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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 5/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. LANZA AMERIGO Parte_1
APPELLANTE E
Controparte_1
CONVENUTA contumace
E
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_2
BARONE CARMINE e dall'avv. TROVATI ANTONELLA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 282/2024 in data 16 ottobre 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Vasto ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di e di , Parte_1 Controparte_1 P_ poiché, quale titolare della carta “Postepay Evolution” n. 5333.1711.0573.2537 e della carta “Postepay” n. 5333171060603350, beneficiario di Reddito di Cittadinanza per un importo mensile pari ad € 780,00 accreditato sulla carta Postepay, aveva ricevuto, in data 02.06.2020, con un bonifico , erogato da una soggetto a lui sconosciuto denominato CP_4
“HOSTELLE”, la somma di € 10.000,00, cui seguiva il blocco di entrambe le carte a lui intestate, per “operazione anomala”, nonché il provvedimento di decadenza dal Reddito di Cittadinanza da parte dell' in data 18.03.2022, per superamento della soglia P_ prevista dalla legge, con riguardo al proprio patrimonio mobiliare, pari ad € 6.000,00. Il ricorrente aveva domandato in primo grado di accertarsi la illegittimità del predetto provvedimento di decadenza, con conseguente condanna delle parti resistenti alla restituzione della intera somma che avrebbe dovuto percepire se non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio, per un importo pari ad € 14.040,00 (€. 780,00 per 18 mesi), nonché accertarsi il suo diritto a conseguire la proprietà della somma di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 929 c.c.; ha domandato, inoltre, condannarsi la resistente Controparte_1 alla restituzione delle somme prelevate e trattenute per tenuta conto dal 02.06.2020, allo sblocco delle carte a lui intestate ed al risarcimento del danno morale asseritamente subito per la mancata percezione del Reddito di Cittadinanza, da quantificarsi in via equitativa. Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 16 ottobre 2024, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025 Parte_1 chiedendone la riforma e l'accoglimento delle domande svolte in primo grado. Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il P_ rigetto. Nessuno si è costituito in giudizio per che, stante la regolarità della CP_1 notifica, è stata dichiarata contumace. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado, eccependo la nullità della stessa per essere stata pronunciata all'esito di udienza di discussione in forma cartolare incompatibile con l'oralità del rito del lavoro;
nel merito, la violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione del materiale istruttorio e per illogicità della motivazione, evidenziando come “dopo ben quattro anni dall'avvenuto blocco della carta e non essendo stato individuato né il conferente né il beneficiario dell'operazione anomala, e dopo che l' ha revocato il beneficio del reddito di P_ cittadinanza, il non avrebbe dovuto richiedere, legittimamente ai sensi di Pt_1 legge (art. 929 c.c.) l'acquisizione al proprio patrimonio delle somme che, a quel punto, dovevano esser considerate de plano res derelictae”. I motivi non sono fondati e vanno rigettati. Preliminarmente, si osserva che con recente pronuncia (Cass. n. 132/2025 del 30 giugno 2025) le sezioni Unite hanno ritenuto la compatibilità della trattazione cartolare con l'udienza di discussione e decisione della causa nel rito lavoro. Nel merito, dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni contenute nella memoria di costituzione di primo grado di non contestate dal ricorrente, CP_1 neppure in sede di appello, emerge che :
- era titolare di n. due Carte Postepay Evolution identificate con Parte_1
i numeri n. 5333171105732537 e 5333171060603350,
pag. 2/5 - in data 02 giugno 2020, sulla carta Postepay n. 5333171105732537 allo stesso intestata era registrato un accredito di importo pari a € 10.000,00,
- in pari data 02 giugno 2020, perveniva a richiesta di richiamo, da parte CP_1 della banca dell'ordinante (ossia procedura volta al recupero dei fondi tramite una richiesta di restituzione alla banca beneficiaria inviata sul circuito interbancario di messaggistica) avente ad oggetto un bonifico fraudolento di € 10.000,000 accreditato su carta Postepay n. 5333171105732537,
- lo stesso giorno procedeva ad apporre il blocco sulla predetta carta, CP_1 inoltrando al richiesta di autorizzazione alla restituzione dei fondi, che Pt_1 quest'ultimo non forniva, non avendo potuto l'istituto procedere alla restituzione della somma asseritamente sottratta all'ordinante,
- nello stesso giorno, come risulta dalle schermate del sistema informatico in uso a
, alle ore 14,56, il , effettuava una ricarica Postepay CP_1 Parte_1 per un importo di € 3.000,00 in favore di altra carta allo stesso intestata, ovvero la n. 5333171060603350, provvedendo, altresì al prelievo di una somma in contanti di € 600,00 presso l'ATM n. 4420 da UP INCORONATA DI VASTO,
- In data 03 giugno 2020, provvedeva ad apporre un blocco per uso CP_1 scorretto anche sulla carta Postepay n. 5333171060603350, intestata al medesimo e il rapporto veniva estinto in data 26 aprile 2022, Pt_1
- oltre alle Carte sopra richiamate, il risulta titolare anche di una carta Pt_1 reddito di cittadinanza contrassegnata dal n. 5338701503101813 che non è mai stata oggetto di blocco da parte di . CP_1
- l' , una volta accertato il superamento della soglia di patrimonio mobiliare P_ prescritta dalla legge, pari a € 6.000, ha ritenuto non più sussistenti i requisiti per il beneficio del Reddito di Cittadinanza per il periodo successivo al febbraio 2022, figurando tali dati nel DSU- ISEE del 14.02.2022 del ricorrente odierno appellante. Come è evidente, l'operazione di bonifico di € 10.000,00 eseguita in favore del Pt_1
è stata disconosciuta dal soggetto ordinante, titolare del conto di regolamento su cui la predetta transazione era stata addebitata, per cui in via cautelativa, ha CP_1 correttamente proceduto ad apporre il blocco sulle carte beneficiarie delle operazioni di ricarica sospette. In particolare l'art. 6 del D.lgs. 11 del 2010 prevede infatti che “Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a)la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo , un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento”. In particolare, nelle Condizioni generali di contratto con Postepay all'art. 9 comma 8 espressamente è previsto “…omissis…PostePay si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo
pag. 3/5 della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. …omissis…a) in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
b) ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge, o regolamentari tempo per tempo vigenti”. (All. 2) Dunque il blocco cautelativo è stato disposto legittimamente da al ricorrere di CP_1 presupposti previsti dalle legge e dalle condizioni di contratto, in seguito a segnalazioni formalizzate con atti di denuncia-querela, come nel caso in esame. L'intermediario infatti non può disporre alcuno sblocco del rapporto, a meno che non intervenga autorizzazione, da parte del titolare del conto, alle restituzione delle somme in favore dell'ordinante, autorizzazione mai sopravvenuta nel caso in esame. Si aggiunga altresì che ai sensi del comma 4 art. 6 del sopra citato D. lgs. 11/10 “Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato”. In tal senso nè risulta che il abbia autorizzato le restituzione delle somme - Pt_1 come allegato da in primo grado e non contestato dal neppure in CP_1 Pt_1 appello - nè il predetto ha comprovato la legittima provenienza degli importi, a fonte della denuncia querela del titolare del conto ordinante il bonifico, così da poter ritenere venute meno le ragioni che avevano portato al blocco delle Carte. Come in evidenza nella schermata VTPIE (tratta dal sistema informativo bancario per la gestione delle aree pagamenti, incassi e servizi multi divisa), il bonifico risulta nello stato
“RIFIUTO SU RICHIAMO” con causale “Nessuna risposta dal Beneficiario” come documentato dalla schermata di sistema in dotazione di . CP_1
Anzi lo stesso continua a sostenere, anche in appello, di non conoscere la Pt_1 provenienza dell'importo in questione, negando dunque che si tratti di somme a lui dovute per contratto o per altro atto giuridico produttivo di effetti – per quanto abbia parzialmente usufruito delle stesse, avendole trasferite su altro rapporto a lui intestato – tanto da ipotizzarne l'acquisto a titolo originario in quanto res derelictae. In ogni caso la presenza di somme pari a € 10.000 sul conto corrente che il titolare del conto non si è dichiarato disponibile a restituire, pur ammettendo di non conoscerne la provenienza, ha legittimato l' , una volta accertato il superamento della soglia di P_ patrimonio mobiliare prescritta dalla legge, pari a € 6.000, a ritenere non più sussistenti i requisiti per beneficiare del Reddito di Cittadinanza. Si consideri ulteriormente che nel sollecito, per ripristinare il reddito di cittadinanza, inviato a che nel frattempo aveva comunicato la decadenza dal beneficio, il P_
, per il tramite del proprio legale, specificava che il versamento era stato sospeso Pt_1
“a causa di una inesistente valore di patrimonio mobiliare attribuito erroneamente al mio assistito, datosi versamento proveniente da soggetto ignoto”.
pag. 4/5 Né infine può dubitarsi della anomalia dell'operazione, se si considera che, riscontrato da
1) sulla carta n. 5333171105732537 non vi erano fondi disponibili prima CP_1 dell'accredito € 10.000,00, 2) il medesimo giorno dell'accredito, l'intestatario procedeva ad un trasferimento di € 3000 su altra carta allo stesso intestata, poi prelevava in contanti presso ATM l'importo pari al limite massimo giornaliero di € 600, così residuando la somma di € 6.353,01. Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha rigettato tanto la richiesta di restituzione quanto quella di sblocco delle Carte, in ragione del fatto che “gli importi accreditati sono riconducibili ad una operazione rientrate tra quelle considerate anomale dal sistema bancario, oggetto di apposita denuncia”. Peraltro, avendo il agito in giudizio, anche per ottenere lo sblocco delle carte e Pt_1 la definitiva acquisizione al proprio patrimonio della somma di € 10.000 in quanto res derelicta, è evidente la volontà di mantenere le somme nel proprio patrimonio, il che impedisce di considerare ripristinati i requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza. Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, l'appello va rigettato, a nulla rilevando la mera richiesta di estinzione della carta Postepay Evoution n. 5333.1711.0573.2537, operata dal ricorrente odierno appellante, di cui si disconoscono tanto i presupposti quanto gli esiti. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese del grado Parte_1 P_ che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge,
- Nulla per le spese nei confronti di CP_1
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 5/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. LANZA AMERIGO Parte_1
APPELLANTE E
Controparte_1
CONVENUTA contumace
E
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_2
BARONE CARMINE e dall'avv. TROVATI ANTONELLA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 282/2024 in data 16 ottobre 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Vasto ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di e di , Parte_1 Controparte_1 P_ poiché, quale titolare della carta “Postepay Evolution” n. 5333.1711.0573.2537 e della carta “Postepay” n. 5333171060603350, beneficiario di Reddito di Cittadinanza per un importo mensile pari ad € 780,00 accreditato sulla carta Postepay, aveva ricevuto, in data 02.06.2020, con un bonifico , erogato da una soggetto a lui sconosciuto denominato CP_4
“HOSTELLE”, la somma di € 10.000,00, cui seguiva il blocco di entrambe le carte a lui intestate, per “operazione anomala”, nonché il provvedimento di decadenza dal Reddito di Cittadinanza da parte dell' in data 18.03.2022, per superamento della soglia P_ prevista dalla legge, con riguardo al proprio patrimonio mobiliare, pari ad € 6.000,00. Il ricorrente aveva domandato in primo grado di accertarsi la illegittimità del predetto provvedimento di decadenza, con conseguente condanna delle parti resistenti alla restituzione della intera somma che avrebbe dovuto percepire se non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio, per un importo pari ad € 14.040,00 (€. 780,00 per 18 mesi), nonché accertarsi il suo diritto a conseguire la proprietà della somma di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 929 c.c.; ha domandato, inoltre, condannarsi la resistente Controparte_1 alla restituzione delle somme prelevate e trattenute per tenuta conto dal 02.06.2020, allo sblocco delle carte a lui intestate ed al risarcimento del danno morale asseritamente subito per la mancata percezione del Reddito di Cittadinanza, da quantificarsi in via equitativa. Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 16 ottobre 2024, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025 Parte_1 chiedendone la riforma e l'accoglimento delle domande svolte in primo grado. Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il P_ rigetto. Nessuno si è costituito in giudizio per che, stante la regolarità della CP_1 notifica, è stata dichiarata contumace. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado, eccependo la nullità della stessa per essere stata pronunciata all'esito di udienza di discussione in forma cartolare incompatibile con l'oralità del rito del lavoro;
nel merito, la violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione del materiale istruttorio e per illogicità della motivazione, evidenziando come “dopo ben quattro anni dall'avvenuto blocco della carta e non essendo stato individuato né il conferente né il beneficiario dell'operazione anomala, e dopo che l' ha revocato il beneficio del reddito di P_ cittadinanza, il non avrebbe dovuto richiedere, legittimamente ai sensi di Pt_1 legge (art. 929 c.c.) l'acquisizione al proprio patrimonio delle somme che, a quel punto, dovevano esser considerate de plano res derelictae”. I motivi non sono fondati e vanno rigettati. Preliminarmente, si osserva che con recente pronuncia (Cass. n. 132/2025 del 30 giugno 2025) le sezioni Unite hanno ritenuto la compatibilità della trattazione cartolare con l'udienza di discussione e decisione della causa nel rito lavoro. Nel merito, dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni contenute nella memoria di costituzione di primo grado di non contestate dal ricorrente, CP_1 neppure in sede di appello, emerge che :
- era titolare di n. due Carte Postepay Evolution identificate con Parte_1
i numeri n. 5333171105732537 e 5333171060603350,
pag. 2/5 - in data 02 giugno 2020, sulla carta Postepay n. 5333171105732537 allo stesso intestata era registrato un accredito di importo pari a € 10.000,00,
- in pari data 02 giugno 2020, perveniva a richiesta di richiamo, da parte CP_1 della banca dell'ordinante (ossia procedura volta al recupero dei fondi tramite una richiesta di restituzione alla banca beneficiaria inviata sul circuito interbancario di messaggistica) avente ad oggetto un bonifico fraudolento di € 10.000,000 accreditato su carta Postepay n. 5333171105732537,
- lo stesso giorno procedeva ad apporre il blocco sulla predetta carta, CP_1 inoltrando al richiesta di autorizzazione alla restituzione dei fondi, che Pt_1 quest'ultimo non forniva, non avendo potuto l'istituto procedere alla restituzione della somma asseritamente sottratta all'ordinante,
- nello stesso giorno, come risulta dalle schermate del sistema informatico in uso a
, alle ore 14,56, il , effettuava una ricarica Postepay CP_1 Parte_1 per un importo di € 3.000,00 in favore di altra carta allo stesso intestata, ovvero la n. 5333171060603350, provvedendo, altresì al prelievo di una somma in contanti di € 600,00 presso l'ATM n. 4420 da UP INCORONATA DI VASTO,
- In data 03 giugno 2020, provvedeva ad apporre un blocco per uso CP_1 scorretto anche sulla carta Postepay n. 5333171060603350, intestata al medesimo e il rapporto veniva estinto in data 26 aprile 2022, Pt_1
- oltre alle Carte sopra richiamate, il risulta titolare anche di una carta Pt_1 reddito di cittadinanza contrassegnata dal n. 5338701503101813 che non è mai stata oggetto di blocco da parte di . CP_1
- l' , una volta accertato il superamento della soglia di patrimonio mobiliare P_ prescritta dalla legge, pari a € 6.000, ha ritenuto non più sussistenti i requisiti per il beneficio del Reddito di Cittadinanza per il periodo successivo al febbraio 2022, figurando tali dati nel DSU- ISEE del 14.02.2022 del ricorrente odierno appellante. Come è evidente, l'operazione di bonifico di € 10.000,00 eseguita in favore del Pt_1
è stata disconosciuta dal soggetto ordinante, titolare del conto di regolamento su cui la predetta transazione era stata addebitata, per cui in via cautelativa, ha CP_1 correttamente proceduto ad apporre il blocco sulle carte beneficiarie delle operazioni di ricarica sospette. In particolare l'art. 6 del D.lgs. 11 del 2010 prevede infatti che “Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a)la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo , un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento”. In particolare, nelle Condizioni generali di contratto con Postepay all'art. 9 comma 8 espressamente è previsto “…omissis…PostePay si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo
pag. 3/5 della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. …omissis…a) in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
b) ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge, o regolamentari tempo per tempo vigenti”. (All. 2) Dunque il blocco cautelativo è stato disposto legittimamente da al ricorrere di CP_1 presupposti previsti dalle legge e dalle condizioni di contratto, in seguito a segnalazioni formalizzate con atti di denuncia-querela, come nel caso in esame. L'intermediario infatti non può disporre alcuno sblocco del rapporto, a meno che non intervenga autorizzazione, da parte del titolare del conto, alle restituzione delle somme in favore dell'ordinante, autorizzazione mai sopravvenuta nel caso in esame. Si aggiunga altresì che ai sensi del comma 4 art. 6 del sopra citato D. lgs. 11/10 “Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato”. In tal senso nè risulta che il abbia autorizzato le restituzione delle somme - Pt_1 come allegato da in primo grado e non contestato dal neppure in CP_1 Pt_1 appello - nè il predetto ha comprovato la legittima provenienza degli importi, a fonte della denuncia querela del titolare del conto ordinante il bonifico, così da poter ritenere venute meno le ragioni che avevano portato al blocco delle Carte. Come in evidenza nella schermata VTPIE (tratta dal sistema informativo bancario per la gestione delle aree pagamenti, incassi e servizi multi divisa), il bonifico risulta nello stato
“RIFIUTO SU RICHIAMO” con causale “Nessuna risposta dal Beneficiario” come documentato dalla schermata di sistema in dotazione di . CP_1
Anzi lo stesso continua a sostenere, anche in appello, di non conoscere la Pt_1 provenienza dell'importo in questione, negando dunque che si tratti di somme a lui dovute per contratto o per altro atto giuridico produttivo di effetti – per quanto abbia parzialmente usufruito delle stesse, avendole trasferite su altro rapporto a lui intestato – tanto da ipotizzarne l'acquisto a titolo originario in quanto res derelictae. In ogni caso la presenza di somme pari a € 10.000 sul conto corrente che il titolare del conto non si è dichiarato disponibile a restituire, pur ammettendo di non conoscerne la provenienza, ha legittimato l' , una volta accertato il superamento della soglia di P_ patrimonio mobiliare prescritta dalla legge, pari a € 6.000, a ritenere non più sussistenti i requisiti per beneficiare del Reddito di Cittadinanza. Si consideri ulteriormente che nel sollecito, per ripristinare il reddito di cittadinanza, inviato a che nel frattempo aveva comunicato la decadenza dal beneficio, il P_
, per il tramite del proprio legale, specificava che il versamento era stato sospeso Pt_1
“a causa di una inesistente valore di patrimonio mobiliare attribuito erroneamente al mio assistito, datosi versamento proveniente da soggetto ignoto”.
pag. 4/5 Né infine può dubitarsi della anomalia dell'operazione, se si considera che, riscontrato da
1) sulla carta n. 5333171105732537 non vi erano fondi disponibili prima CP_1 dell'accredito € 10.000,00, 2) il medesimo giorno dell'accredito, l'intestatario procedeva ad un trasferimento di € 3000 su altra carta allo stesso intestata, poi prelevava in contanti presso ATM l'importo pari al limite massimo giornaliero di € 600, così residuando la somma di € 6.353,01. Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha rigettato tanto la richiesta di restituzione quanto quella di sblocco delle Carte, in ragione del fatto che “gli importi accreditati sono riconducibili ad una operazione rientrate tra quelle considerate anomale dal sistema bancario, oggetto di apposita denuncia”. Peraltro, avendo il agito in giudizio, anche per ottenere lo sblocco delle carte e Pt_1 la definitiva acquisizione al proprio patrimonio della somma di € 10.000 in quanto res derelicta, è evidente la volontà di mantenere le somme nel proprio patrimonio, il che impedisce di considerare ripristinati i requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza. Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, l'appello va rigettato, a nulla rilevando la mera richiesta di estinzione della carta Postepay Evoution n. 5333.1711.0573.2537, operata dal ricorrente odierno appellante, di cui si disconoscono tanto i presupposti quanto gli esiti. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese del grado Parte_1 P_ che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge,
- Nulla per le spese nei confronti di CP_1
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5