Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 650
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'ufficio impositore ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico eseguita con raccomandata spedita in data 22.03.2021. Per temporanea assenza della ricorrente, l'atto è stato depositato presso l'ufficio postale e la raccomandata (C.A.D.) spedita in data 23.04.2021 si è resa per notificata trascorsi dieci giorni dalla spedizione. La notifica è ritenuta regolare.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa

    L'avviso di accertamento presupposto è stato notificato tempestivamente in data 22.03.2021. La notifica dell'atto impugnato è avvenuta in data 30.08.2024. Non è maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. applicabile ai tributi locali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 650
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 650
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo