CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
TT. Enrico Schiavon Presidente
TT.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 630/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelica Maria Nicotina e Giuseppe Farina ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, Via Enrico degli Scrovegni n. 29;
appellante;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Surace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piove di Sacco, Via Gauslino n. 47/1
appellato e appellante incidentale;
e contro
(CF Controparte_2 C.F._2
(CF ) Controparte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Giovanbattista Carnibella ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Padova Via Enrico degli Scrovegni n. 29; appellate e appellanti incidentali.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 603/24 del Tribunale di Padova del giorno 11 marzo 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento alla parte in cui ha accolto le domande attoree, rigettare integralmente le domande formulate da , perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite Controparte_1 di alcun supporto probatorio, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4, comma Ibis, DM 55/2014, comprese le spese della fase cautelare e di CTU. In. via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per interpello, già articolata in atto di citazione in appello, indicando come testimone la Sig.ra
, residente in [...], sulle seguenti Testimone_1 circostanze:
1. Vero che, quale condòmino del sito in Padova, Parte_1 via XX Settembre 67- 75, con mail del 22.7.2020 Lei informava l'amministratore condominiale TT. della esistenza di una CILA per l'esecuzione CP_4 dei lavori di ristrutturazione interna di cui alla ricevuta REP_PROV_PD/PD- SUPRO/0107891, come da doc. 4 che si rammostra;
2. Vero che la prima ed unica comunicazione avente ad oggetto una SCIA n. 2020/05641 alternativa al permesso di costruire (pratica S.U.A.P.:
- 29092020 — 0957) per la realizzazione di un terrazzo C.F._1 aggettante sulla facciata prospicente il canale della unità immobiliare di sua proprietà risale al 7.1.2021;
3. Vero che la Sua dante causa Sig.ra l'aveva informata di Parte_2 aver richiesto all'assemblea l'autorizzazione alla costruzione, nell'immobile poi da lei acquistato, di terrazzo aggettante sul lato prospiciente il canale e che tale autorizzazione era stata negata dall'assemblea;
4. Vero che, nella veste di cui al capitolo n. 1, comunicava in data 19.10.2020 all'amministratore condominiale la posa sulla facciata condominiale di apparecchio multifunzione (pompa di calore e condizionatore Baxi), come da mail che si rammostra (doc. 19);
5. Vero che l'amministratore, TT. Le comunicava che il CP_4 macchinario di cui al punto precedente avrebbe dovuto essere posizionato sulla veletta sotto la finestra, ossia nella medesima posizione già occupata dall'unità esterna della proprietà , sua dante causa;
Parte_2
6. Vero che, contrariamente a quanto indicatoLe, Lei faceva installare due unità esterne, una sulla veletta di colorazione grigia e una sulla parete a mattoni, come da doc. n. 11 che si rammostra;
7. Vero che durante l'assemblea di condominio del 24.6.2021 i condòmini richiedevano che il sig. si attenesse alle regole di cui all'art. 2, ultimo CP_1 capoverso del regolamento condominiale, modificando il colore delle nuove tapparelle e l'incasso dei nuovi serramenti, come da doc. 20 che si rammostra;
8. Vero che a tutto il 6 dicembre 2021, Lei ha omesso di modificare l'incasso dei serramenti e il colore delle tapparelle, come contestato nel verbale di assemblea di cui al capitolo che precede. Si chiede inoltre la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
9. Vero che nel mese di giugno del 2021 Lei, in qualità di proprietaria di una unità immobiliare all'interno del avvisava Parte_1
l'amministratore, TT , di voler installare l'unità esterna del CP_4 condizionatore sulla facciata lato sud del;
Parte_1
10. Vero che il dott. Le comunicava che il posizionamento di detta unità CP_4 esterna poteva avvenire solo sulla veletta a colorazione grigia sotto la finestra;
11. Vero che Lei ha proceduto all'installazione dell'unità esterna in conformità alle indicazioni rese dall'Amministratore. Ci si oppone, per i motivi già esposti sulle prove (interpello e testi) ex adverso offerte in 1° grado in quanto irrilevanti e inconferenti ai fini del decidere.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Voglia ma Corte di Appello adita: Pt_3 l.rigettare l'appello del , confermando la sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova 603/2014; 2.in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, rigettare, in ogni caso, l'appello principale, confermando la sentenza di primo grado;
2.1. in via istruttoria, come da istanze reiterate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. con la comparsa di risposta fase di appello [In via istruttoria, pertanto, ove non già confermata la sentenza di primo grado con il rigetto del gravame principale, ammettere le prove richieste con la memoria 183 n. 2 cpc: richiesta c.t.u. sui quesiti lettere b,c,d, e quesito lett. a per le seguenti parti: a)accertare la compatibilità delle opere dell'attore e per cui è causa CP_1
[trasformazione di finestra in porta finestra e realizzazione di poggiolo a sbalzo come da pratica edilizia codice REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0156306 docc. 02- 02B-02C ...] anche alla luce dei precedenti interventi (tra cui modifiche finestre, apposizione motori di condizionamento) effettuati da altri condomini sulla stessa facciata rispetto al progetto originario ovvero alla luce degli interventi di modifica e trasformazione autorizzati dalla assemblea con delibera 16.9.2021 (lato facciata civici 67-75) ed anche tenuto conto del principio sancito da Cassazione civile sez. II Ord., 26/05/2021, n. 14598 ... nonché prova per interpello e testi articolata sui capitoli da 1 a 9 della memoria 183 n. 2, con i testi ivi indicati ed abilitazione alla prova del contrario articolata con la memoria 183 n. 3 c.p.c. ];
3. dichiarare inammissibile l'appello incidentale delle convenute appellate
[...]
e e comunque rigettarlo. CP_3 Controparte_2
Con riconoscimento integrale delle spese del grado.”
Conclusioni nell'interesse delle appellate:
“Voglia l'Illma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello principale, cui integralmente si aderisce, nonché del presente appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto le domande attoree e, per l'effetto - rigettare integralmente le domande formulate da , Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio con condanna alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014, comprese le spese della fase cautelare e di CTU”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , condomino del ,ha Controparte_1 Controparte_5 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il Condominio e le sigg.re ed , condomine, impugnando la delibera CP_2 Controparte_3 condominiale assunta in data 21.1.2021, che gli vietava di eseguire le opere edilizie di cui alla S.C.I.A PDC del 5.1.2021, per asserita lesione del decoro architettonico dell'edificio, nonché del diritto di accedere al cortile comune e ad area di proprietà esclusiva delle per posizionare il cantiere CP_2 finalizzato allo svolgimento dei predetti lavori edili e chiedendo altresì il risarcimento del danno.
2. Si costituivano in giudizio, con separate difese, il e le sigg.re Parte_1
chiedendo la reiezione delle domande avversarie. CP_6
3. L'attore, con note scritte depositate in data 29.09.2021, chiedeva altresì la dichiarazione di nullità del regolamento condominiale nella parte in cui obbligava i singoli condomini a richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'assemblea condominiale per eseguire gli interventi anche in deroga agli articoli 1102 e/o 1122 c.c.
4. Il Tribunale, disposta la consulenza tecnica, all'esito della quale il CTU concludeva nel senso che i lavori previsti nella SCIA non alteravano il decoro e l'estetica dell'edificio e che per attuarli era necessario occupare temporaneamente gli spazi condominiali e transitando attraverso l'area di proprietà delle sigg.re , accoglieva le domande di parte attrice, ad CP_6 esclusione della pretesa risarcitoria.
