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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 508/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n° R.G. 508/2024 promossa da:
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_1 C.F._1
, C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Numer_1 C.F._2 da Pàtria n° 2717, App.to 22, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_2 C.F._3
C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]. Aldo Numer_2 C.F._4
Lupo n° 81, Villa Harmonia, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_3 C.F._5
C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Numer_3 C.F._6
n° 2101, App.to 102, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_4 C.F._7
C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Numero_4 C.F._8
n° 469, App.to 14, Brooklin Paulista, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_5 C.F._9
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Numero_5 C.F._10
Rouxinol n° 519, Indianàpolis, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_6 C.F._11
1 , C.F. ), nato in [...] l'[...], residente in [...]. Aldo Numero_6 C.F._12
Lupo n° 81, Villa Harmonia, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_7 C.F._13 Numero_7
C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]. Aldo Lupo n° 81, C.F._14
Villa Harmonia, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_8 C.F._15
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]n° Numer_8 C.F._16
111, Sao Josè do Campos, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_9 C.F._17
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Numer_9 C.F._18
Machado de Assis n° 434, Boqueirao, Santos, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_10 C.F._19
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_10 C.F._20
H17B n° 111, Sao Josè do Campos, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_11 C.F._21
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]n° Numer_11 C.F._22
482, App.to 76, blocco B, Vila Leopoldina, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_12 C.F._23
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_12 C.F._24
H17B n° 111, Sao Josè do Campos, San Paolo-BR;
- (CPF: , Passaporto n° Parte_13 C.F._25 Nume_13
C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]de Morais n° C.F._26
1179, App.to 1502, Ipanema, Rio de Janeiro-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_14 C.F._27
n° , C.F. , nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_14 C.F._28
Prudente de Morais n° 1179, App.to 1502, Ipanema, Rio de Janeiro-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_15 C.F._29
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_15 C.F._30
Prudente de Morais n° 1179, App.to 1502, Ipanema, Rio de Janeiro-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_16 C.F._31
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_16 C.F._32
2 Prudente de Morais n° 1179, App.to 1502, Ipanema, Rio de Janeiro-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_17 C.F._33
n° C.F. ), nato in [...] l'[...], residente in [...]Nume_17 C.F._34
Angelica n° 2395, App.to 91, Quartiere Santa Cecilia, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_18 C.F._35
n° C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]das Nume_18 C.F._36
Murtas n° 350, Alphaville, Don Pedro, Campinas, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° , C.F. Parte_19 C.F._37 NumeroD_19
, nata in [...] il [...], residente in [...]n° 780, App.to C.F._38
61, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_20 C.F._39
(SSP) n° , C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Numer_20 C.F._40
Emilio de Menezes n° 808, App.to 81, Ponta Grossa, Paranà-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_21 C.F._41
n° C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Nume_21 C.F._42
Nilo Peçanha n° 797, App.to 23, Ponta Grossa, Paranà-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_22 C.F._43
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]de NumeroD_22 C.F._44
Menezes n° 808, App.to 81, Ponta Grossa, Paranà-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_23 C.F._45
, C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_23 C.F._46
Wesley Herrick n° 1501, casa 23, Jd. , San Carlo, San Paolo-BR; CP_1
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_24 C.F._47
, C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_24 C.F._48
TO FI n° 1728, Lottizzazione San Marino, casa 91, Quartiere Ortizes, Valinhos, San Paolo-
BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_25 C.F._49
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in [...]Numer_25 C.F._50
Eberle Lupo n° 841, casa 210 J, Jardim Salto Grande, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento Controparte_2 C.F._51
d'identità (SSP) n° , C.F. , nata in [...] il [...], residente Nume_26 C.F._52
3 in Rua Voluntàrios da Pàtria n° 1555, App.to 161, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_26 C.F._53
(SSP) n° , C.F. ), nata in [...] l'[...], residente in [...]Num_27 C.F._54
Espanha n° 780, App.to 61, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento Controparte_3 C.F._55
d'identità (SSP) n° , C.F. ), nata in [...] il [...], NumeroDi_28 C.F._56 residente in [...]n° 780, App.to 61, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Controparte_4 C.F._57
Documento d'identità (SSP) n° , ), nata in [...] il [...], NumeroDi_29 C.F._58 che prende parte al presente ricorso in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore (CPF: 167.047.018-00, Documento d'identità Persona_1
(SSP) n° , C.F. ), nata in [...] il [...], entrambe NumeroDi_30 C.F._59 residenti in [...], n° 2725, appartamento 121, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_27 C.F._60
n° C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Nume_31 C.F._61
n° 217, App.to 142, Brooklin Novo, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_28 C.F._51
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Nume_26 C.F._62 da Pàtria n° 1555, App.to 161, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento Parte_29 C.F._63
d'identità (SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente Nume_32 C.F._64 in Rua Herminio Sacilotto n° 320, Bela Vista-BR;
- (CPF: , Documento Parte_30 C.F._65
d'identità (SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente Nume_33 C.F._66 in Rua Cuba n° 1205, Quartiere Santo Antonio, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento Parte_31 C.F._67
d'identità (SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], Numer_34 C.F._68 residente Rua Suriname n° 430, App.to 124, Quartiere Frezzarin, San Paolo;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_32 C.F._69
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Numer_35 C.F._70
Cesar Melosi n° 304, App.to 22, Jardim Paulista, San Paolo;
4 - (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_33 C.F._71 NumeroD_36
4, C.F. , nato in [...] il [...], residente in [...]n° C.F._72
2605, App.to 81, Araraquara, San Paolo-BR,
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Riccardo De Simone e
Francesco Nardocci, elettivamente domiciliati presso lo Studio De Simone, sito in Via Baldo degli
Ubaldi n° 8, Roma, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrente- contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_5
-Resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato nel Comune Persona_2 di Reggio Calabria, il 29 novembre 1863, figlio di e (Cfr. Persona_3 Persona_4
Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di Reggio Calabria - doc. in atti n° 01), il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana (Cfr. il Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane – doc. in atti n° 3).
In data 02.03.1893, l'avo dante causa aveva sposato, a Lamezia Terme, Persona_2 [...]
(Cfr. il Certificato di matrimonio rilasciato dal comune di Lamezia Terme) e, CP_6 successivamente, la coppia era emigrata in Brasile, dove erano nati i loro cinque figli:
[...]
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 08); Persona_5
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 07); Persona_6
, nata l'[...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 06); Parte_34 [...]
, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 04 ); Per_7 Per_8
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 05).
[...]
• In particolare, sulla discendenza di : Persona_5
Il 31 dicembre 1923, aveva sposato, ad Araraquara (BR), Persona_5 Persona_9
5 (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 83) e, da tale unione, il 22 gennaio 1927, era nato (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 84). Persona_10
Il 19.01.1957, aveva sposato (Cfr. Certificato Persona_10 Persona_11 di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 85) e, da tale unione, il 26.04.1961, era nato, in Brasile,
ricorrente (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 86). Persona_12
• In particolare, sulla discendenza di Persona_6
Il 4 settembre 1926, aveva sposato, a Rio de Janeiro (BR), Persona_6 [...]
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 44) e, da tale Persona_13 unione, erano nati, in Brasile, 5 figli: , nato il [...] (Cfr. Certificato di Persona_14 nascita brasiliano - doc. in atti n° 45); , nato il [...] (Cfr. Certificato Persona_10 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 46); ricorrente, nata il [...] Parte_35
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 47); , nato il [...] (Cfr. Persona_15
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 48); , nata il [...] (Cfr. Persona_16
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 50).
Il 17 aprile 1954, aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_14 Persona_17 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 51) e, da tale unione, il 24.07.1956, era nata
[...]
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 52). Persona_18
Il 3.05.1970, aveva sposato Persona_18 Persona_19
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 53) e, da tale unione, erano nati 3
[...] figli-odierni ricorrenti: nata il [...] (Cfr. Certificato di Parte_20 nascita brasiliano - doc. in atti n° 54); , nato il [...] (Cfr. Parte_21
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 55); nato il [...] Parte_22
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 56).
Il 16.04.1960 aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_10 Persona_20 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 57) e, da tale unione, erano nati 2 figli: Persona_21
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 58); ,
[...] Persona_22 nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 59).
Dalla relazione tra e erano nati 2 figli, odierni Persona_21 Controparte_7 ricorrenti: , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. Parte_23 in atti n° 61) e , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Parte_24 doc. in atti n° 62).
Il 25.09.1987, aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_22 Persona_23 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 63) e, da tale unione, erano nata, il10.07.1995,
[...]
ricorrente (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 64). Persona_24
6 Dalla relazione tra e erano nati due figli, odierni Parte_19 Persona_25 ricorrenti: , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Controparte_2 doc. in atti n° 65) e nata l'[...] (Cfr. Certificato di Parte_26 nascita brasiliano - doc. in atti n° 66)
Il 12.04.1966 aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_15 Controparte_8 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 67) e, da tale unione, erano nati 3 figli, odierni ricorrenti:
, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in Controparte_3 atti n° 68); , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano Controparte_4
- doc. in atti n° 69); , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_27 brasiliano - doc. in atti n° 70).
Il 2.04.1994, aveva sposato Controparte_4 Persona_26
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 71) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti: , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_28 brasiliano - doc. in atti n° 72) e , nata il [...] (Cfr. Certificato Persona_1 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 73).
Il 18.05.1962, aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio Persona_16 Persona_27 brasiliano - doc. in atti n° 74) e, da tale unione, erano nati 2 figli: nato il Persona_28
26.04.1963 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 75) e Persona_29 nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 76).
Il 4 agosto 1989 aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_28 CP_9 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 77) e, da tale unione, erano nati 3 figli, odierni ricorrenti:
nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Parte_29 doc. in atti n° 78); nato il [...] (Cfr. Certificato Parte_30 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 79); nato il Parte_31
12.08.1994 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 80).
