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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9066/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208392136706338 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4379/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 23.04.2021 relativamente all'avviso di accertamento n. 48432 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania ai fini TA.RI. per l'anno 2015, ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Catania e la società Municipia s.p.a. si sono costituiti insistendo sul rispettivo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'Ufficio impositore ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico eseguita con la raccomandata spedita in data 22.03.2021. Va ancora rilevato che per la temporanea assenza della ricorrente l'atto è stato depositato presso l'Ufficio postale ed è stata spedita la raccomandata (C.A.D.) in data 23.04.2021 che non è stata ritirata e si è resa per notificata trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.
Pertanto la notifica dell'atto prodromico è regolare tenuto conto che va considerata la data di spedizione della raccomandata da parte dell'Ufficio. Sul punto va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza
26.11.2002 n. 477 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Né è a dirsi che detto principio possa riferirsi solo alla notifica di atti giudiziari e non di quelli relativi alla imposizione tributaria. Ha difatti sancito Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014 (Rv. 632741 -
01) che in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ancora la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 33408 del 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente". Nel caso in esame l'ente impositore ha prodotto agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'avviso di accertamento che è stata consegnata al servizio postale in data
22.03.2021 e la notifica è tempestiva in considerazione della proroga dei termini di decadenza previsti dall'art. 67 del D.L. 18/2020 che per gli accertamenti derivanti dall'omesso versamento della tassa ha differito il termine al 26.03.2021. Considerato infine che l'atto prodromico è stato notificato tempestivamente e che la notifica dell'atto oggi impugnato è stata effettuata in data 30.08.2024 non è maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4 ed applicabile ai tributi locali. Pertanto il ricorso è infondato e va respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 100,00 oltre oneri di legge se dovuti per ciascuno degli uffici costituiti.
Catania, 10.dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9066/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208392136706338 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4379/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 23.04.2021 relativamente all'avviso di accertamento n. 48432 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania ai fini TA.RI. per l'anno 2015, ha lamentato l'omessa notifica degli atti presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Catania e la società Municipia s.p.a. si sono costituiti insistendo sul rispettivo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'Ufficio impositore ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico eseguita con la raccomandata spedita in data 22.03.2021. Va ancora rilevato che per la temporanea assenza della ricorrente l'atto è stato depositato presso l'Ufficio postale ed è stata spedita la raccomandata (C.A.D.) in data 23.04.2021 che non è stata ritirata e si è resa per notificata trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.
Pertanto la notifica dell'atto prodromico è regolare tenuto conto che va considerata la data di spedizione della raccomandata da parte dell'Ufficio. Sul punto va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza
26.11.2002 n. 477 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.
Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Né è a dirsi che detto principio possa riferirsi solo alla notifica di atti giudiziari e non di quelli relativi alla imposizione tributaria. Ha difatti sancito Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014 (Rv. 632741 -
01) che in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ancora la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 33408 del 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente". Nel caso in esame l'ente impositore ha prodotto agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'avviso di accertamento che è stata consegnata al servizio postale in data
22.03.2021 e la notifica è tempestiva in considerazione della proroga dei termini di decadenza previsti dall'art. 67 del D.L. 18/2020 che per gli accertamenti derivanti dall'omesso versamento della tassa ha differito il termine al 26.03.2021. Considerato infine che l'atto prodromico è stato notificato tempestivamente e che la notifica dell'atto oggi impugnato è stata effettuata in data 30.08.2024 non è maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4 ed applicabile ai tributi locali. Pertanto il ricorso è infondato e va respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 100,00 oltre oneri di legge se dovuti per ciascuno degli uffici costituiti.
Catania, 10.dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo