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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/11/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 991/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 991 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cinzia Di Antonio, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Teramo, al viale Bovio n. 50, presso lo studio del difensore,
- Attore
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Nobile Ranieri, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via dell'Asilo n. 3, presso lo studio dell'avv. Maria Assunta
Petrone,
- Convenuto
Oggetto: azione restitutoria
Conclusioni: all'udienza del 18 aprile 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 12 e
18 aprile 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio suo Parte_1
padre, , al fine di ottenerne la condanna alla restituzione e quindi al pagamento della CP_1
somma di 97.838,81 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, accessori e spese.
pagina 1 di 8 In particolare, parte attrice ha esposto che il Tribunale dei minorenni di l'Aquila, con decreto del 20 ottobre 2021, l'aveva nominata curatrice speciale dei minori ed , Persona_1 Parte_1
figli dell'odierno convenuto, nell'ambito del procedimento n. 156/2021 V.G., al fine di verificare la situazione patrimoniale degli stessi e la corretta gestione del loro patrimonio da parte del padre, essendo venuta a mancare la loro madre, (esercente la professione di medico). Persona_2
Parte attrice ha poi rappresentato che il Tribunale dei minori, a seguito della ricostruzione delle movimentazioni bancarie e delle somme di spettanza dei figli iure hereditatis, accreditate sul conto corrente paterno, con successivo decreto del 23 marzo 2022 rimuoveva CP_1 dall'amministrazione del patrimonio del figlio e dall'usufrutto legale sui beni spettanti allo Per_1
stesso, dando mandato alla curatrice per l'esperimento delle opportune azioni legali volte ad ottenere la restituzione dei crediti vantati da nei confronti del padre, mentre dichiarava il non luogo a Per_1
provvedere quanto al figlio , poiché divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, “fermo Pt_1
restando i crediti maturati dallo stesso nei confronti del genitore per effetto delle condotte di mala gestio poste in essere dallo stesso, che dovranno essere quantificati e richiesti nelle competenti sedi giudiziarie civili”.
Il predetto provvedimento veniva avversato da a mezzo di reclamo, di seguito CP_1
integralmente rigettato dalla Corte d'appello di L'Aquila con decreto del 22 settembre 2022. In particolare, la Corte adita – dinanzi alla quale si è comunque costituito anche - sulla Parte_1
scorta della ricostruzione effettuata dalla curatrice, osservava che le risorse dei figli del , Pt_1 particolarmente ingenti, non potessero essere liberamente gestite da quest'ultimo, il quale non avrebbe dovuto confondere le proprie sostanze con quelle pervenute ai figli iure hereditatis. I giudici reputavano, quindi, che il aveva disposto delle loro entrate per oltre otto anni senza le Pt_1
autorizzazioni ex lege previste, per un importo pari a 205.577,06 euro, sicché, non essendo i figli tenuti al mantenimento di loro stessi, il padre era tenuto all'integrale restituzione della predetta somma, poiché non avrebbe dovuto trattenere neppure le somme mensili per il pagamento delle rate di un mutuo in precedenza stipulato anche dalla loro madre, in quanto non autorizzato (il riferimento è al contratto di mutuo per 400.00,00 euro stipulato, in data 20 aprile 2011, con la da CP_2 CP_1
e da sua moglie, , unitamente ai coniugi e , sorella Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 di per l'acquisto di un immobile sito in Lanciano, alla via Santa Liberata). Per_2
Secondo la prospettazione di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, ad Parte_1
dovevano quindi essere restituiti 97.838,81 euro, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, tenuto conto della ripartizione della somma sopra indicata con il fratello , nonché della Per_1
maggiorazione derivante dalle somme corrisposte dall (Opera nazionale orfani Pt_2 Parte_3
pagina 2 di 8 sanitari italiani) pari a 4.050,56 euro e della detrazione della metà delle somme il cui prelievo era stato autorizzato dal Giudice Tutelare di Lanciano con provvedimenti, in atti, del 28 marzo 2014 (per 950,00 euro) e del 7 maggio 2014 (per 13.000,00 euro).
2. Si è costituito in giudizio , eccependo, preliminarmente, l'incompatibilità del CP_1
difensore avv. Cinzia Di Antonio per carenza di legitimatio ad causam, posto che, avendo la stessa ricoperto in precedenza la carica di curatrice speciale di e , non avrebbe Pt_1 Persona_1
potuto assumerne le difese.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, rappresentata la propria esposizione debitoria, in parte ereditata a seguito del decesso della moglie e richiamati i provvedimenti autorizzatori del Giudice Persona_2
Tutelare del 2014 (cfr. supra), parte convenuta ha dedotto l'erroneità della determinazione delle somme quantificate da parte attrice, posto che la curatrice avrebbe calcolato soltanto le somme di spettanza dei ragazzi, senza tener conto delle ingenti spese sostenute da lui sostenute, quale genitore superstite, per il loro dispendioso mantenimento quotidiano (anche in considerazione della sua situazione reddituale), per il pagamento della rata mensile del mutuo sopra indicato anche per conto dei figli, per le spese sostenute relative alla loro abitazione, sita in Lanciano, alla via Silone, cointestata con i ragazzi
(utenze, condominio, IMU, TARI, TARSU, manutenzione, etc.), nonché per i debiti contratti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile in via Santa Liberata, parimenti in comproprietà con i figli e . Per_1 Pt_1
Avuto riguardo a dette voci di spesa, a decorrere dalla data di apertura della successione materna, risalente al 28 giugno 2013, parte convenuta ha dunque avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dell'odierno attore, per ottenerne, segnatamente, la condanna al pagamento, in suo favore: - della somma di 69.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio;
Pt_1
- della complessiva somma di 21.140,83 euro quale quota parte del mutuo ipotecario gravante anche sul predetto (183,83 euro mensili oltre a ratei successivamente medio tempore maturandi);
- del complessivo importo di 11.528,33 euro, a titolo di rimborso di tutte le spese relative all'immobile di via Silone (cfr. supra);
- del complessivo importo di 7.124,58 euro, quale quota di spettanza del figlio minore delle Pt_1
spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile sito in c.da Santa Liberata, cointestato al predetto nella misura di 1/6.
In via subordinata, parte convenuta chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza delle rispettive contrapposte ragioni creditorie e, dichiarare, per l'effetto, la parziale compensazione tra il maggior credito del convenuto ed il minore ammontare spettante all'attore, condannando quindi quest'ultimo al pagina 3 di 8 pagamento del residuo importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito risarcitorio al soddisfo.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice ha rigettato la preliminare eccezione sollevata dalla parte convenuta, come da verbale in atti, ed assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. All'esito del relativo decorso, rilevato che, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, la causa appariva matura per la decisione, veniva fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 22 aprile 2024 questo giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
4. La domanda di parte attrice deve essere accolta.
Anzitutto, deve ritenersi accertato l'avvenuto conseguimento, da parte di , odierno CP_1
convenuto, di somme spettanti iure hereditatis al figlio , odierno attore, in Parte_1
conseguenza dell'apertura della successione di rispettivamente moglie e madre dei Persona_2
predetti, risalente al 28 giugno 2013. Tanto in ragione della ricostruzione elaborata, sul punto, dalla curatrice nel già menzionato procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni di Parte_1
L'Aquila e riproposta in questa sede, rispetto alla quale il convenuto non ha avanzato specifiche contestazioni. Invero, nel presente giudizio, le relative difese sono consistite nella formulazione di domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta contribuzione, in via esclusiva, al mantenimento del figlio e degli esborsi sostenuti per gli immobili in comproprietà Pt_1
con il predetto, pari agli importi partitamente indicati in comparsa di costituzione (cfr. supra), per i quali, in via gradata, il convenuto ha chiesto disporsi la compensazione con quanto dovuto all'odierno attore.
Segnatamente, in quella sede, la curatrice ha quantificato nell'importo di 205.577,06 euro le somme complessivamente spettanti iure hereditatis ad (divenuto maggiorenne nelle more del Parte_1
sopracitato giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni) ed al fratello , tuttavia Per_1
riscosse dal padre . Detta stima è stata effettuata dalla curatrice all'esito di una articolata CP_1
ed incontestata disamina degli estratti conto trimestrali del c/c del padre (105 mesi), di tutti i cedolini
(disponibili, a richiesta, in formato digitale), ENPAM (disponibili a richiesta in formato CP_5
digitale), dei rimborsi, del TFR, degli arretrati, delle indennità di mancato preavviso, delle mensilità erogate sino ad oggi e dei prospetti delle erogazioni ai fini di studio, hanno permesso di Pt_2
pagina 4 di 8 accertare l'esatto importo delle somme derivate ai minori dalla morte della madre (205.577,06 €).