Il 17.10.1997 aveva sposato (Cfr. Certificato Persona_29 Controparte_10 di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 81) e, da tale unione, erano nato, il 09.05.2001, l'odierno ricorrente, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 82). Parte_36
• In particolare, sulla discendenza di : Parte_34
Il 09.06.1925, aveva sposato (Cfr. Parte_34 Persona_30
Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 30) e, da tale unione, erano nati 2 figli:
[...]
nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in Persona_31 Parte_13 atti n° 31) e , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° Parte_37
32).
7 Il 19.01.1955, aveva sposato (Cfr. Persona_31 Parte_13 Persona_32
Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 33) e, da tale unione, erano nati 2 figli:
[...] ricorrente, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_38 brasiliano - doc. in atti n° 34) e nato l'[...] (Cfr. Certificato Parte_39 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 35). CP Dalla relazione tra e e erano nati 2 Parte_13 Controparte_12 figli, odierni ricorrenti: nato il [...] (Cfr. Certificato di Parte_14 nascita brasiliano - doc. in atti n° 36) e nato il [...] (Cfr. Parte_15
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 37).
Dalla relazione tra ed erano nato, il Parte_39 Persona_33
27.06.2000, odierno ricorrente (Cfr. Certificato di nascita Parte_16 brasiliano - doc. in atti n° 38).
Il 26.04.1947, aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio Parte_37 CP_13 brasiliano - doc. in atti n° 39) e, da tale unione, erano nata, il 17.01.1950, Persona_34
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 40).
[...]
L'08.05.1976, aveva sposato Persona_34 Persona_35
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 41) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti: nato l'[...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_17 Parte_17 brasiliano - doc. in atti n° 42) e nato il [...] (Cfr. Parte_18
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 43).
• In particolare, sulla discendenza di : Persona_7
Il 30.07.1938, aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano Persona_7 Persona_36
- doc. in atti n° 9) e, da tale unione, erano nata, il 30.04.1939, (Cfr. Certificato Persona_37 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 10).
Il 07.12.1962, aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_37 Persona_38 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 11) e, da tale unione, erano nati 3 figli, odierni ricorrenti:
, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti Parte_1
n° 12); , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. Parte_40 in atti n° 13); , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Parte_3 doc. in atti n° 14).
Il 09.03.1980, aveva sposato (Cfr. Certificato Parte_1 Persona_39 di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 15) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti:
nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° Parte_4
16) e nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. Parte_5
8 in atti n° 17).
Il 28.09.1980, aveva sposato (Cfr. Certificato di Parte_40 Persona_40 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 18) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti:
nato l'[...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 19) Parte_6 ed nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° Parte_7
20).
• In particolare, sulla discendenza di : Persona_8
Il 26.12.1940, aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio Persona_8 CP_14 brasiliano - doc. in atti n° 21) e, da tale unione, era nata, il 14.11.1945, (Cfr. Persona_41
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 22).
Il 29.11.1945, aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_41 Persona_42 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 23) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti:
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in Parte_8 atti n° 24) e , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_9 brasiliano - doc. in atti n° 25).
Il 29.05.1998, aveva sposato (Cfr. Certificato di Parte_8 Parte_8 Persona_43 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 26) e, da tale unione, erano nati 3 figli, odierni ricorrenti:
, nato il 23.10. 2000 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. Parte_10 Pt_8 in atti n° 27); , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Parte_11 doc. in atti n° 28) e , nato il [...] (Cfr. Certificato di Parte_12 nascita brasiliano - doc. in atti n° 29).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, alcuni di loro con passaggi generazionali in linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale e per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, una parte dei ricorrenti (nello specifico: tutti i discendenti di
, ovvero , , Persona_7 Parte_1 Parte_40 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
tutti i discendenti di , ovvero Parte_7 Parte_34 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Pt_16 Parte_16
e ) argomentava
[...] Parte_17 Parte_18 che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di tale cittadinanza è possibile solo in via giudiziale, evidenziando, all'interno dei descritti passaggi intergenerazionali la presenza di un
9 passaggio per linea femminile, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, data la chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. “di linea materna”, tale condizione, legittimerebbe, di per sé, gli odierni ricorrenti ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Sempre sull'interesse ad agire, i restanti ricorrenti hanno evidenziato di avere invano ripetutamente presentato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso i Consolati italiani in Brasile (competenti per territorio, ovvero quelli di San Paolo e di Curitiba), sia attraverso il sistema telematico Prenot@mi, che a mezzo posta raccomandata e, pertanto, “in ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto soggettivo”, hanno argomentato di essere stati “costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana”
Il , in persona del ministro in carica, non si è costituito in giudizio, pertanto va Controparte_5 dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6 marzo 2025, la difesa dei ricorrenti si riportava “alla nota mediante la quale è stata depositata la prova degli ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare e l'aggiornamento del sito web del di San Paolo, alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo”, chiedendo Pt_41
l'accoglimento del ricorso ed il Giudice, riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n° 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali il capostipite in luogo di sia stato Persona_2 generalizzato come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_10 medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
10 è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_15 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_15
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n° 555 del
1912 e dall'attuale legge n° 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n° 25317 del 24 agosto 2022).
11 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n° 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n° 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della
12 tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n° 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n° 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n° 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima,
13 perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n° 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n° 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n° 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n° 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo
14 tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Pt_42 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n° 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib.
Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non
è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non
è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, essendo nel caso de quo essendo intervenuto, in epoca precostituzionale, due serie di passaggi generazionali per linea femminile, va ritenuto che e , figlie Persona_7 Parte_34 del dante causa (il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato Persona_2 naturalizzato cittadino brasiliano), nate in Brasile, rispettivamente nel 1910 e nel 1899, hanno trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana ai loro figli, (nata nel 1939), Persona_37 [...]
(nato nel 1926) e (nata nel 1928), venuti tutti alla Persona_44 Parte_37 luce in epoca precostituzionale.
Ne segue che da tali passaggi generazionali per linea femminile, il diritto alla cittadinanza italiana, sia stato trasmesso ininterrottamente ai discendenti di e (a loro volta Persona_7 Parte_34 discendenti del dante causa ), sino agli odierni ricorrenti , Persona_2 Parte_1
, , Parte_40 Parte_3 Parte_4 Parte_5
15 tutti i discendenti di Parte_4 Parte_6 Parte_7 Pt_34
, ovvero
[...] Parte_13 Parte_14 [...]
e Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
. Parte_18
In merito ai restanti ricorrenti, va provata la loro discendenza diretta per linea paterna da avo italiano, attraverso una serie di passaggi, in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n° 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n° 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, in tal caso, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_5
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la domanda presentata dai ricorrenti che, nel caso de quo, non sono interessati in passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
16 Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n°
91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai competenti Consolati brasiliani per territorio di residenza, ovvero a quello di San Paolo e Curitiba.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di oltre 12 anni, indicando sul proprio sito istituzionale che, ad oggi,
“il di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti Pt_41 entrati nella fila dell'anno 2011(doc. 91)”, mentre “il di Curitiba sta convocando i Pt_41 richiedenti cui è stato assegnato numero progressivo compreso tra 57.000 e 60.000 (doc. 92)”.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n°88, nonché docc. Versati telematicamente il 21.02.2025) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione
(effettuato, in più tentativi, da tutti i ricorrenti, attraverso il servizio consolare telematico
“Prenot@mi”, nei periodi compresi tra i mesi di luglio e dicembre 2023 e tra dicembre 2024 e gennaio
2025) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La difesa ha dunque allegato le informazioni, estratte dai siti web consolari, grazie alle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande riconoscimento iure sanguinis presentate ai a San Paolo ed a Curitiba sono ampiamente superiori ai Parte_43 previsti 730 giorni (Cfr. docc. in atti n° 87-89-90-91-92).
Altresì, tutti i ricorrenti, accertata la paralisi del servizio telematico di prenotazione, hanno dato prova di avere ugualmente tentato, nel 2023, l'inoltro cartaceo del “MODULO DI RICHIESTA
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA” (a mezzo raccomandate A/R, indirizzate ai Consolati interessati - Cfr. doc. 88), senza ottenere alcuna risposta.
A tal proposito, se è pur vero che il non ha legittimamente dato alcun riscontro alla richiesta Pt_41 dei ricorrenti, effettuata a mezzo raccomandata A/R, essendo come unica modalità di inoltro ammessa quella telematica, va preso atto del fatto che questi, ritenendo negato un proprio diritto, abbiano tentato di effettuare un ulteriore sforzo, al fine di potere accedere al servizio di prenotazione auspicato.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari italiane in Brasile, non siano in
17 grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 9 anni. Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli
Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta di tutti i ricorrenti “per via paterna” dell'antenato nativo cittadino italiano e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo sino ad essi, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato nel Comune di Reggio Calabria, il 29 Persona_2 novembre 1863 (Cfr. doc. in atti n° 01) e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 03).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
15 luglio 2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON risulta, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o , figlio di Persona_2 Persona_10
e di , originario dell , nato il [...]”. Persona_4 Persona_3 Pt_43
In quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e ai Persona_2 relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
18 - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 [...]
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13
[...] Parte_14 [...]
Parte_15 Parte_16 [...]
, , Parte_17 Parte_18 Parte_18 [...]
, Pt_19 Parte_20 Parte_21
, ,
[...] Parte_22 Parte_23
, , Parte_24 Parte_25 [...]
, Controparte_2 Parte_26
, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_4 Persona_1 [...]
, , Parte_27 Parte_28 [...]
Parte_29 Parte_30 Pt_29
,
[...] Parte_31 Parte_32
, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...] Parte_33 presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_5 CP_16 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 5 aprile 2025.
Il Giudice unico
Flavio Tovani
19
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n° R.G. 508/2024 promossa da:
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_1 C.F._1
, C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Numer_1 C.F._2 da Pàtria n° 2717, App.to 22, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_2 C.F._3
C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]. Aldo Numer_2 C.F._4
Lupo n° 81, Villa Harmonia, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_3 C.F._5
C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Numer_3 C.F._6
n° 2101, App.to 102, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_4 C.F._7
C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Numero_4 C.F._8
n° 469, App.to 14, Brooklin Paulista, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_5 C.F._9
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Numero_5 C.F._10
Rouxinol n° 519, Indianàpolis, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_6 C.F._11
1 , C.F. ), nato in [...] l'[...], residente in [...]. Aldo Numero_6 C.F._12
Lupo n° 81, Villa Harmonia, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_7 C.F._13 Numero_7
C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]. Aldo Lupo n° 81, C.F._14
Villa Harmonia, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_8 C.F._15
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]n° Numer_8 C.F._16
111, Sao Josè do Campos, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_9 C.F._17
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Numer_9 C.F._18
Machado de Assis n° 434, Boqueirao, Santos, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_10 C.F._19
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_10 C.F._20
H17B n° 111, Sao Josè do Campos, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_11 C.F._21
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]n° Numer_11 C.F._22
482, App.to 76, blocco B, Vila Leopoldina, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_12 C.F._23
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_12 C.F._24
H17B n° 111, Sao Josè do Campos, San Paolo-BR;
- (CPF: , Passaporto n° Parte_13 C.F._25 Nume_13
C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]de Morais n° C.F._26
1179, App.to 1502, Ipanema, Rio de Janeiro-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_14 C.F._27
n° , C.F. , nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_14 C.F._28
Prudente de Morais n° 1179, App.to 1502, Ipanema, Rio de Janeiro-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_15 C.F._29
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_15 C.F._30
Prudente de Morais n° 1179, App.to 1502, Ipanema, Rio de Janeiro-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_16 C.F._31
(SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_16 C.F._32
2 Prudente de Morais n° 1179, App.to 1502, Ipanema, Rio de Janeiro-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_17 C.F._33
n° C.F. ), nato in [...] l'[...], residente in [...]Nume_17 C.F._34
Angelica n° 2395, App.to 91, Quartiere Santa Cecilia, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_18 C.F._35
n° C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]das Nume_18 C.F._36
Murtas n° 350, Alphaville, Don Pedro, Campinas, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° , C.F. Parte_19 C.F._37 NumeroD_19
, nata in [...] il [...], residente in [...]n° 780, App.to C.F._38
61, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_20 C.F._39
(SSP) n° , C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Numer_20 C.F._40
Emilio de Menezes n° 808, App.to 81, Ponta Grossa, Paranà-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_21 C.F._41
n° C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Nume_21 C.F._42
Nilo Peçanha n° 797, App.to 23, Ponta Grossa, Paranà-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_22 C.F._43
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]de NumeroD_22 C.F._44
Menezes n° 808, App.to 81, Ponta Grossa, Paranà-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_23 C.F._45
, C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_23 C.F._46
Wesley Herrick n° 1501, casa 23, Jd. , San Carlo, San Paolo-BR; CP_1
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_24 C.F._47
, C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]NumeroDi_24 C.F._48
TO FI n° 1728, Lottizzazione San Marino, casa 91, Quartiere Ortizes, Valinhos, San Paolo-
BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_25 C.F._49
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in [...]Numer_25 C.F._50
Eberle Lupo n° 841, casa 210 J, Jardim Salto Grande, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento Controparte_2 C.F._51
d'identità (SSP) n° , C.F. , nata in [...] il [...], residente Nume_26 C.F._52
3 in Rua Voluntàrios da Pàtria n° 1555, App.to 161, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità Parte_26 C.F._53
(SSP) n° , C.F. ), nata in [...] l'[...], residente in [...]Num_27 C.F._54
Espanha n° 780, App.to 61, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento Controparte_3 C.F._55
d'identità (SSP) n° , C.F. ), nata in [...] il [...], NumeroDi_28 C.F._56 residente in [...]n° 780, App.to 61, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Controparte_4 C.F._57
Documento d'identità (SSP) n° , ), nata in [...] il [...], NumeroDi_29 C.F._58 che prende parte al presente ricorso in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore (CPF: 167.047.018-00, Documento d'identità Persona_1
(SSP) n° , C.F. ), nata in [...] il [...], entrambe NumeroDi_30 C.F._59 residenti in [...], n° 2725, appartamento 121, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) Parte_27 C.F._60
n° C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]Nume_31 C.F._61
n° 217, App.to 142, Brooklin Novo, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_28 C.F._51
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Nume_26 C.F._62 da Pàtria n° 1555, App.to 161, Centro, Araraquara, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento Parte_29 C.F._63
d'identità (SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente Nume_32 C.F._64 in Rua Herminio Sacilotto n° 320, Bela Vista-BR;
- (CPF: , Documento Parte_30 C.F._65
d'identità (SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], residente Nume_33 C.F._66 in Rua Cuba n° 1205, Quartiere Santo Antonio, San Paolo-BR;
- (CPF: , Documento Parte_31 C.F._67
d'identità (SSP) n° , C.F. ), nato in [...] il [...], Numer_34 C.F._68 residente Rua Suriname n° 430, App.to 124, Quartiere Frezzarin, San Paolo;
- (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_32 C.F._69
, C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]Numer_35 C.F._70
Cesar Melosi n° 304, App.to 22, Jardim Paulista, San Paolo;
4 - (CPF: , Documento d'identità (SSP) n° Parte_33 C.F._71 NumeroD_36
4, C.F. , nato in [...] il [...], residente in [...]n° C.F._72
2605, App.to 81, Araraquara, San Paolo-BR,
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Riccardo De Simone e
Francesco Nardocci, elettivamente domiciliati presso lo Studio De Simone, sito in Via Baldo degli
Ubaldi n° 8, Roma, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrente- contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_5
-Resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato nel Comune Persona_2 di Reggio Calabria, il 29 novembre 1863, figlio di e (Cfr. Persona_3 Persona_4
Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di Reggio Calabria - doc. in atti n° 01), il quale, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana (Cfr. il Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane – doc. in atti n° 3).