5. Contro la sentenza il ha proposto appello affidato ai seguenti Parte_1 cinque motivi di impugnazione.
“1. omessa pronuncia e/o motivazione su punto decisivo della controversia: conformità della deliberazione assembleare del 20.01.2021 al regolamento contrattuale del condominio xx settembre;
con questo motivo il sostiene che l'assemblea, in forza del regolamento abbia Parte_1 un potere di autorizzazione / veto sui lavori proposti dai condomini e che il Tribunale non ne abbia tenuto conto valutando la delibera del 20.1.2021;
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1137 cc: limite al sindacato dell'autorità giudiziaria. inammissibilità e illegittimità della disposta ctu. inutilizzabilità della documentazione acquisita in violazione degli oneri probatori dell'attore; con questo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado perché non ha considerato che la verifica della lesività o meno al decoro architettonico e della stabilità dell'edificio sarebbe, in forza del regolamento contrattuale di , sottratta al sindacato dell'Autorità Parte_1 giudiziaria e che quindi la CTU non avrebbe dovuto essere ammessa perché illegittima;
3. violazione e/o falsa applicazione di norma imperativa (art. 1122 c.c.); con questo motivo viene censurata la sentenza di primo grado perché non ha applicato correttamente l'art. 1122 c.c., nella lettura che ne da' parte appellante, sostenendo che l'amministratore non sia stato debitamente informato relativamente ai lavori e che l'assemblea condominiale non avrebbe potuto derogare alla norma imperativa predetta, sicchè, avendo la deliberazione vietato i lavori, il Tribunale non avrebbe potuto valutarne l'impatto tramite CTU, per intervenuta preclusione negoziale costituita dalla delibera assembleare;
4. omessa e/o apparente motivazione su fatto decisivo della ctu: violazione della stabilità, del decoro e delle linee architettoniche della facciata del condominio;
con questo motivo si sostiene che la CTU abbia espresso solamente un'opinione personale in relazione alla lesività dei lavori rispetto all'estetica dell'edificio e non una valutazione di ordine tecnico;
5. sulla mancata ammissione delle prove orali richieste dal Parte_1 xx settembre”; con questo motivo parte appellante insiste per l'ammissione delle prove testimoniali già richieste in primo grado e respinte senza adeguata motivazione.
6. Si costituiva nel giudizio di appello il sig. , il quale chiedeva Controparte_1 la reiezione dell'appello avversario e la conferma dell'appellata sentenza;
proponeva altresì impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento del gravame principale, avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda subordinata di nullità del regolamento contrattuale perché tardiva e non omogenea rispetto alla domanda principale di annullamento dell'impugnata delibera condominiale.
7. Si costituivano in giudizio le sigg.re , le quali aderivano ai motivi CP_2 di appello dispiegati dal e proponevano altresì, appello incidentale Parte_1 volto alla riforma del capo della sentenza che aveva accertato il diritto di accedere all'area di loro proprietà, chiedendo altresì la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese processuali.
8.I cinque motivi di appello principale, esaminabili congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
E' indubbio che il regolamento condominiale contrattuale imponeva al CP_1
l'obbligo di richiedere previamente all'assemblea condominiale la autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui alla S.C.I.A. ottenuta, riguardanti le modifiche forometriche con trasformazione di due finestre in porte finestre mediante abbattimento di due distinte porzioni di muratura perimetrale condominiale e la realizzazione di un poggiolo al primo piano e modifiche forometriche, ma ciò non significa che egli sia tenuto a conformarsi al diniego di autorizzazione senza poterlo sottoporre al sindacato di legittimità, ove tale delibera sia stata adottata in violazione delle norme codicistiche e/o regolamentari che disciplinano i presupposti in presenza dei quali quell'intervento deve ritenersi consentito.
