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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 703 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “avviso di intimazione n° 10020229001409618000”, e vertente
TRA
Avv. OL ER, (cod.fisc. ; pec: C.F._1
), difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., domiciliato Email_1 presso il proprio studio in Marina di Camerota (SA), alla via Luigi Mazzeo n. 24;
RICORRENTE
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Presidente legale rapp.te pro CP_1 tempore, elettivamente domiciliato in SALERNO C.SO GARIBALDI 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo procuratore Avv. Francesco CP_1
BOVE, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 21.7.2015 n.80974 Rep. per notar di Roma, PEC: Persona_1
t, come da procura agli atti;
Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
, CF/Part. IVA n. , (quale Controparte_2 P.IVA_1 successore a titolo universale nei rapporti giuridici e processuali delle società del Gruppo : art.1, c.3, DL n.193/16, conv. nella legge n.225/16), in persona CP_3 del suo procuratore dott. – (in virtù dei poteri a lui conferiti Parte_1 giusta procura speciale autenticata dal notaio con studio in Persona_2
Roma, repertorio nr 175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Daniela Vicidomini, ( ) del Foro di Nocera Inferiore (SA), presso il cui studio CodiceFiscale_2 è elettivamente domiciliata, in Nocera Inferiore alla via Castaldo n.64, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza dell'15.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso depositato in data 11.05.2022 il ricorrente ER OL chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere il provvedimento dell'avviso di intimazione n° 10020229001409618000 – Lotto di stampa n° 07557 del 25.02.2022, notificato, via pec il 07.05.2022, solo in riferimento ai presunti crediti
per un importo di € 13.141,47, perché illegittimo, stante la fondatezza dei motivi di CP_1 opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un eventuale azione esecutoria;
- In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'avviso di intimazione n° 10020229001409618000 – Lotto di stampa n° 07557 del 25.02.2022, notificato, via pec il 07.05.2022, solo in riferimento ai presunti crediti per un importo di € 13.141,47, per la CP_1 mancata notifica dell'avviso di addebito e di ogni altro atto prodromico all'iscrizione a ruolo, ed, in ogni caso, in quanto credito prescritto....”. Si costituiva in giudizio la resistente che nel contestare la domanda chiedeva il CP_1 rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. Si costituiva altresì l' che nel contestare la domanda Controparte_2 concludeva testualmente: … “In via preliminarmente: 1) Dichiarare l'estromissione dal giudizio dell' per i motivi di cui in narrativa;
2) dichiarare la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva dell' 3) il tutto con vittoria delle Controparte_4 competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria al procuratore antistatario...” All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
2.1 La domanda non può essere accolta. Parte ricorrente contesta la notifica dell'avviso di addebito 40020170005845808000, asserendo la non esistenza della cartolina di ricevimento. Ebbene, la stessa era stata esibita al momento della costituzione in forma telematica. Il giudicante all'udienza del 20/01/2023 aveva, a fronte della spiegata eccezione, richiesto l'esibizione dell'originale di detta ricevuta, anche a fronte di parziale
Pag. 2 di 4 illeggibilità della stessa. L' provvedeva, invece, al deposito telematico della CP_1 ricevuta.
2.2 Dall'esame della documentazione la cartolina, pur depositata in copia, dimostra sufficientemente la notifica in capo al ricorrente. Per quanto il timbro postale risulti sbiadito, risulta invece chiara l'apposizione della firma e della data di ricezione, del 09/11/2017. L'indicazione in titolo del numero di ricevuta A/R permette, inoltre, la facile attribuzione della cartolina alla notifica dell'atto stesso. Parte ricorrente si limita a contestare l'esistenza della cartolina, in maniera generica. Ebbene, “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia (…) è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale” (Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 7775 del 2014). Tale massima viene richiamata anche nella sentenza citata dalla stessa parte ricorrente (ovvero la Cass Civile sez VI, n° 24207/2021). La stessa Suprema Corte ha stabilito con sentenza 37290/2022, nel trattare la stessa questione, che “ipotesi logicamente diversa (da quella del disconoscimento del contenuto ndr) è, invece, quella in cui si neghi che un originale esista e che, conseguentemente, il documento fotografico prodotto sia frutto di una dolosa contraffazione, sicché una contestazione siffatta, in mancanza della puntuale indicazione di elementi, quanto meno indiziari, idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrità della copia prodotta, è valutabile come una generico deduzione difensiva, che non impedisce al giudice del merito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprio convincimento”. Di tal che si evince, sia nel caso del disconoscimento del contenuto che dell'esistenza dell'originale, la centralità dell'enunciazione specifica dei motivi dell'eccezione. Nel caso di specie, a seguito dell'esibizione della raccomandata, nessuna argomentazione specifica è stata sollevata, se non la negazione generica dell'esistenza dell'originale. Pertanto, il ricorso non è fondato e non merita accoglimento. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso dell' 11.05.2022 da ER OL, nei confronti dell' e CP_1 dell' in persona dei rispettivi legali rapp.te p.t., Controparte_2 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente ER OL in favore dell' e dell' CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.te p.t., alla rifusione delle Controparte_2
Pag. 3 di 4 spese di lite che liquida, cadauno, in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge. Così deciso in Vallo della Lucania 15.07.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 703 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “avviso di intimazione n° 10020229001409618000”, e vertente
TRA
Avv. OL ER, (cod.fisc. ; pec: C.F._1
), difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c., domiciliato Email_1 presso il proprio studio in Marina di Camerota (SA), alla via Luigi Mazzeo n. 24;
RICORRENTE
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Presidente legale rapp.te pro CP_1 tempore, elettivamente domiciliato in SALERNO C.SO GARIBALDI 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo procuratore Avv. Francesco CP_1
BOVE, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 21.7.2015 n.80974 Rep. per notar di Roma, PEC: Persona_1
t, come da procura agli atti;
Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
, CF/Part. IVA n. , (quale Controparte_2 P.IVA_1 successore a titolo universale nei rapporti giuridici e processuali delle società del Gruppo : art.1, c.3, DL n.193/16, conv. nella legge n.225/16), in persona CP_3 del suo procuratore dott. – (in virtù dei poteri a lui conferiti Parte_1 giusta procura speciale autenticata dal notaio con studio in Persona_2
Roma, repertorio nr 175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Daniela Vicidomini, ( ) del Foro di Nocera Inferiore (SA), presso il cui studio CodiceFiscale_2 è elettivamente domiciliata, in Nocera Inferiore alla via Castaldo n.64, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza dell'15.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso depositato in data 11.05.2022 il ricorrente ER OL chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere il provvedimento dell'avviso di intimazione n° 10020229001409618000 – Lotto di stampa n° 07557 del 25.02.2022, notificato, via pec il 07.05.2022, solo in riferimento ai presunti crediti
per un importo di € 13.141,47, perché illegittimo, stante la fondatezza dei motivi di CP_1 opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un eventuale azione esecutoria;
- In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'avviso di intimazione n° 10020229001409618000 – Lotto di stampa n° 07557 del 25.02.2022, notificato, via pec il 07.05.2022, solo in riferimento ai presunti crediti per un importo di € 13.141,47, per la CP_1 mancata notifica dell'avviso di addebito e di ogni altro atto prodromico all'iscrizione a ruolo, ed, in ogni caso, in quanto credito prescritto....”. Si costituiva in giudizio la resistente che nel contestare la domanda chiedeva il CP_1 rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. Si costituiva altresì l' che nel contestare la domanda Controparte_2 concludeva testualmente: … “In via preliminarmente: 1) Dichiarare l'estromissione dal giudizio dell' per i motivi di cui in narrativa;
2) dichiarare la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva dell' 3) il tutto con vittoria delle Controparte_4 competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria al procuratore antistatario...” All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
2.1 La domanda non può essere accolta. Parte ricorrente contesta la notifica dell'avviso di addebito 40020170005845808000, asserendo la non esistenza della cartolina di ricevimento. Ebbene, la stessa era stata esibita al momento della costituzione in forma telematica. Il giudicante all'udienza del 20/01/2023 aveva, a fronte della spiegata eccezione, richiesto l'esibizione dell'originale di detta ricevuta, anche a fronte di parziale
Pag. 2 di 4 illeggibilità della stessa. L' provvedeva, invece, al deposito telematico della CP_1 ricevuta.
2.2 Dall'esame della documentazione la cartolina, pur depositata in copia, dimostra sufficientemente la notifica in capo al ricorrente. Per quanto il timbro postale risulti sbiadito, risulta invece chiara l'apposizione della firma e della data di ricezione, del 09/11/2017. L'indicazione in titolo del numero di ricevuta A/R permette, inoltre, la facile attribuzione della cartolina alla notifica dell'atto stesso. Parte ricorrente si limita a contestare l'esistenza della cartolina, in maniera generica. Ebbene, “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia (…) è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale” (Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 7775 del 2014). Tale massima viene richiamata anche nella sentenza citata dalla stessa parte ricorrente (ovvero la Cass Civile sez VI, n° 24207/2021). La stessa Suprema Corte ha stabilito con sentenza 37290/2022, nel trattare la stessa questione, che “ipotesi logicamente diversa (da quella del disconoscimento del contenuto ndr) è, invece, quella in cui si neghi che un originale esista e che, conseguentemente, il documento fotografico prodotto sia frutto di una dolosa contraffazione, sicché una contestazione siffatta, in mancanza della puntuale indicazione di elementi, quanto meno indiziari, idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrità della copia prodotta, è valutabile come una generico deduzione difensiva, che non impedisce al giudice del merito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprio convincimento”. Di tal che si evince, sia nel caso del disconoscimento del contenuto che dell'esistenza dell'originale, la centralità dell'enunciazione specifica dei motivi dell'eccezione. Nel caso di specie, a seguito dell'esibizione della raccomandata, nessuna argomentazione specifica è stata sollevata, se non la negazione generica dell'esistenza dell'originale. Pertanto, il ricorso non è fondato e non merita accoglimento. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso dell' 11.05.2022 da ER OL, nei confronti dell' e CP_1 dell' in persona dei rispettivi legali rapp.te p.t., Controparte_2 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente ER OL in favore dell' e dell' CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.te p.t., alla rifusione delle Controparte_2
Pag. 3 di 4 spese di lite che liquida, cadauno, in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge. Così deciso in Vallo della Lucania 15.07.2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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