Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4595/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4595/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega Parte_1 P.IVA_1
a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. TREVES DARIO ITALO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio del medesimo contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza dell'8.1.2025. Fatto e Diritto Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , in persona del l.r. p.t., in Parte_1 qualità di società di servizi del Gruppo esercente il servizio di distribuzione del gas CP_2 metano ecc., adiva questo Tribunale per far accertare il proprio diritto ad accedere al contatore gas per l'utenza intestata alla parte resistente ubicato presso l'immobile sito in Rescaldina alla via Trieste n.26, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna e per essere autorizzata ad eseguire tutte le operazioni strumentali all'esecuzione delle operazioni di disalimentazione. A sostegno della propria istanza la ricorrente allegava la morosità della resistente, cui era intestato il contratto di fornitura con la società di vendita, e l'esistenza di un proprio obbligo di disalimentazione, non essendo possibile nel caso concreto provvedere all'interruzione dell'alimentazione richiesta. Parte resistente non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citata. Ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda. In termini generali, si evidenzia che sull'odierna ricorrente grava l'onere di provvedere alla sospensione od interruzione della fornitura su richiesta della società venditrice in caso di morosità del cliente finale, in tutte le ipotesi in cui il gruppo di misura non sia accessibile dall'esterno e/o l'utente si opponga all'intervento. L'impresa di distribuzione, per espressa previsione della normativa di settore, è peraltro tenuta ad esperire tutte le necessarie azioni giudiziarie, anche esecutive, volte a conseguire il risultato della disalimentazione del contatore, onde assicurare l'effettiva cessazione della fornitura.
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- a seguito del mancato pagamento di fatture la società di vendita, con Controparte_3 diverse lettere di sollecito e intimazioni di pagamento costituiva in mora la resistente, lamentando il mancato pagamento di varie fatture (cfr. doc. 1 e ss. di parte ricorrente);
- la resistente non provvedeva al pagamento di numerose fatture, come emerge dal documento di sintesi (cfr. doc. 6 di parte ricorrente). Pertanto, essendo l'inadempimento della resistente di non lieve entità, non avendo quest'ultima versato il corrispettivo per la fornitura di gas per molti mesi, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del rito, della serialità della controversia e del suo modesto valore economico. P . Q . M . Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide: 1) Accerta e dichiara il diritto di in persona del l.r. p.t., di accedere Parte_1 nell'immobile sito in Rescaldina alla via Trieste n.26, e di disalimentare il contatore gas per l'utenza intestata a;
CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi €852,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Busto Arsizio, 20 marzo 2025 Il Giudice
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