Nel caso in esame risulta ex actis che il regolamento condominiale del
, redatto con atto pubblico nel 1986 e Controparte_5 richiamato nell'atto di acquisto della proprietà attorea, stabilisce all'ultimo capoverso dell'art. 2) che “gli avvolgibili, le finestre e i restanti serramenti delle medesime, le serrande degli appartamenti e questi stessi sono di proprietà particolare dei Condomini con l'obbligo però di rispettare le decisioni dell'assemblea allo scopo di non alterare con le innovazioni l'estetica originaria dell'immobile” e prosegue al successivo art. 4 stabilendo che “Ciascun condomino non potrà, nella porzione di edificio a lui appartenente, eseguire opere che possano recare danno alle parti comuni della casa e così alterare la stabilità, il decoro o le linee architettoniche di questo.” Il successivo art. 32 lett. f) del detto regolamento prevede poi la competenza dell'assemblea a deliberare “sulle norme alle quali tutti i Condomini devono attenersi a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato delle cose comuni e del decoro dell'edificio”.
L'art. 1122 c.c. consente al singolo condomino di eseguire nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, opere che non rechino danno alle parti comuni e non determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Come si desume agevolmente dal loro tenore letterale, le clausole n. 2 e n. 4 del regolamento non contengono disposizioni che derogano alla previsione di cui all'art. 1122 c.c. Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore al fine di verificare se le opere da questi realizzate, la cui autorizzazione è stata negata dall'assemblea del 21.1.2021 la cui delibera è stata impugnata, sono lesive del decoro e/o in contrasto con la stabilità, il decoro o le linee architettoniche della facciata e/o possono pregiudicare la stabilità dell'edificio, il decoro o le linee architettoniche ovvero se esse determinano un deprezzamento dell'intero fabbricato. Del pari correttamente è stato affidato al C.T.U. l'incarico di verificare se per la realizzazione degli interventi sia indispensabile (ovvero vi possano essere soluzioni alternative) accedere, relativamente alla parte di struttura del poggiolo meno profonda, ai fini della messa in sicurezza del cantiere con l'installazione di strutture temporanee di protezione (ponteggi) e per poter eseguire l'opera a sbalzo, al cortile/terrazzo situato lungo il Naviglio Interno e contiguo all'unità a Piano Terra contraddistinta con particella catastale n. 576 sub 67 nonchè, per la parte di struttura a sbalzo più profonda, al cortile per poter posizionare le strutture di protezione di cantiere in CP_7 corrispondenza della porta che collega l'atrio di ingresso a piano terra con il cortile/terrazzo esterno comune.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di accertare la legittimità, ai sensi dell'art. 1122 c.c. e delle citate clausole regolamentari, delle opere di cui alla S.C.I.A PDC del 5.1.2021, atteso che le stesse non risultano in contrasto con la stabilità, il decoro e le linee architettoniche della facciata , né CP_7 pregiudicano la stabilità e la statica dell'edificio.
Si deve concludere pertanto, che la delibera impugnata è illegittima, in quanto adottata in violazione dell'art. 1122 c.c.
9. L'appello incidentale svolto dalle sig.re è infondato, dal momento
CP_6 che le opere di cantiere che graverebbero sulla proprietà sono
CP_6 temporanee e necessarie per mettere in sicurezza il cantiere, come accertato dal CTU, il quale, inoltre, ha escluso che dall'esecuzione dei lavori possano derivare danni alla proprietà in ragione della irrisoria riduzione
CP_6 dell'irraggiamento e della indimostrata diminuzione di valore, per la costruzione del poggiolo, sicchè, non si ravvisa nelle opere di cui alla SCIA di parte appellata alcuna fonte di pregiudizio alla proprietà .
CP_6
Anche le spese, come liquidate e imposte in primo grado, debbono essere confermate stante la soccombenza del e delle sigg.re . Parte_1 CP_6 10. L'appello incidentale del all'accoglimento Controparte_8 dell'appello principale, che è stato respinto, deve considerarsi assorbito.
11. La reiezione dei motivi di appello principali e incidentali comporta la conferma integrale dell'appellata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza delle parti appellanti e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello principale e gli appelli incidentali e conferma l'appellata sentenza;
2) condanna le parti appellanti solidalmente a rifondere a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in € 4.000, oltre alle spese generali 15%, cpa e iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale e incidentale. Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025.
Il Presidente TTor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
TT. Enrico Schiavon Presidente
TT.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 630/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelica Maria Nicotina e Giuseppe Farina ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, Via Enrico degli Scrovegni n. 29;
appellante;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Surace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piove di Sacco, Via Gauslino n. 47/1
appellato e appellante incidentale;
e contro
(CF Controparte_2 C.F._2
(CF ) Controparte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Giovanbattista Carnibella ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Padova Via Enrico degli Scrovegni n. 29; appellate e appellanti incidentali.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 603/24 del Tribunale di Padova del giorno 11 marzo 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento alla parte in cui ha accolto le domande attoree, rigettare integralmente le domande formulate da , perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite Controparte_1 di alcun supporto probatorio, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4, comma Ibis, DM 55/2014, comprese le spese della fase cautelare e di CTU. In. via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per interpello, già articolata in atto di citazione in appello, indicando come testimone la Sig.ra
, residente in [...], sulle seguenti Testimone_1 circostanze:
1. Vero che, quale condòmino del sito in Padova, Parte_1 via XX Settembre 67- 75, con mail del 22.7.2020 Lei informava l'amministratore condominiale TT. della esistenza di una CILA per l'esecuzione CP_4 dei lavori di ristrutturazione interna di cui alla ricevuta REP_PROV_PD/PD- SUPRO/0107891, come da doc. 4 che si rammostra;
2. Vero che la prima ed unica comunicazione avente ad oggetto una SCIA n. 2020/05641 alternativa al permesso di costruire (pratica S.U.A.P.:
- 29092020 — 0957) per la realizzazione di un terrazzo C.F._1 aggettante sulla facciata prospicente il canale della unità immobiliare di sua proprietà risale al 7.1.2021;
3. Vero che la Sua dante causa Sig.ra l'aveva informata di Parte_2 aver richiesto all'assemblea l'autorizzazione alla costruzione, nell'immobile poi da lei acquistato, di terrazzo aggettante sul lato prospiciente il canale e che tale autorizzazione era stata negata dall'assemblea;
4. Vero che, nella veste di cui al capitolo n. 1, comunicava in data 19.10.2020 all'amministratore condominiale la posa sulla facciata condominiale di apparecchio multifunzione (pompa di calore e condizionatore Baxi), come da mail che si rammostra (doc. 19);
5. Vero che l'amministratore, TT. Le comunicava che il CP_4 macchinario di cui al punto precedente avrebbe dovuto essere posizionato sulla veletta sotto la finestra, ossia nella medesima posizione già occupata dall'unità esterna della proprietà , sua dante causa;
Parte_2
6. Vero che, contrariamente a quanto indicatoLe, Lei faceva installare due unità esterne, una sulla veletta di colorazione grigia e una sulla parete a mattoni, come da doc. n. 11 che si rammostra;
7. Vero che durante l'assemblea di condominio del 24.6.2021 i condòmini richiedevano che il sig. si attenesse alle regole di cui all'art. 2, ultimo CP_1 capoverso del regolamento condominiale, modificando il colore delle nuove tapparelle e l'incasso dei nuovi serramenti, come da doc. 20 che si rammostra;
8. Vero che a tutto il 6 dicembre 2021, Lei ha omesso di modificare l'incasso dei serramenti e il colore delle tapparelle, come contestato nel verbale di assemblea di cui al capitolo che precede. Si chiede inoltre la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
9. Vero che nel mese di giugno del 2021 Lei, in qualità di proprietaria di una unità immobiliare all'interno del avvisava Parte_1
l'amministratore, TT , di voler installare l'unità esterna del CP_4 condizionatore sulla facciata lato sud del;
Parte_1
10. Vero che il dott. Le comunicava che il posizionamento di detta unità CP_4 esterna poteva avvenire solo sulla veletta a colorazione grigia sotto la finestra;
