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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/05/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 135/2024 R.G. V.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2024 R.G. V.G. concernente reclamo avverso il decreto del 12/07/2024 emesso dal Tribunale di Gela nel procedimento n. 2-1/2024 P.U.
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Gianmarco Cammalleri, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Gela, via
Picceri n. 1, sono elettivamente domiciliati,
Reclamante e riassumente
E
(P.I.: 06363391001), REGIONE Controparte_1
SICILIANA- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO (P.I: ), P.IVA_1
COMUNE DI NI (P.I.: , BANCA (P.I.: P.IVA_2 Controparte_2
), (P.I.: , BANCA P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
(P.I.: , P.I.: , CP_4 P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_6 Controparte_6
(P.I.: ), P.IVA_7
Reclamati contumaci
1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta,
IN FATTO E IN DIRITTO
I e , con ricorso depositato il 14.01.2024, hanno Parte_3 Parte_2
presentato congiuntamente, davanti al Tribunale di Gela, proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del d. lgs. 14/2019 – Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, con decreto del 17.01.2024, qualificata l'istanza come volta alla procedura familiare ex art. 66 CCII, riteneva l'ammissibilità ex art. 70 co. I, CCII della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori sovraindebitati e disponeva, su istanza dei ricorrenti, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli stessi;
disponeva che la proposta di piano di ristrutturazione fosse pubblicata, secondo le forme previste dalla legge, e che ne fosse data comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), avvertiva i creditori della facoltà di presentare osservazioni e assegnava termine all'O.C.C. per riferire al Giudice e proporre le modifiche necessarie al piano. Infine fissava, a garanzia del contraddittorio delle parti all'esito di tale interlocuzione, l'udienza del 23.04.2024, poi differita al 25.6.2024 (doc. 3 allegato al ricorso).
All'esito della suddetta udienza, con decreto del 12/07/2024, notificato ai ricorrenti il 16.7.2024, il
Tribunale di Gela, in composizione monocratica, dichiarava l'inammissibilità giuridica del piano del consumatore depositato dai coniugi ricorrenti ritenendo che gli stessi non rivestissero la qualifica di
“consumatori” ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII poiché considerava le obbligazioni oggetto del piano
«debiti assunti dai coniugi odierni ricorrenti per sostenere l'attività imprenditoriale del figlio, i cui utili avrebbero dovuto essere utilizzati per il pagamento delle rate dei finanziamenti stessi, il che esula dalla mera affectio familiaris, integrando l'affectio societatis ».
Avverso tale decreto, in data 25.7.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
reclamo al Tribunale di Gela in composizione collegiale, facendo valere il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, in quanto nessun contratto sociale è stato stipulato, neppure in via di fatto, tra i ricorrenti e il loro figlio, e l'errata interpretazione della definizione della nozione di consumatore.
A tal proposito, richiamata la definizione di consumatore di cui all'art. 6 della L. 3/ 2012 come modificato dal D.L. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 176/2020, parte reclamate sosteneva che, già nella vigenza della nozione originaria di consumatore, la giurisprudenza non escludeva la qualifica di consumatore per il fatto che i debiti fossero in parte riconducibili ad un'attività imprenditoriale o professionale e che tale conclusione era ora oggetto di previsione normativa atteso che la definizione di consumatore non richiede più che il debitore non abbia “assunto obbligazioni” per scopi connessi all'attività d'impresa e professionale.
2 Ritenendo, conclusivamente, che la nuova nozione di consumatore, consente l'accesso al piano anche dell'imprenditore o del professionista se le obbligazioni determinanti il sovraindebitamento siano quelle assunte per motivi personali-familiari, parte reclamante chiedeva di dichiarare l'ammissibilità giuridica del piano del consumatore, confermando l'efficacia delle misure protettive, con l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento di legge.
Il Tribunale di Gela, con ordinanza del 10.10.2024, notificata in data 18.10.2024, ha declinato la competenza, ritenendo che il reclamo di cui all'art. 70 c. 1 CCII, di competenza del Tribunale in composizione collegiale, sia limitato all'impugnazione dei decreti emessi inaudita altera parte nell'ambito di una fase interlocutoria del procedimento, nel corso della quale il giudice impartisce indicazioni nell'obiettivo di agevolare la formulazione di una proposta che sia idonea all'apertura della procedura di omologa;
avverso la sentenza di omologa (art. 70, co. 7 CCII) e il decreto motivato di diniego dell'omologazione (art. 70, co. 10 CCII), che hanno ad oggetto il merito della domanda avanzata con il ricorso e sono emesse in una fase procedimentale successiva all'instaurazione del contraddittorio tra il debitore e i creditori, è ammesso il reclamo dinanzi alla Corte di Appello nelle forme di cui agli artt. 70, co. 12 e 50 CCII.
Secondo il Tribunale, il provvedimento impugnato - decreto del 12.7.2024 - non rientra nella categoria di quelli di mera inammissibilità di cui all'art. 70, co. 1 CCII, per i quali deve ammettersi la possibilità di proporre reclamo al Collegio del Tribunale, bensì nell'alveo dei decreti motivati di rigetto di cui all'art. 70, co. 10 CCII poiché l'accertamento della carenza della qualifica di consumatori da parte dei ricorrenti e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del piano sono stati pronunciati a seguito del precedente vaglio di proponibilità e a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, con conseguente proponibilità del reclamo alla Corte di Appello di . CP_1
Il Tribunale quindi dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore della Corte di Appello di
Caltanissetta e assegnava termine di quarantacinque giorni per la riassunzione.
Con ricorso in riassunzione depositato il 28.11.2024 parte ricorrente ha domandato l'accoglimento del reclamo.
********
Occorre premettere che la fattispecie oggetto del giudizio è regolata dal d.lgs. n. 14/2019 nella versione modificata dal d.lgs 13 settembre 2024, n. 136, che è entrato in vigore il 28 settembre 2024
e si applica alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelle instaurate o aperte successivamente (cfr. art. 56 co. 1 e 4 del d.lgs 13 settembre 2024, n. 136 e, per l'interpretazione autentica della disposizione del comma 4, l'art. 8, comma 1, D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4, che prevede che l'applicabilità delle disposizioni introdotte “non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima
3 della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”).
Il suddetto correttivo al codice della crisi ha abrogato il comma 12 dell'art. 70 CCII che prevedeva il reclamo alla Corte d'Appello, mediante rinvio all'art. 50, avverso il provvedimento di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Tuttavia l'art. 50 CCII è inserito nel procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, di cui alla sezione II, del capo IV del Titolo
III e, all'applicazione di tale Titolo III, fa rinvio l'art. 65 co. 2 CCII, norma quest'ultima prevista tra le disposizioni di carattere generale delle procedure della composizione della crisi da sovraindebitamento, tra cui la ristrutturazione dei crediti del consumatore, oggetto del presente giudizio.
Il correttivo al CCII ha poi previsto espressamente, all'art. 70 comma 1, che il giudice “Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato”. La modifica normativa dunque fissa, come ritenuto dal Collegio di prime cure, la competenza del Tribunale in relazione al solo reclamo avverso il provvedimento che svolge il vaglio preliminare sull'ammissibilità del piano, al di fuori di un procedimento strutturato con il contraddittorio fra le parti, interpretazione per altro avvallata anche dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina normativa previgente (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024,
n.24870 pure richiamata dal Tribunale di Gela al fine di argomentare la propria incompetenza).
Il provvedimento reclamato dai ricorrenti è stato emesso all'esito del contraddittorio instaurato con i creditori, e sulla base di un precedente decreto di apertura e ammissione della procedura ex art 70, comma 1, CCII (decreto del 17 gennaio 2024); esso pertanto va considerato propriamente come rigetto dell'omologa del piano, ancorché il giudice abbia statuito sulla inammissibilità giuridica di esso, e pertanto la sua impugnazione è da ricondurre all'ambito del reclamo di competenza della Corte
d'Appello, di cui all'art. 50 CCII, avente ad oggetto appunto il provvedimento di diniego dell'omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di composizione della Crisi.
L'art. 50 CCII, da applicarsi al presente procedimento, prevede un termine di trenta giorni dalla comunicazione per proporre reclamo innanzi alla Corte d'Appello, con rinvio alla disciplina processuale dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 738 c.p.c.). Terminata la trattazione, la decisione prende la forma di decreto motivato in caso di rigetto e di sentenza in caso di accoglimento e se il reclamo è accolto, con sentenza di omologa,, gli atti sono rimessi al Tribunale per la fase esecutiva del piano.
4 Con il reclamo la Corte d'appello è investita, non solo della valutazione circa la legittimità del decreto di rigetto della domanda di apertura della procedura, ma anche della valutazione dei presupposti e delle condizioni per l'apertura della procedura.
********
Con riferimento alla qualifica di consumatore, o meno, dei ricorrenti, che costituisce il profilo censurato con il reclamo ed involge anche l'ammissibilità giuridica del piano, deve ritenersi l'impugnazione fondata.
L'art. 2 lett. e) del CCII definisce consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore».
Antecedentemente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 136/2024 il consumatore era definito dalla disposizione come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali»; la medesima definizione è adottata dall'art. 6 della l. 3/2012 ai fini dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Secondo le disposizioni sopra richiamate, per la qualifica dello status di consumatore rileva l'agere dell'indebitato, che deve essere estraneo all'attività imprenditoriale, e che il sovraindebitamento riguardi esclusivamente debiti aventi carattere personale.
La qualifica di consumatore dunque non deve intendersi riferita a una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, poiché la disposizione esige soltanto una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività e richiedendosi perciò l'estraneità dell'atto, cui consegue l'insorgere di un debito, compiuto dal consumatore rispetto all'attività professionale o imprenditoriale svolta.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha escluso la qualifica dei consumatori dei ricorrenti ritenendo che essi fossero soci di una società di fatto, insieme al figlio beneficiario delle somme prese a mutuo dagli stessi, e che, pertanto, i debiti contemplati nel piano di ristrutturazione fossero stati contratti nell'esercizio di attività d'impresa.
Invero gli elementi rilevati dal giudice nel provvedimento impugnato, e costituiti esclusivamente da quanto risultante dalla relazione dell'OCC, sono insufficienti al fine di ritenere che tra i ricorrenti e il figlio sussista un rapporto societario.
5 Si legge infatti nella relazione dell'OCC, in relazione al giudizio di meritevolezza, che « i primi finanziamenti, stipulati tra l'anno 2008 e l'anno 2009, sono stati contratti per la ristrutturazione dell'unico immobile di proprietà dei coniugi, donato alla signora dai genitori, e nel quale Parte_2
la famiglia ancora oggi risiede e per sostenere economicamente l'avvio di una attività d'impresa del figlio . L'attività tuttavia dopo qualche anno, non avendo ottenuto il ritorno economico CP_7
sperato è stata cessata».
Ai fini della configurabilità di una società di fatto, che sussiste quando il contratto costitutivo di società è stato concluso per facta concludentia, invero, è necessaria la ricorrenza di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, e di un elemento soggettivo costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale;
l'esistenza della società deve essere desunta da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo che si caratterizzino per sintomaticità e concludenza (cfr. Cass. Civ. 22 febbraio 2000 n. 1961).
Nel caso di specie il giudice a quo non si è fatto carico di argomentare da quali elementi abbia desunto la partecipazione dei genitori e del figlio, quali soci, all'esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo regole proprie del vincolo sociale, con alea comune nei guadagni e nelle perdite.
Anche la motivazione addotta al fine di argomentare la sussistenza del vincolo sociale è non condivisibile poiché assumere che “si tratta pertanto di debiti assunti dai coniugi odierni ricorrenti per sostenere l'attività imprenditoriale del figlio” non implica che le somme finanziate dei ricorrenti costituiscano conferimenti diretti a costituire il patrimonio comune della società che, in quanto tale, sarebbe sottratto alla singola disponibilità dei soci.
D'altro canto, ove il giudice a quo abbia ritenuto che i ricorrenti con le somme prese a mutuo e traslate al figlio abbiano inteso costituire un diritto di credito verso l'impresa del figlio, escluso che i ricorrenti svolgano attività di finanziamento in via professionale, siffatta operazione comunque non potrebbe considerarsi estrinsecazione di un'attività d'impresa.
La motivazione secondo cui gli utili dell'attività del figlio “avrebbero dovuto essere utilizzati per il pagamento delle rate dei finanziamenti stessi” neppure implica la ricorrenza di un vincolo sociale, poiché da un lato, perché vi sia una società, l'esercizio in comune dell'attività economica deve tendere allo scopo di lucro e, dall'altro lato, deve sussistere l'alea comune nei guadagni e nelle perdite e nessun elemento lascia desumere che gli stessi abbiano accettato il rischio di una perdita, risultando piuttosto che abbiano programmato il contrario, ovvero di rientrare dall'indebitamento soltanto e senza prospettiva di guadagni.
6 In altre parole nel caso di specie non sussistono indici rivelatori di un rapporto societario e anche la giurisprudenza di legittimità richiamata nel procedimento impugnato (Cassazione civile sez. I,
13/05/1997, n.4187) richiede, ai fini della dimostrazione di un contratto sociale, prove dirette e specifiche dei requisiti tipici dell'attività d'impresa in forma collettiva evidenziando che i finanziamenti in favore dell'imprenditore “se non sono idonei in assoluto ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo e il finanziatore o il garante, possono costituire indici rilevatori del rapporto stesso, qualora alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali”.
Escluso dunque che i ricorrenti possano considerarsi esercenti attività d'impresa, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, pur con riferimento alla definizione di consumatore adottata dalla l.
3/2012 - che è per lo più coincidente con quella adottata dall'attuale CCII che ha sostituito l'inciso finale specificando che la qualifica ricorre «per debiti contratti nella qualità di consumatore» -, ha concluso per “la sua compatibilità rispetto al soggetto, anche professionista o imprenditore, indebitato ma per attività altrui, per le quali ovviamente, secondo un apprezzamento di merito, sia escluso un qualsivoglia rimando al perseguimento di operazioni che rivelino, oltre lo schema di sostegno solidaristico a terzi, un impiego del rischio così assunto in una dimensione partecipativa, per il comune interesse d'impresa o anche all'attività professionale” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
01/02/2016, n. 1869 “In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, è "consumatore" soltanto il debitore persona fisica che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche
a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria (salvo i debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo della medesima legge”).
In definitiva l'ordinanza va riformata, dovendosi ritenere che i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatori.
Deve inoltre pronunciarsi l'omologa del piano, sussistendo anche gli ulteriori requisiti di legge.
Innanzitutto risultano assenti le condizioni soggettive ostative poiché non risulta che i ricorrenti abbiano conseguito l'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o che il sovraindebitamento sia stato cagionato con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII); più nello specifico, in ordine ai profili di non meritevolezza del consumatore nell'assunzione delle obbligazioni e nella causazione del proprio sovraindebitamento, deve rilevarsi che la necessità di ricorrere al credito, per i ricorrenti, come sopra visto, è stata
7 determinata dal dover far fronte ad esigenze familiari consistenti nella ristrutturazione della casa adibita a dimora della famiglia e nell'avvio del figlio ad una attività lavorativa.
Sotto il profilo della «ammissibilità e fattibilità» (art. 70 co. 7 CCII), il piano risulta idoneo a risolvere la crisi da sovraindebitamento e la rimodulazione temporale e quantitativa dei debiti risulta compatibile con le disposizioni di legge che contemplano la possibilità di soddisfare i creditori in modo parziale, differenziato e in qualsiasi forma (art. 67 co. 1 CCII).
Il piano proposto indica i debiti dei ricorrenti distinguendo quelli contratti da , Parte_1
quelli in capo a e quelli di cui essi rispondono in solido (pagg. 3 e 4 della Parte_2
proposta, doc. 2 allegato al ricorso in riassunzione); tali debiti ammontano complessivamente ad €.
87.530,45 e si prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati ( , CP_1 CP_1
Comune di EM, Banca Monte Paschi di Siena) e una percentuale di soddisfazione del 13,88% per i creditori chirografari (FIS NPL Spa, e ), nonché la determinazione in CP_5 CP_6
€. 5.500,00 del credito prededucibile relativo alle spese della procedura da versare all'Organismo di
Composizione della Crisi (pagg. 5 e 6 della proposta, doc. 2 allegato al ricorso in riassunzione); si dispone che i ricorrenti procedano al versamento di €. 500,00 mensili per 6 anni (pagg. 8 e 9 della proposta, doc. 2 allegato al ricorso in riassunzione).
Considerando che il reddito medio mensile dei ricorrenti è costituito dalla retribuzione percepita da pari a €.1.500,00, valutato quanto necessario per il mantenimento della sua Parte_1
famiglia, sussiste la possibilità della concreta realizzazione del piano.
Non risultano agli atti osservazioni dei creditori e, quindi, mancando contestazioni circa la convenienza della proposta, non è necessario compiere valutazioni in ordine alla possibilità che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70 co. 7 CCII), valutazione che postula l'opposizione del creditore da far valere nei venti giorni successivi alla comunicazione del piano ai sensi dell'art. 70 co. 3 CCII.
Non v'è luogo, infine, per disporre - come invece richiesto da parte reclamante - le misure protettive del patrimonio del consumatore, ovvero la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti già disposto con decreto del
17.1.2024, in quanto il piano di ristrutturazione, una volta omologato, rientra - secondo l'espressione invalsa nella dottrina - nel subgenus del “concordato coattivo”, la cui natura concordataria è assicurata dalla facoltà dei creditori di proporre impugnazione o di sollevare contestazioni, sicché per effetto dell'omologazione del piano, che per legge può prevedere anche la falcidia (o altre forme di ristrutturazione) del credito, ciascun creditore coinvolto non potrà che pretendere la soddisfazione del proprio credito nei limiti e nei termini previsti dal piano, anche al fine di assicurare il principio di par condicio creditorum immanente a tutte le procedure di composizione della crisi.
8 Consegue che le azioni esecutive individuali (salvi i casi di revoca dell'omologa) sono vietate durante l'esecuzione del piano e il creditore una volta soddisfatto secondo le previsioni del piano perde la legittimazione ad agire in executivis.
Quanto alle spese di lite, la non opposizione dei creditori e, dunque, la non riconducibilità causale ad essi dell'insorgenza della lite, induce a disporre l'integrale compensazione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti da essi proposto, rimette gli atti al Tribunale di Gela per la fase esecutiva del piano e le pubblicazioni di legge, compensa tra le parti le spese di lite.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
9
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2024 R.G. V.G. concernente reclamo avverso il decreto del 12/07/2024 emesso dal Tribunale di Gela nel procedimento n. 2-1/2024 P.U.
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Gianmarco Cammalleri, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Gela, via
Picceri n. 1, sono elettivamente domiciliati,
Reclamante e riassumente
E
(P.I.: 06363391001), REGIONE Controparte_1
SICILIANA- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO (P.I: ), P.IVA_1
COMUNE DI NI (P.I.: , BANCA (P.I.: P.IVA_2 Controparte_2
), (P.I.: , BANCA P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
(P.I.: , P.I.: , CP_4 P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_6 Controparte_6
(P.I.: ), P.IVA_7
Reclamati contumaci
1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta,
IN FATTO E IN DIRITTO
I e , con ricorso depositato il 14.01.2024, hanno Parte_3 Parte_2
presentato congiuntamente, davanti al Tribunale di Gela, proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del d. lgs. 14/2019 – Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, con decreto del 17.01.2024, qualificata l'istanza come volta alla procedura familiare ex art. 66 CCII, riteneva l'ammissibilità ex art. 70 co. I, CCII della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori sovraindebitati e disponeva, su istanza dei ricorrenti, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli stessi;
disponeva che la proposta di piano di ristrutturazione fosse pubblicata, secondo le forme previste dalla legge, e che ne fosse data comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), avvertiva i creditori della facoltà di presentare osservazioni e assegnava termine all'O.C.C. per riferire al Giudice e proporre le modifiche necessarie al piano. Infine fissava, a garanzia del contraddittorio delle parti all'esito di tale interlocuzione, l'udienza del 23.04.2024, poi differita al 25.6.2024 (doc. 3 allegato al ricorso).
All'esito della suddetta udienza, con decreto del 12/07/2024, notificato ai ricorrenti il 16.7.2024, il
Tribunale di Gela, in composizione monocratica, dichiarava l'inammissibilità giuridica del piano del consumatore depositato dai coniugi ricorrenti ritenendo che gli stessi non rivestissero la qualifica di
“consumatori” ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII poiché considerava le obbligazioni oggetto del piano
«debiti assunti dai coniugi odierni ricorrenti per sostenere l'attività imprenditoriale del figlio, i cui utili avrebbero dovuto essere utilizzati per il pagamento delle rate dei finanziamenti stessi, il che esula dalla mera affectio familiaris, integrando l'affectio societatis ».
Avverso tale decreto, in data 25.7.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
reclamo al Tribunale di Gela in composizione collegiale, facendo valere il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, in quanto nessun contratto sociale è stato stipulato, neppure in via di fatto, tra i ricorrenti e il loro figlio, e l'errata interpretazione della definizione della nozione di consumatore.
A tal proposito, richiamata la definizione di consumatore di cui all'art. 6 della L. 3/ 2012 come modificato dal D.L. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 176/2020, parte reclamate sosteneva che, già nella vigenza della nozione originaria di consumatore, la giurisprudenza non escludeva la qualifica di consumatore per il fatto che i debiti fossero in parte riconducibili ad un'attività imprenditoriale o professionale e che tale conclusione era ora oggetto di previsione normativa atteso che la definizione di consumatore non richiede più che il debitore non abbia “assunto obbligazioni” per scopi connessi all'attività d'impresa e professionale.
2 Ritenendo, conclusivamente, che la nuova nozione di consumatore, consente l'accesso al piano anche dell'imprenditore o del professionista se le obbligazioni determinanti il sovraindebitamento siano quelle assunte per motivi personali-familiari, parte reclamante chiedeva di dichiarare l'ammissibilità giuridica del piano del consumatore, confermando l'efficacia delle misure protettive, con l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento di legge.
Il Tribunale di Gela, con ordinanza del 10.10.2024, notificata in data 18.10.2024, ha declinato la competenza, ritenendo che il reclamo di cui all'art. 70 c. 1 CCII, di competenza del Tribunale in composizione collegiale, sia limitato all'impugnazione dei decreti emessi inaudita altera parte nell'ambito di una fase interlocutoria del procedimento, nel corso della quale il giudice impartisce indicazioni nell'obiettivo di agevolare la formulazione di una proposta che sia idonea all'apertura della procedura di omologa;
avverso la sentenza di omologa (art. 70, co. 7 CCII) e il decreto motivato di diniego dell'omologazione (art. 70, co. 10 CCII), che hanno ad oggetto il merito della domanda avanzata con il ricorso e sono emesse in una fase procedimentale successiva all'instaurazione del contraddittorio tra il debitore e i creditori, è ammesso il reclamo dinanzi alla Corte di Appello nelle forme di cui agli artt. 70, co. 12 e 50 CCII.
Secondo il Tribunale, il provvedimento impugnato - decreto del 12.7.2024 - non rientra nella categoria di quelli di mera inammissibilità di cui all'art. 70, co. 1 CCII, per i quali deve ammettersi la possibilità di proporre reclamo al Collegio del Tribunale, bensì nell'alveo dei decreti motivati di rigetto di cui all'art. 70, co. 10 CCII poiché l'accertamento della carenza della qualifica di consumatori da parte dei ricorrenti e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del piano sono stati pronunciati a seguito del precedente vaglio di proponibilità e a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, con conseguente proponibilità del reclamo alla Corte di Appello di . CP_1
Il Tribunale quindi dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore della Corte di Appello di
Caltanissetta e assegnava termine di quarantacinque giorni per la riassunzione.
Con ricorso in riassunzione depositato il 28.11.2024 parte ricorrente ha domandato l'accoglimento del reclamo.
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Occorre premettere che la fattispecie oggetto del giudizio è regolata dal d.lgs. n. 14/2019 nella versione modificata dal d.lgs 13 settembre 2024, n. 136, che è entrato in vigore il 28 settembre 2024
e si applica alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelle instaurate o aperte successivamente (cfr. art. 56 co. 1 e 4 del d.lgs 13 settembre 2024, n. 136 e, per l'interpretazione autentica della disposizione del comma 4, l'art. 8, comma 1, D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4, che prevede che l'applicabilità delle disposizioni introdotte “non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima
3 della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”).
Il suddetto correttivo al codice della crisi ha abrogato il comma 12 dell'art. 70 CCII che prevedeva il reclamo alla Corte d'Appello, mediante rinvio all'art. 50, avverso il provvedimento di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Tuttavia l'art. 50 CCII è inserito nel procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, di cui alla sezione II, del capo IV del Titolo
III e, all'applicazione di tale Titolo III, fa rinvio l'art. 65 co. 2 CCII, norma quest'ultima prevista tra le disposizioni di carattere generale delle procedure della composizione della crisi da sovraindebitamento, tra cui la ristrutturazione dei crediti del consumatore, oggetto del presente giudizio.
Il correttivo al CCII ha poi previsto espressamente, all'art. 70 comma 1, che il giudice “Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato”. La modifica normativa dunque fissa, come ritenuto dal Collegio di prime cure, la competenza del Tribunale in relazione al solo reclamo avverso il provvedimento che svolge il vaglio preliminare sull'ammissibilità del piano, al di fuori di un procedimento strutturato con il contraddittorio fra le parti, interpretazione per altro avvallata anche dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina normativa previgente (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024,
n.24870 pure richiamata dal Tribunale di Gela al fine di argomentare la propria incompetenza).
Il provvedimento reclamato dai ricorrenti è stato emesso all'esito del contraddittorio instaurato con i creditori, e sulla base di un precedente decreto di apertura e ammissione della procedura ex art 70, comma 1, CCII (decreto del 17 gennaio 2024); esso pertanto va considerato propriamente come rigetto dell'omologa del piano, ancorché il giudice abbia statuito sulla inammissibilità giuridica di esso, e pertanto la sua impugnazione è da ricondurre all'ambito del reclamo di competenza della Corte
d'Appello, di cui all'art. 50 CCII, avente ad oggetto appunto il provvedimento di diniego dell'omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di composizione della Crisi.
L'art. 50 CCII, da applicarsi al presente procedimento, prevede un termine di trenta giorni dalla comunicazione per proporre reclamo innanzi alla Corte d'Appello, con rinvio alla disciplina processuale dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 738 c.p.c.). Terminata la trattazione, la decisione prende la forma di decreto motivato in caso di rigetto e di sentenza in caso di accoglimento e se il reclamo è accolto, con sentenza di omologa,, gli atti sono rimessi al Tribunale per la fase esecutiva del piano.
4 Con il reclamo la Corte d'appello è investita, non solo della valutazione circa la legittimità del decreto di rigetto della domanda di apertura della procedura, ma anche della valutazione dei presupposti e delle condizioni per l'apertura della procedura.
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Con riferimento alla qualifica di consumatore, o meno, dei ricorrenti, che costituisce il profilo censurato con il reclamo ed involge anche l'ammissibilità giuridica del piano, deve ritenersi l'impugnazione fondata.
L'art. 2 lett. e) del CCII definisce consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore».
Antecedentemente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 136/2024 il consumatore era definito dalla disposizione come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali»; la medesima definizione è adottata dall'art. 6 della l. 3/2012 ai fini dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Secondo le disposizioni sopra richiamate, per la qualifica dello status di consumatore rileva l'agere dell'indebitato, che deve essere estraneo all'attività imprenditoriale, e che il sovraindebitamento riguardi esclusivamente debiti aventi carattere personale.
