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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2528/2024
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente alla Garibaldi n° 29, Parte_1
C. F.: , elettivamente domiciliato in Cariati al Vico Campanile n° 9 C.F._1 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Leonardo R. Filareti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari,
Corso Calabria presso gli uffici dell , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, CP_2 premesso che l'istituto previdenziale con i seguenti avvisi di addebito: n.
33420240000689347000 Indebito N. 12587848 Prestazione 2501 IMM. N.
000000000000000 riferito al periodo dal 04/2009 al 05/2009, di €. 674,52 depositato in atti gli chiedeva la restituzione delle somme corrisposte per il 2009, non spettante a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, chiedeva la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme CP_2
corrisposte.
A fondamento della propria domanda evidenziava l'illegittimità del provvedimento dell' CP_2 perché immotivato ed in ogni caso infondato. Sosteneva anche l'irripetibilità delle somme corrisposte, oltre che la prescrizione del diritto alla ripetizione da parte dell'istituto. Eccepiva la prescrizione del diritto a ripetere le somme da parte dell' . CP_2
Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della CP_2
promossa azione giudiziale.
Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti, con il favore delle spese di lite.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, dopo le conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
Si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione di somme già corrisposte sul presupposto del carattere CP_2 indebito del pagamento effettuato;
a tali rilievi consegue l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall'istituto in quanto parte ricorrente non chiede una prestazione previdenziale ma reagisce ad una pretesa restitutoria dell'istituto.
1. Sulla regolarità degli avvisi di addebito.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo l'avviso di addebito conforme al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020. Del tutto conforme al dettato normativo risultano essere anche le notifiche dei predetti avvisi di addebito.
2. Sulla prescrizione.
Nel merito, relativamente l'eccezione di prescrizione, si rileva quanto segue: l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata, atteso che l' ha prodotto agli atti del CP_2
giudizio gli avvisi con i quali parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per gli anni in contestazione a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli con comunicazione a mezzo raccomandata notificata in data
29.12.2015, pertanto prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme (avvenuta nel 2009).
Ha fatto seguito a tale avviso, l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto.
Nessun fondamento hanno le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alla presunta illegittimità della notifica avvenuta in data 29.12.2015.
In particolare, deve rilevarsi che sulla ricevuta di ritorno della raccomandata è riportato il numero della comunicazione effettivamente notificata (63014190453-0) e la notifica è stata effettuata a mani di soggetto qualificatosi come figlia del ricorrente. Pertanto, l'atto notificato è perfettamente riconducibile alla raccomandata prodotta in atti.
Occorre inoltre evidenziare – perché è l'aspetto più rilevante ai fini della decisione del caso in esame – che è stata spedita dall' una mera raccomandata postale ordinaria con avviso CP_2
di ricevimento.
L'Ente resistente, quindi, non ha notificato il predetto preavviso rivolgendosi all'ufficiale giudiziario il quale, a sua volta, avrebbe dovuto avvalersi, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi della legge n. 890/1982, procedura che richiede l'utilizzazione della altrettanto nota cartolina di ricevimento di colore verde.
La giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale intende aderire, precisa che qualora l'ente si avvalga della facoltà di eseguire la notifica di atti direttamente con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta bensì soltanto il regolamento postale (da ultimo,
Cass. Civ. sent. 8293/2018, con riferimento ad atti impositivi).
Alla fattispecie, quindi, si deve applicare il d.lgs. 261 del 1999, come successivamente modificato, e il regolamento postale allegato al D.M.
9.4.01 del Ministero delle
Comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, il quale all'art. 33
(odierno art. 21 nella versione approvata dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni) stabilisce che per gli invii a firma “invii a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi. Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.”
E l'art. 27, in particolare, stabilisce che “Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.”.
La normativa regolamentare non prevede alcuna identificazione del consegnatario così come
è evidente dall'esame del Mod. 23-I utilizzato, che non contiene alcun spazio per questa operazione ma solo quello per l'apposizione della firma del 'ricevente' che può anche non essere il 'destinatario' della comunicazione (cfr.: Cass. Civ. 9111/2012).
L'identificazione è invece richiesta solo dal Mod. 23 L (la cartolina verde) prevista per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario. E' dunque sufficiente, ai fini qui considerati, che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (cfr. Cass. n. 11708/2011; Cass. Civ. n. 27479/2016), per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (cfr. Cass. n. 1906/2008; conf. n.
25128/2013).
La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. è, infatti, superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cfr. Cass. n. 15315/2014).
Il segno grafico apposto sulla ricevuta, in sostanza, ben può essere stato legittimamente apposto da qualsiasi altra persona rinvenuta presso il domicilio del ricorrente. D'altra parte,
l'agente postale non ha attribuito la firma al ricorrente, limitandosi a far sottoscrivere il ricevente che, come evidenziato, può appartenere alla cerchia dei familiari o dei collaboratori dell'attore.
La mancanza di quelle indicazioni, pertanto, non comporta alcuna nullità o irregolarità, fermo restando che l'esistenza della relazione tra il destinatario e il ricevente forma oggetto di un accertamento da parte dell'agente postale.
Il destinatario, al più, quindi, avrebbe potuto contestare la sussistenza di una relazione tra sé
e il ricevente firmatario che abbia legittimato la consegna. (cfr. sul punto Cass. n. 270/2012,
Cass. n. 1906 del 2008; conf. Cass. n. 25616 del 2010).
Ma l'assenza di qualsiasi elemento probatorio sotto tale profilo ed allegazione da parte del ricorrente non consente al Tribunale di approfondire la questione in esame.
La doglianza, pertanto, va rigettata.
3. Sulla irripetibilità delle somme.
Da ultimo, va evidenziato che in subiecta materia non è applicabile la disciplina di favore contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo trattandosi di prestazioni temporanee.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione.
Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n.
88/1989 è da ritenersi tassativo. Tra le prestazioni indicate non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato. In questa disposizione, infatti, ai fini dell'irripetibilità è fatto riferimento alle sole pensioni a carico delle gestioni previdenziali tassativamente indicate.
Questo l'art. 52 L. n. 88/1989: <
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave>>.
Ad ulteriore conferma v'è il principio enucleato dalla Corte D'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 286/2018, a mente del quale: "Il principio di irripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede opera soltanto per i trattamenti pensionistici e non anche per le altre prestazioni previdenziali e, quindi, non può essere utilmente invocato dall'appellante per trattenere, comunque, le indennità a sostegno del reddito che l assume di avergli CP_2
indebitamente erogato ......".
In ogni caso, va evidenziato che in tema di indebito, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, hanno affermato il principio di diritto per cui "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per CP_1
vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi dai quali, peraltro, vi è stata cancellazione.
E il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo oggetto della cancellazione dagli elenchi, non assolvendo, pertanto,
l'onere probatorio sulla stessa gravante.
In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere rigettato. Le spese vengono compensate, avendo prodotto parte ricorrente la dichiarazione di cui all'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone