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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6921 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 passata in decisione all'udienza cartolare del 1^ luglio 2025 e vertente tra
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Alessandro Carducci
APPELLANTE
E
CONTUMACE Controparte_1
APPELLATA
Nonché
, (C.F. ), nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_2 C.F._2 impresa individuale “, quale cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_3
(incorporata a seguito di fusione per incorporazione in
[...] Controparte_1
, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Luisa Tortorici per procura in atti;
[...]
INTERVENIENTE EX ART. 111 CPC FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. Bet for Bet srl, nella veste di debitore principale, e
[...]
, in qualità di garante, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2014 con il Parte_1 quale il Tribunale di AT aveva ingiunto loro il pagamento, in solido, di € 164.238,36, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 5,877%, e spese.
Formulavano le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, revocare e/o annullare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n.952/2014 emesso dal Tribunale di AT il 15.5.2014, depositato in cancelleria il 26.5.2014 e notificato il 12.6.2014 a Bet for bet srl ed il 26.6.2014 al sig. Parte_1
; - IN VIA RICONVENZIONALE, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la
[...] nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero – ove sussistenti nei contratti che dovessero essere prodotti da controparte, purché debitamente sottoscritti in ciascun foglio separato – per insufficiente indeterminatezza e/o perché applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati, come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione di massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme no eccedenti l'anticipazione goduta), inserite nei contratti intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, per mancanza di causa o insufficiente indeterminatezza;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e/o nel contratto di apertura di credito o nei fogli condizionati;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta, e, comunque, perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nel contratto di apertura di credito o comunque nei rapporti intercorsi tra le parti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, al fine della rilevazione dell'usura, il tasso effettivo globale debba essere calcolato includendo le commissioni di massimo scoperto, i costi vari di tenuta conto, gli effetti dell'anatocismo e gli effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, per alcuni periodi, vi è stato superamento del tasso soglia di usura e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art.1815 comma II c.c., interamente non dovuti detti interessi usurari;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, in caso di mancata produzione dei contratti di conto corrente ordinario e dei contratti di apertura di credito ovvero di produzione incompleta da un punto di vista formale ovvero in caso di mancata sottoscrizione di tutti i fogli componenti i predetti contratti, la mancata e/o invalida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro-tempore vigente;
- rideterminare, previa CTU come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati, il saldo dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, depurandoli del tasso ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, delle spese, con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa e, da ultimo ed in base alle verifiche sopra indicare, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte opponente presso la banca opposta;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, all'esito del predetto ricalcolo degli attuali saldi Cont dei conti intrattenuti con se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo di Bet for bet, ovvero se ed in che misura vi sia un credito della medesima e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca opposta a corrispondere detta somma;
- Condannata la al pagamento, in favore di Bet for bet srl, della somma Controparte_3 che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di espletanda CTU, ovvero secondo equità, a titolo di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La , in amministrazione straordinaria, costituendosi ritualmente in Controparte_3 giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
In data 24.06.2020 si costituiva il , quale incorporante di Controparte_1 [...]
, facendo proprie tute le eccezioni e domande formulate dall'originaria Controparte_3 opposta.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e consulenze tecniche d' ufficio, all'udienza del 05.03.2020 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. Si rileva che detti termini hanno subito la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2014, che dichiara definitivamente esecutivo;
- pone in via definitiva le spese delle due ctu a carico di parte opponente;
- condanna gli opponenti, in solido, alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 535,00 per esborsi ed € 12.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[… L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie a sostegno della pretesa creditoria parte opposta ha prodotto, già nel procedimento monitorio con successiva integrazione nel presente giudizio, contratto di conto corrente n. 690/5 del 06.07.2011 (doc.1 del fascicolo monitorio), contratto di affidamento del 07.07.2011 (doc. 1 del fascicolo della giudizio di opposizione), contratto di affidamento del 18.01.2012 (doc. 2 fase monitoria), contratto di affidamento del 31.12.2012 (doc. 3 fase monitoria), fideiussione di Parte_1
, avente data certa digitale 31.12.2012 (doc. 5 fase monitoria), atto di riconoscimento del
[...] debito e contestuale “piano di rientro”, munito di data certa digitale del 31.12.2012, sottoscritto da Bet For Bet S.r.l. e dal fideiussore (doc. 6 fase monitoria), nonchè atto di Parte_1 riconoscimento di debito del 25.06.2012 (cfr. doc. 13 del presente giudizio).
Nel corso del presente giudizio di opposizione l'istituto bancario ha ulteriormente integrato detta produzione documentale mediante il deposito degli estratti conto dalla data di apertura del 06.07.2011 sino alla data di chiusura del 06.11.2013, unitamente ai relativi prospetti “scalare” e “di liquidazione” relativi all'intera durata del rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa creditoria.
A fronte di tale e completa produzione documentale, il debitore principale Bet for Bet srl ed il fideiussore hanno disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce all'atto di Parte_1 riconoscimento del debito datato 31.12.2012, ed hanno svolto una generica opposizione in merito alla effettiva prova del credito ingiunto ed alla determinazione delle somme oggetto del provvedimento monitorio.
Quanto al primo aspetto, si rileva che parte opposta ha prodotto nel fascicolo monitorio un documento sottoscritto dal legale rappresentante della Bet for Bet e dal terzo in data Parte_1
31.12.2012, con cui essi riconoscevano l'esistenza e la entità del credito richiesto dalla
[...]
nascente dal c/c 690/5 pari a tale data ad € 174.458,00 oltre interessi Controparte_3 contrattuali dal 01.10.2012 (doc. 10 del fascicolo di parte nel procedimento monitorio).
Con esso gli odierni opponenti hanno riconosciuto di essere debitori nei confronti dell'istituto di credito per i titoli contrattuali posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'importo sopra indicato, qualificato come credito certo, liquido ed esigibile, di non essere in grado di far fronte al pagamento in un'unica soluzione di tali debiti e impegnarsi a sanare l'esposizione debitoria mediante pagamenti rateali di € 5.400,00 al mese a partire dal 31.12.2012 sino al saldo.
Tale lettera, come detto, è sottoscritta da entrambi gli odierni opponenti e da questi formalmente disconosciuta nel presente giudizio ex artt. 214 e segg. c.p.c.
Quanto alla paternità della sottoscrizione, esaminati i documenti prodotti dalle parti e la relazione tecnica d'ufficio grafologica disposta nel corso del giudizio, meritano adesione le conclusioni cui è giunto il CTU all'esito delle operazioni peritali, poiché la relazione finale risulta adeguatamente motivata, priva di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica.
Di conseguenza le sottoscrizioni del legale rappresentante della Bet for Bet srl e di Parte_1 apposte in calce alla lettera di riconoscimento del debito devono ritenersi genuinamente autografe.
Tanto premesso, si osserva in merito alla qualificazione giuridica di tale documento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Da ciò deriva che la banca non è onerata di provare lo svolgimento del rapporto bancario. Alla luce dei principi sopra espressi, come chiariti dalla Suprema Corte, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto e che essa diviene inefficace, siccome priva di causa, con la conseguenza che, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio una nullità parziale (relativa alla pattuizione anatocistica), in relazione ad essa non opera la richiamata astrazione processuale (Cass., n. 855/1986; Cass., n. 27406/2008).
Occorre altresì richiamare i principi espressi in materia da Cass. 19792/2014, non massimata, secondo cui “Il piano di rientro (…) è stato qualificato correttamente dal giudice di merito come avente natura ed efficacia ricognitiva, essendone stato espressamente escluso il contenuto transattivo e quello novativo. (…) Una volta esclusa la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti né alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento, non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità.”
Pertanto, ove il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente abbia natura meramente ricognitiva del debito, resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, affinchè sia applicabile tale corollario interpretativo, è necessario che il piano di rientro possa essere valutato come avente natura ricognitiva e non come avente natura transattiva o novativa. Occorre quindi che dal tenore letterale e dalla interpretazione del piano di rientro non ci siano elementi adeguati per ritenere che l'intenzione del debitore sia quella di estinguere le precedenti obbligazioni e di sostituirle con un regolamento di interessi mutato.
È necessario quindi verificare se sia riscontrabile nel documento ricognitivo del debito una volontà transattiva e novativa: la prima, che può ravvisarsi quando nel piano di rientro è manifesta la intenzione delle parti di prevenire la lite e quindi rinunciare alle rispettive pretese;
la seconda, che può dirsi integrata quando non vi è solo la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento, ma anche un effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti ed un mutamento della regolamentazione degli interessi delle parti.
Nel caso di specie, con carattere assorbente rispetto ad ulteriori eccezioni, il carattere novativo è espressamente escluso dagli opponenti, i quali affermano “il presente piano di sistemazione del debito non costituisce novazione alcuna della ns. esposizione che resta assistita dalle garanzie originarie”.
Così interpretando l'atto ricognitivo del debito presente in atti, deve concludersi che non sia precluso agli opponenti eccepire in questa sede la invalidità delle clausole dei contratti di conto corrente e di apertura del credito originariamente stipulati.
In particolare con l'atto introduttivo del giudizio parte opponente ha eccepito la erronea ed illegittima quantificazione del credito determinata dall'applicazione di interessi anatocistici, dall'illegittimo computo di commissioni di massimo scoperto, dall'asserita applicazione di tassi usurari, nonché per il ricorso da parte della banca a “valute fittizie” ed infine per la non corretta applicazione di costi di tenuta del conto.
Si richiamano gli esiti delle operazioni peritali disposte in corso di causa, che si condividono integralmente. La relazione del CTU, diffusamente motivata, è infatti coerente con i principi normativi operanti in materia ed è priva di contraddizioni e vizi logici. In merito alla determinazione degli interessi, secondo quanto chiarito dal ctu e secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta in sede monitoria dall'opposta, i tassi di interesse applicati dalla banca sono stati pattuiti per iscritto dalle parti ed è stata rispettata la reciprocità delle condizioni, come previsto dalla delibera CICR del 09.02.2000, rispetto alla quale i rapporti contrattuali oggetto di causa sono sorti successivamente. Dai calcoli effettuati dal ctu è inoltre emerso che la banca non ha mai applicato tassi di interesse superiori al tasso soglia usura. Sotto tale profilo pertanto l'opposizione è infondata.
Si ritiene che anche le ulteriori eccezioni mosse da parte opponente non meritino accoglimento, perché formulate in modo del tutto generico e senza alcuno specifico collegamento ai rapporti contrattuali posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Gli opponenti infine hanno eccepito la parziale estinzione del debito, deducendo parziali pagamenti effettuati nei confronti dell'opposta al fine di sanare l'esposizione debitoria. Tale eccezione tuttavia non merita accoglimento, perché è rimasta del tutto priva di ogni riscontro probatorio.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 952/2014 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese delle due ctu sono poste in via definitiva a carico di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “ - in accoglimento del presente appello, preliminarmente ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta in data 31.12.2012 dal sig. , e per l'effetto annullare, per Parte_1 le motivazioni di cui in narrativa, la sentenza n.2168/2020, emessa all'esito del giudizio R.G. n.4856/2014 dal Tribunale di AT, Sezione II Civile, G.U. dr.ssa V. Giasi, il 16.11.2020, pubblicata il 23.11.2020, notificata via pec in data 25.11.2020, e conseguentemente, - revocare e/o annullare e/o comunque privare di qualsiasi efficacia, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo n.952/2014 emesso il 15.5.2014 dal Tribunale di AT, depositato in cancelleria il 26.5.2014, all'uopo dichiarando, comunque, per i motivi di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta dal sig. al , istituto bancario incorporante la Parte_1 Controparte_1 [...]
; in ogni caso, in accoglimento del presente appello, annullare, per le Controparte_3 motivazioni di cui in narrativa, n.2168/2020, emessa all'esito del giudizio R.G. n.4856/2014 dal Tribunale di AT, Sezione II Civile, G.U. dr.ssa V. Giasi, il 16.11.2020, pubblicata il 23.11.2020, notificata via pec in data 25.11.2020, e, conseguentemente, - in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e/o annullare e/o comunque privare di qualsiasi efficacia, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo n.952/2014 emesso il 15.5.2014 dal Tribunale di AT, depositato in cancelleria il 26.5.2014, all'uopo dichiarando, comunque, per i motivi di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta dal sig. al , istituto Parte_1 Controparte_1 bancario incorporante la .” Controparte_3
E' rimasta contumace la parte appellata.
E' intervenuta ex art. 111 CPC quale cessionaria del credito oggetto di giudizio, Controparte_2 formulando eccezione ex art. 345cpc per il primo motivo di appello ed ex artt. 342 e 348 bis CPC per il resto del gravame.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2025.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (fino a pag. 12 del gravame) l'appellante invoca la nullità della fideiussione in ragione della violazione della normativa antitrust e del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di altra scrittura provata (doc. 19) con altri dati nonché dell'eccezione ex art. 1460 C.C. formulata con riguardo alla non utilizzabilità del servizio “home banking” e quindi alla non accessibilità degli estratti conto.
A pag. 18 del gravame l'appellante invoca la CT , deducendo di aver versato euro 32.400,00 come da bonifici, somma da detrarre.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, la nullità invocata come potere d'ufficio del giudicante non può essere oggetto di delibazione in questa sede, perché è evidente – con l'allegazione di documentazione nuova solo in questa sede – che vi è un nuovo campo di indagine, con violazione del contraddittorio, incompatibile con lo stato del processo. In sostanza, la nullità può essere rilevata d'ufficio solo “ex actis” , il che evidentemente nel caso di specie non è, visto che la produzione documentale attesta chiaramente che solo oggi l'appellante ha introdotto il detto nuovo campo di indagine. § 4.2 — Quanto al secondo motivo, parte appellante non si avvede che nella sentenza impugnata i fatti costitutivi sono stati chiaramente individuati, ivi compresi tutti gli estratti conto (anche scalari) esaminati, peraltro, dal CTU sotto tutti i profili.
E proprio durante le operazioni peritali non risultano formulate osservazioni da parte dell'odierno appellante, sicchè non è dato comprendere il contenuto reale della perizia di parte: in sostanza, non è sufficiente ex art. 342 CPC indicare l'esistenza di una perizia di parte e di bonifici effettuati rispetto ad una perizia d'ufficio già espletata in primo grado che ha verificato i dati contabili senza contestazioni, appunto, dell'odierno appellante e del suo consulente.
In sostanza, non è provato che quelle somme non siano state già valutate nel conteggio finale, sicchè si perverrebbe al paradosso di duplicare la detrazione.
In assenza di indicazioni precise e conferenti, il motivo di doglianza è da respingere.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano – in favore della parte intervenuta stante la contumacia dell'appellata – secondo le tabelle vigenti, tenuto conti dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2168/20 del tribunale di AT , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale tra parte appellante e parte appellata;
4. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6921 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 passata in decisione all'udienza cartolare del 1^ luglio 2025 e vertente tra
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Alessandro Carducci
APPELLANTE
E
CONTUMACE Controparte_1
APPELLATA
Nonché
, (C.F. ), nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_2 C.F._2 impresa individuale “, quale cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_3
(incorporata a seguito di fusione per incorporazione in
[...] Controparte_1
, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Luisa Tortorici per procura in atti;
[...]
INTERVENIENTE EX ART. 111 CPC FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. Bet for Bet srl, nella veste di debitore principale, e
[...]
, in qualità di garante, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2014 con il Parte_1 quale il Tribunale di AT aveva ingiunto loro il pagamento, in solido, di € 164.238,36, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 5,877%, e spese.
Formulavano le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, revocare e/o annullare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n.952/2014 emesso dal Tribunale di AT il 15.5.2014, depositato in cancelleria il 26.5.2014 e notificato il 12.6.2014 a Bet for bet srl ed il 26.6.2014 al sig. Parte_1
; - IN VIA RICONVENZIONALE, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la
[...] nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero – ove sussistenti nei contratti che dovessero essere prodotti da controparte, purché debitamente sottoscritti in ciascun foglio separato – per insufficiente indeterminatezza e/o perché applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati, come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione di massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme no eccedenti l'anticipazione goduta), inserite nei contratti intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, per mancanza di causa o insufficiente indeterminatezza;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e/o nel contratto di apertura di credito o nei fogli condizionati;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta, e, comunque, perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nel contratto di apertura di credito o comunque nei rapporti intercorsi tra le parti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, al fine della rilevazione dell'usura, il tasso effettivo globale debba essere calcolato includendo le commissioni di massimo scoperto, i costi vari di tenuta conto, gli effetti dell'anatocismo e gli effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, per alcuni periodi, vi è stato superamento del tasso soglia di usura e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art.1815 comma II c.c., interamente non dovuti detti interessi usurari;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, in caso di mancata produzione dei contratti di conto corrente ordinario e dei contratti di apertura di credito ovvero di produzione incompleta da un punto di vista formale ovvero in caso di mancata sottoscrizione di tutti i fogli componenti i predetti contratti, la mancata e/o invalida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro-tempore vigente;
- rideterminare, previa CTU come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati, il saldo dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, depurandoli del tasso ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, delle spese, con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa e, da ultimo ed in base alle verifiche sopra indicare, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte opponente presso la banca opposta;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, all'esito del predetto ricalcolo degli attuali saldi Cont dei conti intrattenuti con se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo di Bet for bet, ovvero se ed in che misura vi sia un credito della medesima e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca opposta a corrispondere detta somma;
- Condannata la al pagamento, in favore di Bet for bet srl, della somma Controparte_3 che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di espletanda CTU, ovvero secondo equità, a titolo di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La , in amministrazione straordinaria, costituendosi ritualmente in Controparte_3 giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
In data 24.06.2020 si costituiva il , quale incorporante di Controparte_1 [...]
, facendo proprie tute le eccezioni e domande formulate dall'originaria Controparte_3 opposta.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e consulenze tecniche d' ufficio, all'udienza del 05.03.2020 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. Si rileva che detti termini hanno subito la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2014, che dichiara definitivamente esecutivo;
- pone in via definitiva le spese delle due ctu a carico di parte opponente;
- condanna gli opponenti, in solido, alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 535,00 per esborsi ed € 12.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[… L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie a sostegno della pretesa creditoria parte opposta ha prodotto, già nel procedimento monitorio con successiva integrazione nel presente giudizio, contratto di conto corrente n. 690/5 del 06.07.2011 (doc.1 del fascicolo monitorio), contratto di affidamento del 07.07.2011 (doc. 1 del fascicolo della giudizio di opposizione), contratto di affidamento del 18.01.2012 (doc. 2 fase monitoria), contratto di affidamento del 31.12.2012 (doc. 3 fase monitoria), fideiussione di Parte_1
, avente data certa digitale 31.12.2012 (doc. 5 fase monitoria), atto di riconoscimento del
[...] debito e contestuale “piano di rientro”, munito di data certa digitale del 31.12.2012, sottoscritto da Bet For Bet S.r.l. e dal fideiussore (doc. 6 fase monitoria), nonchè atto di Parte_1 riconoscimento di debito del 25.06.2012 (cfr. doc. 13 del presente giudizio).
Nel corso del presente giudizio di opposizione l'istituto bancario ha ulteriormente integrato detta produzione documentale mediante il deposito degli estratti conto dalla data di apertura del 06.07.2011 sino alla data di chiusura del 06.11.2013, unitamente ai relativi prospetti “scalare” e “di liquidazione” relativi all'intera durata del rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa creditoria.
A fronte di tale e completa produzione documentale, il debitore principale Bet for Bet srl ed il fideiussore hanno disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce all'atto di Parte_1 riconoscimento del debito datato 31.12.2012, ed hanno svolto una generica opposizione in merito alla effettiva prova del credito ingiunto ed alla determinazione delle somme oggetto del provvedimento monitorio.
Quanto al primo aspetto, si rileva che parte opposta ha prodotto nel fascicolo monitorio un documento sottoscritto dal legale rappresentante della Bet for Bet e dal terzo in data Parte_1
31.12.2012, con cui essi riconoscevano l'esistenza e la entità del credito richiesto dalla
[...]
nascente dal c/c 690/5 pari a tale data ad € 174.458,00 oltre interessi Controparte_3 contrattuali dal 01.10.2012 (doc. 10 del fascicolo di parte nel procedimento monitorio).
Con esso gli odierni opponenti hanno riconosciuto di essere debitori nei confronti dell'istituto di credito per i titoli contrattuali posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'importo sopra indicato, qualificato come credito certo, liquido ed esigibile, di non essere in grado di far fronte al pagamento in un'unica soluzione di tali debiti e impegnarsi a sanare l'esposizione debitoria mediante pagamenti rateali di € 5.400,00 al mese a partire dal 31.12.2012 sino al saldo.
Tale lettera, come detto, è sottoscritta da entrambi gli odierni opponenti e da questi formalmente disconosciuta nel presente giudizio ex artt. 214 e segg. c.p.c.
Quanto alla paternità della sottoscrizione, esaminati i documenti prodotti dalle parti e la relazione tecnica d'ufficio grafologica disposta nel corso del giudizio, meritano adesione le conclusioni cui è giunto il CTU all'esito delle operazioni peritali, poiché la relazione finale risulta adeguatamente motivata, priva di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica.
