Decreto presidenziale 22 ottobre 2020
Sentenza 14 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 14/01/2021, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00048/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Biondaro, Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palu', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala, Giuseppe Gortenuti, Antonio Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n. 1 (unica sezione) e del relativo appendice contenente la proclamazione degli eletti avvenuta il 22.09.2020, relativi all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di AL (VR) svoltasi il 20 e 21 settembre 2020, nelle parti in cui, attribuendo alla lista “Impegno e Passione per AL” un numero di voti validi pari a 366, sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco il sig. -OMISSIS- ed alla carica di consiglieri comunali sempre per la predetta lista i sig.ri -OMISSIS-;
- di ogni atto pregiudizievole presupposto o conseguente alla proclamazione degli eletti, relativo alle CIate elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di AL, con particolare riferimento alla delibera consigliare di convalida della proclamazione degli eletti non ancora pubblicata;
con consequenziale correzione ex art. 130, comma 9, CPA dei risultati delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 e sostituzione ai candidati illegittimamente proclamati di coloro che hanno diritto di esserlo, ovvero, in via subordinata, con consequenziale ordine di rinnovazione delle operazioni di spoglio e di registrazioni dei voti contenuti in tutte le schede elettorali raccolte presso la sezione elettorale unica di AL.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palu';
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 130 CPA, il sig. -OMISSIS-, quale candidato Sindaco, e i signori -OMISSIS-, quali candidati alla carica di consigliere comunale della Lista n. 1, denominata “ La Civica per AL ”, hanno impugnato il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della sezione n. 1 (unica sezione) e la proclamazione degli eletti, relativi all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di AL, svoltasi il 20 e 21 settembre 2020, che ha visto prevalere la Lista n. 2 “ Impegno e Passione per AL ”, con conseguente proclamazione del sig. -OMISSIS- alla carica di Sindaco e dei sig.ri -OMISSIS- alla carica di consiglieri comunali.
I ricorrenti, in punto di fatto, hanno esposto quanto segue:
-che terminate le operazioni elettorali, all’esito dello scrutinio sono stati attribuiti: -alla lista n. 1 avente contrassegno “ La Civica per AL ”, con candidato Sindaco il sig. -OMISSIS-, n. 364 voti validi; -alla lista n. 2 avente contrassegno “ Impegno e Passione per AL ”, con candidato
Sindaco il sig. -OMISSIS-, n. 366 voti validi;
-che, dunque, è stato proclamato eletto Sindaco il sig. -OMISSIS- e proclamati eletti alla carica di consigliere comunale per la collegata Lista n. 2 “ Impegno e Passione per AL ” i sig.ri -OMISSIS-; alla Lista n. 1 “ La Civica per AL ” sono stati invece assegnati tre seggi e proclamati eletti alla carica di consiglieri comunali il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- che la sig.ra -OMISSIS-, rappresentante per la Lista n. 1 presso il seggio elettorale, ha reso dichiarazione sostitutiva di notorietà - prodotta in giudizio - con cui ha precisato: “ … -che durante le operazioni di spoglio e registrazione dei voti, numero 9 schede sono state messe da parte del Presidente dell’Ufficio elettorale per essere valutate successivamente, senza quindi alcuna contestuale attribuzione di voto o dichiarazione di nullità, avendo deciso lo stesso Presidente di esaminarle per ultime in quanto contenenti espressioni di voto ritenute dubbie; che, terminato lo scrutinio di tutte le altre schede, per ultime sono state valutate le nove schede rimaste in sospeso con i seguenti esiti: - l’ufficio elettorale ha dichiarato nulle due delle nove schede, senza effettuare alcuna attribuzione di voto in favore di lista e/o candidato, per la presenza su ciascuna delle due schede di segni riconducibili ad una sigla/sottoscrizione; - l’ufficio elettorale ha attribuito il voto contenuto in altre due schede alla lista n. 1 “La Civica per AL” con candidato Sindaco -OMISSIS- (due voti);- l’ufficio elettorale ha attribuito il voto contenuto nelle altre cinque schede alla lista n. 2 “Impegno e Passione per AL” con candidato Sindaco -OMISSIS- (cinque voti); -che, con riguardo alle cinque schede conteggiate a favore della lista n. 2 “Impegno e passione per AL” e quindi a favore del candidato Sindaco -OMISSIS-, sono in grado di dichiarare quanto segue:
- una scheda conteneva un’espressione di voto (croce) a favore della lista “Impegno e passione per AL” ed un’espressione di preferenza consistente nell’indicazione, nello spazio riservato alle preferenze per i candidati consiglieri della stessa lista, del nominativo “-OMISSIS-DETTO “-OMISSIS-”. L’ufficio elettorale ha attribuito il voto al candidato sindaco -OMISSIS- della lista “Impegno e Passione per AL” ed assegnato il voto di preferenza al candidato consigliere della stessa lista sig. -OMISSIS-;
- una scheda conteneva un’espressione di voto (croce) a favore della lista “Impegno e passione per AL” ed un’espressione di preferenza consistente nell’indicazione, nello spazio riservato alle preferenze per i candidati consiglieri della stessa lista, del nominativo “-OMISSIS-”. Nell’elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale di tale lista vi era il nominativo di “-OMISSIS-”. L’ufficio elettorale ha attribuito il voto al candidato Sindaco -OMISSIS- della lista “Impegno e Passione per AL” e non ha assegnato alcun voto di preferenza.
- una scheda conteneva un’espressione di voto a favore della lista “Impegno e passione per AL” tramite croce nel fondo dello spazio rettangolare dedicato a tale lista e l’apposizione, nello spazio riservato alle preferenze per i candidati consiglieri, di una scritta in carattere corsivo difficilmente decifrabile assimilabile ad una sottoscrizione. L’ufficio elettorale ha attribuito il voto al candidato Sindaco -OMISSIS- della lista “Impegno e Passione per AL “.
- che, stante il divario di soli due voti tra le due liste, l’accertamento della nullità delle suddette tre schede (tra quelle “sospese”) conteggiate in favore della Lista n. 2, determinerebbe la modifica del risultato delle elezioni, con proclamazione alla carica di Sindaco del sig. -OMISSIS- e alla carica di consiglieri comunali dei primi sette candidati per numero di preferenze della collegata Lista n. 1 e che, in ogni caso, le operazioni di scrutinio si sarebbero svolte in violazione delle forme stabilite dalla legge per garantire la trasparenza e l’imparzialità delle decisioni nell’attribuzione dei voti contenuti in ogni singola scheda.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure: “ 1) Violazione di legge – art. 64 d.p.r. 570/1960 Segni di riconoscimento in tre schede illegittimamente conteggiate in favore della lista n. 2 “Impegno e Passione per AL” “; le tre schede conteggiate alla fine dello scrutinio in favore della Lista n. 2, come analiticamente descritte dalla rappresentante di lista, avrebbero dovuto essere annullate per violazione dell’art. 64, comma 2, del d.P.R. n. 750 del 1960; in particolare: -la prima scheda contestata avrebbe dovuto essere dichiarata nulla senza alcuna attribuzione di voto in favore della Lista n. 2 e senza alcuna attribuzione di voto di preferenza, contenendo un espliCIo segno di riconoscimento (“ detto -OMISSIS- ”) consistente nell’indicazione di un soprannome non risultante dall’elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale per la stessa Lista; -anche la scheda contenente la preferenza “ -OMISSIS- ” avrebbe dovuto essere dichiarata nulla in quanto consistente nell’indicazione del nome e cognome di una persona – -OMISSIS- – residente nel Comune di AL e non candidata alle elezioni, come affermato da recente giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 5053/2019); -infine, anche la scheda contenente una scritta indecifrabile nello spazio riservato alle preferenze avrebbe dovuto essere dichiarata nulla, per la presenza di un segno di riconoscimento, come affermato dalla giurisprudenza in ordine a scritte non leggibili (Consiglio di Stato n. 2322/2019) ovvero a collocazione di nomi o segni al di fuori degli spazi deputati (TAR RE n. 1065/2018); “ 2) In via subordinata - Violazione di legge – artt. 54 e 63 d.p.r. 570/1960 Illegittimità delle operazioni di scrutinio e quindi di spoglio e di registrazione dei voti presso la sezione elettorale “; sarebbero violate le norme epigrafate, dirette a garantire la trasparenza e l’imparzialità delle decisione assunte dal seggio elettorale, in quanto, al termine dello scrutinio di tutte le altre schede “spogliate”, il Presidente ha esaminato le nove schede sospese, assegnando due voti alla Lista n. 1 e 5 voti alla Lista n. 2, così determinando l’esito della consultazione in favore del candidato Sindaco della Lista n. 2; dovrebbe, pertanto, essere disposto il rinnovo delle operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti nelle schede elettorali votate presso il seggio, ovvero dichiarata l’illegittimità delle operazioni con riferimento almeno alle nove schede “sospese”, con conseguente accertamento dell’illegittima attribuzione di cinque voti (sulle nove schede sospese) alla lista “ Impegno e Passione per AL ” (mentre due schede sono state conteggiate in favore dei ricorrenti e altre due dichiarate nulle), con ogni evidente conseguenza sul risultato delle elezioni.
Parte ricorrente ha formulato, altresì, istanze istruttorie tese all’acquisizione delle schede al fine della verificazione dei denunciati vizi (in relazione al primo motivo di ricorso), nonché all’assunzione di prova testimoniale (in relazione al secondo motivo di ricorso).
Si è costituito in giudizio il Comune di AL, il quale ha puntualmente contestato le censure avversarie, evidenziando l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Alla Pubblica Udienza del 13 gennaio 2021, il ricorso è passato in decisione come da verbale di causa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Premesso che non è contestato dall’Amministrazione comunale resistente quanto riportato dalla rappresentante di Lista n. 1 nella propria dichiarazione sostitutiva in ordine alle tre schede “sospese” e poi conteggiate in favore delle Lista n.2, di cui è chiesta la dichiarazione di nullità per le ragioni sopra esposte, con la conseguenza della non necessità di dare seguito alle istanze istruttorie avanzate dalla parte ricorrente, si osserva che, per quanto in linea puramente teorica qualunque segno o scrittura non costituente stretta espressione di voto potrebbe rappresentare strumento di riconoscimento dell’autore dell’apposizione del suddetto segno, l’art. 64 del d.P.R. n. 570/1960 dispone che sono nulli i voti contenuti in schede “ (…) 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ”. Tale previsione normativa non può, evidentemente, essere interpretata in senso strettamente letterale, cioè da richiedere la prova della certezza assoluta della volontà di farsi riconoscere (che si tradurrebbe in una ipotesi meramente scolastica), ma è stata intesa nel senso che l’elemento della riconoscibilità debba essere valutato caso per caso, “al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato” ( Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2020, n. 6749; id., 29 agosto 2018, n. 5083; id., 5 marzo 2018, n. 1327; id., 27 ottobre 2016, n. 4523; id., 18 gennaio 2016, n. 142; TAR Lombardia, RE, sez. I, 14 novembre 2018, n. 1065 ). È stato, altresì, più volte ribadito che l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favor voti , nel senso che il suffragio deve essere considerato valido “ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore”, dovendo salvaguardarsi la volontà del CItadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto. Conseguentemente, le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione (in tal senso TAR RE CI . che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; id., 18 novembre 2011 n. 6070; id., 9 luglio 2012 n. 3992; id., 7 gennaio 2013 n. 12; id., 29 novembre 2013 n. 5720, id., 7 luglio 2015 n. 3368 ).
Ebbene, alla luce degli esposti principi, rapportati al caso concreto qui in esame, deve concludersi che le censure di cui al primo motivo di ricorso non sono condivisibili.
Con riferimento alla prima scheda la cui ritenuta (dal Seggio) validità è contestata dai ricorrenti e nella quale vi è stata una chiara e incontestata espressione di voto a favore della Lista n. 2 (“ Impegno e passione per AL ”), l’indicazione della preferenza per “ -OMISSIS- ”, laddove in Lista è presente quale candidato “-OMISSIS-”, non è idonea a determinare la nullità della scheda.
Il Comune resistente ha evidenziato, allegando principi di prova (doc. sub nn. 4, 5 e 6), che -OMISSIS- è conosciuto in paese (che, si ricorda, essere di piccole dimensioni) con il soprannome di “-OMISSIS-”, in tal modo fornendo elementi che appaiono idonei ad escludere che l’espressione della preferenza in tal modo effettuata dall’elettore possa integrare, in modo inoppugnabile e univoco (nei termini sopra chiariti), la volontà del medesimo di far riconoscere il proprio suffragio, essendo, invece, plausibile ritenere che tale modalità di esprimere la preferenza non sia, di per sé, “estranea alle esigenze di espressione del voto”, ma anzi si ponga come funzionale rispetto ad essa, con la conseguenza che la sanzione della nullità della scheda (richiesta dai ricorrenti) rappresenterebbe una inammissibile frustrazione della chiara volontà elettorale con la medesima espressa. Quanto alla validità della preferenza espressa, ricordato che la (eventuale) nullità del voto di preferenza a favore del candidato non comporta la nullità del voto di lista ( Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6070 ), si evidenzia l’inammissibilità della censura in considerazione all’interesse fatto valere in ricorso e azionato dalla parte ricorrente nei termini sopra esposti.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla scheda contenente una chiara e incontestata espressione di voto a favore della Lista n. 2 e l’indicazione di preferenza in favore di “ -OMISSIS- ”, laddove, da un lato, nella Lista n. 2 è presente il nominativo di “ -OMISSIS- ” e non quello di -OMISSIS- e, dall’altro, esiste invece una CItadina di AL con quest’ultimo nominativo.
Facendo, invero, applicazione degli esposti principi, deve escludersi che sia individuabile, in modo inoppugnabile e univoco, una volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio, atteso che l’indicazione del nominativo (in lista) inesistente può essere verosimilmente ascrivibile a una inesatta informazione sui candidati ovvero ad una non corretta memoria del nome - ipotesi non inusuali -, restando invece non acclarata l’intenzione di far riconoscere il proprio voto. La scheda in questione, che riporta un valido crocesegno sul simbolo della lista e la indicazione della preferenza per un candidato inesistente, ha dunque validità, anche se, ovviamente, soltanto per la lista.
Peraltro, il Comune resistente ha offerto, allegando principi di prova (cfr. docc. sub nn. 7 e 8), un’ipotesi ricostruttiva diversa e alternativa dell’espressione del voto di preferenza in esame, consistente nel rilievo che nella Lista n. 2 è presente la sig.ra -OMISSIS-, coniugata con -OMISSIS-, con il quale conduce un -OMISSIS- di -OMISSIS- sotto la ragione sociale “-OMISSIS- s.a.s di -OMISSIS-”, -OMISSIS- conosciuto in paese come “-OMISSIS- -OMISSIS-”, con la conseguenza che l’aver indicato il cognome di una candidata da coniugata anziché da nubile non potrebbe costituire un segno di riconoscimento.
Tale ulteriore ipotesi conferma, a maggior ragione, che nel caso in esame non sia rinvenibile, in modo inoppugnabile e (soprattutto) univoco, la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio, ma siano, al contrario, configurabili ragionevoli spiegazioni per le modalità con cui l’elettore ha espresso (anche se erroneamente) il proprio voto, dovendosi, come detto, tenere conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto.
Tale conclusione, inerente una fattispecie caratterizzata da indubbie peculiarità fattuali, non appare contradetta dalla giurisprudenza richiamata in ricorso, la quale, nell’esame di un caso ben specifico, ribadisce i principi sopra ricordati, evidenziando che l’anomala manifestazione di voto può trovare spiegazione nella volontà dell’elettore di conferire alla scheda un segno di personalizzazione solo ponendosi al di là di un plausibile, sebbene irrituale, modo di -OMISSIS- del diritto di elettorato attivo e non potendo trovare spiegazione nelle peculiari condizioni psico-fisiche dell’ipotetico elettore.
Con riferimento, infine, all’ultima scheda contestata, contenente una chiara espressione di voto in favore della Lista n. 2 “Impegno e passione per AL” tramite una croce nel fondo dello spazio rettangolare dedicato a tale lista e l’apposizione, nello spazio riservato alle preferenze, di una scritta in corsivo difficilmente decifrabile e assimilabile ad una sottoscrizione, si rileva che la contestazione articolata in ricorso non è condivisibile.
Premesso che appare del tutto irrilevante il posizionamento del crocesegno nel fondo (e non nel mezzo) dello spazio ad esso dedicato, costituendo nulla più che una normale modalità di espressione del voto, si osserva che l’apposizione, nello spazio riservato alle preferenze, di una scritta illeggibile non è idonea, di per sé sola, ad infirmare la validità della scheda, in quanto insuscettibile di assurgere a segno di riconoscimento avente, in quanto tale, valenza invalidante ( TAR RE, n. 1065/2018 CI. ), potendo essere collegata a incertezze o anomalie nel tratto grafico, ovvero spiegata come espressione di voto di persona anziana, per cui, anche in questo caso, non pare invocabile la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata in ricorso, essendo relativa a ipotesi concreta differente.
Il primo motivo di ricorso, dunque, è infondato.
Alla accertata infondatezza del primo motivo consegue l’improcedibilità, per carenza di interesse, delle censure di cui al secondo motivo, proposto in via subordinata.
Invero, con l’esame del primo motivo, è stata accertata la corretta attribuzione alla Lista n. 2 “ Impegno e Passione per AL ” dei voti di cui alle tre schede contestate dalla parte ricorrente, con la conseguenza che la “sospensione” della valutazione di tali schede, di cui i ricorrenti si dolgono, può rappresentare, tuttalpiù, una mera irregolarità, ma non può tradursi in illegittimità inficiante lo scrutinio, in quanto non ha comunque inciso sulla competizione elettorale, nel senso di determinarne l’esito, stante, appunto, la corretta attribuzione dei voti in questione.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Tenuto conto della natura e delle peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile coma da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i nominativi indicati nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.