Sentenza 11 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00961/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2025, proposto dai signori MO AC, EL AC, RA RA e LU AC, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Rossi e Elena Paba, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri 32;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RA Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione prima) n.525 del 11 luglio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Considerato che, ad una sommaria delibazione tipica di questa fase, l’appello non pare supportato da fumus boni iuris , stante l’avvenuta ultimazione dell’opera nel 1982 come indicato nell’istanza di condono, né da periculum in mora , poiché l’eventuale pregiudizio derivante dall’ordine di demolizione verrà valutato nella sede propria del giudizio dinanzi al T.a.r. Sardegna r.g. 91/2025 proposto dagli odierni appellanti avverso il medesimo;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba essere respinta;
Ritenuto, infine, che sussistono giustificati motivi, stante la peculiarità della vicenda, per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 961/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano RA, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Luigi Massimiliano RA |
IL SEGRETARIO