La qualifica di consumatore dunque non deve intendersi riferita a una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, poiché la disposizione esige soltanto una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività e richiedendosi perciò l'estraneità dell'atto, cui consegue l'insorgere di un debito, compiuto dal consumatore rispetto all'attività professionale o imprenditoriale svolta.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha escluso la qualifica dei consumatori dei ricorrenti ritenendo che essi fossero soci di una società di fatto, insieme al figlio beneficiario delle somme prese a mutuo dagli stessi, e che, pertanto, i debiti contemplati nel piano di ristrutturazione fossero stati contratti nell'esercizio di attività d'impresa.
Invero gli elementi rilevati dal giudice nel provvedimento impugnato, e costituiti esclusivamente da quanto risultante dalla relazione dell'OCC, sono insufficienti al fine di ritenere che tra i ricorrenti e il figlio sussista un rapporto societario.
5 Si legge infatti nella relazione dell'OCC, in relazione al giudizio di meritevolezza, che « i primi finanziamenti, stipulati tra l'anno 2008 e l'anno 2009, sono stati contratti per la ristrutturazione dell'unico immobile di proprietà dei coniugi, donato alla signora dai genitori, e nel quale Parte_2
la famiglia ancora oggi risiede e per sostenere economicamente l'avvio di una attività d'impresa del figlio . L'attività tuttavia dopo qualche anno, non avendo ottenuto il ritorno economico CP_7
sperato è stata cessata».
Ai fini della configurabilità di una società di fatto, che sussiste quando il contratto costitutivo di società è stato concluso per facta concludentia, invero, è necessaria la ricorrenza di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, e di un elemento soggettivo costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale;
l'esistenza della società deve essere desunta da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo che si caratterizzino per sintomaticità e concludenza (cfr. Cass. Civ. 22 febbraio 2000 n. 1961).
Nel caso di specie il giudice a quo non si è fatto carico di argomentare da quali elementi abbia desunto la partecipazione dei genitori e del figlio, quali soci, all'esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo regole proprie del vincolo sociale, con alea comune nei guadagni e nelle perdite.
Anche la motivazione addotta al fine di argomentare la sussistenza del vincolo sociale è non condivisibile poiché assumere che “si tratta pertanto di debiti assunti dai coniugi odierni ricorrenti per sostenere l'attività imprenditoriale del figlio” non implica che le somme finanziate dei ricorrenti costituiscano conferimenti diretti a costituire il patrimonio comune della società che, in quanto tale, sarebbe sottratto alla singola disponibilità dei soci.
D'altro canto, ove il giudice a quo abbia ritenuto che i ricorrenti con le somme prese a mutuo e traslate al figlio abbiano inteso costituire un diritto di credito verso l'impresa del figlio, escluso che i ricorrenti svolgano attività di finanziamento in via professionale, siffatta operazione comunque non potrebbe considerarsi estrinsecazione di un'attività d'impresa.
La motivazione secondo cui gli utili dell'attività del figlio “avrebbero dovuto essere utilizzati per il pagamento delle rate dei finanziamenti stessi” neppure implica la ricorrenza di un vincolo sociale, poiché da un lato, perché vi sia una società, l'esercizio in comune dell'attività economica deve tendere allo scopo di lucro e, dall'altro lato, deve sussistere l'alea comune nei guadagni e nelle perdite e nessun elemento lascia desumere che gli stessi abbiano accettato il rischio di una perdita, risultando piuttosto che abbiano programmato il contrario, ovvero di rientrare dall'indebitamento soltanto e senza prospettiva di guadagni.
6 In altre parole nel caso di specie non sussistono indici rivelatori di un rapporto societario e anche la giurisprudenza di legittimità richiamata nel procedimento impugnato (Cassazione civile sez. I,
13/05/1997, n.4187) richiede, ai fini della dimostrazione di un contratto sociale, prove dirette e specifiche dei requisiti tipici dell'attività d'impresa in forma collettiva evidenziando che i finanziamenti in favore dell'imprenditore “se non sono idonei in assoluto ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo e il finanziatore o il garante, possono costituire indici rilevatori del rapporto stesso, qualora alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali”.
Escluso dunque che i ricorrenti possano considerarsi esercenti attività d'impresa, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, pur con riferimento alla definizione di consumatore adottata dalla l.
3/2012 - che è per lo più coincidente con quella adottata dall'attuale CCII che ha sostituito l'inciso finale specificando che la qualifica ricorre «per debiti contratti nella qualità di consumatore» -, ha concluso per “la sua compatibilità rispetto al soggetto, anche professionista o imprenditore, indebitato ma per attività altrui, per le quali ovviamente, secondo un apprezzamento di merito, sia escluso un qualsivoglia rimando al perseguimento di operazioni che rivelino, oltre lo schema di sostegno solidaristico a terzi, un impiego del rischio così assunto in una dimensione partecipativa, per il comune interesse d'impresa o anche all'attività professionale” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
01/02/2016, n. 1869 “In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, è "consumatore" soltanto il debitore persona fisica che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche
a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria (salvo i debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo della medesima legge”).
In definitiva l'ordinanza va riformata, dovendosi ritenere che i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatori.
Deve inoltre pronunciarsi l'omologa del piano, sussistendo anche gli ulteriori requisiti di legge.
Innanzitutto risultano assenti le condizioni soggettive ostative poiché non risulta che i ricorrenti abbiano conseguito l'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o che il sovraindebitamento sia stato cagionato con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII); più nello specifico, in ordine ai profili di non meritevolezza del consumatore nell'assunzione delle obbligazioni e nella causazione del proprio sovraindebitamento, deve rilevarsi che la necessità di ricorrere al credito, per i ricorrenti, come sopra visto, è stata
7 determinata dal dover far fronte ad esigenze familiari consistenti nella ristrutturazione della casa adibita a dimora della famiglia e nell'avvio del figlio ad una attività lavorativa.
Sotto il profilo della «ammissibilità e fattibilità» (art. 70 co. 7 CCII), il piano risulta idoneo a risolvere la crisi da sovraindebitamento e la rimodulazione temporale e quantitativa dei debiti risulta compatibile con le disposizioni di legge che contemplano la possibilità di soddisfare i creditori in modo parziale, differenziato e in qualsiasi forma (art. 67 co. 1 CCII).
Il piano proposto indica i debiti dei ricorrenti distinguendo quelli contratti da , Parte_1
quelli in capo a e quelli di cui essi rispondono in solido (pagg. 3 e 4 della Parte_2
proposta, doc. 2 allegato al ricorso in riassunzione); tali debiti ammontano complessivamente ad €.
87.530,45 e si prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati ( , CP_1 CP_1
Comune di EM, Banca Monte Paschi di Siena) e una percentuale di soddisfazione del 13,88% per i creditori chirografari (FIS NPL Spa, e ), nonché la determinazione in CP_5 CP_6
€. 5.500,00 del credito prededucibile relativo alle spese della procedura da versare all'Organismo di
Composizione della Crisi (pagg. 5 e 6 della proposta, doc. 2 allegato al ricorso in riassunzione); si dispone che i ricorrenti procedano al versamento di €. 500,00 mensili per 6 anni (pagg. 8 e 9 della proposta, doc. 2 allegato al ricorso in riassunzione).
Considerando che il reddito medio mensile dei ricorrenti è costituito dalla retribuzione percepita da pari a €.1.500,00, valutato quanto necessario per il mantenimento della sua Parte_1
famiglia, sussiste la possibilità della concreta realizzazione del piano.
Non risultano agli atti osservazioni dei creditori e, quindi, mancando contestazioni circa la convenienza della proposta, non è necessario compiere valutazioni in ordine alla possibilità che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70 co. 7 CCII), valutazione che postula l'opposizione del creditore da far valere nei venti giorni successivi alla comunicazione del piano ai sensi dell'art. 70 co. 3 CCII.
Non v'è luogo, infine, per disporre - come invece richiesto da parte reclamante - le misure protettive del patrimonio del consumatore, ovvero la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti già disposto con decreto del
17.1.2024, in quanto il piano di ristrutturazione, una volta omologato, rientra - secondo l'espressione invalsa nella dottrina - nel subgenus del “concordato coattivo”, la cui natura concordataria è assicurata dalla facoltà dei creditori di proporre impugnazione o di sollevare contestazioni, sicché per effetto dell'omologazione del piano, che per legge può prevedere anche la falcidia (o altre forme di ristrutturazione) del credito, ciascun creditore coinvolto non potrà che pretendere la soddisfazione del proprio credito nei limiti e nei termini previsti dal piano, anche al fine di assicurare il principio di par condicio creditorum immanente a tutte le procedure di composizione della crisi.
8 Consegue che le azioni esecutive individuali (salvi i casi di revoca dell'omologa) sono vietate durante l'esecuzione del piano e il creditore una volta soddisfatto secondo le previsioni del piano perde la legittimazione ad agire in executivis.
Quanto alle spese di lite, la non opposizione dei creditori e, dunque, la non riconducibilità causale ad essi dell'insorgenza della lite, induce a disporre l'integrale compensazione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti da essi proposto, rimette gli atti al Tribunale di Gela per la fase esecutiva del piano e le pubblicazioni di legge, compensa tra le parti le spese di lite.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
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