Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27884/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/07/2024 da
(TORINO, 05/04/1973) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in C.SO GIOVANNI AGNELLI 32 SETTIMO TORINESE con l'Avv. ZANCHETTA MANUELA
NO SI (BARI, 05/09/1972)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]3 20123 MILANO IT
'in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.9.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai sig.ri Parte 1
[...] e SI NO in Volpiano (TO) in data 31.05.1998 (atto di matrimonio n. 8, parte II, serie A, anno 1998), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni/trascrizioni di legge
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VOLPIANO (TO) il 31/05/1998
(anno 1998 atto n. 8, parte II,serie A);
Dal matrimonio non sono nato figli
I coniugi sono comparsi all'udienza ex art 708 c.p.c. in data 5.3.2015 e si sono separati con sentenza n. 707/2016 del Tribunale di Tribunale Ordinario di Ivrea
Parte 1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 31/07/2024
Tribunale di dichiarare la separazione cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Parte convenuta si è costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19.3.2025 il giudice delegato, verificata dal regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, dato atto dell'assenza di richieste istruttorie, ha invitato alla discussione orale della causa e all'esito ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza Presidenziale avanti a Tribunale di Ivrea ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il
5.3.2015 e la separazione è dichiarata con sentenza n.707/2016 del Tribunale di Ivrea: il ricorso per lo cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 30/07/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione del il lungo tempo trascorso dalla separazione e dallo stesso contegno del convenuto, rimasto contumace, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Non vi sono, peraltro, altre domande sulle quali il tribunale sia chiamato a statuire dovendosi ritenere che le parti siano entrambe economicamente autosufficienti ed in ogni caso ciascuno è in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione voi del convenuto impongono di dichiarare irripetibili le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
27884 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia del convenuto così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra e SI NO a VOLPIANO (TO) il 31/05/1998,Parte 1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLPIANO (TO) anno 1998, atto n. 8 parte II serie A;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLPIANO (TO), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché alla trasmissione all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giusto Canavese (TO) ove il matrimonio
è altresì trascritto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Presidente rel. est
Dott. Laura Maria Cosmai