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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2024 ed iscritta al n.
1629 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Nazionale n. 168, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Raffaella Patrizi Dell'Agnello del foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Gera Lario, Via Statale
Regina n. 63, giusta delega agli atti telematici;
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Stazzona (CO), Via Castanedo n. 324/A, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Carolina Boghi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Lecco, Via Mentana n.
75, giusta delega agli atti telematici;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.1.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Parte_1 Parte_2
Colico (LC) in data 22 aprile 1989 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Colico (LC), Anno 1989,
Numero 2, Parte I, Serie Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) a titolo di mantenimento il Signor corrisponderà , a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1
alla moglie Signora un assegno divorzile pari a Euro 287,50 mensili (Euro 250,00 come stabilito con decreto di Parte_2
omologa di separazione del 12/04/2021 e somma oggi rivalutata secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di aprile
2021 al mese di aprile 2024), per dodici mensilità annue, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2025;
2) il Sig. si impegna a versare, entro dieci giorni antecedenti il fissando termine per il deposito delle note scritte, la Pt_1
somma pari ad Euro 674,04 a titolo di arretrati dovuti stante il mancato adeguamento ex indici Istat del quantum dovuto a
titolo di mantenimento in favore della moglie sino al mese di giugno 2024;
3) infine, il Sig. a totale definizione dei rapporti economici con la Sig.ra si impegna a versare alla stessa, entro Pt_1 Pt_2
dieci giorni antecedenti il fissando termine per il deposito delle note scritte, l'ulteriore somma pari a Euro 1.500,00
precisando che tale versamento non è da qualificarsi quale contributo al mantenimento della moglie;
4) i coniugi riconoscono di avere già regolato i rapporti economici tra loro esistenti, salvo quanto indicato ai punti 1), 2) e
3) ed in ragione di ciò rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica facente capo al matrimonio;
5) Ordinare la trasmissione, a cura della Cancelleria, della emananda sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile per
la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 10 Legge 898/70 e al R.D. 1238/1939 concernente
l'ordinamento dello Stato Civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 16.12.2024 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 22.4.1989 in Colico;
- si sono consensualmente separati mediante decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lecco dell'8.4.2021;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
pagina 2 di 4 3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata dal Tribunale di Lecco con decreto dell'8.4.2021 – i coniugi non si sono riconciliati.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio. L'importo dell'assegno divorzile si palesa congruo alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, il tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
RI (CO) il 29.5.1937 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30.4.1950, sposati in Colico il 22.4.1989 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1989, parte I, numero 2);
OMOLOGA
pagina 3 di 4 le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colico di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2024 ed iscritta al n.
1629 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Nazionale n. 168, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Raffaella Patrizi Dell'Agnello del foro di Como ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Gera Lario, Via Statale
Regina n. 63, giusta delega agli atti telematici;
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Stazzona (CO), Via Castanedo n. 324/A, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Carolina Boghi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Lecco, Via Mentana n.
75, giusta delega agli atti telematici;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.1.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Parte_1 Parte_2
Colico (LC) in data 22 aprile 1989 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Colico (LC), Anno 1989,
Numero 2, Parte I, Serie Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) a titolo di mantenimento il Signor corrisponderà , a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1
alla moglie Signora un assegno divorzile pari a Euro 287,50 mensili (Euro 250,00 come stabilito con decreto di Parte_2
omologa di separazione del 12/04/2021 e somma oggi rivalutata secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di aprile
2021 al mese di aprile 2024), per dodici mensilità annue, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2025;
2) il Sig. si impegna a versare, entro dieci giorni antecedenti il fissando termine per il deposito delle note scritte, la Pt_1
somma pari ad Euro 674,04 a titolo di arretrati dovuti stante il mancato adeguamento ex indici Istat del quantum dovuto a
titolo di mantenimento in favore della moglie sino al mese di giugno 2024;
3) infine, il Sig. a totale definizione dei rapporti economici con la Sig.ra si impegna a versare alla stessa, entro Pt_1 Pt_2
dieci giorni antecedenti il fissando termine per il deposito delle note scritte, l'ulteriore somma pari a Euro 1.500,00
precisando che tale versamento non è da qualificarsi quale contributo al mantenimento della moglie;
4) i coniugi riconoscono di avere già regolato i rapporti economici tra loro esistenti, salvo quanto indicato ai punti 1), 2) e
3) ed in ragione di ciò rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica facente capo al matrimonio;
5) Ordinare la trasmissione, a cura della Cancelleria, della emananda sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile per
la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 10 Legge 898/70 e al R.D. 1238/1939 concernente
l'ordinamento dello Stato Civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 16.12.2024 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 22.4.1989 in Colico;
- si sono consensualmente separati mediante decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lecco dell'8.4.2021;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
pagina 2 di 4 3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata dal Tribunale di Lecco con decreto dell'8.4.2021 – i coniugi non si sono riconciliati.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio. L'importo dell'assegno divorzile si palesa congruo alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi, il tutto valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
RI (CO) il 29.5.1937 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30.4.1950, sposati in Colico il 22.4.1989 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1989, parte I, numero 2);
OMOLOGA
pagina 3 di 4 le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colico di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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