Di conseguenza le sottoscrizioni del legale rappresentante della Bet for Bet srl e di Parte_1 apposte in calce alla lettera di riconoscimento del debito devono ritenersi genuinamente autografe.
Tanto premesso, si osserva in merito alla qualificazione giuridica di tale documento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Da ciò deriva che la banca non è onerata di provare lo svolgimento del rapporto bancario. Alla luce dei principi sopra espressi, come chiariti dalla Suprema Corte, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto e che essa diviene inefficace, siccome priva di causa, con la conseguenza che, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio una nullità parziale (relativa alla pattuizione anatocistica), in relazione ad essa non opera la richiamata astrazione processuale (Cass., n. 855/1986; Cass., n. 27406/2008).
Occorre altresì richiamare i principi espressi in materia da Cass. 19792/2014, non massimata, secondo cui “Il piano di rientro (…) è stato qualificato correttamente dal giudice di merito come avente natura ed efficacia ricognitiva, essendone stato espressamente escluso il contenuto transattivo e quello novativo. (…) Una volta esclusa la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti né alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento, non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità.”
Pertanto, ove il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente abbia natura meramente ricognitiva del debito, resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, affinchè sia applicabile tale corollario interpretativo, è necessario che il piano di rientro possa essere valutato come avente natura ricognitiva e non come avente natura transattiva o novativa. Occorre quindi che dal tenore letterale e dalla interpretazione del piano di rientro non ci siano elementi adeguati per ritenere che l'intenzione del debitore sia quella di estinguere le precedenti obbligazioni e di sostituirle con un regolamento di interessi mutato.
È necessario quindi verificare se sia riscontrabile nel documento ricognitivo del debito una volontà transattiva e novativa: la prima, che può ravvisarsi quando nel piano di rientro è manifesta la intenzione delle parti di prevenire la lite e quindi rinunciare alle rispettive pretese;
la seconda, che può dirsi integrata quando non vi è solo la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento, ma anche un effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti ed un mutamento della regolamentazione degli interessi delle parti.
Nel caso di specie, con carattere assorbente rispetto ad ulteriori eccezioni, il carattere novativo è espressamente escluso dagli opponenti, i quali affermano “il presente piano di sistemazione del debito non costituisce novazione alcuna della ns. esposizione che resta assistita dalle garanzie originarie”.
Così interpretando l'atto ricognitivo del debito presente in atti, deve concludersi che non sia precluso agli opponenti eccepire in questa sede la invalidità delle clausole dei contratti di conto corrente e di apertura del credito originariamente stipulati.
In particolare con l'atto introduttivo del giudizio parte opponente ha eccepito la erronea ed illegittima quantificazione del credito determinata dall'applicazione di interessi anatocistici, dall'illegittimo computo di commissioni di massimo scoperto, dall'asserita applicazione di tassi usurari, nonché per il ricorso da parte della banca a “valute fittizie” ed infine per la non corretta applicazione di costi di tenuta del conto.
Si richiamano gli esiti delle operazioni peritali disposte in corso di causa, che si condividono integralmente. La relazione del CTU, diffusamente motivata, è infatti coerente con i principi normativi operanti in materia ed è priva di contraddizioni e vizi logici. In merito alla determinazione degli interessi, secondo quanto chiarito dal ctu e secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta in sede monitoria dall'opposta, i tassi di interesse applicati dalla banca sono stati pattuiti per iscritto dalle parti ed è stata rispettata la reciprocità delle condizioni, come previsto dalla delibera CICR del 09.02.2000, rispetto alla quale i rapporti contrattuali oggetto di causa sono sorti successivamente. Dai calcoli effettuati dal ctu è inoltre emerso che la banca non ha mai applicato tassi di interesse superiori al tasso soglia usura. Sotto tale profilo pertanto l'opposizione è infondata.
Si ritiene che anche le ulteriori eccezioni mosse da parte opponente non meritino accoglimento, perché formulate in modo del tutto generico e senza alcuno specifico collegamento ai rapporti contrattuali posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Gli opponenti infine hanno eccepito la parziale estinzione del debito, deducendo parziali pagamenti effettuati nei confronti dell'opposta al fine di sanare l'esposizione debitoria. Tale eccezione tuttavia non merita accoglimento, perché è rimasta del tutto priva di ogni riscontro probatorio.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 952/2014 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese delle due ctu sono poste in via definitiva a carico di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “ - in accoglimento del presente appello, preliminarmente ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta in data 31.12.2012 dal sig. , e per l'effetto annullare, per Parte_1 le motivazioni di cui in narrativa, la sentenza n.2168/2020, emessa all'esito del giudizio R.G. n.4856/2014 dal Tribunale di AT, Sezione II Civile, G.U. dr.ssa V. Giasi, il 16.11.2020, pubblicata il 23.11.2020, notificata via pec in data 25.11.2020, e conseguentemente, - revocare e/o annullare e/o comunque privare di qualsiasi efficacia, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo n.952/2014 emesso il 15.5.2014 dal Tribunale di AT, depositato in cancelleria il 26.5.2014, all'uopo dichiarando, comunque, per i motivi di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta dal sig. al , istituto bancario incorporante la Parte_1 Controparte_1 [...]
; in ogni caso, in accoglimento del presente appello, annullare, per le Controparte_3 motivazioni di cui in narrativa, n.2168/2020, emessa all'esito del giudizio R.G. n.4856/2014 dal Tribunale di AT, Sezione II Civile, G.U. dr.ssa V. Giasi, il 16.11.2020, pubblicata il 23.11.2020, notificata via pec in data 25.11.2020, e, conseguentemente, - in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare e/o annullare e/o comunque privare di qualsiasi efficacia, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo n.952/2014 emesso il 15.5.2014 dal Tribunale di AT, depositato in cancelleria il 26.5.2014, all'uopo dichiarando, comunque, per i motivi di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta dal sig. al , istituto Parte_1 Controparte_1 bancario incorporante la .” Controparte_3
E' rimasta contumace la parte appellata.
E' intervenuta ex art. 111 CPC quale cessionaria del credito oggetto di giudizio, Controparte_2 formulando eccezione ex art. 345cpc per il primo motivo di appello ed ex artt. 342 e 348 bis CPC per il resto del gravame.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2025.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (fino a pag. 12 del gravame) l'appellante invoca la nullità della fideiussione in ragione della violazione della normativa antitrust e del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di altra scrittura provata (doc. 19) con altri dati nonché dell'eccezione ex art. 1460 C.C. formulata con riguardo alla non utilizzabilità del servizio “home banking” e quindi alla non accessibilità degli estratti conto.
A pag. 18 del gravame l'appellante invoca la CT , deducendo di aver versato euro 32.400,00 come da bonifici, somma da detrarre.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, la nullità invocata come potere d'ufficio del giudicante non può essere oggetto di delibazione in questa sede, perché è evidente – con l'allegazione di documentazione nuova solo in questa sede – che vi è un nuovo campo di indagine, con violazione del contraddittorio, incompatibile con lo stato del processo. In sostanza, la nullità può essere rilevata d'ufficio solo “ex actis” , il che evidentemente nel caso di specie non è, visto che la produzione documentale attesta chiaramente che solo oggi l'appellante ha introdotto il detto nuovo campo di indagine. § 4.2 — Quanto al secondo motivo, parte appellante non si avvede che nella sentenza impugnata i fatti costitutivi sono stati chiaramente individuati, ivi compresi tutti gli estratti conto (anche scalari) esaminati, peraltro, dal CTU sotto tutti i profili.
E proprio durante le operazioni peritali non risultano formulate osservazioni da parte dell'odierno appellante, sicchè non è dato comprendere il contenuto reale della perizia di parte: in sostanza, non è sufficiente ex art. 342 CPC indicare l'esistenza di una perizia di parte e di bonifici effettuati rispetto ad una perizia d'ufficio già espletata in primo grado che ha verificato i dati contabili senza contestazioni, appunto, dell'odierno appellante e del suo consulente.
In sostanza, non è provato che quelle somme non siano state già valutate nel conteggio finale, sicchè si perverrebbe al paradosso di duplicare la detrazione.
In assenza di indicazioni precise e conferenti, il motivo di doglianza è da respingere.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano – in favore della parte intervenuta stante la contumacia dell'appellata – secondo le tabelle vigenti, tenuto conti dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2168/20 del tribunale di AT , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale tra parte appellante e parte appellata;
4. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore