TRIB
Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/08/2025, n. 11836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11836 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 18.2.2025
e vertente
T R A
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore SI.ra elettivamente domiciliato Parte_2 in Roma, Via Cerveteri n. 12, presso lo studio legale dell'Avv. Gianluca Sestini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
Opponente
E
C.F.: ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Agostino Pendenza, elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso lo studio legale dell'Avv. Emanuela Angela Diamanti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria sesto comma c.p.c. n. 1, nonché per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 sesto comma n 2 c.p.c. e per il rigetto delle avverse domande, eccezioni in quanto infondate sia in fatto che in diritto. chiede che la causa venga trattenuta in decisione
1 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche alle stesse.”;
• La difesa dell'opposta: “Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., insistendo per l'accoglimento. Chiede inoltre la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo n.
5488/2021, il conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 esponendo:
- che veniva costituito in data 17 dicembre 2013 tra le seguenti società: Controparte_2
con una partecipazione pari al 99,7 %; con lo 0,1 %; e con lo 0,1
[...] CP_3 CP_4
%; e Vig. (oggi ), anch'essa con una quota allo 0,1 %; CP_5 Controparte_6
- che in data 23 dicembre 2013 la (all'epoca in bonis) procedeva alla Controparte_1 fusione per incorporazione della acquisendo così la partecipazione Controparte_2 maggioritaria del 99,7%;
- che nell'ottobre 2016 la esercitava il diritto di recesso dalla compagine Controparte_1 consortile, che si perfezionava in data 23 novembre 2016, con conseguente ridistribuzione della quota dismessa tra le restanti società consorziate, in conformità alle disposizioni statutarie;
- che il presunto credito azionato in sede monitoria dal Fallimento della Controparte_1 trovava, secondo le fatture depositate, presunto fondamento in prestazioni mai provate che si assumevano eseguite durante il periodo in cui la stessa ancora in bonis, deteneva Controparte_1 la quasi totalità delle quote;
- che eccepiva la radicale inesistenza e la totale infondatezza del credito azionato, atteso che la somma ingiunta non risultava dovuta né, in ogni caso, esigibile, e che parte opposta non rivestiva la titolarità di alcun diritto di credito;
- che in più occasioni contestava formalmente il credito opposto, sollecitando senza esito la affinché producesse idonea documentazione atta a dimostrare le prestazioni Controparte_1 asseritamente effettuate e dalle quali sarebbe derivato il preteso credito;
- che parte opposta non aveva fornito alcun riscontro documentale atto a comprovare l'esistenza del credito vantato;
2 - che con riferimento alla somma di euro 61.800,00, indicata come corrispettivo di presunti
“finanziamenti erogati al ”, si rilevava che detta somma non risultava in alcun modo Parte_1 dovuta;
- che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte di nel 2016, Controparte_1 nessun diritto alla restituzione delle somme versate poteva riconoscersi in favore della recedente, come espressamente previsto dalle clausole statutarie;
- che, infine, proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro
377.268,02, credito vantato nei confronti della parte opposta in forza di atto di cessione del credito stipulato in data 10 ottobre 2017.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: a) in via principale, dichiarare nullo ed illegittimo
e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto nel corpo del presente atto;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare
l'inesigibilità e comunque l'infondatezza del credito azionato dal nei Controparte_1 confronti del con ogni conseguente statuizione accertativa, Parte_1 dichiarativa o di condanna;
inoltre: c) in via riconvenzionale condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento al
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € Parte_1
377.268,02 oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge, per come dovuta in forza della cessione del credito intervenuta tra CP_4
e il o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Parte_1 giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto per le ragioni espresse nel corpo della presente opposizione e per quanto emergerà in corso di causa, occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
d) in via riconvenzionale e subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere eventualmente riconosciuti come dovuti dal al importi, Parte_1 Controparte_1 anche parziali, per le richieste da quest'ultima avanzate, disporre la compensazione della somma di € 377.268,02 per come spettante in forza dell'intervenuta cessione del credito ai sensi di quanto esposto nel paragrafo sub III., con quanto verrà eventualmente riconosciuto alla parte
3 opposta; e) Ci si oppone sin da ora, vista anche la natura della presente opposizione, a qualunque avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché del tutto priva di fondamento;
f) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 esponeva:
- che il ricorso era stato proposto in forza di due distinte ragioni creditorie: la prima, relativa al mancato pagamento di fatture per servizi prestati dalla società in bonis in favore del , Parte_1 per un importo complessivo di euro 375.472,59; la seconda, concernente finanziamenti erogati dalla in bonis in favore del , per un totale di euro 61.800,00; Controparte_1 Parte_1
- che il Consorzio era stato costituito in data 17 dicembre 2013 tra le società
[...]
tutte Controparte_2 CP_3 Controparte_7 rappresentate, in sede di costituzione, dalla SI.ra , nella sua Parte_2 Parte_2 qualità di amministratore unico delle prime due e procuratrice speciale delle altre;
- che, in data 23 dicembre 2013, era intervenuta la fusione per incorporazione della
(sempre rappresentata dalla SI.ra nella Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 la quale acquisiva così la quota di maggioranza del fondo consortile;
- che tutte le consorziate, peraltro, risultavano appartenere al medesimo gruppo societario, ossia Gruppo Gelfusa;
- che in data 22 novembre 2016 si teneva l'assemblea del Consorzio, con la partecipazione delle consorziate e in occasione della quale CP_3 CP_4 Controparte_8 veniva preso atto del recesso della comunicato con lettera del 14 ottobre 2016; Controparte_1
- che la era stata tra i principali fornitori del , come dimostrato Controparte_1 Parte_1 dall'emissione, negli anni 2014-2015, di n. 71 fatture, quasi integralmente saldate, residuando solo quelle azionate in via monitoria;
- che contestava l'efficacia probatoria del doc. n. 8 di parte opponente, trattandosi di mera stampa di presunte e-mail ordinarie, prive di riferimenti contestuali e di data certa;
- che, a titolo esemplificativo, venivano richiamate le seguenti fatture: n. 1011 del 25 giugno
2014, per euro 54.007,70, parzialmente saldata, con residuo di euro 42.976,60, relativa a servizi di vigilanza svolti nei mesi di febbraio-maggio 2014, scadente a ottobre 2014; n. 63 del 24 aprile
2015, per euro 26.486,40, relativa a servizi prestati nel dicembre 2014, con scadenza ad agosto
2015; n. 85 e n. 86 del 30 giugno 2015, rispettivamente per euro 15.702,87 e euro 15.301,85,
4 relative a servizi svolti nei mesi di ottobre e novembre 2014, entrambe scadenti a ottobre 2015;
n. 14 del 10 novembre 2017, per euro 1.784,45, riferita a costi sostenuti per conto del Parte_1 nell'anno 2016, scadente a marzo 2018; n. 5 del 3 luglio 2018, per euro 638,20, riferita a costi sostenuti nell'anno 2017, scadente a novembre 2018;
- che le eccezioni sollevate dal risultavano del tutto generiche, inammissibili e Parte_1 prive di fondamento, e che insisteva per il pagamento integrale degli importi risultanti dalle fatture azionate;
- che il vantato credito di euro 61.800,00 trovava riscontro nelle appostazioni contabili del bilancio al 31 dicembre 2016 della nonché nell'ultima situazione patrimoniale Controparte_1
Cont al 31 dicembre 2019 del e nei mastrini contabili ed estratti conto bancari (c/c n. Parte_1
14631) della al 31 marzo 2014, 30 giugno 2014 e 30 settembre 2014; Controparte_1
- che tale credito risultava ancora iscritto nei bilanci del anche in data successiva Parte_1 al recesso della sotto la voce “debiti verso soci”, ed era stato qualificato nel Controparte_1 bilancio come “credito verso imprese controllate”, più precisamente verso il Controparte_1
Parte_1
- che, pertanto, la tesi della parte opponente, secondo cui il credito sarebbe venuto meno a seguito del recesso, risultava infondata;
- che la domanda riconvenzionale proposta dal doveva ritenersi inammissibile Parte_1
e/o improcedibile;
- che parimenti inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata, era anche l'eccezione di compensazione tra i crediti reciproci;
- che, infine, l'atto di cessione di credito prodotto dal era privo di data certa e Parte_1 non risultava notificato secondo le modalità previste dall'art. 7 dell'atto stesso, avendo il provveduto mediante mera raccomandata a mano, con conseguente inopponibilità Parte_1 della cessione alla massa dei creditori e inapplicabilità dell'art. 56 l. fall.;
- che doveva essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla parte opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta: a) in via pregiudiziale, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5488 emesso dal Tribunale di Roma il 19 marzo 2021, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande, anche istruttorie e riconvenzionali, formulate
5 dal con atto di citazione del 30 aprile 2021, in quanto Parte_1 inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di ogni sostegno probatorio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5488 emesso dal Tribunale di Roma il 19 marzo 2021; c) in via subordinata, sempre nel merito, per l'ipotesi non creduta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso condannare il a Parte_1 pagare al la complessiva somma di euro 437.272,59, per le causali Controparte_1 indicate in narrativa, oltre interessi dovuti per legge anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo quanto alla somma di euro 375.472,59 derivante dalle fatture emesse e non pagate, e oltre interessi dovuti per legge quanto alla somma di euro
61.800,00 per finanziamento, ovvero per i diversi importi che risulteranno di giustizia anche secondo equità. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, del presente procedimento.”.
La causa, ritenuta inammissibile l'istanza di prova testimoniale formulata da parte opponente, in quanto vertente su circostanze documentali, era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'ordine di esibizione delle scritture contabili dell'opponente e, a seguito dell'udienza cartolare del 18.2.2025, era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, devesi ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex art. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o
6 legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, si è dato atto dell'avvenuta costituzione del Parte_1 opponente, nato per consentire la gestione organizzata di varie attività indicate nell'atto costitutivo (doc. 2 atto di citazione in opposizione), tra le quali quelle attinenti alla vigilanza, custodia e guardiania, servizi di scorta e trasporto valori, di posteggio, di portierato ecc..
Per quanto d'interesse, la società opposta, in data 29.11.2013, ha incorporato la
[...]
già facente parte del , in favore del quale ha poi reso i servizi di vigilanza Controparte_2 Parte_1 privata oggetto delle fatture azionate in via monitoria.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opposta ha depositato in atti le fatture dalle quali evincere gli importi non corrisposti dal e per i quali ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
In accoglimento dell'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., avanzata dall'opposta, il ha Parte_1 esibito le proprie scritture contabili (libro giornale e Registro IVA acquisti: all. 1 nota di deposito del 15.09.2022), nelle quali risultano essere state annotate le fatture azionate dalla opposta.
Nello specifico e relativamente alle fatture oggetto di contestazione: fattura n. 1011 del
25.06.2014, riga 1319, pag. 2014/35 del libro giornale e pag. 2014/13 del Registro IVA acquisti per la rimanenza di € 42.97,60; fattura n. 63 del 24.04.2015, riga 1949, pag. 2015/76 del libro giornale e pag. 2015/15 Registro IVA acquisti per € 26.486,40; fattura n. 85 del 30.06.2015, riga
3734, pag. 2015/145 del libro giornale e pag. 2015/30 Registro IVA acquisti per € 15.702,87; fattura n. 86 del 30.06.2015, riga 3731, pag. 2015/145 e pag. 30/2015 Registro IVA acquisti per
€ 15.301,85; fattura n. 14 del 10.11.2017, riga 7521, pag. 2017/204 del libro giornale e pag.
2017/63 Registro IVA acquisiti per € 1.784,45; fattura n. 5 del 03.07.2018, riga 3296, pag.
2018/92 e pag. 2018/24 Registro IVA acquisti per € 638,20.
Con riguardo, invece, agli altri documenti commerciali posti alla base del decreto ingiuntivo, è possibile rinvenire nelle scritture contabili l'annotazione della fattura n. 92 del
30.09.2015 alla riga 3380, pag. 2017/106 del libro giornale e pag. 2017/26 del Registro IVA acquisti per € 843,27; della fattura n. 98 del 31.12.2015, riga 892, pag. 2016/36 del libro giornale e pag. 2017/26 Registro IVA acquisti per € 244.000,00; della fattura n. 13 del 31.12.2016, riga n.
455, pag. 2017/15 del libro giornale e pag. 2017/3 Registro IVA acquisti per € 29.280,00.
7 A fronte di tale documentazione, devesi ricordare il principio anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di diritto di credito, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (cfr. Cass. n. 3581/2024). Sicché, la fattura commerciale, non solo riveste efficacia probatoria nei confronti dell'emittente che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma è altresì idonea a costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti del rapporto commerciale circa la esistenza di un corrispondente contratto (in tale ipotesi, servizi di vigilanza svolto dalla consorziata in favore del ), allorché risulti Parte_1 accettata dal contraente imprenditore destinatario della prestazione e annotata nelle proprie scritture contabili.
Nella fattispecie concreta, peraltro, l'opponente ha del tutto genericamente contestato un presunto inadempimento di parte opposta circa le prestazioni poste alla base della pretesa creditoria, il cui corrispettivo, peraltro, è stato in parte già pagato, omettendo, anche in punto di mera allegazione, di indicare l'ubi consistam del lamentato inadempimento, così disattendendo l'onere di allegazione comunque gravante sul debitore che eccepisca l'inadempimento del creditore ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Al contrario, l'opposta ha versato in atti i report aziendali delle ore lavorate dalla società fallita in favore del (all.ti alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) e, sul punto, Parte_1
l'opponente nulla ha puntualmente contestato.
Pertanto, il credito vantato dall'opposta e relativo al mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria è fondato e, dunque, l'opposizione deve essere respinta.
Del pari, anche la contestazione avanzata dal ed afferente alla non debenza Parte_1 dell'importo di € 61.800,00, il cui versamento a titolo di finanziamento soci è circostanza pacifica tra le parti, non può trovare accoglimento.
Vero è che lo Statuto del (doc. 4 fascicolo di parte opponente), all'art. 8, prevede Parte_1 che in caso di recesso o di esclusione di una società dal , quest'ultima non possa vantare Parte_1 alcuna pretesa di rimborso, indennizzo o restituzione di “qualsiasi natura”, ma, a ben vedere, nei bilanci al 2018 e al 2019 del , successivi all'esercizio del recesso operato dalla opposta Parte_1
(doc. 18 fascicolo di parte opposta e doc. 22 fascicolo monitorio), alla voce “Debiti vs soci” risulta l'iscrizione dell'importo di € 61.800,00.
8 Tale circostanza depone, dunque, per la sussistenza, in capo alla opposta, del credito derivante dal finanziamento soci, in deroga alla regola statutaria, la quale, peraltro, non fa alcuno specifico riferimento al diverso titolo redibitorio del “finanziamento soci”.
E ciò in quanto, ragionando diversamente, quello stesso importo annotato a titolo di finanziamento soci, a seguito del recesso, qualora non dovuto, avrebbe dovuto essere iscritto tra le sopravvenienze attive, di cui all'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, posto che
“l'iscrizione di un debito tra le passività nell'esercizio di competenza, secondo le regole dettate dall'art. 109, comma ,1, del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora risulti non ancora assolto in un successivo esercizio, per emergere ad esempio da uno dei registri tenuti ai sensi dell'art. 25 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non comporta l'automatico riconoscimento ed imputazione di una sopravvenienza attiva, per la quale è invece necessario il sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione della passività, che, estinguendo con certezza il costo
o il debito registrato nell'esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta” (cfr.
Cass. n. 3901/2023).
Nella fattispecie concreta, dunque, anche in applicazione dell'art. 2709 c.c., l'annotazione della posta debitoria nei bilanci successivi al recesso della opposta dal fa presumere Parte_1 che quest'ultimo abbia inteso operare in deroga all'art. 8 dello Statuto, con ciò dovendosi riconoscere la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società fallita e oggi dal
Fallimento opposto in ordine al rimborso del finanziamento soci operato quando la società era in bonis.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per come specificata in narrativa deve, invece, essere dichiarata inammissibile, in forza di quanto disposto dall'art. 52 l. fall., disposizione che assoggetta la domanda di pagamento svolta nei confronti di un fallimento al giudizio di verificazione di cui all'art. 93 e ss. l. fall. e alle sue forme esclusive, nel rispetto della par condicio creditorum (cfr. Cass. n. 26993 del 2020; Cass. n. 11749 del 2011; Cass. n. 19290 del 2007; Cass. n. 10692 del 2000).
Con riguardo alla eccezione di compensazione, per come avanzata da parte opponente, devesi evidenziare che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto (odierno opponente) può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale,
l'esistenza di un proprio controcredito verso il , atteso che tale eccezione è diretta CP_1 esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea, ottenendone il rigetto totale o parziale e che
9 in tale ipotesi non opera il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli artt. 93 ss.
l. fall. (cfr. Cass. n. 30298/2017; Cass. n. 12255/2022).
Tuttavia, anche in ipotesi di eccezione riconvenzionale tesa alla compensazione del proprio controcredito con il credito del fallito, devono sussistere i requisiti richiesti al fine di rendere possibile la compensazione giudiziale, insiti nei presupposti di certezza e liquidità del controcredito, mentre l'art. 56 l. fall. non menziona il requisito dell'avvenuta scadenza dei contrapposti debiti prima della dichiarazione di fallimento.
Dunque, per l'operare della compensazione sono necessari il requisito della preesistenza alla dichiarazione di fallimento dei contrapposti crediti, l'omogeneità dei contrapposti crediti e la certezza e la liquidità di entrambi, i quali devono essere reciproci e incontroversi nel titolo e determinati nel loro ammontare.
Nella fattispecie concreta, tuttavia, a fronte delle contestazioni di parte opposta relativamente alla fondatezza del credito vantato dal ed avente origine nella cessione Parte_1 del credito da parte della in data 10.10.2017 (doc. 6 fascicolo opponente), il CP_4
non ha fornito la prova della effettiva sussistenza del vantato controcredito. Parte_1
Ed invero, l'opponente, depositando in atti il contratto di cessione del credito intercorso con ha dedotto la mancata insinuazione al passivo di quest'ultima adducendo la CP_4 circostanza secondo cui la cedente non avrebbe inteso procedere alla domanda di insinuazione al passivo proprio alla luce dell'avvenuta cessione del credito.
A sostegno di quanto affermato, il ha prodotto una corrispondenza via PEC tra Parte_1 la e il Curatore, dalla quale, tuttavia, si evince che la ha rinunciato a chiedere CP_4 CP_4
l'insinuazione al passivo non tanto in virtù della cessione del credito, bensì in quanto il credito era stato soddisfatto dalla società poi fallita, con ciò venendo meno il requisito della certezza del credito vantato in compensazione in tale sede (doc. 7 fascicolo opponente).
Pertanto, l'eccezione di compensazione deve essere disattesa.
In conclusione, l'opposizione formulata da deve essere Parte_1 respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 5488/2021, emesso dal Tribunale di Roma il
12.03.2021, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 147/2022.
P.Q.M
10 Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) Respinge l'opposizione formulata dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5488/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 12.03.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente
[...]
Parte_1
3) Rigetta l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente;
4) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 22.457,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14.8.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
11