In data 02.03.1893, l'avo dante causa aveva sposato, a Lamezia Terme, Persona_2 [...]
(Cfr. il Certificato di matrimonio rilasciato dal comune di Lamezia Terme) e, CP_6 successivamente, la coppia era emigrata in Brasile, dove erano nati i loro cinque figli:
[...]
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 08); Persona_5
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 07); Persona_6
, nata l'[...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 06); Parte_34 [...]
, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 04 ); Per_7 Per_8
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 05).
[...]
• In particolare, sulla discendenza di : Persona_5
Il 31 dicembre 1923, aveva sposato, ad Araraquara (BR), Persona_5 Persona_9
5 (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 83) e, da tale unione, il 22 gennaio 1927, era nato (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 84). Persona_10
Il 19.01.1957, aveva sposato (Cfr. Certificato Persona_10 Persona_11 di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 85) e, da tale unione, il 26.04.1961, era nato, in Brasile,
ricorrente (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 86). Persona_12
• In particolare, sulla discendenza di Persona_6
Il 4 settembre 1926, aveva sposato, a Rio de Janeiro (BR), Persona_6 [...]
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 44) e, da tale Persona_13 unione, erano nati, in Brasile, 5 figli: , nato il [...] (Cfr. Certificato di Persona_14 nascita brasiliano - doc. in atti n° 45); , nato il [...] (Cfr. Certificato Persona_10 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 46); ricorrente, nata il [...] Parte_35
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 47); , nato il [...] (Cfr. Persona_15
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 48); , nata il [...] (Cfr. Persona_16
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 50).
Il 17 aprile 1954, aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_14 Persona_17 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 51) e, da tale unione, il 24.07.1956, era nata
[...]
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 52). Persona_18
Il 3.05.1970, aveva sposato Persona_18 Persona_19
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 53) e, da tale unione, erano nati 3
[...] figli-odierni ricorrenti: nata il [...] (Cfr. Certificato di Parte_20 nascita brasiliano - doc. in atti n° 54); , nato il [...] (Cfr. Parte_21
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 55); nato il [...] Parte_22
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 56).
Il 16.04.1960 aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_10 Persona_20 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 57) e, da tale unione, erano nati 2 figli: Persona_21
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 58); ,
[...] Persona_22 nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 59).
Dalla relazione tra e erano nati 2 figli, odierni Persona_21 Controparte_7 ricorrenti: , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. Parte_23 in atti n° 61) e , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Parte_24 doc. in atti n° 62).
Il 25.09.1987, aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_22 Persona_23 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 63) e, da tale unione, erano nata, il10.07.1995,
[...]
ricorrente (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 64). Persona_24
6 Dalla relazione tra e erano nati due figli, odierni Parte_19 Persona_25 ricorrenti: , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Controparte_2 doc. in atti n° 65) e nata l'[...] (Cfr. Certificato di Parte_26 nascita brasiliano - doc. in atti n° 66)
Il 12.04.1966 aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_15 Controparte_8 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 67) e, da tale unione, erano nati 3 figli, odierni ricorrenti:
, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in Controparte_3 atti n° 68); , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano Controparte_4
- doc. in atti n° 69); , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_27 brasiliano - doc. in atti n° 70).
Il 2.04.1994, aveva sposato Controparte_4 Persona_26
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 71) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti: , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_28 brasiliano - doc. in atti n° 72) e , nata il [...] (Cfr. Certificato Persona_1 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 73).
Il 18.05.1962, aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio Persona_16 Persona_27 brasiliano - doc. in atti n° 74) e, da tale unione, erano nati 2 figli: nato il Persona_28
26.04.1963 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 75) e Persona_29 nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 76).
Il 4 agosto 1989 aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_28 CP_9 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 77) e, da tale unione, erano nati 3 figli, odierni ricorrenti:
nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Parte_29 doc. in atti n° 78); nato il [...] (Cfr. Certificato Parte_30 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 79); nato il Parte_31
12.08.1994 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 80).
Il 17.10.1997 aveva sposato (Cfr. Certificato Persona_29 Controparte_10 di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 81) e, da tale unione, erano nato, il 09.05.2001, l'odierno ricorrente, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 82). Parte_36
• In particolare, sulla discendenza di : Parte_34
Il 09.06.1925, aveva sposato (Cfr. Parte_34 Persona_30
Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 30) e, da tale unione, erano nati 2 figli:
[...]
nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in Persona_31 Parte_13 atti n° 31) e , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° Parte_37
32).
7 Il 19.01.1955, aveva sposato (Cfr. Persona_31 Parte_13 Persona_32
Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 33) e, da tale unione, erano nati 2 figli:
[...] ricorrente, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_38 brasiliano - doc. in atti n° 34) e nato l'[...] (Cfr. Certificato Parte_39 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 35). CP Dalla relazione tra e e erano nati 2 Parte_13 Controparte_12 figli, odierni ricorrenti: nato il [...] (Cfr. Certificato di Parte_14 nascita brasiliano - doc. in atti n° 36) e nato il [...] (Cfr. Parte_15
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 37).
Dalla relazione tra ed erano nato, il Parte_39 Persona_33
27.06.2000, odierno ricorrente (Cfr. Certificato di nascita Parte_16 brasiliano - doc. in atti n° 38).
Il 26.04.1947, aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio Parte_37 CP_13 brasiliano - doc. in atti n° 39) e, da tale unione, erano nata, il 17.01.1950, Persona_34
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 40).
[...]
L'08.05.1976, aveva sposato Persona_34 Persona_35
(Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 41) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti: nato l'[...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_17 Parte_17 brasiliano - doc. in atti n° 42) e nato il [...] (Cfr. Parte_18
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 43).
• In particolare, sulla discendenza di : Persona_7
Il 30.07.1938, aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano Persona_7 Persona_36
- doc. in atti n° 9) e, da tale unione, erano nata, il 30.04.1939, (Cfr. Certificato Persona_37 di nascita brasiliano - doc. in atti n° 10).
Il 07.12.1962, aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_37 Persona_38 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 11) e, da tale unione, erano nati 3 figli, odierni ricorrenti:
, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti Parte_1
n° 12); , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. Parte_40 in atti n° 13); , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Parte_3 doc. in atti n° 14).
Il 09.03.1980, aveva sposato (Cfr. Certificato Parte_1 Persona_39 di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 15) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti:
nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° Parte_4
16) e nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. Parte_5
8 in atti n° 17).
Il 28.09.1980, aveva sposato (Cfr. Certificato di Parte_40 Persona_40 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 18) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti:
nato l'[...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 19) Parte_6 ed nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° Parte_7
20).
• In particolare, sulla discendenza di : Persona_8
Il 26.12.1940, aveva sposato (Cfr. Certificato di matrimonio Persona_8 CP_14 brasiliano - doc. in atti n° 21) e, da tale unione, era nata, il 14.11.1945, (Cfr. Persona_41
Certificato di nascita brasiliano - doc. in atti n° 22).
Il 29.11.1945, aveva sposato (Cfr. Certificato di Persona_41 Persona_42 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 23) e, da tale unione, erano nati 2 figli, odierni ricorrenti:
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. in Parte_8 atti n° 24) e , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_9 brasiliano - doc. in atti n° 25).
Il 29.05.1998, aveva sposato (Cfr. Certificato di Parte_8 Parte_8 Persona_43 matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 26) e, da tale unione, erano nati 3 figli, odierni ricorrenti:
, nato il 23.10. 2000 (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - doc. Parte_10 Pt_8 in atti n° 27); , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano - Parte_11 doc. in atti n° 28) e , nato il [...] (Cfr. Certificato di Parte_12 nascita brasiliano - doc. in atti n° 29).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, alcuni di loro con passaggi generazionali in linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale e per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, una parte dei ricorrenti (nello specifico: tutti i discendenti di
, ovvero , , Persona_7 Parte_1 Parte_40 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
tutti i discendenti di , ovvero Parte_7 Parte_34 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Pt_16 Parte_16
e ) argomentava
[...] Parte_17 Parte_18 che il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di tale cittadinanza è possibile solo in via giudiziale, evidenziando, all'interno dei descritti passaggi intergenerazionali la presenza di un
9 passaggio per linea femminile, antecedente all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, data la chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. “di linea materna”, tale condizione, legittimerebbe, di per sé, gli odierni ricorrenti ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Sempre sull'interesse ad agire, i restanti ricorrenti hanno evidenziato di avere invano ripetutamente presentato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso i Consolati italiani in Brasile (competenti per territorio, ovvero quelli di San Paolo e di Curitiba), sia attraverso il sistema telematico Prenot@mi, che a mezzo posta raccomandata e, pertanto, “in ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto soggettivo”, hanno argomentato di essere stati “costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana”
Il , in persona del ministro in carica, non si è costituito in giudizio, pertanto va Controparte_5 dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6 marzo 2025, la difesa dei ricorrenti si riportava “alla nota mediante la quale è stata depositata la prova degli ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare e l'aggiornamento del sito web del di San Paolo, alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo”, chiedendo Pt_41
l'accoglimento del ricorso ed il Giudice, riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n° 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali il capostipite in luogo di sia stato Persona_2 generalizzato come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_10 medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
10 è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_15 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_15
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n° 555 del
1912 e dall'attuale legge n° 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n° 25317 del 24 agosto 2022).
11 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n° 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n° 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della
12 tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n° 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n° 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n° 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima,
13 perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n° 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n° 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n° 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n° 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo
14 tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Pt_42 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n° 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib.
Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non
è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non
è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, essendo nel caso de quo essendo intervenuto, in epoca precostituzionale, due serie di passaggi generazionali per linea femminile, va ritenuto che e , figlie Persona_7 Parte_34 del dante causa (il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato Persona_2 naturalizzato cittadino brasiliano), nate in Brasile, rispettivamente nel 1910 e nel 1899, hanno trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana ai loro figli, (nata nel 1939), Persona_37 [...]
(nato nel 1926) e (nata nel 1928), venuti tutti alla Persona_44 Parte_37 luce in epoca precostituzionale.
Ne segue che da tali passaggi generazionali per linea femminile, il diritto alla cittadinanza italiana, sia stato trasmesso ininterrottamente ai discendenti di e (a loro volta Persona_7 Parte_34 discendenti del dante causa ), sino agli odierni ricorrenti , Persona_2 Parte_1
, , Parte_40 Parte_3 Parte_4 Parte_5
15 tutti i discendenti di Parte_4 Parte_6 Parte_7 Pt_34
, ovvero
[...] Parte_13 Parte_14 [...]
e Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
. Parte_18
In merito ai restanti ricorrenti, va provata la loro discendenza diretta per linea paterna da avo italiano, attraverso una serie di passaggi, in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n° 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n° 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, in tal caso, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_5
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la domanda presentata dai ricorrenti che, nel caso de quo, non sono interessati in passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
16 Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n°
91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai competenti Consolati brasiliani per territorio di residenza, ovvero a quello di San Paolo e Curitiba.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di oltre 12 anni, indicando sul proprio sito istituzionale che, ad oggi,
“il di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti Pt_41 entrati nella fila dell'anno 2011(doc. 91)”, mentre “il di Curitiba sta convocando i Pt_41 richiedenti cui è stato assegnato numero progressivo compreso tra 57.000 e 60.000 (doc. 92)”.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n°88, nonché docc. Versati telematicamente il 21.02.2025) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione
(effettuato, in più tentativi, da tutti i ricorrenti, attraverso il servizio consolare telematico
“Prenot@mi”, nei periodi compresi tra i mesi di luglio e dicembre 2023 e tra dicembre 2024 e gennaio
2025) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La difesa ha dunque allegato le informazioni, estratte dai siti web consolari, grazie alle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande riconoscimento iure sanguinis presentate ai a San Paolo ed a Curitiba sono ampiamente superiori ai Parte_43 previsti 730 giorni (Cfr. docc. in atti n° 87-89-90-91-92).
Altresì, tutti i ricorrenti, accertata la paralisi del servizio telematico di prenotazione, hanno dato prova di avere ugualmente tentato, nel 2023, l'inoltro cartaceo del “MODULO DI RICHIESTA
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA” (a mezzo raccomandate A/R, indirizzate ai Consolati interessati - Cfr. doc. 88), senza ottenere alcuna risposta.
A tal proposito, se è pur vero che il non ha legittimamente dato alcun riscontro alla richiesta Pt_41 dei ricorrenti, effettuata a mezzo raccomandata A/R, essendo come unica modalità di inoltro ammessa quella telematica, va preso atto del fatto che questi, ritenendo negato un proprio diritto, abbiano tentato di effettuare un ulteriore sforzo, al fine di potere accedere al servizio di prenotazione auspicato.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari italiane in Brasile, non siano in
17 grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 9 anni. Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli
Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta di tutti i ricorrenti “per via paterna” dell'antenato nativo cittadino italiano e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo sino ad essi, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato nel Comune di Reggio Calabria, il 29 Persona_2 novembre 1863 (Cfr. doc. in atti n° 01) e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 03).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
15 luglio 2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON risulta, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o , figlio di Persona_2 Persona_10
e di , originario dell , nato il [...]”. Persona_4 Persona_3 Pt_43
In quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e ai Persona_2 relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
18 - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
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, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_4 Persona_1 [...]
, , Parte_27 Parte_28 [...]
Parte_29 Parte_30 Pt_29
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[...] Parte_31 Parte_32
, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...] Parte_33 presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_5 CP_16 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 5 aprile 2025.
Il Giudice unico
Flavio Tovani
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