TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1947/2020 RG;
tra
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori ( c.f. Persona_1
) e ( c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappr. e dif. dall'avv. Mucci Giovanni;
attrice contro
( c.f. ), CP_1
contumace; nonché
( c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te, rappr. e dif. dall'avv.ti Stefano Taurini, Maurizio Hazan e Giuseppe Semeraro;
convenuti
Oggetto: risarcimento danni del terzo trasportato per lesioni derivanti da sinistro stradale;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.03.2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle Parte_1
minori e ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Persona_1 Parte_2
e , al fine di sentire accogliere Controparte_2 CP_1 le seguenti conclusioni: “a) condannare in solido i convenuti al pagamento delle somme che verranno determinate a seguito di CTU medica che sin da ora si invoca e che comporterà il riconoscimento anche delle altre voci di danno innanzi rappresentate per la cui determinazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice designato;
allo stato, quindi, il valore della causa deve dichiararsi di valore indeterminabile;
b) condannare i convenuti, altresì e sempre in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
, ritualmente costituitasi, in persona del legale Controparte_2 rappr. p.t., eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorrenza dei termini di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., nonché “l'improponibilità della domanda risarcitoria, per la violazione degli artt. 148 e 145 cod. ass.”, e nel merito domandava il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché in subordine la riduzione del “compendio risarcitorio, anche tenuto conto delle somme già versate dall'assicuratore sociale e a titolo di prestazione indennitaria derivante da polizze infortuni, tutto entro i limiti di massimale di polizza”, “con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa, nella contumacia del , è stata istruita attraverso prova documentale, CTU CP_1
cinematica e CTU medico legale.
All'udienza del 28.03.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea appare fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
In via preliminare va rilevato che l'eccepita prescrizione del diritto ex art. 2947, comma 2, c.c. sollevata dalla parte convenuta non appare cogliere nel segno, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., “(…) se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Invero - come peraltro correttamente dedotto dalla parte attrice nei propri scritti difensivi - è orientamento oramai pacifico della Suprema Corte quello in base al quale “qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorchè per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3,
l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purchè il giudice civile accerti, “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi”, altresì tenuto conto che “la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 invece che al comma 2 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato la cui rilevazione non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al “thema decidendum” previsti nell'art. 183
c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Laddove, invece, essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, è ammissibile la sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado (…)” (
Cass., n. 24260/2020 ).
Più in particolare, la prospettazione del fatto in termini di reato di lesioni personali colpose, era insita nella deduzione compiuta nell'atto di citazione, tenuto conto che parte attrice domandava la condanna, in solido, dei convenuti al risarcimento del danno derivante dalle lesioni personali subite dalla nonché dalle minori e tutte in qualità di Pt_1 Persona_1 Parte_2
trasportate, in conseguenza del sinistro stradale occorso, e ascritto alla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista.
Fatta applicazione del suddetto principio, nel caso di specie essendo configurabile il reato di cui all'art.590 c.p. nei confronti di tutte e tre i danneggiati ( i quali riportavano postumi permanenti stabilizzatisi a seguito di uno stato di inabilità temporanea inferiore a gg. 40 e dunque, in mancanza della gravità delle lesioni, non sarebbe integrata la fattispecie di cui all'art. 590-bis c.p. ), il termine di prescrizione è di sei anni con la conseguenza che al momento della proposizione della presente domanda, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, non era ancora estinto.
Si osserva, inoltre, come appare destituita di fondamento anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa in relazione alla condotta tenuta dalla parte attrice in violazione degli artt. 145 e 148 Cod. Ass.
Sul punto va anzitutto rilevato che secondo la Suprema Corte, premesso che “(…) il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private” non consente “una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private”, “l'art. 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato "Procedura di risarcimento" da parte della compagnia assicuratrice) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio
(del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale”. In particolare, “La proponibilità della domanda risarcitoria (…) è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (…), ma anche ad un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.)
e buona fede (art. 1375 c.c.) (…), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (…), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum”. Pertanto, la Corte conclude con il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145,
l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private” ( Cass., n. 1829/2018 ).
Tornando al caso di specie, parte attrice nell'anno 2018 faceva pervenire alla Compagnia assicurativa di , a mezzo del proprio difensore, formale richiesta di risarcimento danni CP_1
per le lesioni personali subite dai terzi trasportati, e in data 03.03.2019 inviava alla medesima compagnia la documentazione sanitaria a corredo della formale istanza di risarcimento.
Tuttavia, la convenuta compagnia assicurativa invitava le parti a sottoporsi agli accertamenti medico legali del caso successivamente allo spirare del termine previsto ( di 90 giorni ) dalla normativa di cui all'art. 148, comma 2, Cod. Ass., termine nel quale la Compagnia aveva l'obbligo
“di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta”.
Passando al merito, la disposta CTU condotta dall'ing. e volta alla ricostruzione della “più Per_2 probabile” dinamica del sinistro, attraverso un'indagine scevra da vizi logici e metodologici, ha consentito segnatamente di rilevare: 1) che, premesso che il sinistro per cui è causa avveniva “sul tratto stradale denominato S.P. 24 per Grottaglie”, presso il Comune di Villa Castelli, “lo stato dei luoghi è profondamente modificato rispetto all'epoca del sinistro relativamente alla strada percorsa dalla vettura FO DE”, tg. AE364GF, di proprietà del conducente Parte_3
, in quanto “è stata costruita, in prossimità dell'intersezione con la Strada provinciale S.P.
[...]
24 per Grottaglie, una intersezione con spartitraffico sopraelevato e corsie di canalizzazione in modo da veicolare il flusso nelle varie direzioni”; 2) che per quanto, invece, attiene alla strada percorsa dalla AT EA “è sostanzialmente rimasta immutata sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico”; 3) che “detta strada è infatti formata da un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione, una corsia per senso di marcia, larga circa m. 6,20, priva di segnaletica orizzontale sia di margine che di mezzeria. Da un punto di vista planimetrico il tratto si presenta rettilineo, con immissioni a raso, sia a destra che a sinistra di strade. Da un punto di vista altimetrico, la stessa si presenta lievemente discendente ed il manto stradale viario, costituito in materiale bituminoso, risulta in scarso stato di uso e manutenzione. Sul margine sinistro in direzione Grottaglie esiste un guardrail metallico. Prima di giungere alla intersezione teatro del sinistro sul margine destro della
Provinciale esiste un'ampia banchina che funge sia da accesso alla zona produttiva che da immissione alla strada percorsa dalla FO DE. Tale banchina ha larghezza variabile da 7 a
10 metri. Trattandosi di Strada Provinciale e non essendoci segnaletica verticale apposita, la velocità massima consentita è pari a 90 km/h (come prescritto dall'art. 142 comma 1 del C.d.S). La strada percorsa dalla FO DE ha un andamento curvilineo a sinistra ed una larghezza media di 7,6 metri. In corrispondenza della intersezione all'epoca del sinistro, esisteva un segnale di Stop esistente anche oggi. Oggi l'accesso alla strada laterale percorsa dalla DE avviene previo attraversamento di una corsia di canalizzazione che non esisteva all'epoca del sinistro. Al momento del sinistro il fondo stradale era asciutto, il cielo sereno, la visibilità buona ed il traffico normale”;
4) che dalla lettura degli atti di causa “è emerso che in data 23.12.2014 intorno alle ore 12:40, il veicolo dell'attore di marcia AT EA (…) targato BH496BG condotto al momento dal signor
con a bordo , e , CP_1 Parte_1 Persona_1 Parte_2 percorreva la S.P. 24 Villa Castelli – Grottaglie in direzione quest'ultima località”, quando
“percorso circa un chilometro dopo il centro abitato, al raggiungimento di una strada traversale posta alla sua destra che conduce in C.da Battaglia, veniva in collisione con il veicolo FO
DE (…) targato AE364GF condotto dal signor ”, il quale “provenendo Parte_3
dalla strada trasversale, per effettuare la svolta a sinistra in direzione Villa Castelli, impegnava la corsia di sinistra della strada percorsa”, “(…) con conseguente manovra contromano”; 5) che a seguito della su descritta dinamica, “la DE tagliava la strada alla AT EA con la quale veniva in collisione dopo aver effettuato, quest'ultima, una frenata di circa 30 metri. L'impatto avveniva tra l'anteriore sinistro della e la fiancata posteriore sinistra della DE”, sicché Pt_4
“a seguito dell'impatto, la si disponeva inclinata con l'anteriore ruotato in senso orario Pt_4 raggiungendo la posizione statica”, mentre “la DE invece veniva spostata dal suo conducente”; 6) che nelle immediatezze del sinistro “interveniva una pattuglia dei Carabinieri di
Villa Castelli, i quali redigevano regolare rapporto d'incidente, evidenziando che la DE era stata rimossa prima del loro intervento”; 7) che “la compagnia convenuta sostiene invece la dinamica descritta dalla PG secondo la quale era la AT EA a venire in collisione con la
DE che nello stesso istante usciva dalla Stazione di Servizio Erg e si dirigeva verso C. da della
Battaglia per poi immettersi nuovamente sulla provinciale” e, in particolare, “la DE dopo essere uscita dalla Stazione di Servizio attraversava la Provinciale e raggiunta la intersezione con
C. da svoltata a destra per reimmettersi nuovamente sulla provinciale”, pertanto “la Parte_5 manovra faceva si che la AT EA veniva in collisione con la DE”; 8) che quanto ai danni riportati dal veicolo AT EA, tg. BH496BG, si rileva “il danneggiamento dell'angolare anteriore sinistro”, e in particolare “si evidenzia il danneggiamento del parafango, del cofano motore, del paraurti, del proiettore anteriore sinistro, della ruota anteriore sinistra e del longherone sinistro con retrostanti organi meccanici. Il danno subito dalla vettura è conseguente ad un urto tangenziale diretto in senso antero postero come emerge chiaramente dall'esame delle abrasioni da strisciamento presenti sul parafango sinistro e dalla estroflessione della ruota anteriore sinistra ruotata in senso antiorario”; 9) che in relazione ai danni riportati dal veicolo FO DE, tg.
AE364GF, “il rapporto acquisito dallo scrivente (…) contiene delle foto in bianco e nero poco chiare, tuttavia l'unica foto della FO DE disponibile evidenzia il danneggiamento della fiancata posteriore sinistra, con particolare riferimento alla porta anteriore in corrispondenza del montante centrale, della intera porta posteriore e del parafango posteriore sinistro”; 10) che secondo quanto riportato nel verbale redatto dalla PG, a seguito dei rilievi e dell'ascolto dei testimoni, “il conducente del veicolo 'A' percorreva la strada provinciale Villa Castelli Grottaglie, quando giunto all'altezza dell'area di servizio Total Erg, impattava con il veicolo FO DE che in quel momento si immetteva sulla provinciale proveniente dall'area di servizio.
Specificatamente il conducente del veicolo DE, dopo aver impegnato la strada provinciale, la attraversava dirigendosi verso la contrada Battaglia per poi invertire repentinamente la marcia proprio all'arrivo del veicolo 'A' entrando in collisione. Stando sempre alle loro dichiarazioni, dopo il sinistro, sul posto, il conducente del veicolo DE cercava di Parte_3 addivenire ad un accordo bonario accollandosi la responsabilità dell'incidente senza però riuscirvi. Poiché il veicolo da lui condotto era privo della copertura assicurativa si allontanava a bordo del suo veicolo verso il centro abitato di Villa Castelli. In virtù delle dichiarazioni acquisite dalle parti e dei rilievi effettuati, probabilmente il sinistro stradale è avvenuto nelle condizioni sopra descritte tenendo conto che per mancanza di ulteriori elementi oggettivi non si è potuti accertare l'esatta dinamica del sinistro”; 11) che “nell'area teatro dell'incidente, gli agenti operanti hanno rilevato, fissato con misurazioni e ripreso fotograficamente:
1. le quote stradali;
2. la posizione statica assunta dalla sola AT EA;
3. una traccia di frenata lunga 30 metri lasciata impressa dalla 4. il presumibile punto d'urto collocato sul margine destro della Pt_4 carreggiata in direzione Grottaglie”, sicché “gli elementi oggettivi raccolti dai verbalizzanti consentono di ricostruire la meccanica del sinistro e quindi di risalire alla condotta adottata negli istanti antecedenti dai conducenti dei veicoli coinvolti”; 12) che “le deformazioni residuate ai veicoli indicano chiaramente i punti che sono venuti in contratto tra loro”: difatti “per quanto rilevato nella descrizione dei danni, la AT EA ha subito un urto tangenziale sull'anteriore sinistro, mentre la DE ha subito un urto strisciante ed intrusivo sulla fiancata posteriore sinistra”, pertanto “i punti che sono venuti in contatto diretto sono l'anteriore sinistro della Pt_4 ed il posteriore sinistro della DE”, potendosi desumere che “l'impatto sia avvenuti ad assi inclinati”; 13) che, quanto alla “posizione assoluta d'urto” – la quale “va fissata tenendo conto delle impronte che i veicoli produssero sulla pavimentazione stradale, prima, durante e dopo la fase di reciproco contatto, ovvero attraverso un'attenta analisi dei moti post-urto, dedotti sia dalle posizioni di quiete finale raggiunte, sia in base alla ubicazione di particolari metallici, vetrosi o di altra natura distaccatisi dai mobili e rinvenuti sul posto” –, “la PG identificava il punto d'urto in prossimità del margine destro della carreggiata secondo la direzione di marcia della al Pt_4
termine di una frenata lasciata impressa dal veicolo stesso, lunga circa 30 metri. Si concorda con tale identificazione che appare coerente anche in relazione alle direttrici di marcia tenute dai veicoli”; 14) che avuto riguardo della velocità assunta dalla AT EA ( v. pp. 23-24 rel. perit.), quest'ultima “viaggiava ad una velocità di 79 km/h inferiore alla massima consentita che si è visto valere per il tratto in esame, 90 km/h”, mentre “in merito alla velocità di marcia della DE, non si hanno riferimenti dato che la stessa era stata spostata prima dell'arrivo dei verbalizzanti”; 15) che “la collocazione del punto d'urto sul margine destro della carreggiata in direzione Grottaglie,
l'andamento della frenata della vettura AT EA, la sua posizione statica post urto, la posizione relativa ed assoluta d'urto e i danni subiti dai veicoli dimostrano chiaramente che la FO DE si immetteva sulla provinciale in senso tangenziale con un basso angolo di inserimento, tanto da essere quasi contro mano e, quindi, invadendo la corsia di marcia percorsa dalla ; 16) che Pt_4
“le dichiarazioni di entrambi i conducenti, unitamente alla ricostruzione fatta dalla PG hanno un punto in comune: la FO DE prima dell'impatto si trovava certamente sull'area antistante la zona produttiva. Pertanto o la vettura DE proveniva dalla C.da Battaglia e si immetteva contro mano sulla provinciale, o effettuava un attraversamento della provinciale per poi immettersi nuovamente in direzione Villa Castelli (…), questa interferiva in entrambi i casi con la marcia normale della che viaggiava certamente sul margine destro della carreggiata ad una Pt_4 velocità inferiore alla massima consentita”, sicché “la manovra di immissione della DE sulla provinciale avveniva pertanto contro mano e tanto causava il sinistro”; 17) che la “più probabile” dinamica del sinistro è la seguente: “il giorno 23.12.2014 intorno alle ore 12:40, il veicolo di marca AT EA (…) targato BH496BG condotto al momento dal signor , con a bordo CP_1
, e , percorreva la S.P. 24 Villa Castelli Parte_1 Persona_1 Parte_2
– Grottaglie in direzione di quest'ultima località ad una velocità di circa 79 km/h sul margine destro della carreggiata. Percorso circa un chilometro dopo il centro abitato, al raggiungimento di una strada traversale posta alla sua destra che conduce in C.da Battaglia, veniva in collisione con il veicolo FO DE (…), targato AE364GF condotto dal signor . Questo Parte_3 al momento del sopraggiungere della si trovava sull'area antistante la zona commerciale Pt_4
per dirigersi verso Villa Castelli, e impegnava la corsia di marcia della secondo un piccolo Pt_4
angolo con conseguente manovra contromano. A seguito di tanto la DE tagliava la strada alla
AT EA con la quale veniva in collisione dopo aver effettuato quest'ultima una frenata di circa
30 metri. L'impatto avveniva tra l'anteriore sinistro della e la fiancata posteriore sinistra Pt_4 della DE. A seguito dell'impatto, la si disponeva inclinata con l'anteriore in senso Pt_4
orario raggiungendo la posizione statica a ridosso del margine destro della carreggiata. La
DE invece veniva spostata dal suo conducente”.
Il CTU, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “dalla disamina su effettuata, il sinistro è avvenuto a causa della manovra di immissione della DE sulla provinciale. Il conducente di questa si immetteva sulla provinciale secondo un piccolo angolo, tagliando di fatto la strada alla ed impegnandola contromano. A tanto si aggiunge il fatto che la strada percorsa dalla Pt_4
DE era gravata da segnale di Stop e, pertanto, questa si doveva arrestare ed attendere il transito della prima di immettersi sulla provinciale. Alcuna responsabilità può essere Pt_4
addebitata al conducente della che viaggiava ad una velocità inferiore alla massima Pt_4 consentita ed in prossimità del margine destro della carreggiata”.
Dalla espletata CTU medico legale è stato invece possibile determinare le lesioni subite dagli attori a causa del sinistro ed i postumi residuati.
In particolare la dott.ssa ( specialista in medicina legale ), attraverso un'indagine esaustiva e Per_3
esente da vizi logici e metodologici, nella propria relazione tecnica ha così rilevato: 1) che quanto alla dall'esame obiettivo si rileva “soggetto in buone condizioni di nutrizione e Pt_1 sanguificazione. Vigile, collaborante, accede tranquillamente all'eloquio. Ideazione congrua, non note di ansia o di alterazione dell'umore. Test di e di negativi. Buona la Per_4 Per_5
coordinazione motoria. Rachide cervicale: in asse. Alla palpazione della muscolatura paravertebrale non si apprezza contrattura. I movimenti sono consentiti ai gradi estremi in tutte le direzioni. Passaggi posturali autonomi. Deambulazione autonoma e nella norma. Null'altro degno di nota è evidenziabile clinicamente”; 2) che a seguito del sinistro stradale occorso in data
23.12.2014 la riportava “trauma distorsivo del rachide cervicale”, compatibile “per natura Pt_1 ed entità alla dinamica del trauma così come ricostruito in atti”; 3) che in occasione del sinistro la medesima veniva soccorsa dai sanitari del 118, rifiutandosi tuttavia di essere trasportata presso una struttura ospedaliera, seguendo “un breve periodo di uso del collare cervicale (circa 10 giorni)”, sicché “sulla base dell'entità del trauma e della documentazione sanitaria allegata agli atti, possiamo concludere che all'evento traumatico si connette: un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10 (dieci), a motivo del prescritto uso di collare cervicale;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori giorni 10 (dieci), a motivo della terapia fisica e medica prescritte, ma di cui non vi è contezza dell'esecuzione; un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 10 (dieci), dovendosi ad ogni modo ritenere stabilizzato il quadro clinico in tale arco di tempo”; 4) che “attualmente, a distanza di circa 10 anni dall'evento traumatico, la sig.ra presenta: soli esiti soggettivi di trauma distorsivo del rachide Pt_1 cervicale”, pertanto “non sussistono i presupposti di legge (art. 32, comma 3 – ter, L. 27/2012) per la risarcibilità del danno biologico permanente, posto che 'le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente', perché mai eseguiti accertamenti di tipo strumentale dalla
utili per oggettivare la lesività post-traumatica”; 5) che in ordine al Disturbo post- Pt_1 traumatico da stress “appare pacifica evidenza come nel caso di specie, tenuto conto della modesta vis lesiva del sinistro stradale, non siano rispettati i criteri per la definizione dell'evento traumatico”; 6) che, sempre in riferimento alla Sponza, “non vi è alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica”, né tantomeno risultano spese mediche documentate;
7) che, quanto alla dall'esame obiettivo si rileva “soggetto in buone condizioni di nutrizione e Persona_1
sanguificazione. Vigile, collaborante, accede tranquillamente all'eloquio. Ideazione congrua, non note di ansia o di alterazione dell'umore. Test di e di negativi. Buona la Per_4 Per_5
coordinazione motoria. Rachide cervicale: in asse. Alla palpazione della muscolatura paravertebrale non si apprezza contrattura. I movimenti sono consentiti ai gradi estremi in tutte le direzioni. Passaggi posturali autonomi. Deambulazione autonoma e nella norma. Null'altro degno di nota è evidenziabile clinicamente”; 8) che a seguito del sinistro stradale occorso in data
23.12.2014 la riportava “trauma distorsivo del rachide cervicale”, compatibile Persona_1
“per natura ed entità alla dinamica del trauma così come ricostruito in atti”; 9) che in occasione del sinistro la medesima veniva soccorsa dai sanitari del 118, rifiutandosi di essere trasportata presso una struttura ospedaliera, cui seguiva “un breve periodo di uso del collare cervicale (circa
10 giorni)”, sicché “sulla base dell'entità del trauma e della documentazione sanitaria allegata agli atti, possiamo concludere che all'evento traumatico si connette: un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10 (dieci), a motivo del prescritto uso di collare cervicale;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori giorni 10 (dieci), a motivo della terapia fisica e medica prescritte, ma di cui non vi è contezza dell'esecuzione; un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 10 (dieci), dovendosi ad ogni modo ritenere stabilizzato il quadro clinico in tale arco di tempo”; 10) che “attualmente, a distanza di circa 10 anni dall'evento traumatico, la presenta: soli esiti soggettivi di trauma distorsivo del rachide cervicale”, Per_1 pertanto “non sussistono i presupposti di legge (art. 32, comma 3 – ter, L. 27/2012) per la risarcibilità del danno biologico permanente, posto che 'le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente', perché mai eseguiti accertamenti di tipo strumentale dalla
utili per oggettivare la lesività post-traumatica”; 11) che in ordine al Disturbo post- Per_1 traumatico da stress “appare pacifica evidenza come nel caso di specie, tenuto conto della modesta vis lesiva del sinistro stradale, non siano rispettati i criteri per la definizione dell'evento traumatico”; 12) che “non vi è alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica”, né tantomeno risultano spese mediche documentate;
13) che quanto alla dall'esame obiettivo si Parte_2 rileva “soggetto in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Vigile, collaborante, accede tranquillamente all'eloquio. Ideazione congrua, non note di ansia o di alterazione dell'umore. Test di e di negativi. Buona la coordinazione motoria. Rachide cervicale: in asse. Per_4 Per_5
Alla palpazione della muscolatura paravertebrale non si apprezza contrattura. I movimenti sono consentiti ai gradi estremi in tutte le direzioni. Passaggi posturali autonomi. Deambulazione autonoma e nella norma. Null'altro degno di nota è evidenziabile clinicamente”; 14) che a seguito del sinistro stradale occorso in data 23.12.2014 la riportava “trauma distorsivo del Parte_2 rachide cervicale”, compatibile “per natura ed entità alla dinamica del trauma così come ricostruito in atti”; 15) che in occasione del sinistro la medesima veniva soccorsa dai sanitari del
118, rifiutandosi di essere trasportata presso una struttura ospedaliera, cui seguiva “un breve periodo di uso del collare cervicale (circa 7 giorni)”, sicché “sulla base dell'entità del trauma e della documentazione sanitaria allegata agli atti, possiamo concludere che all'evento traumatico si connette: un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 10 (dieci), a motivo del prescritto uso di collare cervicale;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori giorni 10 (dieci), a motivo della terapia fisica e medica prescritte, ma di cui non vi è contezza dell'esecuzione; un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 10 (dieci), dovendosi ad ogni modo ritenere stabilizzato il quadro clinico in tale arco di tempo”; 16) che
“attualmente, a distanza di circa 9 anni dall'evento traumatico, la presenta: soli esiti Per_1 soggettivi di trauma distorsivo del rachide cervicale, stato d'ansia”, pertanto “non sussistono i presupposti di legge (art. 32, comma 3 – ter, L. 27/2012) per la risarcibilità del danno biologico permanente, posto che 'le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente', perché mai eseguiti accertamenti di tipo strumentale dalla utili per oggettivare la lesività Per_1 post-traumatica”; 17) che “in riferimento al 'Disturbo post-traumatico da stress', ed anche tenuto conto di quanto già riportato in merito alla Sig.ra e , si rileva Parte_1 Persona_1
come nel caso di specie, tenuto conto della modesta vis lesiva del sinistro stradale, non siano rispettati i criteri per la definizione dell'evento traumatico”; 18) che infine, “non vi è alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica”, né tantomeno risultano spese mediche documentate.
Ebbene, in ordine alla “più probabile” ricostruzione della dinamica del sinistro - ritenuta dal giudicante possibile sulla base delle risultanze desumibili dai rilievi dei militari intervenuti immediatamente dopo il sinistro, nonché delle risultanze di cui alla relazione peritale redatta dal
CTU Ing. -, il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla esclusiva responsabilità del Per_2
conducente della FO DE, che teneva una condotta di guida in aperta violazione di specifiche norme comportamentali imposte dal C.d.s., e segnatamente per la violazione degli artt. 154, 145 e
193 C.d.s., per essersi immesso con il proprio veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria sulla S.P. 24 Villa Castelli – Grottaglie mediante una manovra eseguita contromano rispetto al senso di marcia, altresì tenuto conto che nell'impegnare la corsia sulla quale viaggiava il conducente della AT EA – quest'ultimo assumeva una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi, anche in ordine alla velocità tenuta di 79 km/h, rispettosa dei limiti imposti ai sensi dell'art. 142 Cds ( 90 km/h per strade extraurbane secondarie ) - non arrestava il proprio veicolo pur in presenza di apposita segnaletica di Stop in prossimità dell'intersezione a raso sita al margine destro della carreggiata rispetto al senso di marcia tenuto dal conducente della AT EA ( direzione
Grottaglie ).
Sul punto, l'oramai pacifico orientamento della Suprema Corte ritiene che “in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da strada laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a concedere il diritto di precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita;
deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento” ( Cass., n.
1992/2024 ), altresì tenuto conto che “il segnale di 'stop' pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli (…)” ( Cass., n. 30993/2018 ). Tornando al caso di specie, premesso che gli agenti della PG intervenuti sul luogo del sinistro non eseguivano alcun rilievo sul veicolo FO DE di proprietà del conducente Parte_3
– secondo la testimonianza resa dal agli agenti, quest'ultimo si allontanava dal luogo del Pt_3
sinistro in direzione del centro abitato di Villa Castelli a causa di una presunta aggressione verbale nei suoi confronti, a seguito dell'esperito tentativo di risolvere la vicenda con un accordo bonario, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro -, sulla base delle valutazioni eseguite in sede di CTU nonché dei rilievi effettuati dagli agenti della PG sui luoghi teatro del sinistro, si osserva come la FO DE, proveniente da un'area antistante la zona commerciale, si immetteva sulla S.P. 24 (Villa Castelli – Grottaglie) in senso tangenziale attraverso una manovra eseguita “con un basso angolo di inserimento” ed in prossimità di apposita segnaletica di Stop, tanto da occupare contromano la corsia sulla quale viaggiava il conducente dell'autovettura AT EA il quale, pur avvedutosi della FO ed eseguendo, dunque, una frenata d'emergenza ( 4 secondi è il tempo stimato dal CTU tra la percezione del pericolo ed il termine della fase di frenatura radente ), non riusciva tuttavia ad evitare l'impatto con quest'ultima - tanto è vero se si considera che dai rilievi fotografici e dalle valutazioni peritali si osserva che la AT EA riportava un danno “tangenziale sull'anteriore sinistro”, mentre la FO DE subiva “un urto strisciante ed intrusivo sulla fiancata posteriore sinistra”, potendosi dunque desumere un impatto tra i due veicoli “avvenuto ad assi inclinati”.
Sebbene i terzi trasportati a norma dell'art.141 Codice Assicurazioni Private, hanno azione diretta nei confronti dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale erano a bordo al momento del sinistro, a prescindere dalla individuazione del responsabile, per completezza espositiva nonché per escludere che il sinistro sia stato “cagionato da caso fortuito”, sulla base delle risultanze istruttorie va riconosciuto che il sinostro è ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo FO DE il quale, come detto ha violato con la sua condotta di guida, precise disposizioni del CdS.
Peraltro, ciò non esonera il giudicante dal valutare parimenti la condotta in concreto tenuta dal conducente dell'autovettura antagonista AT EA, tenuto conto che è orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (
Cass., n. 124/2016 ), ed altresì tenuto conto che “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” ( Cass., n. 13672/2019 ).
In particolare, sebbene sulle strade extraurbane secondarie il limite di velocità previsto dalla normativa ex art. 142 Cds è di 90 km/h, tuttavia tale limite incontra delle eccezioni ai sensi dell'art. 141 commi 1, 2 e 3 C.d.s., imponendo un obbligo per il conducente di regolare la velocità in prossimità di intersezioni ed eventualmente compiere manovre necessarie in condizioni di sicurezza, “specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Nel caso di specie, nessuna colpa pare poter essere ascritta alla condotta del che, CP_1 percorrendo la S.P. 24 direzione Grottaglie ad un'adeguata velocità rispetto allo stato dei luoghi ed ai limiti imposti dalla normativa in materia (79 km/h), si avvedeva del pericolo rappresentato dall'improvvida manovra del conducente la FO DE e procedeva ad una frenata di emergenza nel tentativo di evitare la collisione, senza tuttavia di fatto riuscirvi.
Difatti, gli agenti della PG intervenuti sul luogo del sinistro rilevavano sul manto stradale una traccia di frenata riconducibile alla AT EA lunga circa 30 metri, circostanza questa che evidenzia inequivocabilmente come la condotta assunta dal , sebbene finalizzata ad CP_1
evitare la collisione con la FO DE attraverso una tempestiva frenata di emergenza a seguito della immediata percezione del pericolo, non avrebbe ad ogni modo potuto evitare l'impatto per causa a questi non imputabile – il CTU rilevava che “la durata della frenata radente è di 2,8 s, dall'istante di percezione del pericolo a quello in cui il veicolo termina la fase di frenatura radente sono trascorsi 4,0 s” -, altresì tenuto conto che il veicolo FO DE immettendosi sulla S.P. 24 in senso opposto rispetto al regolare senso di marcia della carreggiata destra sulla quale viaggiava la
AT, impediva di fatto la completa riuscita della frenata di emergenza e, dunque, l'evitabilità della collisione tra i due veicoli coinvolti.
Sul punto va infatti rilevato come più di recente la Suprema Corte ha affermato che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”, altresì tenuto conto che “la nozione di 'caso fortuito', prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” ( Cass. Sez.
Un., n. 35318/2022; in senso conforme, v. più di recente Cass., n. 31181/2025 ).
Per tutte le considerazioni che precedono, sulla base delle risultanze istruttorie, pur dovendosi ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., e pur dovendosi riconoscere la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro avvenuto in data Parte_3
23.12.2014, ore 12:40 circa, sulla S.P. 24 Villa Castelli – Grottaglie, tra il veicolo FO DE, tg.
AE364GF, di proprietà del conducente e non assicurato per la e la AT EA, di Pt_3 CP_3
proprietà del conducente , assicurata per la r.c.a. dalla Compagnia assicurativa CP_1 [...]
, polizza n. 0000001282834, a bordo della quale viaggiavano in qualità di Controparte_4
trasportati e la minore ( per avere il Parte_1 Persona_1 Parte_2
eseguito un'improvvida manovra di immissione contromano sulla S.P. 24 altresì in presenza Pt_3
di apposita segnaletica di Stop, e dal cui impatto conseguivano lesioni personali a carico dei terzi trasportati ), la Compagnia assicurativa deve ritenersi tenuta a norma dell'art. 141 Cod. CP_2
Ass. al risarcimento del danno nei confronti dei terzi trasportati.
Prima di passare alla liquidazione dei danni per come innanzi accertati, appare necessaria una premessa di carattere generale in materia di danno non patrimoniale.
Chi giudica ritiene infatti di dover aderire a quanto notoriamente statuito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, in cui è stato ribadita la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).
In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “Identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n.
209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
Va più in particolare osservato, che sull'annosa questione della risarcibilità del c.d. danno morale, quale componente del danno non patrimoniale non ( necessariamente ) sussumibile nel danno biologico, ha ormai trovato un sicuro punto di approdo pur dopo le c.d. sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte ed in quella del Giudice delle Leggi.
In particolare, la Corte Costituzionale con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione;
dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato dell'Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.
Afferma fra l'altro la Corte nella menzionata sentenza che “È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”.
Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito
(nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – “rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.”.
D'altra parte, la stessa Suprema Corte, sia pur a Sezioni Semplici, ha avuto modo di ribadire la liquidabilità del danno morale – quale componente del danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico -, sia proponendo una lettura più attenta e meno sclerotizzata delle richiamate sentenze delle SS.UU. sia evidenziando l'evoluzione normativa successiva “La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.
3.5. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 37 del
2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni;
-che "la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del,valore percentuale del danno biologico".
3.6. Nella relazione introduttiva alle "nuove" tabelle milanesi per la liquidazione "del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale", difatti, si legge che i criteri con esse applicati "prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di questo sino all'aumento del 30% dei valori standard".- "A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale" si prosegue in via ulteriormente esplicativa "rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale" (id est, del danno biologico,) "e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale".
3.7. Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto, operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
3.8. Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice, d'altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell'interpretazione giurisprudenziale alla non equivoca voluntas legis espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, numerose sono state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest'ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione”( Cassazione civile sez. III del 12/09/2011 , N.18641; Cass.
28407/2008; Cass. 29191/2008; Cass. 5770/010; Cass.; Cass. 22585/2013; Cass. 11850/2015).
Tornando al caso di specie, in applicazione del principio del “più probabile che non”, deve ritenersi che le lesioni riportate da in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulle minori e la cui entità è stata accertata Parte_2 Persona_1
attraverso CTU medico legale, sono in rapporto di causalità con il sinistro e dunque al loro ristoro deve rispondere la Compagnia che ne assicurava la r.c.a.
In particolare, ritenute corrette ed immuni da vizi le conclusioni cui è giunto il CTU Dott.ssa Per_3
nella relazione peritale, deve riconoscersi che:
- la in conseguenza del sinistro per cui è causa subiva “trauma distorsivo Parte_1 del rachide cervicale”, con ITP di gg. 10 al 75%, ITP di gg. 10 al 50% e ITP di gg. 10 al 25%;
- la in conseguenza del sinistro per cui è causa subiva “trauma distorsivo del Persona_1 rachide cervicale”, con ITP di gg. 10 al 75%, ITP di gg. 10 al 50% e ITP di gg. 10 al 25%;
- la in conseguenza del sinistro per cui è causa subiva “trauma distorsivo del Parte_2 rachide cervicale, stato d'ansia”, con ITP di gg. 10 al 75%, ITP di gg. 10 al 50% e ITP di gg. 10 al
25%.
In virtù delle condivisibili conclusioni del CTU, al fine della liquidazione del c.d. danno biologico
(così qualificato, sempre a mero titolo definitorio, nel rispetto del principio della omnicomprensività del danno non patrimoniale), in applicazione dei parametri di legge ex art.139 C.A.P. applicabili per le c.d. micropermanenti (e cioè fino a 9 punti di invalidità), vanno così liquidate:
-in favore della in ragione delle lesioni subite e della età che questi aveva al Parte_1 momento del sinistro (48 anni), le seguenti somme: €.414,30 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 75%,
€.276,20 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 50% ed €.138,10 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 25%;
-in favore della in ragione delle lesioni subite e della età che questi aveva al Persona_1 momento del sinistro (17 anni), le seguenti somme: €.414,30 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 75%,
€.276,20 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 50% ed €.138,10 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 25%; -in favore della in ragione delle lesioni subite e della età che questi aveva al Parte_2 momento del sinistro (11 anni), le seguenti somme: €.414,30 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 75%,
€.276,20 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 50% ed €.138,10 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 25%.
Ancora, sulla base delle risultanze di cui alla CTU medico-legale, non può essere riconosciuto alla e il danno biologico per le lesioni di Parte_1 Persona_1 Parte_2
natura psichica subite ( siccome suscettibili di accertamento medico legale ), tenuto conto che il danno biologico di natura psichica - parimenti al danno derivante da lesioni fisiche -, richiede l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite e la causazione del danno nell'evento, non essendo tale voce di danno riconosciuta in sede di accertamento medico legale.
Va altresì esclusa la autonoma liquidabilità del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, trattandosi anch'esso di danno non patrimoniale e quindi ricompreso nella liquidazione sopra operata, laddove deve escludersi che le suddette parti – che all'epoca dei fatti non prestavano alcuna attività lavorativa – abbiano allegato e tantomeno provato il danno “patrimoniale” da perdita della capacità lavorativa specifica, consistente in una perdita patrimoniale subita quale lucro cessante.
Per tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande attoree, la Compagnia assicurativa va condannata al pagamento della somma di €.828,60 rispettivamente in favore di e per un importo complessivo di Parte_1 Persona_1 Parte_2
€.2.485,80, oltre gli interessi legali sulla somma via via devalutata, dal dì dell'evento sino al soddisfo.
Per il principio di causalità e soccombenza, le spese di lite vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif. tenuto conto del valore della domanda nei limiti del riconosciuto.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Francesco Giliberti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori
[...] Persona_1
e nei confronti di nonchè Parte_2 CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappr., disattesa ogni diversa o ulteriore istanza,
[...]
eccezione e deduzione, così provvede:
1. condanna , in solido con Controparte_2 CP_1
, al pagamento in favore di: a) , iure proprio, della
[...] Parte_1 somma di €.828,60 a titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, a far data dal 23 dicembre 2014 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo;
b) , quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sulle minori e della somma complessiva di €.1.657,20 a Persona_1 Parte_2
titolo di danno non patrimoniale, oltre gli interessi nella misura del tasso legale, a far data dal 23 dicembre 2014 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo;
2. condanna altresì in solido con al Controparte_2 CP_1 pagamento delle spese processuali che si liquidano €.4.083,00 per compensi oltre 15% per rimb. for., CAP e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Mucci Giovanni, dichiaratosi anticipatario;
3. pone le spese delle CTU interamente e definitivamente a carico della convenuta Compagnia assicurativa.
Brindisi, lì 11.06.2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.