Importi consistenti relativi ad arretrati, indennità di mancato preavviso, ferie non godute, stipendi non percepiti, TFR, rimborsi per crediti d'imposta (DOC 17) ed emolumenti corrisposti anche dal datore di lavoro della compianta, che non sono stati dichiarati, neppure in sede di inventario, dal CP_1
, ma percepiti che non sono stati dichiarati, neppure in sede di inventario, dal , ma
[...] CP_1
percepiti dal medesimo, come risulta dal proprio c/c n. 148951. D'altronde, risulta documentato CP_2
ed incontestato che il convenuto non abbia versato alcun importo in favore dei figli minori dal Pt_1
2014 al 2021 sul libretto di deposito, benché la relativa apertura fosse stata autorizzata dal Giudice
Tutelare su apposita richiesta dello stesso , giusto al fine di farvi confluire gli importi di CP_1
spettanza di ciascuno dei figli derivanti dall'eredità della loro madre (cfr. doc. 6 allegato Persona_2
alla comparsa di costituzione), finendo per confondere il proprio patrimonio con gli importi spettanti ai figli iure hereditatis, riscuotendoli e disponendone per anni senza alcuna autorizzazione, fatta eccezione per quelle richieste e concesse dal Giudice Tutelare nel 2014, per il complessivo importo di
13.950,00 euro (cfr. supra).
Peraltro, la quantificazione di detti importi, effettuata dalla curatrice, è stata pienamente condivisa anche dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila e dalla Corte d'appello di L'Aquila, adita in sede di reclamo avverso la decisione del giudice di prime cure – dinanzi alla quale anche l'odierno attore si era costituito - e posta a fondamento delle rispettive decisioni già sopra richiamate.
Inoltre, sebbene il presente giudizio, abbia ad oggetto l'azione intentata dall'attore per la restituzione, da parte del convenuto , delle somme a lui spettanti, deve osservarsi, al CP_1 riguardo, che, come rilevato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (cfr. Cass., sez. II,
20 gennaio 2017, n. 1593, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass., sez. I, 1 settembre 2015, n. 17392, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). In particolare, è stato affermato che tra le prove c.d. atipiche sono da annoverare anche le sentenze rese in altri giudizi, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperiti ed alle affermazioni di fatti. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 840) ha ulteriormente precisato che la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice (in quanto essa, di per sé, già non faccia stato nel giudizio nel quale è prodotta), che “costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti” (Cass., 15 febbraio 2001, n. 2200). (…) In altri termini, la necessità
pagina 5 di 8 che il giudice proceda ad una diretta ed autonoma valutazione delle circostanze accertate con altra sentenza, non implica che debbano essere nuovamente esibiti e direttamente riesaminati i documenti presi in considerazione nell'altro giudizio, o che debbano essere riprodotti o ripetuti le prove o gli accertamenti ivi già compiuti, e non esclude che l'acquisizione o l'utilizzazione di quegli elementi e circostanze possa avvenire mediante adesione alla ricostruzione dei fatti eseguita dall'altro giudice, quando risulti che a tale adesione il giudice sia pervenuto attraverso un autonomo vaglio critico delle prove già raccolte e delle argomentazioni e deduzioni proposte dalle parti (cfr. Cass., 26 febbraio
1983, n. 1465).
Tanto premesso, con riguardo alle deduzioni di parte convenuta in ordine all'utilizzo delle somme in discorso, nei termini sopra riportati, poste a fondamento dell'articolata domanda riconvenzionale, si ritiene che, in questa sede, meritino piena condivisione le valutazioni già formulate dall'Autorità
Giudiziaria nel procedimento incardinato presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila e, vieppiù, dal
Collegio giudicante in sede di reclamo, anzitutto in punto di obbligo di mantenimento gravante sull'odierno convenuto.
Invero, a supporto della spiegata domanda riconvenzionale, sono state riproposte allegazioni relative a voci di spesa afferenti all'obbligo di mantenimento dell'odierno attore e di suo Parte_1
fratello a cui il convenuto è chiamato ad adempiere in qualità di genitore dei predetti, Per_1 Pt_1 come integrate, tra le altre, dalle spese sostenute per l'istruzione, la formazione, la salute, nonché, più in generale, per il soddisfacimento di tutte le altre necessità di vita da ritenersi essenziali al sostentamento ed alla cura della prole (tra cui spese di vitto, alloggio, vestiario), anche in considerazione della capacità reddituale dello stesso convenuto (stante un reddito personale di circa €
43.040,00, di cui quasi il 50% derivante da indennità di reversibilità, pari a € 1.155,00 al mese aumentata di € 1.925,00 per i due figli a carico, dunque conseguita in conseguenza del decesso della moglie, come accertato dai giudici di appello in sede di reclamo sulla scorta della relazione della curatrice). In ogni caso, si rileva l'assenza di un provvedimento giudiziale che, sulla scorta di una valutazione di segno diverso circa le disponibilità economiche di , abbia stabilito in CP_1
qualche misura un periodico contributo dei minori al loro stesso mantenimento - dovendosi pure considerare l'esiguità dell'assegno di reversibilità percepito dai figli della defunta (poco più di Per_2
400,00 euro mensili) – e dunque autorizzato l'odierno convenuto al prelievo di somme da quelle di cui i minori erano titolari, fatta eccezione per la trattenuta di 950,00 euro, da destinarsi ad esigenze scolastiche e di vita dei minori, ed il prelievo, dai libretti di deposito intestati ai figli, della somma di
13.000,00 euro (6.500,00 euro ciascuno), da utilizzare per estinguere il mutuo ipotecario già sopra richiamato, rispettivamente oggetto di richieste ed autorizzazioni nel marzo e nel maggio 2014.
pagina 6 di 8 Quanto alle restanti deduzioni di parte convenuta, poste a supporto della formulata domanda riconvenzionale, relative all'avvenuto utilizzo delle somme spettanti ai figli e iure Pt_1 Per_1
hereditatis – segnatamente, per il pagamento della loro quota parte dei ratei del mutuo cointestato all'odierno convenuto ed alla defunta (oltre che ai coniugi e Persona_2 Controparte_3
, sorella di quest'ultima), nonché per la loro partecipazione alle spese relative ai due Controparte_4
immobili in comproprietà (in Lanciano, alla via Silone ed alla c.da Santa Liberata) – parimenti senza alcuna previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, si rileva, in ogni caso, che l'odierno convenuto, nel presente giudizio, si è limitato a produrre unicamente copia del piano di ammortamento del mutuo in discorso, senza documentare l'ammontare dell'importo residuo da corrispondere alla data del 28 giugno 2013, ovvero al momento dell'apertura della successione di madre Persona_2 dell'odierno attore, e tantomeno comprovare se e quanto già versato per conto del figlio , Pt_1
vieppiù opportuno a fronte della confusione tra le somme conseguite da quest'ultimo a titolo di eredità ed il patrimonio personale del convenuto, come già sopra osservato. Quanto alle ulteriori spese, si rileva l'afferenza di parte di esse all'obbligo di mantenimento nei termini sopra esposti, ovvero di quelle relative all'abitazione del convenuto (sito alla via Silone), quali, tra le altre, le spese per utenze ed imposte, mentre per le restanti voci di spesa relative alla ristrutturazione dell'immobile sito alla c.da
Santa Liberata, posta la già riscontrata mancanza di autorizzazione a disporre delle somme del figlio a tale scopo, si rileva, in ogni caso, l'inidoneità delle generiche allegazioni di parte convenuta Pt_1
(cfr. prospetto a p. 18 della comparsa di costituzione) nonché della scarna e parimenti generica documentazione prodotta (doc. 23 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) – da cui non
è desumibile la relativa riferibilità all'immobile in discorso e recante, peraltro, anche importi diversi rispetto a quelli allegati in sede di comparsa di costituzione - a supportare la formulata richiesta di
“rimborso” delle spese in discorso.
Sicché, conclusivamente, in ragione delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve trovare accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione n CP_1
favore della parte attrice , come sopra rappresentato, della somma di 97.838,81 euro, Parte_1
integrante conteggio rispetto al quale, parimenti, parte convenuta non ha formulato alcuna specifica contestazione - in disparte quanto oggetto della domanda avanzata in via riconvenzionale in questa sede, oggetto di distinta valutazione (cfr. supra) - quale quota parte del totale delle somme riscosse da
, ancorché destinate ai propri figli (tenuto conto delle maggiori somme erogate CP_1 dall' n favore dell'odierno attore, pari a 4.050,56 euro, e degli importi il cui prelievo è stato Pt_2
autorizzato dal Giudice Tutelare con i provvedimenti sopra richiamati emessi nel 2014 per un totale di
13.950,00 euro ripartito in parti uguali tra i due figli). Sulla somma così determinata devono essere pagina 7 di 8 riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Inoltre, quanto sopra osservato giustifica anche il mancato accoglimento delle richieste istruttorie per le quali parte convenuta ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, la causa potendo essere decisa sulla scorta della documentazione in atti, nonché il mancato espletamento della richiesta
CTU, stante, in ogni caso, la natura esplorativa della stessa per quanto sopra osservato in punto di allegazioni e produzione documentali di parte convenuta. Si rileva, da ultimo, l'estraneità al presente giudizio delle circostanze invocate da controparte ai fini della sollecitata bonaria composizione della controversia.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria, stante il carattere documentale della controversia. Sicché, si ritiene congruo liquidare le spese, in favore della parte attrice, in applicazione dei valori minimi dunque per complessivi 7.052,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 991 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di e per l'effetto condanna il convenuto al Parte_1 CP_1
pagamento, in favore della parte attrice, della somma di 97.838,81 euro, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande di parte convenuta;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in 7.052,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 11 novembre 2024
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 991 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cinzia Di Antonio, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Teramo, al viale Bovio n. 50, presso lo studio del difensore,
- Attore
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Nobile Ranieri, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via dell'Asilo n. 3, presso lo studio dell'avv. Maria Assunta
Petrone,
- Convenuto
Oggetto: azione restitutoria
Conclusioni: all'udienza del 18 aprile 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 12 e
18 aprile 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio suo Parte_1
padre, , al fine di ottenerne la condanna alla restituzione e quindi al pagamento della CP_1
somma di 97.838,81 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, accessori e spese.
pagina 1 di 8 In particolare, parte attrice ha esposto che il Tribunale dei minorenni di l'Aquila, con decreto del 20 ottobre 2021, l'aveva nominata curatrice speciale dei minori ed , Persona_1 Parte_1
figli dell'odierno convenuto, nell'ambito del procedimento n. 156/2021 V.G., al fine di verificare la situazione patrimoniale degli stessi e la corretta gestione del loro patrimonio da parte del padre, essendo venuta a mancare la loro madre, (esercente la professione di medico). Persona_2
Parte attrice ha poi rappresentato che il Tribunale dei minori, a seguito della ricostruzione delle movimentazioni bancarie e delle somme di spettanza dei figli iure hereditatis, accreditate sul conto corrente paterno, con successivo decreto del 23 marzo 2022 rimuoveva CP_1 dall'amministrazione del patrimonio del figlio e dall'usufrutto legale sui beni spettanti allo Per_1
stesso, dando mandato alla curatrice per l'esperimento delle opportune azioni legali volte ad ottenere la restituzione dei crediti vantati da nei confronti del padre, mentre dichiarava il non luogo a Per_1
provvedere quanto al figlio , poiché divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, “fermo Pt_1
restando i crediti maturati dallo stesso nei confronti del genitore per effetto delle condotte di mala gestio poste in essere dallo stesso, che dovranno essere quantificati e richiesti nelle competenti sedi giudiziarie civili”.
Il predetto provvedimento veniva avversato da a mezzo di reclamo, di seguito CP_1
integralmente rigettato dalla Corte d'appello di L'Aquila con decreto del 22 settembre 2022. In particolare, la Corte adita – dinanzi alla quale si è comunque costituito anche - sulla Parte_1
scorta della ricostruzione effettuata dalla curatrice, osservava che le risorse dei figli del , Pt_1 particolarmente ingenti, non potessero essere liberamente gestite da quest'ultimo, il quale non avrebbe dovuto confondere le proprie sostanze con quelle pervenute ai figli iure hereditatis. I giudici reputavano, quindi, che il aveva disposto delle loro entrate per oltre otto anni senza le Pt_1
autorizzazioni ex lege previste, per un importo pari a 205.577,06 euro, sicché, non essendo i figli tenuti al mantenimento di loro stessi, il padre era tenuto all'integrale restituzione della predetta somma, poiché non avrebbe dovuto trattenere neppure le somme mensili per il pagamento delle rate di un mutuo in precedenza stipulato anche dalla loro madre, in quanto non autorizzato (il riferimento è al contratto di mutuo per 400.00,00 euro stipulato, in data 20 aprile 2011, con la da CP_2 CP_1
e da sua moglie, , unitamente ai coniugi e , sorella Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 di per l'acquisto di un immobile sito in Lanciano, alla via Santa Liberata). Per_2
Secondo la prospettazione di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, ad Parte_1
dovevano quindi essere restituiti 97.838,81 euro, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, tenuto conto della ripartizione della somma sopra indicata con il fratello , nonché della Per_1
maggiorazione derivante dalle somme corrisposte dall (Opera nazionale orfani Pt_2 Parte_3
pagina 2 di 8 sanitari italiani) pari a 4.050,56 euro e della detrazione della metà delle somme il cui prelievo era stato autorizzato dal Giudice Tutelare di Lanciano con provvedimenti, in atti, del 28 marzo 2014 (per 950,00 euro) e del 7 maggio 2014 (per 13.000,00 euro).
2. Si è costituito in giudizio , eccependo, preliminarmente, l'incompatibilità del CP_1
difensore avv. Cinzia Di Antonio per carenza di legitimatio ad causam, posto che, avendo la stessa ricoperto in precedenza la carica di curatrice speciale di e , non avrebbe Pt_1 Persona_1
potuto assumerne le difese.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, rappresentata la propria esposizione debitoria, in parte ereditata a seguito del decesso della moglie e richiamati i provvedimenti autorizzatori del Giudice Persona_2
Tutelare del 2014 (cfr. supra), parte convenuta ha dedotto l'erroneità della determinazione delle somme quantificate da parte attrice, posto che la curatrice avrebbe calcolato soltanto le somme di spettanza dei ragazzi, senza tener conto delle ingenti spese sostenute da lui sostenute, quale genitore superstite, per il loro dispendioso mantenimento quotidiano (anche in considerazione della sua situazione reddituale), per il pagamento della rata mensile del mutuo sopra indicato anche per conto dei figli, per le spese sostenute relative alla loro abitazione, sita in Lanciano, alla via Silone, cointestata con i ragazzi
(utenze, condominio, IMU, TARI, TARSU, manutenzione, etc.), nonché per i debiti contratti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile in via Santa Liberata, parimenti in comproprietà con i figli e . Per_1 Pt_1
Avuto riguardo a dette voci di spesa, a decorrere dalla data di apertura della successione materna, risalente al 28 giugno 2013, parte convenuta ha dunque avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dell'odierno attore, per ottenerne, segnatamente, la condanna al pagamento, in suo favore: - della somma di 69.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio;
Pt_1
- della complessiva somma di 21.140,83 euro quale quota parte del mutuo ipotecario gravante anche sul predetto (183,83 euro mensili oltre a ratei successivamente medio tempore maturandi);
- del complessivo importo di 11.528,33 euro, a titolo di rimborso di tutte le spese relative all'immobile di via Silone (cfr. supra);
- del complessivo importo di 7.124,58 euro, quale quota di spettanza del figlio minore delle Pt_1
spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile sito in c.da Santa Liberata, cointestato al predetto nella misura di 1/6.
In via subordinata, parte convenuta chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza delle rispettive contrapposte ragioni creditorie e, dichiarare, per l'effetto, la parziale compensazione tra il maggior credito del convenuto ed il minore ammontare spettante all'attore, condannando quindi quest'ultimo al pagina 3 di 8 pagamento del residuo importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito risarcitorio al soddisfo.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice ha rigettato la preliminare eccezione sollevata dalla parte convenuta, come da verbale in atti, ed assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. All'esito del relativo decorso, rilevato che, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, la causa appariva matura per la decisione, veniva fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 22 aprile 2024 questo giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
4. La domanda di parte attrice deve essere accolta.
Anzitutto, deve ritenersi accertato l'avvenuto conseguimento, da parte di , odierno CP_1
convenuto, di somme spettanti iure hereditatis al figlio , odierno attore, in Parte_1
conseguenza dell'apertura della successione di rispettivamente moglie e madre dei Persona_2
predetti, risalente al 28 giugno 2013. Tanto in ragione della ricostruzione elaborata, sul punto, dalla curatrice nel già menzionato procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni di Parte_1
L'Aquila e riproposta in questa sede, rispetto alla quale il convenuto non ha avanzato specifiche contestazioni. Invero, nel presente giudizio, le relative difese sono consistite nella formulazione di domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta contribuzione, in via esclusiva, al mantenimento del figlio e degli esborsi sostenuti per gli immobili in comproprietà Pt_1
con il predetto, pari agli importi partitamente indicati in comparsa di costituzione (cfr. supra), per i quali, in via gradata, il convenuto ha chiesto disporsi la compensazione con quanto dovuto all'odierno attore.
Segnatamente, in quella sede, la curatrice ha quantificato nell'importo di 205.577,06 euro le somme complessivamente spettanti iure hereditatis ad (divenuto maggiorenne nelle more del Parte_1
sopracitato giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni) ed al fratello , tuttavia Per_1
riscosse dal padre . Detta stima è stata effettuata dalla curatrice all'esito di una articolata CP_1
ed incontestata disamina degli estratti conto trimestrali del c/c del padre (105 mesi), di tutti i cedolini
(disponibili, a richiesta, in formato digitale), ENPAM (disponibili a richiesta in formato CP_5
digitale), dei rimborsi, del TFR, degli arretrati, delle indennità di mancato preavviso, delle mensilità erogate sino ad oggi e dei prospetti delle erogazioni ai fini di studio, hanno permesso di Pt_2
pagina 4 di 8 accertare l'esatto importo delle somme derivate ai minori dalla morte della madre (205.577,06 €).
Importi consistenti relativi ad arretrati, indennità di mancato preavviso, ferie non godute, stipendi non percepiti, TFR, rimborsi per crediti d'imposta (DOC 17) ed emolumenti corrisposti anche dal datore di lavoro della compianta, che non sono stati dichiarati, neppure in sede di inventario, dal CP_1
, ma percepiti che non sono stati dichiarati, neppure in sede di inventario, dal , ma
[...] CP_1
percepiti dal medesimo, come risulta dal proprio c/c n. 148951. D'altronde, risulta documentato CP_2
ed incontestato che il convenuto non abbia versato alcun importo in favore dei figli minori dal Pt_1
2014 al 2021 sul libretto di deposito, benché la relativa apertura fosse stata autorizzata dal Giudice
Tutelare su apposita richiesta dello stesso , giusto al fine di farvi confluire gli importi di CP_1
spettanza di ciascuno dei figli derivanti dall'eredità della loro madre (cfr. doc. 6 allegato Persona_2
alla comparsa di costituzione), finendo per confondere il proprio patrimonio con gli importi spettanti ai figli iure hereditatis, riscuotendoli e disponendone per anni senza alcuna autorizzazione, fatta eccezione per quelle richieste e concesse dal Giudice Tutelare nel 2014, per il complessivo importo di
13.950,00 euro (cfr. supra).
Peraltro, la quantificazione di detti importi, effettuata dalla curatrice, è stata pienamente condivisa anche dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila e dalla Corte d'appello di L'Aquila, adita in sede di reclamo avverso la decisione del giudice di prime cure – dinanzi alla quale anche l'odierno attore si era costituito - e posta a fondamento delle rispettive decisioni già sopra richiamate.
Inoltre, sebbene il presente giudizio, abbia ad oggetto l'azione intentata dall'attore per la restituzione, da parte del convenuto , delle somme a lui spettanti, deve osservarsi, al CP_1 riguardo, che, come rilevato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (cfr. Cass., sez. II,
20 gennaio 2017, n. 1593, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass., sez. I, 1 settembre 2015, n. 17392, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). In particolare, è stato affermato che tra le prove c.d. atipiche sono da annoverare anche le sentenze rese in altri giudizi, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperiti ed alle affermazioni di fatti. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 840) ha ulteriormente precisato che la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice (in quanto essa, di per sé, già non faccia stato nel giudizio nel quale è prodotta), che “costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti” (Cass., 15 febbraio 2001, n. 2200). (…) In altri termini, la necessità
pagina 5 di 8 che il giudice proceda ad una diretta ed autonoma valutazione delle circostanze accertate con altra sentenza, non implica che debbano essere nuovamente esibiti e direttamente riesaminati i documenti presi in considerazione nell'altro giudizio, o che debbano essere riprodotti o ripetuti le prove o gli accertamenti ivi già compiuti, e non esclude che l'acquisizione o l'utilizzazione di quegli elementi e circostanze possa avvenire mediante adesione alla ricostruzione dei fatti eseguita dall'altro giudice, quando risulti che a tale adesione il giudice sia pervenuto attraverso un autonomo vaglio critico delle prove già raccolte e delle argomentazioni e deduzioni proposte dalle parti (cfr. Cass., 26 febbraio
1983, n. 1465).
Tanto premesso, con riguardo alle deduzioni di parte convenuta in ordine all'utilizzo delle somme in discorso, nei termini sopra riportati, poste a fondamento dell'articolata domanda riconvenzionale, si ritiene che, in questa sede, meritino piena condivisione le valutazioni già formulate dall'Autorità
Giudiziaria nel procedimento incardinato presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila e, vieppiù, dal
Collegio giudicante in sede di reclamo, anzitutto in punto di obbligo di mantenimento gravante sull'odierno convenuto.
Invero, a supporto della spiegata domanda riconvenzionale, sono state riproposte allegazioni relative a voci di spesa afferenti all'obbligo di mantenimento dell'odierno attore e di suo Parte_1
fratello a cui il convenuto è chiamato ad adempiere in qualità di genitore dei predetti, Per_1 Pt_1 come integrate, tra le altre, dalle spese sostenute per l'istruzione, la formazione, la salute, nonché, più in generale, per il soddisfacimento di tutte le altre necessità di vita da ritenersi essenziali al sostentamento ed alla cura della prole (tra cui spese di vitto, alloggio, vestiario), anche in considerazione della capacità reddituale dello stesso convenuto (stante un reddito personale di circa €
43.040,00, di cui quasi il 50% derivante da indennità di reversibilità, pari a € 1.155,00 al mese aumentata di € 1.925,00 per i due figli a carico, dunque conseguita in conseguenza del decesso della moglie, come accertato dai giudici di appello in sede di reclamo sulla scorta della relazione della curatrice). In ogni caso, si rileva l'assenza di un provvedimento giudiziale che, sulla scorta di una valutazione di segno diverso circa le disponibilità economiche di , abbia stabilito in CP_1
qualche misura un periodico contributo dei minori al loro stesso mantenimento - dovendosi pure considerare l'esiguità dell'assegno di reversibilità percepito dai figli della defunta (poco più di Per_2
400,00 euro mensili) – e dunque autorizzato l'odierno convenuto al prelievo di somme da quelle di cui i minori erano titolari, fatta eccezione per la trattenuta di 950,00 euro, da destinarsi ad esigenze scolastiche e di vita dei minori, ed il prelievo, dai libretti di deposito intestati ai figli, della somma di
13.000,00 euro (6.500,00 euro ciascuno), da utilizzare per estinguere il mutuo ipotecario già sopra richiamato, rispettivamente oggetto di richieste ed autorizzazioni nel marzo e nel maggio 2014.
pagina 6 di 8 Quanto alle restanti deduzioni di parte convenuta, poste a supporto della formulata domanda riconvenzionale, relative all'avvenuto utilizzo delle somme spettanti ai figli e iure Pt_1 Per_1
hereditatis – segnatamente, per il pagamento della loro quota parte dei ratei del mutuo cointestato all'odierno convenuto ed alla defunta (oltre che ai coniugi e Persona_2 Controparte_3
, sorella di quest'ultima), nonché per la loro partecipazione alle spese relative ai due Controparte_4
immobili in comproprietà (in Lanciano, alla via Silone ed alla c.da Santa Liberata) – parimenti senza alcuna previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, si rileva, in ogni caso, che l'odierno convenuto, nel presente giudizio, si è limitato a produrre unicamente copia del piano di ammortamento del mutuo in discorso, senza documentare l'ammontare dell'importo residuo da corrispondere alla data del 28 giugno 2013, ovvero al momento dell'apertura della successione di madre Persona_2 dell'odierno attore, e tantomeno comprovare se e quanto già versato per conto del figlio , Pt_1
vieppiù opportuno a fronte della confusione tra le somme conseguite da quest'ultimo a titolo di eredità ed il patrimonio personale del convenuto, come già sopra osservato. Quanto alle ulteriori spese, si rileva l'afferenza di parte di esse all'obbligo di mantenimento nei termini sopra esposti, ovvero di quelle relative all'abitazione del convenuto (sito alla via Silone), quali, tra le altre, le spese per utenze ed imposte, mentre per le restanti voci di spesa relative alla ristrutturazione dell'immobile sito alla c.da
Santa Liberata, posta la già riscontrata mancanza di autorizzazione a disporre delle somme del figlio a tale scopo, si rileva, in ogni caso, l'inidoneità delle generiche allegazioni di parte convenuta Pt_1
(cfr. prospetto a p. 18 della comparsa di costituzione) nonché della scarna e parimenti generica documentazione prodotta (doc. 23 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) – da cui non
è desumibile la relativa riferibilità all'immobile in discorso e recante, peraltro, anche importi diversi rispetto a quelli allegati in sede di comparsa di costituzione - a supportare la formulata richiesta di
“rimborso” delle spese in discorso.
Sicché, conclusivamente, in ragione delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve trovare accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione n CP_1
favore della parte attrice , come sopra rappresentato, della somma di 97.838,81 euro, Parte_1
integrante conteggio rispetto al quale, parimenti, parte convenuta non ha formulato alcuna specifica contestazione - in disparte quanto oggetto della domanda avanzata in via riconvenzionale in questa sede, oggetto di distinta valutazione (cfr. supra) - quale quota parte del totale delle somme riscosse da
, ancorché destinate ai propri figli (tenuto conto delle maggiori somme erogate CP_1 dall' n favore dell'odierno attore, pari a 4.050,56 euro, e degli importi il cui prelievo è stato Pt_2
autorizzato dal Giudice Tutelare con i provvedimenti sopra richiamati emessi nel 2014 per un totale di
13.950,00 euro ripartito in parti uguali tra i due figli). Sulla somma così determinata devono essere pagina 7 di 8 riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Inoltre, quanto sopra osservato giustifica anche il mancato accoglimento delle richieste istruttorie per le quali parte convenuta ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, la causa potendo essere decisa sulla scorta della documentazione in atti, nonché il mancato espletamento della richiesta
CTU, stante, in ogni caso, la natura esplorativa della stessa per quanto sopra osservato in punto di allegazioni e produzione documentali di parte convenuta. Si rileva, da ultimo, l'estraneità al presente giudizio delle circostanze invocate da controparte ai fini della sollecitata bonaria composizione della controversia.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria, stante il carattere documentale della controversia. Sicché, si ritiene congruo liquidare le spese, in favore della parte attrice, in applicazione dei valori minimi dunque per complessivi 7.052,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 991 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di e per l'effetto condanna il convenuto al Parte_1 CP_1
pagamento, in favore della parte attrice, della somma di 97.838,81 euro, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande di parte convenuta;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in 7.052,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 11 novembre 2024
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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