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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 12 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1735/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Santangelo ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via Nicola Sole
n. 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 07.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività di lavoro di natura subordinata alle dipendenze della società dal CP_2
05.12.2016 al 31.05.2018, presso il cantiere del comune di Potenza, Azienda
Sanitaria di Potenza, con contratto di lavoro a tempo parziale ed inquadramento al 2° livello CCNL Multiservizi - Pulizia Industria;
che parte datoriale, alla cessazione del rapporto di lavoro, non corrispondeva il trattamento di fine rapporto;
la retribuzione mesi di aprile e maggio 2018; i ratei di tredicesima mensilità 2018; i ratei di 14° mensilità 2017 -2018; le ferie e permessi per ore
38,8; che la ricorrente, per quanto concerne il TFR maturato sino al 31.12.2017, agiva in via monitoria presso il Tribunale di Potenza che emetteva decreto ingiuntivo n. 4/2019 RG n. 3346/2018 esecutivo, per l'importo di € 326,50, mentre per le restanti causali agiva in via ordinaria con ricorso iscritto al rgn
3666/2018 Tribunale di Potenza depositato in data 28.11.2018; che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 38/2021 R.G F 37/2021 del 27 dicembre 2021, dichiarava il fallimento della società che la ricorrente proponeva CP_2
istanza di ammissione al passivo, iscritta al cronologico n. 00378, per l'importo di € 1.718,39 di cui € 483,14 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 885,86 a titolo di retribuzioni mesi di aprile e maggio 2018 oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
che il Tribunale di Cosenza con decreto del 20/04/2022, dichiarata l'esecutività dello stato passivo, ammetteva la ricorrente al passivo per euro 483,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
(TFR), e per euro 885,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; che anche il Tribunale di Potenza, non avendo ancora preso atto del fallimento, con sentenza n. 616/2022 pubbl. il 12/07/2022, riconosceva alla ricorrente la somma di € 1.819,39, per i titoli di cui alla domanda di ammissione per cui la ricorrente aveva proposto a seguito della ammissione al passivo domanda di intervento del fondo di garanzia;
che tale sentenza non veniva CP_1 trasmessa all' in quanto emessa dopo la dichiarazione di fallimento della CP_3
2 società, ma dimostrante che le retribuzioni richieste rientravano nell'anno antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza;
che, in data 12.08.2022, la ricorrente proponeva domanda di intervento la fondo di garanzia per il CP_1
pagamento della somma di euro 483,14 a titolo di TFR e della somma di euro
885,86 per le ultime tre mensilità; che l' sede di Potenza, con nota datata 12 CP_1
gennaio 2023, rigettava la domanda, con la motivazione che “mancata ricezione della documentazione richiesta pec del 17.11.2022”; che la ricorrente, che non era in possesso di pec e che non aveva mai aveva ricevuto la comunicazione richiamata nel provvedimento di rigetto, la acquisiva dall' nel proprio CP_1 cassetto e verificava che l' con la comunicazione mai ricevuta, aveva CP_1
richiesto copia cedolini stipendiali relativi al TFR ed alle mensilità di retribuzione nonché copia integrale del titolo esecutivo munito della formula esecutiva;
che, in data 15/02/2024, proponeva domanda di riesame allegando la documentazione in suo possesso precisando che: il TFR sino al 31.12.2027 era provato dal DI esecutivo che allegava;
per il periodo dal 01.01.2018 al
31.05.2018, l'Azienda non aveva consegnato alla dipendente i prospetti paga e pertanto il TFR era stato quantificato in base al livello di inquadramento e l'orario svolto, ed ammesso al passivo del fallimento;
per quanto riguardava le retribuzione mesi di aprile e maggio 2018, non avendo l'azienda consegnato i prospetti paga alla lavoratrice, in sede di ammissione al passivo aveva provveduto alla quantificazione in base al livello di inquadramento e l'orario svolto e che la ricorrente già a fine 2018 aveva proposto ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, rgn 3666/2018, come da estratto SICID, trasmesso unitamente alla domanda, per la condanna dell'Azienda al pagamento delle retribuzioni di aprile e maggio 2018 e TFR dal 01.01.2018 al 31.05.2018; che l' riscontrava la richiesta di integrazione documentale;
che il diniego CP_1 dell' in concreto si riferiva solo al pagamento delle ultime due mensilità e CP_1 del rateo di TFR da gennaio a maggio 2018, in quanto l' in precedenza, CP_1
senza alcuna comunicazione aveva erogato alla ricorrente il TFR richiesto sino al
31.12.2017, per l'importo di lordo di € 326,50, per cui residuava l'importo non percepito di € 156,64.
3 Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell'ente previdenziale, adiva il
Tribunale e domandava di dichiarare e dare atto che la ricorrente ha diritto al pagamento da parte dell' , Controparte_4
fondo di garanzia ex L. n. 297 del 1982, e d.lgs. 80/1992 del residuo trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità di retribuzione, riconosciute in suo favore con l'ammissione al passivo del fallimento della ditta CP_2
Tribunale di Cosenza con sentenza n. 38/2021 R.G F 37/2021, del 27 dicembre
2021; per l'effetto, di condannare l' Controparte_4
, in persona del leg rapp. pt al pagamento in favore della ricorrente della
[...] somma di € 156,64 a titolo di residua quota di trattamento di fine rapporto, nonché della somma di € 885,86 per le ultime due mensilità, per complessivi €
1.042,5; con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1
domandava di rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata nel merito;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 12 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della somma complessiva lorda di € 1.042,50 di cui € 885,86 a titolo di retribuzione relativa agli ultimi due mesi di lavoro espletato alle dipendenze della società datoriale ed
€ 156,64 a titolo di TFR.
4 Quanto al diritto ad ottenere da parte del Fondo di Garanzia il pagamento della retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di lavoro espletati alle dipendenze della società cooperativa datoriale si osserva che l'an di tale diritto trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1 del decreto legislativo del 27 gennaio
1992 n. 80 il quale dispone, al primo comma, che: “
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente
o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2” e, al secondo comma:
“Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Il quantum del diritto rivendicato, invece, trova la sua disciplina nell'art. 2 del
D.Lgs cit. secondo cui: “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento
5 straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure
e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Quanto poi al computo del termine annuale di cui alla citata disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, in generale, la rilevanza solamente degli atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., n. 1885 del 1.02.2005: “Il
Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi CP_1 dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.
80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento
6 dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia
UE 10 luglio 1997, nella causa C-375/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale”).
Il diritto di ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di TFR per l'espletamento dell'attività lavorativa, invece, trova il proprio referente normativo nell'art. 2 della legge 29 maggio del 1982 n. 297 secondo cui: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo,
7 di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto…”.
Con riferimento al comma 5 della disposizione richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni CP_1
previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8529 del 29.05.2012; Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15662 del 1.07.2010, in senso conforme Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1607 del 28.01.2015).
8 Tanto premesso, e passando all'esame del caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente: 1) abbia prestato la propria attività alle dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo parziale ed CP_2
inquadramento nel 2° livello del CCNL Multiservizi-Pulizia Industria, dal
05.12.2016 al 31.05.2018; 2) che, in relazione agli importi rivendicati a titolo di
TFR maturato fino al 31.12.2017 abbia ottenuto decreto ingiuntivo n. 4/2019 esecutivo, mentre in relazione agli importi rivendicati a titolo di ultime due mensilità (aprile e maggio 2018) abbia agito in via ordinaria con ricorso depositato all'intestato Tribunale in data 28.11.2018 e deciso con sentenza di accoglimento n. 616 del 12.07.2022; 3) che, a seguito della sentenza n. 38/2021, con la quale il Tribunale di Cosenza dichiarava il fallimento della società datoriale, parte ricorrente, a seguito di apposita istanza, veniva ammessa al passivo per euro 483,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., (TFR), e per euro 885,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.lgs. n. 80/92.
Orbene, la prova del credito relativo alle ultime due mensilità e la prova dell'iniziativa giudiziale dinanzi all'intestato Tribunale volta a far valere tale credito nei confronti della società datoriale nel rispetto del prescritto termine di dodici mesi consente di ritenere fondata la rivendicazione attorea in parte qua.
Va, altresì, accolta la pretesa relativa al TFR, non risultando agli atti la prova del dedotto integrale pagamento da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' . CP_1
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento da parte dell' della residua quota del CP_1
trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro non corrisposti dalla società datoriale relativamente alle ultime due mensilità, negli importi CP_2 come indicati e non contestati, e, per l'effetto, l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., quale gestore del Fondo di garanzia, va condannato a corrispondere in favore della sig.ra la somma complessiva di € Parte_1
9 1.042,5 (di cui € 156,64 a titolo di TFR ed € 885,86 a titolo di ultime due mensilità) oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 07.06.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo alla sig.ra il diritto al pagamento della Parte_1
residua quota del trattamento di fine rapporto e del residuo dei crediti di lavoro non corrisposti dalla società relativamente alle ultime CP_2
due mensilità;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla corresponsione a favore della sig.ra della somma Parte_1 complessiva di 1.042,5 (di cui € 156,64 a titolo di TFR ed € 885,86 a titolo di ultime due mensilità) oltre accessori come per legge;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 400,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 12 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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