11. Vero che Lei ha proceduto all'installazione dell'unità esterna in conformità alle indicazioni rese dall'Amministratore. Ci si oppone, per i motivi già esposti sulle prove (interpello e testi) ex adverso offerte in 1° grado in quanto irrilevanti e inconferenti ai fini del decidere.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Voglia ma Corte di Appello adita: Pt_3 l.rigettare l'appello del , confermando la sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova 603/2014; 2.in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, rigettare, in ogni caso, l'appello principale, confermando la sentenza di primo grado;
2.1. in via istruttoria, come da istanze reiterate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. con la comparsa di risposta fase di appello [In via istruttoria, pertanto, ove non già confermata la sentenza di primo grado con il rigetto del gravame principale, ammettere le prove richieste con la memoria 183 n. 2 cpc: richiesta c.t.u. sui quesiti lettere b,c,d, e quesito lett. a per le seguenti parti: a)accertare la compatibilità delle opere dell'attore e per cui è causa CP_1
[trasformazione di finestra in porta finestra e realizzazione di poggiolo a sbalzo come da pratica edilizia codice REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0156306 docc. 02- 02B-02C ...] anche alla luce dei precedenti interventi (tra cui modifiche finestre, apposizione motori di condizionamento) effettuati da altri condomini sulla stessa facciata rispetto al progetto originario ovvero alla luce degli interventi di modifica e trasformazione autorizzati dalla assemblea con delibera 16.9.2021 (lato facciata civici 67-75) ed anche tenuto conto del principio sancito da Cassazione civile sez. II Ord., 26/05/2021, n. 14598 ... nonché prova per interpello e testi articolata sui capitoli da 1 a 9 della memoria 183 n. 2, con i testi ivi indicati ed abilitazione alla prova del contrario articolata con la memoria 183 n. 3 c.p.c. ];
3. dichiarare inammissibile l'appello incidentale delle convenute appellate
[...]
e e comunque rigettarlo. CP_3 Controparte_2
Con riconoscimento integrale delle spese del grado.”
Conclusioni nell'interesse delle appellate:
“Voglia l'Illma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello principale, cui integralmente si aderisce, nonché del presente appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto le domande attoree e, per l'effetto - rigettare integralmente le domande formulate da , Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio con condanna alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014, comprese le spese della fase cautelare e di CTU”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , condomino del ,ha Controparte_1 Controparte_5 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il Condominio e le sigg.re ed , condomine, impugnando la delibera CP_2 Controparte_3 condominiale assunta in data 21.1.2021, che gli vietava di eseguire le opere edilizie di cui alla S.C.I.A PDC del 5.1.2021, per asserita lesione del decoro architettonico dell'edificio, nonché del diritto di accedere al cortile comune e ad area di proprietà esclusiva delle per posizionare il cantiere CP_2 finalizzato allo svolgimento dei predetti lavori edili e chiedendo altresì il risarcimento del danno.
2. Si costituivano in giudizio, con separate difese, il e le sigg.re Parte_1
chiedendo la reiezione delle domande avversarie. CP_6
3. L'attore, con note scritte depositate in data 29.09.2021, chiedeva altresì la dichiarazione di nullità del regolamento condominiale nella parte in cui obbligava i singoli condomini a richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'assemblea condominiale per eseguire gli interventi anche in deroga agli articoli 1102 e/o 1122 c.c.
4. Il Tribunale, disposta la consulenza tecnica, all'esito della quale il CTU concludeva nel senso che i lavori previsti nella SCIA non alteravano il decoro e l'estetica dell'edificio e che per attuarli era necessario occupare temporaneamente gli spazi condominiali e transitando attraverso l'area di proprietà delle sigg.re , accoglieva le domande di parte attrice, ad CP_6 esclusione della pretesa risarcitoria.
5. Contro la sentenza il ha proposto appello affidato ai seguenti Parte_1 cinque motivi di impugnazione.
“1. omessa pronuncia e/o motivazione su punto decisivo della controversia: conformità della deliberazione assembleare del 20.01.2021 al regolamento contrattuale del condominio xx settembre;
con questo motivo il sostiene che l'assemblea, in forza del regolamento abbia Parte_1 un potere di autorizzazione / veto sui lavori proposti dai condomini e che il Tribunale non ne abbia tenuto conto valutando la delibera del 20.1.2021;
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1137 cc: limite al sindacato dell'autorità giudiziaria. inammissibilità e illegittimità della disposta ctu. inutilizzabilità della documentazione acquisita in violazione degli oneri probatori dell'attore; con questo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado perché non ha considerato che la verifica della lesività o meno al decoro architettonico e della stabilità dell'edificio sarebbe, in forza del regolamento contrattuale di , sottratta al sindacato dell'Autorità Parte_1 giudiziaria e che quindi la CTU non avrebbe dovuto essere ammessa perché illegittima;
3. violazione e/o falsa applicazione di norma imperativa (art. 1122 c.c.); con questo motivo viene censurata la sentenza di primo grado perché non ha applicato correttamente l'art. 1122 c.c., nella lettura che ne da' parte appellante, sostenendo che l'amministratore non sia stato debitamente informato relativamente ai lavori e che l'assemblea condominiale non avrebbe potuto derogare alla norma imperativa predetta, sicchè, avendo la deliberazione vietato i lavori, il Tribunale non avrebbe potuto valutarne l'impatto tramite CTU, per intervenuta preclusione negoziale costituita dalla delibera assembleare;
4. omessa e/o apparente motivazione su fatto decisivo della ctu: violazione della stabilità, del decoro e delle linee architettoniche della facciata del condominio;
con questo motivo si sostiene che la CTU abbia espresso solamente un'opinione personale in relazione alla lesività dei lavori rispetto all'estetica dell'edificio e non una valutazione di ordine tecnico;
5. sulla mancata ammissione delle prove orali richieste dal Parte_1 xx settembre”; con questo motivo parte appellante insiste per l'ammissione delle prove testimoniali già richieste in primo grado e respinte senza adeguata motivazione.
6. Si costituiva nel giudizio di appello il sig. , il quale chiedeva Controparte_1 la reiezione dell'appello avversario e la conferma dell'appellata sentenza;
proponeva altresì impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento del gravame principale, avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda subordinata di nullità del regolamento contrattuale perché tardiva e non omogenea rispetto alla domanda principale di annullamento dell'impugnata delibera condominiale.
7. Si costituivano in giudizio le sigg.re , le quali aderivano ai motivi CP_2 di appello dispiegati dal e proponevano altresì, appello incidentale Parte_1 volto alla riforma del capo della sentenza che aveva accertato il diritto di accedere all'area di loro proprietà, chiedendo altresì la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese processuali.
8.I cinque motivi di appello principale, esaminabili congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
E' indubbio che il regolamento condominiale contrattuale imponeva al CP_1
l'obbligo di richiedere previamente all'assemblea condominiale la autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui alla S.C.I.A. ottenuta, riguardanti le modifiche forometriche con trasformazione di due finestre in porte finestre mediante abbattimento di due distinte porzioni di muratura perimetrale condominiale e la realizzazione di un poggiolo al primo piano e modifiche forometriche, ma ciò non significa che egli sia tenuto a conformarsi al diniego di autorizzazione senza poterlo sottoporre al sindacato di legittimità, ove tale delibera sia stata adottata in violazione delle norme codicistiche e/o regolamentari che disciplinano i presupposti in presenza dei quali quell'intervento deve ritenersi consentito.
Nel caso in esame risulta ex actis che il regolamento condominiale del
, redatto con atto pubblico nel 1986 e Controparte_5 richiamato nell'atto di acquisto della proprietà attorea, stabilisce all'ultimo capoverso dell'art. 2) che “gli avvolgibili, le finestre e i restanti serramenti delle medesime, le serrande degli appartamenti e questi stessi sono di proprietà particolare dei Condomini con l'obbligo però di rispettare le decisioni dell'assemblea allo scopo di non alterare con le innovazioni l'estetica originaria dell'immobile” e prosegue al successivo art. 4 stabilendo che “Ciascun condomino non potrà, nella porzione di edificio a lui appartenente, eseguire opere che possano recare danno alle parti comuni della casa e così alterare la stabilità, il decoro o le linee architettoniche di questo.” Il successivo art. 32 lett. f) del detto regolamento prevede poi la competenza dell'assemblea a deliberare “sulle norme alle quali tutti i Condomini devono attenersi a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato delle cose comuni e del decoro dell'edificio”.
L'art. 1122 c.c. consente al singolo condomino di eseguire nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, opere che non rechino danno alle parti comuni e non determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Come si desume agevolmente dal loro tenore letterale, le clausole n. 2 e n. 4 del regolamento non contengono disposizioni che derogano alla previsione di cui all'art. 1122 c.c. Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore al fine di verificare se le opere da questi realizzate, la cui autorizzazione è stata negata dall'assemblea del 21.1.2021 la cui delibera è stata impugnata, sono lesive del decoro e/o in contrasto con la stabilità, il decoro o le linee architettoniche della facciata e/o possono pregiudicare la stabilità dell'edificio, il decoro o le linee architettoniche ovvero se esse determinano un deprezzamento dell'intero fabbricato. Del pari correttamente è stato affidato al C.T.U. l'incarico di verificare se per la realizzazione degli interventi sia indispensabile (ovvero vi possano essere soluzioni alternative) accedere, relativamente alla parte di struttura del poggiolo meno profonda, ai fini della messa in sicurezza del cantiere con l'installazione di strutture temporanee di protezione (ponteggi) e per poter eseguire l'opera a sbalzo, al cortile/terrazzo situato lungo il Naviglio Interno e contiguo all'unità a Piano Terra contraddistinta con particella catastale n. 576 sub 67 nonchè, per la parte di struttura a sbalzo più profonda, al cortile per poter posizionare le strutture di protezione di cantiere in CP_7 corrispondenza della porta che collega l'atrio di ingresso a piano terra con il cortile/terrazzo esterno comune.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di accertare la legittimità, ai sensi dell'art. 1122 c.c. e delle citate clausole regolamentari, delle opere di cui alla S.C.I.A PDC del 5.1.2021, atteso che le stesse non risultano in contrasto con la stabilità, il decoro e le linee architettoniche della facciata , né CP_7 pregiudicano la stabilità e la statica dell'edificio.
Si deve concludere pertanto, che la delibera impugnata è illegittima, in quanto adottata in violazione dell'art. 1122 c.c.
9. L'appello incidentale svolto dalle sig.re è infondato, dal momento
CP_6 che le opere di cantiere che graverebbero sulla proprietà sono
CP_6 temporanee e necessarie per mettere in sicurezza il cantiere, come accertato dal CTU, il quale, inoltre, ha escluso che dall'esecuzione dei lavori possano derivare danni alla proprietà in ragione della irrisoria riduzione
CP_6 dell'irraggiamento e della indimostrata diminuzione di valore, per la costruzione del poggiolo, sicchè, non si ravvisa nelle opere di cui alla SCIA di parte appellata alcuna fonte di pregiudizio alla proprietà .
CP_6
Anche le spese, come liquidate e imposte in primo grado, debbono essere confermate stante la soccombenza del e delle sigg.re . Parte_1 CP_6 10. L'appello incidentale del all'accoglimento Controparte_8 dell'appello principale, che è stato respinto, deve considerarsi assorbito.
11. La reiezione dei motivi di appello principali e incidentali comporta la conferma integrale dell'appellata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza delle parti appellanti e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello principale e gli appelli incidentali e conferma l'appellata sentenza;
2) condanna le parti appellanti solidalmente a rifondere a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in € 4.000, oltre alle spese generali 15%, cpa e iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale e incidentale. Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025.
Il Presidente TTor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi