Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2024, n. 13932
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Sentenza 20 maggio 2024

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La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile; l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2024, n. 13932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13932
    Data del deposito : 20 maggio 2024

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