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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3995/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere n. 403/2021 del 23.02.2021
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Santa Maria a Vico, Via Caudio n. 19 nello studio dell'avv.
CRISCI VINCENZO (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore
E
già (c.f. ), e Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
per essa quale procuratrice generale (c. f. Controparte_2 ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio 43, P.IVA_2
nello studio dell'Avv. PESENTI MARCO (c.f. ), C.F._3
che la rappresenta e difende per mandato in sostituzione del precedente difensore
Conclusioni per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli,
contrariis reiectis:
In via principale e nel merito,
Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 403/2021
pubblicata in data il 23.02.2021, nel giudizio contrassegnato da R.G. n. 8173/2016,
resa inter partes dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere III Sezione Civile …
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1) in via
preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n.
1203/2016 per difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente Parte_2
per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via
preliminare accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per
carenza di prova scritta del credito azionato e dei presupposti legittimanti l'azione, per
l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito
accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova, l'insussistenza
e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per l'effetto
revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
4) nel merito e sempre in via
principale accertare e dichiarare, ex art. 1815, comma 2c.c., la nullità delle clausole
degli interessi e degli accessori, a qualsiasi titolo collegati all'originario contratto di
finanziamento, per l'effetto revocare e dichiarare in ogni caso nullo il decreto
ingiuntivo opposto. … Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione
allo scrivente procuratore per averne fatto anticipo”
2 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed immotivatamente non
ammessi dal giudice di prime cure. Valuti, l'Ecc.ma Corte di disporre eventuale CTU
tecnico-contabile al fine di valutare l'usurarietà dei tassi applicati al finanziamento
sottoscritto dal Sig. . Pt_1
Conclusioni per l'appellata: In via pregiudiziale:
Di rito:
dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti.
Di merito:
dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti.
In via gradata nel merito:
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal signor in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 403/2021 (Giudice Dott.ssa Loredana Ferrara), emessa il
10/02/2021, pubblicata il 23/02/2021 (resa nella causa civile R.G. n. 8173/2016) e,
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1203/2016.
In via ulteriormente gradata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e
dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa, ritenere
e dichiarare che l'appellante è debitore nei confronti di della Controparte_1
somma di Euro 10.614,85 o, comunque, di quella maggiore o minor somma che
risulterà nel corso del presente giudizio.
3 Conseguentemente, condannare l'odierno appellante al pagamento della somma di
Euro 10.614,85 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre
agli interessi come in decreto e spese.
In via istruttoria
Rigettare l'istanza di CTU contabile ex adverso formulata per tutte le ragioni dedotte in
atti e ripetute in narrativa.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. qualificandosi come cessionaria di Parte_2 CP_3
a sua volta cessionaria di chiese ed ottenne dal
[...] Controparte_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un decreto ingiuntivo (1203/2016)
per € 10.614,85 oltre interessi e spese nei confronti di Pt_1 Pt_1
quale saldo debitore di un rapporto di finanziamento da quest'ultimo stipulato in data 24.11.2010 con la . CP_4
§ 2. Per la revoca dell'ingiunzione propose opposizione, Parte_1
eccependo il difetto di legittimazione attiva di la Parte_2
mancanza di prova scritta del credito azionato e, comunque, l'estinzione dell'obbligazione in ragione di un accordo transattivo intervenuto con la
Credit Lift S.p.A., società addetta alla gestione del recupero crediti;
da ultimo, lamentò l'usurarietà dei tassi di interesse applicatigli.
§ 3. Si costituì invocando il rigetto dell'opposizione. Parte_2
§ 4. Svolta la mediazione obbligatoria e senza necessità di attività
istruttoria, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n.
4 403/2021 del 23.02.2021, ha respinto l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
§ 4.1. Per quel che in questa sede ancora rileva, il primo giudice ha,
innanzitutto, ritenuto provata la legittimazione di in Parte_2
considerazione della natura solo consensuale della cessione del credito ai sensi dell'art. 1250 c.c., e della forma libera della notificazione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., forma senz'altro assolta anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo. Ha poi valutato adeguata prova scritta del credito il contratto di finanziamento e l'estratto conto prodotti sin dalla fase monitoria. Ha, quindi, ritenuto del tutto generiche le doglianze dell'opponente circa la presunta illegittimità delle condizioni contrattuali e degli interessi pattuiti, senza alcun raffronto tra i tassi convenuti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione della l. 108/96.
Quanto, infine, alla pretesa estinzione dell'obbligazione in virtù di un accordo transattivo intercorso, il tribunale ha rilevato che l'effetto estintivo si sarebbe verificato solo con la materiale riscossione della somma convenuta, mentre, nel caso di specie, risultava che uno dei due assegni emessi in pagamento era stato restituito impagato perché privo del luogo di emissione.
§ 5. ha impugnato la sentenza, chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
§ 6. Si è costituita quale mandataria di Controparte_2 [...]
quest'ultima conferitaria del ramo di azienda relativo Controparte_1
all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Pt_2
5 concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per Parte_2
l'infondatezza del gravame.
§ 7. All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata assegnata in decisione, con termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 8. L'appello, ammissibile in quanto rispettoso dei parametri di ammissibilità dettati dall'art. 342 c.p.c., è fondato e merita accoglimento.
§ 8.1. In considerazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 693 del 09/01/2024), pare opportuno esaminare innanzitutto il terzo motivo di impugnazione, con cui Parte_1
ha dedotto l'erroneità della sentenza per non aver ritenuta estinta
[...]
la propria obbligazione in virtù dell'accordo transattivo intercorso in data
25.6.2012 con la Credit Lift S.p.A.
§ 8.2. L'accordo in questione risulta da una missiva del 25.6.2012 (doc.
allegato alla memoria di costituzione del nuovo difensore dell'opponente in primo grado del 5.9.2017) con cui la Credit Lift S.p.A. dichiarava di aderire ad una proposta transattiva inviatale dal accettando un Pt_1
pagamento “a saldo e stralcio e transazione” di € 3.500,00, da corrispondere in due soluzioni, la prima di € 2.000,00 e la seconda di €
1.500,00.
§ 8.3. Il primo giudice, dopo aver valorizzato la circostanza, desunta anche da una dichiarazione resa all'udienza dell'1.10.2018 dal difensore dell'odierno appellante, secondo cui uno dei due assegni (quello da €
1.500,00) a mezzo dei quali si sarebbe dovuta adempiere la transazione non era stato pagato perché incompleto, ha ritenuto che l'effetto estintivo legato
6 all'adempimento dell'accordo transattivo, in mancanza della riscossione della somma portata dal secondo titolo rilasciato, non può dirsi verificato.
§ 9. Ebbene, ad avviso di questa Corte, l'affermazione in questione non può
essere condivisa.
§ 9.1. A prescindere dalle contestazioni sollevate dal circa Pt_1
l'effettiva avvenuta soddisfazione o meno di quanto concordato con l'accettazione da parte della creditrice della transazione, e fermo restando che quella in oggetto non costituiva certo una transazione novativa, pare evidente che il primo giudice abbia ritenuto che quell'accordo transattivo,
in quanto non adempiuto o non completamente adempiuto, si sia risolto,
facendo così rivivere l'originaria obbligazione di pagamento.
§ 9.2. Ma, posto che l'accordo non prevedeva un termine essenziale;
che non vi è stata una diffida ad adempiere la transazione;
e, soprattutto, che la clausola contenuta nell'accordo transattivo (il mancato o ritardato
pagamento di quanto concordato ci conferirà il diritto di agire per
l'importo totale del credito da noi vantato) non è una clausola risolutiva espressa, di cui difettano i requisiti di forma e, più ancora, la necessaria dichiarazione di avvalimento prevista dal secondo comma dell'art. 1457
c.c.; va fatta applicazione della pacifica giurisprudenza, secondo cui
“Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto
originario discendente da quel carattere della transazione significa non già
che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo
originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir
meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di
7 quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente
abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976
cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione” (cfr. Cass. sez. 3, Sent.
n. 24377 del 16/11/2006; più di recente, Cass. sez. 3, ordinanza n.
645 del 08/01/2024). Ciò vuol dire che, non essendosi verificata alcuna delle ipotesi di risoluzione di diritto di quell'accordo transattivo, ed in mancanza di una risoluzione giudiziale della stessa, quell'intesa deve ritenersi tuttora vigente tra le parti (non potendosi ritenere contemporaneamente vigente anche il contratto presupposto).
§ 10. Dunque, quand'anche non si fosse verificato l'effetto estintivo legato all'esatto adempimento della transazione, non per questo può ritenersi nuovamente vigente l'originaria obbligazione sino a quando l'accordo transattivo non venga dichiarato risolto. Sino ad allora, la pretesa di Pt_2
di vedersi corrispondere il residuo originario debito del deve
[...] Pt_3
considerarsi infondato.
L'appello va, pertanto, accolto.
§ 11. Le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00
ad € 26.000,00) e con applicazione dei parametri minimi per la semplicità
della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere n. 403/2021 del 23.02.2021, così provvede:
8 -a) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1203/2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad istanza di nei confronti di;
Pt_2 Parte_2 Parte_1
-b) condanna (già , e per essa Controparte_1 Controparte_1
quale procuratrice generale al pagamento delle Controparte_2
spese del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 3.304,00, di cui € 383,00 per spese, € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge,
e, quanto al presente grado di appello, in complessivi € 3.724,90, di cui €
383,00 per spese, € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello, il 5 marzo 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Giulio Cataldi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3995/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere n. 403/2021 del 23.02.2021
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Santa Maria a Vico, Via Caudio n. 19 nello studio dell'avv.
CRISCI VINCENZO (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore
E
già (c.f. ), e Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
per essa quale procuratrice generale (c. f. Controparte_2 ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio 43, P.IVA_2
nello studio dell'Avv. PESENTI MARCO (c.f. ), C.F._3
che la rappresenta e difende per mandato in sostituzione del precedente difensore
Conclusioni per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli,
contrariis reiectis:
In via principale e nel merito,
Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 403/2021
pubblicata in data il 23.02.2021, nel giudizio contrassegnato da R.G. n. 8173/2016,
resa inter partes dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere III Sezione Civile …
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1) in via
preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n.
1203/2016 per difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente Parte_2
per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via
preliminare accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per
carenza di prova scritta del credito azionato e dei presupposti legittimanti l'azione, per
l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito
accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova, l'insussistenza
e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per l'effetto
revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
4) nel merito e sempre in via
principale accertare e dichiarare, ex art. 1815, comma 2c.c., la nullità delle clausole
degli interessi e degli accessori, a qualsiasi titolo collegati all'originario contratto di
finanziamento, per l'effetto revocare e dichiarare in ogni caso nullo il decreto
ingiuntivo opposto. … Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione
allo scrivente procuratore per averne fatto anticipo”
2 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed immotivatamente non
ammessi dal giudice di prime cure. Valuti, l'Ecc.ma Corte di disporre eventuale CTU
tecnico-contabile al fine di valutare l'usurarietà dei tassi applicati al finanziamento
sottoscritto dal Sig. . Pt_1
Conclusioni per l'appellata: In via pregiudiziale:
Di rito:
dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti.
Di merito:
dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti.
In via gradata nel merito:
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal signor in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 403/2021 (Giudice Dott.ssa Loredana Ferrara), emessa il
10/02/2021, pubblicata il 23/02/2021 (resa nella causa civile R.G. n. 8173/2016) e,
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1203/2016.
In via ulteriormente gradata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e
dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa, ritenere
e dichiarare che l'appellante è debitore nei confronti di della Controparte_1
somma di Euro 10.614,85 o, comunque, di quella maggiore o minor somma che
risulterà nel corso del presente giudizio.
3 Conseguentemente, condannare l'odierno appellante al pagamento della somma di
Euro 10.614,85 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre
agli interessi come in decreto e spese.
In via istruttoria
Rigettare l'istanza di CTU contabile ex adverso formulata per tutte le ragioni dedotte in
atti e ripetute in narrativa.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. qualificandosi come cessionaria di Parte_2 CP_3
a sua volta cessionaria di chiese ed ottenne dal
[...] Controparte_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un decreto ingiuntivo (1203/2016)
per € 10.614,85 oltre interessi e spese nei confronti di Pt_1 Pt_1
quale saldo debitore di un rapporto di finanziamento da quest'ultimo stipulato in data 24.11.2010 con la . CP_4
§ 2. Per la revoca dell'ingiunzione propose opposizione, Parte_1
eccependo il difetto di legittimazione attiva di la Parte_2
mancanza di prova scritta del credito azionato e, comunque, l'estinzione dell'obbligazione in ragione di un accordo transattivo intervenuto con la
Credit Lift S.p.A., società addetta alla gestione del recupero crediti;
da ultimo, lamentò l'usurarietà dei tassi di interesse applicatigli.
§ 3. Si costituì invocando il rigetto dell'opposizione. Parte_2
§ 4. Svolta la mediazione obbligatoria e senza necessità di attività
istruttoria, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n.
4 403/2021 del 23.02.2021, ha respinto l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
§ 4.1. Per quel che in questa sede ancora rileva, il primo giudice ha,
innanzitutto, ritenuto provata la legittimazione di in Parte_2
considerazione della natura solo consensuale della cessione del credito ai sensi dell'art. 1250 c.c., e della forma libera della notificazione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., forma senz'altro assolta anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo. Ha poi valutato adeguata prova scritta del credito il contratto di finanziamento e l'estratto conto prodotti sin dalla fase monitoria. Ha, quindi, ritenuto del tutto generiche le doglianze dell'opponente circa la presunta illegittimità delle condizioni contrattuali e degli interessi pattuiti, senza alcun raffronto tra i tassi convenuti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione della l. 108/96.
Quanto, infine, alla pretesa estinzione dell'obbligazione in virtù di un accordo transattivo intercorso, il tribunale ha rilevato che l'effetto estintivo si sarebbe verificato solo con la materiale riscossione della somma convenuta, mentre, nel caso di specie, risultava che uno dei due assegni emessi in pagamento era stato restituito impagato perché privo del luogo di emissione.
§ 5. ha impugnato la sentenza, chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
§ 6. Si è costituita quale mandataria di Controparte_2 [...]
quest'ultima conferitaria del ramo di azienda relativo Controparte_1
all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Pt_2
5 concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per Parte_2
l'infondatezza del gravame.
§ 7. All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata assegnata in decisione, con termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 8. L'appello, ammissibile in quanto rispettoso dei parametri di ammissibilità dettati dall'art. 342 c.p.c., è fondato e merita accoglimento.
§ 8.1. In considerazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 693 del 09/01/2024), pare opportuno esaminare innanzitutto il terzo motivo di impugnazione, con cui Parte_1
ha dedotto l'erroneità della sentenza per non aver ritenuta estinta
[...]
la propria obbligazione in virtù dell'accordo transattivo intercorso in data
25.6.2012 con la Credit Lift S.p.A.
§ 8.2. L'accordo in questione risulta da una missiva del 25.6.2012 (doc.
allegato alla memoria di costituzione del nuovo difensore dell'opponente in primo grado del 5.9.2017) con cui la Credit Lift S.p.A. dichiarava di aderire ad una proposta transattiva inviatale dal accettando un Pt_1
pagamento “a saldo e stralcio e transazione” di € 3.500,00, da corrispondere in due soluzioni, la prima di € 2.000,00 e la seconda di €
1.500,00.
§ 8.3. Il primo giudice, dopo aver valorizzato la circostanza, desunta anche da una dichiarazione resa all'udienza dell'1.10.2018 dal difensore dell'odierno appellante, secondo cui uno dei due assegni (quello da €
1.500,00) a mezzo dei quali si sarebbe dovuta adempiere la transazione non era stato pagato perché incompleto, ha ritenuto che l'effetto estintivo legato
6 all'adempimento dell'accordo transattivo, in mancanza della riscossione della somma portata dal secondo titolo rilasciato, non può dirsi verificato.
§ 9. Ebbene, ad avviso di questa Corte, l'affermazione in questione non può
essere condivisa.
§ 9.1. A prescindere dalle contestazioni sollevate dal circa Pt_1
l'effettiva avvenuta soddisfazione o meno di quanto concordato con l'accettazione da parte della creditrice della transazione, e fermo restando che quella in oggetto non costituiva certo una transazione novativa, pare evidente che il primo giudice abbia ritenuto che quell'accordo transattivo,
in quanto non adempiuto o non completamente adempiuto, si sia risolto,
facendo così rivivere l'originaria obbligazione di pagamento.
§ 9.2. Ma, posto che l'accordo non prevedeva un termine essenziale;
che non vi è stata una diffida ad adempiere la transazione;
e, soprattutto, che la clausola contenuta nell'accordo transattivo (il mancato o ritardato
pagamento di quanto concordato ci conferirà il diritto di agire per
l'importo totale del credito da noi vantato) non è una clausola risolutiva espressa, di cui difettano i requisiti di forma e, più ancora, la necessaria dichiarazione di avvalimento prevista dal secondo comma dell'art. 1457
c.c.; va fatta applicazione della pacifica giurisprudenza, secondo cui
“Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto
originario discendente da quel carattere della transazione significa non già
che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo
originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir
meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di
7 quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente
abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976
cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione” (cfr. Cass. sez. 3, Sent.
n. 24377 del 16/11/2006; più di recente, Cass. sez. 3, ordinanza n.
645 del 08/01/2024). Ciò vuol dire che, non essendosi verificata alcuna delle ipotesi di risoluzione di diritto di quell'accordo transattivo, ed in mancanza di una risoluzione giudiziale della stessa, quell'intesa deve ritenersi tuttora vigente tra le parti (non potendosi ritenere contemporaneamente vigente anche il contratto presupposto).
§ 10. Dunque, quand'anche non si fosse verificato l'effetto estintivo legato all'esatto adempimento della transazione, non per questo può ritenersi nuovamente vigente l'originaria obbligazione sino a quando l'accordo transattivo non venga dichiarato risolto. Sino ad allora, la pretesa di Pt_2
di vedersi corrispondere il residuo originario debito del deve
[...] Pt_3
considerarsi infondato.
L'appello va, pertanto, accolto.
§ 11. Le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00
ad € 26.000,00) e con applicazione dei parametri minimi per la semplicità
della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere n. 403/2021 del 23.02.2021, così provvede:
8 -a) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1203/2016 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad istanza di nei confronti di;
Pt_2 Parte_2 Parte_1
-b) condanna (già , e per essa Controparte_1 Controparte_1
quale procuratrice generale al pagamento delle Controparte_2
spese del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 3.304,00, di cui € 383,00 per spese, € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge,
e, quanto al presente grado di appello, in complessivi € 3.724,90, di cui €
383,00 per spese, € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello, il 5 marzo 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Giulio Cataldi
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