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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STERLI Parte_1 C.F._1
ANDREA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA ELENA CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.5.2023, , in qualità di coniuge del defunto Parte_1 [...]
, deceduto in data 23.5.2018, ha esposto che nello svolgimento delle mansioni lavorative, Per_1
nel periodo dal 1959 al 1992, il coniuge era stato costantemente esposto alla polvere di grafite mista a pece, generata dalla lavorazione della medesima e che in data 29.3.2018 erano stati redatti dall'UOC
Medicina del Lavoro di ASST Spedali Civili di Brescia due certificati medici di malattia professionale, uno per carcinoma renale metastatizzato e uno per placche pleuriche bilaterali.
La ricorrente, dopo avere dedotto che aveva ottenuto il riconoscimento della natura Persona_1
professionale del carcinoma renale metastatizzato, ha esposto di avere presentato, ricollegando il decesso del marito alle predette malattie professionali, in data 31.7.2020 e 4.2.2021, domande di rendita ai superstiti non titolari di rendita per le predette malattie, rimaste prive di riscontro.
La ricorrente, invocato l'art.85 T.U. ai sensi del quale, nel caso in cui la malattia professionale che abbia per conseguenza la morte, al coniuge superstite spetta renditauna rendita ha rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 4 Accertare e dichiarare che il sig. è stato adibito per lunga durata alle lavorazioni Persona_1
dannose di cui in premessa, sia che risultino tabellate o non tabellate, a seguito delle quali il medesimo era affetto da malattia da ritenere di natura professionale, nella misura che sarà determinata dal CTU
o ritenuta di giustizia.
Accertare e dichiarare che la morte del sig. è stata causata o concausata da Persona_1
malattia professionale di cui era affetto e condannare l' (…) a costituire la relativa rendita ai CP_1
superstiti dichiarando il diritto della sig.ra , moglie dello stesso, a percepire la Parte_1 rendita ai superstiti di cui all'art. 85 T.U..
Condannare l a corrispondere tale beneficio nella misura e con decorrenza di legge, oltre CP_1
interessi legali
Si è costituito , precisando che la malattia professionale riconosciuta non era stata menzionata CP_1
dalla ricorrente, ossia un tumore vescicale.
ha quindi chiarito che era affetto da tre diverse malattie, di cui due tumori CP_1 Persona_1
primitivi:
a) carcinoma renale: manifestatosi nel 2004, divenuto negli anni causa di varie metastasi e da ultimo, nel 2018, causa del decesso, per il quale la stessa Medicina del Lavoro dell'Università di Brescia, pur avendolo riscontrato e avendone accertata la gravità, non aveva ritenuto che potesse ricondursi a causa lavorativa;
b) carcinoma papillare della vescica, riscontrato nel 2015, descritto dalla Medicina del Lavoro di
Brescia nella relazione del 5.4.2018 e riconosciuto come professionale;
c) placche pleuriche bilaterali, anch'esse accertate dalla Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di
Brescia nel 2018.
ha esposto che, circa un mese prima del decesso il 6.4.2018, l'interessato aveva presentato a CP_1
due domande di tutela: per il carcinoma papillare alla vescica e per le placche pleuriche, mentre CP_1
in vita, non aveva denunciato il tumore renale, perché la stessa Medicina del Lavoro, pur avendolo riscontrato e avendone accertata la gravità, non aveva ritenuto che esso potesse ricondursi a causa lavorativa.
ha quindi dedotto che aveva riconosciuto il tumore primitivo alla vescica con quantificazione CP_1
del danno nel 10%, mentre non era stata accolta la domanda per placche pleuriche, non essendovi prove adeguate della esposizione a rischio lavorativo, pur rappresentata come possibile dalla Medicina del
Lavoro e che, quanto al tumore renale, il riconoscimento come malattia professionale era stato chiesto pagina 2 di 4 per la prima volta dalla vedova dopo il decesso del lavoratore, con domanda ex art. 85 DPR 1124/1965
e ha osservato che la Medicina del Lavoro aveva rilevato che le sostanze con le quali era venuto a Per_1
contatto sul lavoro potessero essere cancerogene, tuttavia distinguendo il tumore primario alla vescica – che ha ritenuto potesse esser connesso alle lavorazioni riferite dall'interessato – e il tumore ai reni per il quale aveva affermato che “Dall'anamnesi non emerge esposizione professionale a cancerogeni renali noti”.
Tutti ciò esposto ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con assunzione della prova testimoniale e a mezzo CTU, affidata alla dott.ssa cui è stato conferito il seguente incarico: Persona_2 esaminati atti e documenti di causa, accerti il c.t.u. se il carcinoma renale che ha causato il decesso di
sia in relazione causale rispetto al tipo di esposizione lavorativa come dedotta in Persona_1
ricorso e risultante dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti, valutando altresì la sussistenza di eventuali fattori extralavorativi incidenti.
La ricorrente chiede che sia accertato che il decesso del proprio coniuge , Persona_1
avvenuto in data 23.5.2018, è stato causato o concausato da malattia professionale di cui era affetto e, per l'effetto, condannato a costituire la rendita in di cui all'art.85 DPR 1124/1965 in suo favore. CP_1
La CTU ha verificato la patogenesi della neoplasia renale diagnosticata a nel 2004 Persona_1
(carcinoma renale a cellule chiare del rene destro), successivamente metastatizzato a polmone, encefalo, digiuno, rene controlaterale e fegato, che - secondo parte ricorrente – è da attribuire all'esposizione professionale ad idrocarburi policiclici aromatici del coniuge nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa.
La CTU, all'esito dell'indagine svolta, ha concluso affermando che letteratura scientifica e normativa aggiornata alle conoscenze scientifiche non consentono di riconoscere una patogenesi professionale del carcinoma renale del Per_3
La conclusione è stata confermata dalla CTU anche dopo avere preso in esame le osservazioni del CTP di parte ricorrente, secondo cui l'esposizione professionale ad agenti e lavorazioni cancerogene avrebbe svolto un ruolo quantomeno concausale nel decesso di . Persona_1
La CTU ha preso esaustiva posizione sui rilievi critici del consulente di parte rilevando quanto segue:
Non vi sono dubbi che il sia stato esposto ad agenti cancerogeni. Per_1
Pur tuttavia l'azione cancerogena del carbone e degli IP è riconosciuta per il polmone, ma NON per il rene. (vedi monografia iarc 2012)
La bibliografia invece di nuovo allegata da parte ricorrente è estremamente datata (si tratta di lavori
pagina 3 di 4 scientifici degli anni 80) e completamente superata dalla più recente (…)
La CTU ha quindi allegato la più recente bibliografia rilevando, al fine di confermare le conclusioni già espresse, che: le più recenti valutazioni IARC (2012), che pure è molto "cautelativa", confermano la cancerogenità per il polmone ma non vi è sufficiente evidenza per il rene.
Nell'ultima tabella IARC del 2024 delle sedi tumorali e dei relativi agenti causali certi o possibili alla voce rene non compare la produzione di carbone ne IPA.
Anche il National Cancer Institute in un documento del giugno scorso conferma la cancerogenicità delle emissioni dei forni per la produzione di carbone per il polmone indicando come solo potenziale
(limited) un rischio per il rene.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono condivise e fatte proprie dal Tribunale, essendo stata svolta l'indagine con metodo corretto e congruamente motivata, tenendo conto della più recente letteratura scientifica. Alla luce della CTU, dovendo essere esclusa la patogenesi professionale del carcinoma renale, causa del decesso di , la domanda della ricorrente non può essere accolta. Persona_1
In ragione della complessità dell'accertamento tecnico, le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, considerata l'autocertificazione di esenzione di cui all'art.152 bis disp. att. c.p.c. allegata all'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta
Brescia, 27 gennaio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STERLI Parte_1 C.F._1
ANDREA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA ELENA CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.5.2023, , in qualità di coniuge del defunto Parte_1 [...]
, deceduto in data 23.5.2018, ha esposto che nello svolgimento delle mansioni lavorative, Per_1
nel periodo dal 1959 al 1992, il coniuge era stato costantemente esposto alla polvere di grafite mista a pece, generata dalla lavorazione della medesima e che in data 29.3.2018 erano stati redatti dall'UOC
Medicina del Lavoro di ASST Spedali Civili di Brescia due certificati medici di malattia professionale, uno per carcinoma renale metastatizzato e uno per placche pleuriche bilaterali.
La ricorrente, dopo avere dedotto che aveva ottenuto il riconoscimento della natura Persona_1
professionale del carcinoma renale metastatizzato, ha esposto di avere presentato, ricollegando il decesso del marito alle predette malattie professionali, in data 31.7.2020 e 4.2.2021, domande di rendita ai superstiti non titolari di rendita per le predette malattie, rimaste prive di riscontro.
La ricorrente, invocato l'art.85 T.U. ai sensi del quale, nel caso in cui la malattia professionale che abbia per conseguenza la morte, al coniuge superstite spetta renditauna rendita ha rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 1 di 4 Accertare e dichiarare che il sig. è stato adibito per lunga durata alle lavorazioni Persona_1
dannose di cui in premessa, sia che risultino tabellate o non tabellate, a seguito delle quali il medesimo era affetto da malattia da ritenere di natura professionale, nella misura che sarà determinata dal CTU
o ritenuta di giustizia.
Accertare e dichiarare che la morte del sig. è stata causata o concausata da Persona_1
malattia professionale di cui era affetto e condannare l' (…) a costituire la relativa rendita ai CP_1
superstiti dichiarando il diritto della sig.ra , moglie dello stesso, a percepire la Parte_1 rendita ai superstiti di cui all'art. 85 T.U..
Condannare l a corrispondere tale beneficio nella misura e con decorrenza di legge, oltre CP_1
interessi legali
Si è costituito , precisando che la malattia professionale riconosciuta non era stata menzionata CP_1
dalla ricorrente, ossia un tumore vescicale.
ha quindi chiarito che era affetto da tre diverse malattie, di cui due tumori CP_1 Persona_1
primitivi:
a) carcinoma renale: manifestatosi nel 2004, divenuto negli anni causa di varie metastasi e da ultimo, nel 2018, causa del decesso, per il quale la stessa Medicina del Lavoro dell'Università di Brescia, pur avendolo riscontrato e avendone accertata la gravità, non aveva ritenuto che potesse ricondursi a causa lavorativa;
b) carcinoma papillare della vescica, riscontrato nel 2015, descritto dalla Medicina del Lavoro di
Brescia nella relazione del 5.4.2018 e riconosciuto come professionale;
c) placche pleuriche bilaterali, anch'esse accertate dalla Medicina del Lavoro degli Spedali Civili di
Brescia nel 2018.
ha esposto che, circa un mese prima del decesso il 6.4.2018, l'interessato aveva presentato a CP_1
due domande di tutela: per il carcinoma papillare alla vescica e per le placche pleuriche, mentre CP_1
in vita, non aveva denunciato il tumore renale, perché la stessa Medicina del Lavoro, pur avendolo riscontrato e avendone accertata la gravità, non aveva ritenuto che esso potesse ricondursi a causa lavorativa.
ha quindi dedotto che aveva riconosciuto il tumore primitivo alla vescica con quantificazione CP_1
del danno nel 10%, mentre non era stata accolta la domanda per placche pleuriche, non essendovi prove adeguate della esposizione a rischio lavorativo, pur rappresentata come possibile dalla Medicina del
Lavoro e che, quanto al tumore renale, il riconoscimento come malattia professionale era stato chiesto pagina 2 di 4 per la prima volta dalla vedova dopo il decesso del lavoratore, con domanda ex art. 85 DPR 1124/1965
e ha osservato che la Medicina del Lavoro aveva rilevato che le sostanze con le quali era venuto a Per_1
contatto sul lavoro potessero essere cancerogene, tuttavia distinguendo il tumore primario alla vescica – che ha ritenuto potesse esser connesso alle lavorazioni riferite dall'interessato – e il tumore ai reni per il quale aveva affermato che “Dall'anamnesi non emerge esposizione professionale a cancerogeni renali noti”.
Tutti ciò esposto ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con assunzione della prova testimoniale e a mezzo CTU, affidata alla dott.ssa cui è stato conferito il seguente incarico: Persona_2 esaminati atti e documenti di causa, accerti il c.t.u. se il carcinoma renale che ha causato il decesso di
sia in relazione causale rispetto al tipo di esposizione lavorativa come dedotta in Persona_1
ricorso e risultante dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti, valutando altresì la sussistenza di eventuali fattori extralavorativi incidenti.
La ricorrente chiede che sia accertato che il decesso del proprio coniuge , Persona_1
avvenuto in data 23.5.2018, è stato causato o concausato da malattia professionale di cui era affetto e, per l'effetto, condannato a costituire la rendita in di cui all'art.85 DPR 1124/1965 in suo favore. CP_1
La CTU ha verificato la patogenesi della neoplasia renale diagnosticata a nel 2004 Persona_1
(carcinoma renale a cellule chiare del rene destro), successivamente metastatizzato a polmone, encefalo, digiuno, rene controlaterale e fegato, che - secondo parte ricorrente – è da attribuire all'esposizione professionale ad idrocarburi policiclici aromatici del coniuge nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa.
La CTU, all'esito dell'indagine svolta, ha concluso affermando che letteratura scientifica e normativa aggiornata alle conoscenze scientifiche non consentono di riconoscere una patogenesi professionale del carcinoma renale del Per_3
La conclusione è stata confermata dalla CTU anche dopo avere preso in esame le osservazioni del CTP di parte ricorrente, secondo cui l'esposizione professionale ad agenti e lavorazioni cancerogene avrebbe svolto un ruolo quantomeno concausale nel decesso di . Persona_1
La CTU ha preso esaustiva posizione sui rilievi critici del consulente di parte rilevando quanto segue:
Non vi sono dubbi che il sia stato esposto ad agenti cancerogeni. Per_1
Pur tuttavia l'azione cancerogena del carbone e degli IP è riconosciuta per il polmone, ma NON per il rene. (vedi monografia iarc 2012)
La bibliografia invece di nuovo allegata da parte ricorrente è estremamente datata (si tratta di lavori
pagina 3 di 4 scientifici degli anni 80) e completamente superata dalla più recente (…)
La CTU ha quindi allegato la più recente bibliografia rilevando, al fine di confermare le conclusioni già espresse, che: le più recenti valutazioni IARC (2012), che pure è molto "cautelativa", confermano la cancerogenità per il polmone ma non vi è sufficiente evidenza per il rene.
Nell'ultima tabella IARC del 2024 delle sedi tumorali e dei relativi agenti causali certi o possibili alla voce rene non compare la produzione di carbone ne IPA.
Anche il National Cancer Institute in un documento del giugno scorso conferma la cancerogenicità delle emissioni dei forni per la produzione di carbone per il polmone indicando come solo potenziale
(limited) un rischio per il rene.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono condivise e fatte proprie dal Tribunale, essendo stata svolta l'indagine con metodo corretto e congruamente motivata, tenendo conto della più recente letteratura scientifica. Alla luce della CTU, dovendo essere esclusa la patogenesi professionale del carcinoma renale, causa del decesso di , la domanda della ricorrente non può essere accolta. Persona_1
In ragione della complessità dell'accertamento tecnico, le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, considerata l'autocertificazione di esenzione di cui all'art.152 bis disp. att. c.p.c. allegata all'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta
Brescia, 27 gennaio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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