Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2026, proposto da:
LE di ON SI e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6BC876688, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Faggiano e Mariacristina Sapone, con domicilio eletto presso il loro studio, in Torino, via Drovetti 37;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento, previa sospensione:
- della Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 82/2025 n. 867 del 24 dicembre 2025, con cui sono stati approvati gli atti della “Procedura aperta ex art. 71 del d.lgs.36/2023 e s.m., per la fornitura triennale, suddivisa in 19 lotti, di materiale di consumo per monitor multiparametrici di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400059” e l’aggiudicazione di n. 15 lotti (lotti n. 13 e 15 deserti), decidendo nel contempo di non aggiudicare i Lotti 7 e 8 per le motivazioni espresse dalla S.C. Farmacia Ospedaliera in nota PG/2025/0020100 del 05.12.2025; il presente ricorso è finalizzato all’impugnazione del solo Lotto 8;
- della nota PG/2025/0020100 del 5 dicembre 2025 con cui la S.C. Farmacia Ospedaliera ha chiesto al RUP di non procedere all’aggiudicazione dei lotti 7 ed 8, ancora non nota e di cui si chiede l’esibizione in giudizio;
- della comunicazione di aggiudicazione del 13 gennaio 2026;
- del diniego di accesso agli atti del 12.2.2026, relativo all’istanza del 9.2.2026;
- di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. NT IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con bando di gara pubblicato in data 8 maggio 2025 l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, suddivisa in 19 lotti, per la fornitura triennale di materiale di consumo per monitor multiparametrici, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 108, comma 3, dello stesso Codice dei contratti pubblici.
Dopo le necessarie procedure di soccorso istruttorio, tutte le imprese concorrenti sono state ammesse.
Ricevuto il giudizio di conformità della S.C. Farmacia Ospedaliera sulle Schede tecniche dei prodotti offerti, il Seggio di gara ha aperto le buste contenenti le offerte economiche, stilato le conseguenti graduatorie e proposto al R.U.P. l’aggiudicazione delle forniture agli operatori economici che avevano presentato le migliori offerte.
La LE di ON SI e C. S.a.s., odierna ricorrente, è risultata aggiudicataria in via provvisoria, per quanto ora di interesse, del Lotto n. 8, avente a oggetto la fornitura di “Sensori mono paziente bis...per Monitor sistems per Bis quattro TMP” in proprietà dell’Azienda, per l’importo complessivo triennale di euro 39.000,00.
Tuttavia, dopo la pubblicazione della graduatoria, la S.C. Farmacia Ospedaliera, con nota del 5 dicembre 2025, prot. n. 20100, ha chiesto al RUP di non procedere all’aggiudicazione del Lotto 8 per inidoneità del criterio del minor prezzo utilizzato in gara, evidenziando la necessità che le offerte siano valutate (anche) sui servizi di assistenza e di formazione del personale sull’utilizzo dei prodotti, ritenuti “fondamentali per le funzioni che i sistemi svolgono nella valutazione della profondità di sedazione e nella gestione dell’ossimetria” .
Pertanto il Commissario Straordinario dell’Azienda, con deliberazione 24 dicembre 2025, n. 867, nell’approvare gli atti di gara e disporre l’aggiudicazione definitiva degli altri lotti, ha ritenuto di non procedere all’aggiudicazione del Lotto 8 “per le motivazioni espresse dalla S.C. Farmacia Ospedaliera in nota PG/2025/0020100 del 05.12.2025 per errata progettazione della gara in oggetto…relativamente alla fornitura dei consumabili per le macchine di proprietà, che hanno evidenziato l’impossibilità di un’aggiudicazione al minor prezzo, poiché questa per sua natura non può tener conto dei servizi di assistenza e di formazione ... che sono fondamentali per le funzioni che i sistemi svolgono nella valutazione della profondità di sedazione e nella gestione dell’ossimetria” .
Tale esito della procedura è stato comunicato all’interessata con nota del 13 gennaio 2026.
Con nota del 21 gennaio 2026 LE di ON SI e C. S.a.s. ha contestato tale esito evidenziando, qui in sintesi, che: - il criterio del maggior ribasso sarebbe coerente con un appalto avente a oggetto materiale standardizzato e di mero consumo; - altri lotti della medesima procedura, pur riguardando anch’essi materiale di consumo per il monitoraggio dell’ossimetria e/o della profondità di sedazione, erano stati regolarmente aggiudicati; - la decisione di revocare la gara relativa al Lotto 8 sarebbe, dunque, ingiustificata e sproporzionata.
Inoltre con nota del 9 dicembre 2025 l’interessata ha chiesto visione e copia della nota in data 5 dicembre 2025 con cui la S.C. Farmacia Ospedaliera aveva chiesto al RUP di non procedere all’aggiudicazione, nonché della nota con cui la stessa S.C. Farmacia Ospedaliera aveva inizialmente giudicato positivamente le Schede tecniche dei prodotti offerti presentate dai concorrenti.
In data 12.2.2026 l’Azienda ha respinto tale richiesta di accesso, evidenziando che “la S.A. si è riservata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 108, comma 10 del Codice dei contratti pubblici e per tutti i motivi già esplicitati nella Delibera di aggiudicazione. Si evidenzia, altresì, che la S.A. mantiene i propri poteri di autotutela fino alla stipula del contratto e che solo quest’ultimo determina il sorgere delle relative obbligazioni giuridiche ”.
Con il ricorso ora in esame, notificato in data 12 febbraio 2026, LE di ON SI e C. S.a.s. ha chiesto l’annullamento in parte qua della sopra citata deliberazione del Commissario Straordinario 24 dicembre 2025, n. 867, deducendo censure che saranno fra breve esaminate, nonché la condanna dell’Azienda a concederle accesso agli atti oggetto della richiesta presentata in data febbraio 2026, nonché l’acquisizione della medesima documentazione in via di istruttoria processuale.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, opponendosi all’accoglimento del ricorso e producendo la nota endoprocedimentale del 4 dicembre 2025 con cui la S.C. Farmacia Ospedaliera aveva richiesto non procedersi all’aggiudicazione del Lotto 8 facendo riferimento a “…interlocuzioni, purtroppo tardive, relativamente alla fornitura dei consumabili per le macchine di proprietà, che hanno evidenziato l’impossibilità di un’aggiudicazione al minor prezzo, poiché questa per sua natura non può tener conto dei servizi di assistenza e di formazione che costantemente vengono forniti dall’attuale aggiudicatario del contratto, come meglio precisato nelle relazioni in allegato, che sono fondamentali per le funzioni che i sistemi svolgono nella valutazione della profondità di sedazione e nella gestione dell’ossimetria Pertanto, poiché il caso specifico si configura come un’errata progettazione della gara, si chiede di non procedere con l’aggiudicazione dei due lotti citati 7 e 8” .
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, con l'accordo delle parti, l'istanza cautelare proposta in ricorso è stata dichiarata assorbita nel merito, con la contestuale fissazione dell’udienza del 29 aprile 2026 per la relativa discussione.
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
Con due censure tra loro strettamente connesse parte ricorrente deduce vizi di difetto di motivazione/istruttoria e disparità di trattamento, ritenendo, qui in estrema sintesi, che la decisione di non procedere all’aggiudicazione per la necessità di valorizzare offerte che assicurino adeguati servizi di assistenza e di formazione del personale sull’utilizzo dei prodotti forniti non sia giustificata dalla natura degli stessi, trattandosi di materiale di consumo già da tempo utilizzato dal personale, e contrasti con l’intervenuta aggiudicazione di prodotti analoghi in altri lotti, nonché con la previsione di sistemi di assistenza e formazione del personale sull’uso delle apparecchiature elettromedicali, rispetto alle quali il materiale in discussione avrebbe carattere meramente accessorio.
Il Collegio condivide tale censura sotto il profilo del difetto di motivazione e ciò lo esime dall’esame della domanda di accesso endoprocessuale proposta dalla ricorrente.
Emerge dall’esame della documentazione in atti che:
- il Lotto 8, ora in discussione, riguardava la fornitura di “sensori monopaziente bis...per Monitor sistems per Bis quatro TMP” (già di proprietà dell’Azienda), apparecchiature che misurano la profondità della sedazione durante le anestesie;
- parte ricorrente ha evidenziato che, essendo quello ora in discussione del materiale di consumo monouso già da tempo impiegato dal personale aziendale nell’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, non sarebbe ora necessario uno specifico servizio di assistenza e formazione del personale stesso: tale allegazione non ha trovato specifica smentita da parte dell’avversa difesa;
- la stessa ricorrente ha affermato, inoltre, anche qui senza incontrare specifica smentita di controparte, che l’oggetto della fornitura in discussione è analogo a quello del sensore per entropia oggetto del Lotto 12, lett. u), regolarmente aggiudicato, rispetto al quale emergerebbero differenze relative soltanto al tipo di tecnologia utilizzata e al produttore del monitor di riferimento ( Medtronic nel caso del Lotto 8 e GE HealthCare nel caso del Lotto 12, lett. u), e che, in ogni caso, l’ossimetria costituisce un parametro clinicamente non differente -per importanza e complessità- rispetto ad altri (pressione arteriosa, gittata cardiaca, ECG, EEG e EtCO2) oggetto di altri lotti regolarmente aggiudicati con il criterio del minor prezzo;
- è un dato di fatto che agli artt. 5 e 8 del Capitolato speciale di gara (doc. n. 5) sono stati richiesti alle imprese fornitrici delle apparecchiature elettromedicali svariati servizi di assistenza, manutenzione e formazione del personale, quali in particolare l’Assistenza Full risk (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), la Manutenzione preventiva (implicante interventi periodici di verifica, controllo, messa a punto, riparazione e adeguamento delle apparecchiature, controllo dei parametri di funzionamento “comprensive del relativo materiale di consumo” ), la Manutenzione correttiva (interventi illimitati su chiamata per la riparazione e/o sostituzione di “guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale” ) e la Manutenzione straordinaria ( “tutti gli interventi tecnici, per quanto tecnicamente possibile, sulle apparecchiature riscontrate danneggiate” ), nonché l’addestramento del personale “al corretto utilizzo dei beni forniti in condizioni normali e di emergenza” ( “almeno 1 sessione formativa…entro 30 gg dalla data di avvenuto collaudo, di almeno 2 ore per ogni apparecchiatura, da dedicare al personale addetto... o comunque ogni qual volta venga effettuato un aggiornamento tecnologico sia software che hardware…, una seduta di formazione del personale (...) in tutti i casi di interventi di manutenzioni straordinarie” , nonché, se dall’Azienda richiesto, “un corso formativo specifico dedicato ai tecnici della SSD di Ingegneria Clinica riguardante aspetti tecnico/qualitativi relativi alle apparecchiature offerte” ; è, dunque, legittimo dubitare che tali servizi possano adeguatamente “coprire” anche le esigenze di assistenza e formazione relative al materiale monouso necessario al funzionamento di quelle stesse apparecchiature elettromedicali, oggetto specifico del presente giudizio;
- la stessa S.C. Farmacia Ospedaliera, che ha poi sollecitato la revoca dell’aggiudicazione, aveva inizialmente espresso parere positivo sulla Scheda tecnica relativa a tutte le offerte, comprese quella ora in discussione (il relativo parere non è stato versato agli atti del giudizio, tanto che la ricorrente ne ha sollecitato l’acquisizione, ma essa non è necessaria per l’assenza di contestazioni tra le parti sul suo contenuto sostanziale).
Pertanto emergono dagli atti del giudizio, e dalle stesse allegazioni delle parti, oggettive incertezze sulle ragioni sostanziali della scelta di non aggiudicare la fornitura in esame, anche perché detta scelta si fonda su una motivazione particolarmente sintetica, con cui l’Azienda si è sostanzialmente limitata a evidenziare, sulla scorta del conforme parere della Farmacia interna, la necessità dei servizi di assistenza e formazione del personale, senza, però, prendere posizione sui molteplici elementi sopra esposti che parrebbero deporre in senso opposto.
Né assume rilievo l’art. 21 del Disciplinare di gara -richiamato dalla stazione appaltante (soltanto) in sede di diniego della domanda di accesso ai documenti formulata dalla ricorrente (vedi supra )- secondo cui “Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice” .
Difatti neppure tale richiamo normativo è accompagnato dall’esposizione delle ragioni concrete della (solo genericamente rilevata) “non convenienza” o “non idoneità” delle offerte, condizione richiesta dalla norma dianzi citata affinché si possa legittimamente disporre la riedizione integrale della gara (vedi supra ).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati.
All’esito della presente pronuncia l’Azienda potrà, se del caso, intervenire nuovamente sulla gara, ma sulla scorta, questa volta, di una motivazione esaustiva su tutti i profili di criticità sopra descritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente al Lotto 8.
Condanna l’Azienda resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL RR, Presidente
NT IS, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NT IS | UL RR |
IL SEGRETARIO