il rigetto dell'opposizione.
In subordine, avanzavano domanda di risarcimento del danno da liquidarsi nella misura di €
15.000,00, stante l'inadempimento della controparte agli obblighi di correttezza e buona fede previsti per legge a carico di Poste Italiane S.p.a. nella fase di conclusione del contratto.
La trattazione della causa proseguiva, quindi, con il deposito delle memorie di cui all'art. 171- ter c.p.c. e, all'esito della prima udienza, mutata la persona fisica del giudice, veniva ammessa la prova orale articolata da parte opposta sul cap. 2 della memoria istruttoria;
all'udienza del
12.06.2024, si procedeva all'esame dei testi ammessi e la causa veniva rinviata al 4.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale.
Mutata nuovamente la persona fisica del giudice, la trattazione del processo veniva differita, per ragioni organizzative, all'odierna udienza, al termine della quale viene emessa la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento.
Va detto, infatti, che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa appartengono, rispettivamente, alla serie AA5 e AA3, la cui scadenza si verifica decorsi sette anni dalla data della relativa emissione,
pagina 6 di 9 così come previsto dall'art. 8 DM 12 settembre 2002, per i buoni appartenenti alla serie AA5
(ove si legge, al comma 1, che “i buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”), e dall'art. 8 DM 17 ottobre 2001, per quelli che appartengono alla serie AA3 (ove si legge che anche “i buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”).
È inoltre documentalmente provato che il buono n. 70439210460, appartenente alla serie AA5,
è stato emesso in data 11.12.2002, quello n. 32086710485, relativo alla serie AA3, è stato emesso il 6.02.2002 e quello n. 328681462, appartenente anch'esso alla serie AA3, in data 6.02.2002
(cfr. all. 1, 2 e 3 alla comparsa di risposta).
Se ne ricava che i relativi crediti si sono prescritti, rispettivamente, in data 2.12.2019 e in data
6.02.2019, come dedotto da parte opponente, in quanto risulta inutilmente spirato il termine decennale decorrente dalla data di scadenza del credito e non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, provenienti dalle opposte o dai loro danti causa.
Né rileva che la data di scadenza non fosse annotata sui buoni fruttiferi postali. Sul punto, occorre infatti rammentare che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, ma semplici titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali (cfr. Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809).
Ai sensi dell'art. 2002 c.c., i titoli di legittimazione sono infatti “documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza
l'osservanza delle forme proprie della cessione”; a differenza dei titoli di credito, le cui condizioni di rimborso devono essere inderogabilmente contenute nel testo del titolo, per i documenti di legittimazione la disciplina trova fonte integrativa e cogente in atti normativi e amministrativi esterni al titolo medesimo, che possono arrivare finanche a prevalere sul testo dell'accordo (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748).
Neppure può venire in rilievo l'ignoranza soggettiva dei sottoscrittori, circa la data esatta di scadenza dei buoni, per quanto dovuta ad una supposta negligenza di Poste Italiane S.p.a. al momento della stipula del titolo;
infatti, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause
pagina 7 di 9 giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione” (cfr. Cass. 24 maggio 2021, n. 14193; nello stesso senso, v. anche Cass. 11 settembre 2018, n. 22072).
Segue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da parte opposta, sul presupposto della violazione, ad opera di Poste Italiane
S.p.a., degli obblighi informativi contestuali alla stipula dei buoni.
La data di scadenza dei buoni fruttiferi postali risulta, infatti, da atti normativi e ministeriali ed è pacifico che le informazioni sono state comunque messe a disposizione dei clienti tramite pubblicazione sul sito internet, come si evince dall'avviso depositato da parte opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.
Né le odierne parti opposte hanno fornito prova di quanto da loro dedotto circa la mancata consegna del foglio informativo al momento della stipula del contratto, nulla essendo emerso in tal senso dalla prova orale assunta nel corso del giudizio. Infatti, nonostante il riferimento contenuto in comparsa alla responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni, deve ritenersi che le stesse abbiano piuttosto dedotto in giudizio un credito risarcitorio da c.d. culpa in contrahendo (o responsabilità precontrattuale) per la violazione del generale dovere di correttezza e di buona fede, che si applica nella fase delle trattative (art. 1337 c.c.).
Se ne ricava che l'onere probatorio, a differenza di quanto dedotto da parte opposta, non può che ricadere in capo a quest'ultima, alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui “la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art.
1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. II, 3 ottobre 2019, n. 24738).
Non è dunque ravvisabile, in concreto, alcuna violazione degli obblighi informativi afferenti alla fase precontrattuale, non avendo le opposte fornito alcun elemento di prova dal quale si possa desumere la mancata consegna del foglio informativo.
pagina 8 di 9 Peraltro, non è neppure provato il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
La prescrizione è, infatti, derivata dall'inerzia della parte creditrice nell'esercitare il proprio diritto e non vi è prova che la stessa sia dipesa da un fatto imputabile all'opponente, giacché sia la data di scadenza dei buoni, sia il termine di prescrizione sono previsti per legge.
Segue il rigetto anche della domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, ad eccezione della fase istruttoria, da liquidare ai minimi per via della particolare semplicità della prova orale assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione avanzata da Poste Italiane S.p.a. nei confronti di AR
PE, AN PE e IM PE e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta;
3) Condanna AR PE, AN PE e IM PE alla refusione delle spese processuali in favore di Poste Italiane S.p.a., che liquida in € 145,50 per esborsi ed
€ 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 18 marzo 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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