Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/03/2026, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15515 del 2025, proposto da
DA NI, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Melillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio diniego tacitamente formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 12/11/2025, volta ad esaminare ed estrarre copia, in carta libera, della ingiunzione n. 20240002017930021693262, notificata in data 27/03/2024, e della relata di notifica;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso del ricorrente e la conseguente condanna della Società intimata a esibire i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza del 29/01/2026, con la quale parte ricorrente chiede dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa NZ OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente riferisce di avere fatto pervenire, con p.e.c. del 12/11/2025, alla Napoli Obiettivo Valore S.r.l., avente sede legale in Roma, istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, volta ad esaminare ed estrarre copia, in carta libera, della ingiunzione n. 20240002017930021693262, notificata in data 27/03/2024, e della relata di notifica.
1.2 La necessità di presentare tale istanza è sorta a seguito della notifica al Sig. DA NI del preavviso di fermo n. 20240002069600058800272 del 18/06/2024, adottato proprio sulla scorta del mancato pagamento del debito risultante dalla predetta ingiunzione.
2. Il ricorrente, quindi, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, è insorto avverso il silenzio diniego su di essa tacitamente formatosi ex art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, con ricorso ritualmente notificato alla controparte in data 17/12/2025 e tempestivamente depositato in giudizio il giorno immediatamente successivo (18/12/2025), a sostegno del quale ha dedotto il seguente, articolato, motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, dell’art. 2 del d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 – violazione dell’art. 24 della Costituzione.
2.1 Afferma il ricorrente che il silenzio diniego formatosi sulla propria istanza di accesso si porrebbe in contrasto sia con le disposizioni che la Legge n. 241/1990 detta specificamente a garanzia del c.d. accesso difensivo, avendo egli ampiamente dimostrato il proprio interesse diretto, concreto e attuale a conoscere i documenti oggetto della richiesta ostensiva di cui trattasi, sia, e più in generale, con i principi costituzionali di buona amministrazione, di imparzialità e ragionevolezza, essendo gli atti richiesti necessari al fine di consentire al medesimo ricorrente il pieno esercizio dei propri diritti.
3. Il 29/01/2026 il difensore della parte ricorrente ha versato in atti un’istanza con la quale, sul presupposto che l’Ente intimato ha provveduto, sia pure tardivamente, a ostendere la documentazione richiesta a mezzo della (esibita) p.e.c. del 14/01/2026, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere: “ con conseguente declaratoria del Giudice – alla stregua del criterio della soccombenza virtuale – di regolamentazione delle spese del giudizio in favore del difensore antistatario del ricorrente, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 4191/2018, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4948/16). ”
4. Napoli Valore S.r.l., pure ritualmente intimata, non si è costituita nel presente giudizio.
5. Alla Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
6. Il Collegio ritiene sussistenti, nella fattispecie di cui è causa, i presupposti normativamente richiesti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., stante la esplicita istanza di declaratoria in questo senso formulata dalla difesa della parte ricorrente con la memoria/istanza depositata il 29/01/2026 e avendo la Società intimata provveduto, nelle more del processo, a ostendere la documentazione richiesta, come evincibile ex actis .
7. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico della Napoli Valore S.r.l. nella misura che, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa, il Collegio ritiene congruo determinare complessivamente nell’importo forfetario di € 500,00 (Cinquecento/00), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv.to Gianluca Melillo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Condanna la Società intimata, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della parte ricorrente, della somma di € 500,00 (Cinquecento/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del suo difensore, Avv. Gianluca Melillo, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA IL, Presidente
NZ OL, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ OL | LA IL |
IL SEGRETARIO