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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/04/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1854/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
15/06/1984, nato a [...] in data [...], Parte_2
nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_3
Daiane Marangoni)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il giorno 11 febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il [...], a [...], Persona_1
dai cittadini italiani e il quale, emigrato in Brasile, contraeva colà Parte_4 Parte_5
matrimonio il 2/12/1901, con , unione dalla quale nasceva, in data Persona_2
01/04/1903, . Persona_3
Il 26/07/1944 si naturalizzava cittadino brasiliano. Persona_1
Il 26/01/1928, contraeva matrimonio in Brasile con unione Persona_3 Persona_4
dalla quale nasceva, il giorno 08/09/1929, che il 22/07/1950 contraeva matrimonio in Parte_6
Brasile con Persona_5
1 Dalla loro unione nasceva, in Brasile, il 30/11/1955, che il Per_6 Parte_1
29/06/1979 contraeva, in Brasile, matrimonio con unione dalla quale Controparte_2
nascevano in Brasile (15/06/1984), Parte_1 Parte_2
(08/11/1986) e (27/09/1988).
[...] Parte_3
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 13 settembre 2024, non si
è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
A nulla rileva la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti in quanto la naturalizzazione di interveniva il 26/07/1944, quando era già divenuto padre, in Persona_1
data 01/04/1903, di , al quale aveva già trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis Persona_3
al momento della nascita e in riferimento al quale non è emersa alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana e né è stata sollevata, al riguardo, alcuna censura da parte resistente.
Non risulta, infatti, agli atti alcuna rinuncia della cittadinanza italiana da parte di
[...]
: prova di cui, peraltro, come precisato dalla giurisprudenza, sarebbe stata onerata Per_3
l'amministrazione (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
3175 dell'11/2/2010). Senza tacere che la normativa italiana sulla cittadinanza, in particolare la legge n. 555/1912 (art. 16) ed il regolamento di attuazione della legge del 1992 (art. 8 d.P.R. n.
572/1993), ha sempre previsto che le dichiarazioni di rinuncia all'estero fossero fatte presso le rappresentanze consolari o diplomatiche, di talché sarebbe stato agevole ottenere tale elemento probatorio da parte dell'amministrazione.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_3
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai
2 sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_7
di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata a [...] il [...],
[...] Parte_2
nato a [...] in data [...],
[...] Parte_3
nata a [...] il [...], così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 10 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1854/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
15/06/1984, nato a [...] in data [...], Parte_2
nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_3
Daiane Marangoni)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il giorno 11 febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il [...], a [...], Persona_1
dai cittadini italiani e il quale, emigrato in Brasile, contraeva colà Parte_4 Parte_5
matrimonio il 2/12/1901, con , unione dalla quale nasceva, in data Persona_2
01/04/1903, . Persona_3
Il 26/07/1944 si naturalizzava cittadino brasiliano. Persona_1
Il 26/01/1928, contraeva matrimonio in Brasile con unione Persona_3 Persona_4
dalla quale nasceva, il giorno 08/09/1929, che il 22/07/1950 contraeva matrimonio in Parte_6
Brasile con Persona_5
1 Dalla loro unione nasceva, in Brasile, il 30/11/1955, che il Per_6 Parte_1
29/06/1979 contraeva, in Brasile, matrimonio con unione dalla quale Controparte_2
nascevano in Brasile (15/06/1984), Parte_1 Parte_2
(08/11/1986) e (27/09/1988).
[...] Parte_3
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 13 settembre 2024, non si
è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
A nulla rileva la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti in quanto la naturalizzazione di interveniva il 26/07/1944, quando era già divenuto padre, in Persona_1
data 01/04/1903, di , al quale aveva già trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis Persona_3
al momento della nascita e in riferimento al quale non è emersa alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana e né è stata sollevata, al riguardo, alcuna censura da parte resistente.
Non risulta, infatti, agli atti alcuna rinuncia della cittadinanza italiana da parte di
[...]
: prova di cui, peraltro, come precisato dalla giurisprudenza, sarebbe stata onerata Per_3
l'amministrazione (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
3175 dell'11/2/2010). Senza tacere che la normativa italiana sulla cittadinanza, in particolare la legge n. 555/1912 (art. 16) ed il regolamento di attuazione della legge del 1992 (art. 8 d.P.R. n.
572/1993), ha sempre previsto che le dichiarazioni di rinuncia all'estero fossero fatte presso le rappresentanze consolari o diplomatiche, di talché sarebbe stato agevole ottenere tale elemento probatorio da parte dell'amministrazione.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_3
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai
2 sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_7
di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata a [...] il [...],
[...] Parte_2
nato a [...] in data [...],
[...] Parte_3
nata a [...] il [...], così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 10 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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