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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. PEREZ FRANCESCO PAOLO
RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss L. 689/1981.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 in qualità di legale rappresentante della Parte_1
“ ”, si opponeva all'ordinanza ingiunzione n. 01-000898694 per l'importo complessivo di CP_2 euro 11.873,11 a titolo di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali l'anno
2016.
Precisava come l'ordinanza ingiunzione traeva origine dell'atto di accertamento n.
150009/03/20180084859 del 09 marzo 2018, asseritamente mai notificato.
Preliminarmente eccepiva l'illegittimità dell'opposta ordinanza per irregolarità della notifica (Cass.
5305/1999) e per difetto di motivazione, limitandosi l'ordinanza a recitare mere formule di stile e a richiamare un atto presupposto mai notificato alla ricorrente.
Deduceva altresì il decorso della prescrizione quinquennale nonché, in punto di quantificazione delle sanzioni, la violazione dell'art. 23 D.L. n. 48/2023.
pagina 1 di 3 Evidenziava poi come ai sensi dell'art. 9 co, 5 d.lgs. 8/2016 il pagamento della metà della sanzione amministrativa rideterminata, se effettuato entro sessanta giorni dalla data della prima udienza, estingue il procedimento sanzionatorio.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la sospensione delle ordinanze e, in via principale, di dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione;
in subordine, invocavano la rideterminazione delle sanzioni al minimo edittale, come previsto dall'art. 9 co. 5 D.L. 8/2016.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, ferme le contestazioni di tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1 evidenziava l'assenza di contestazioni circa l'omissione contributiva.
Esponeva poi di avere già provveduto rideterminare gli importi della sanzione amministrativa inflitta in misura pari a euro 7.120,50 in applicazione del disposto dell'art. 23 D.L. 48/2023 (Cfr. doc. 1 ric.).
All'udienza del 25 settembre 2024 parte ricorrente dava atto di volere aderire alla rideterminazione degli importi, chiedendo rinvio per potere perfezionale il pagamento.
All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa dando concordemente atto che era cessata nel merito la materia del contendere, discutendo unicamente in punto di spese di lite
Osserva quindi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dai documenti versati in atti è emerso che la ricorrente, ai sensi della normativa poc'anzi richiamata, ha provveduto al tempestivo pagamento degli importi rideterminati da nella misura ridotta di euro 3.560,25 a titolo di sanzioni così come si evince CP_1 dai modelli F24 depositati in data 13 dicembre 2024 e come confermato anche dallo stesso ente convenuto a verbale d'udienza (cfr. verbale udienza 22 gennaio 2025).
Deve quindi dichiararsi cessata nel merito la materia del contendere.
In punto spese di lite, non si ritiene di poter valorizzare quanto osservato da parte ricorrente a verbale d'udienza del 6 febbraio 2025, risultando per tabulas (doc. 1 fasc. ricorrente) come l' , nel quantificare CP_3
l'importo ingiunto con l'O.I. impugnata, avesse già fatto corretta applicazione dei criteri di quantificazione di cui all'art. 43 d.l. 48/2023 (da una volta e mezzo a quattro volte l'importo evaso), semplicemente scegliendo di discostarsi dal minimo edittale “x1,5” e optando per il moltiplicatore “2”, del tutto giustificabile anche solo in ragione della rilevanza dell'ammontare contributivo evaso per le annualità 2014
e 2015 (pari a 5.756 euro, cfr. doc. 2 fasc. . Ancora, se da un lato è poi vero che nell'importo CP_1 sanzionatorio da ultimo rideterminato sono stati considerati unicamente i contributi evasi nell'annualità 2014, nondimeno non risulta in atti alcuna evidenza in grado di dimostrare, con apprezzabile grado di certezza che la ricorrente avrebbe sin da subito optato per il pagamento immediato, senza introdurre un giudizio di impugnazione.
pagina 2 di 3 Le spese processuali possono dunque essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo sul punto anche alla volontà manifestata in tal senso da parte convenuta.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata nel merito la materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, il 6/2/2025
La Giudice
Natalia Pala
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. PEREZ FRANCESCO PAOLO
RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss L. 689/1981.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 in qualità di legale rappresentante della Parte_1
“ ”, si opponeva all'ordinanza ingiunzione n. 01-000898694 per l'importo complessivo di CP_2 euro 11.873,11 a titolo di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali l'anno
2016.
Precisava come l'ordinanza ingiunzione traeva origine dell'atto di accertamento n.
150009/03/20180084859 del 09 marzo 2018, asseritamente mai notificato.
Preliminarmente eccepiva l'illegittimità dell'opposta ordinanza per irregolarità della notifica (Cass.
5305/1999) e per difetto di motivazione, limitandosi l'ordinanza a recitare mere formule di stile e a richiamare un atto presupposto mai notificato alla ricorrente.
Deduceva altresì il decorso della prescrizione quinquennale nonché, in punto di quantificazione delle sanzioni, la violazione dell'art. 23 D.L. n. 48/2023.
pagina 1 di 3 Evidenziava poi come ai sensi dell'art. 9 co, 5 d.lgs. 8/2016 il pagamento della metà della sanzione amministrativa rideterminata, se effettuato entro sessanta giorni dalla data della prima udienza, estingue il procedimento sanzionatorio.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la sospensione delle ordinanze e, in via principale, di dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione;
in subordine, invocavano la rideterminazione delle sanzioni al minimo edittale, come previsto dall'art. 9 co. 5 D.L. 8/2016.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' il quale, ferme le contestazioni di tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1 evidenziava l'assenza di contestazioni circa l'omissione contributiva.
Esponeva poi di avere già provveduto rideterminare gli importi della sanzione amministrativa inflitta in misura pari a euro 7.120,50 in applicazione del disposto dell'art. 23 D.L. 48/2023 (Cfr. doc. 1 ric.).
All'udienza del 25 settembre 2024 parte ricorrente dava atto di volere aderire alla rideterminazione degli importi, chiedendo rinvio per potere perfezionale il pagamento.
All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa dando concordemente atto che era cessata nel merito la materia del contendere, discutendo unicamente in punto di spese di lite
Osserva quindi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dai documenti versati in atti è emerso che la ricorrente, ai sensi della normativa poc'anzi richiamata, ha provveduto al tempestivo pagamento degli importi rideterminati da nella misura ridotta di euro 3.560,25 a titolo di sanzioni così come si evince CP_1 dai modelli F24 depositati in data 13 dicembre 2024 e come confermato anche dallo stesso ente convenuto a verbale d'udienza (cfr. verbale udienza 22 gennaio 2025).
Deve quindi dichiararsi cessata nel merito la materia del contendere.
In punto spese di lite, non si ritiene di poter valorizzare quanto osservato da parte ricorrente a verbale d'udienza del 6 febbraio 2025, risultando per tabulas (doc. 1 fasc. ricorrente) come l' , nel quantificare CP_3
l'importo ingiunto con l'O.I. impugnata, avesse già fatto corretta applicazione dei criteri di quantificazione di cui all'art. 43 d.l. 48/2023 (da una volta e mezzo a quattro volte l'importo evaso), semplicemente scegliendo di discostarsi dal minimo edittale “x1,5” e optando per il moltiplicatore “2”, del tutto giustificabile anche solo in ragione della rilevanza dell'ammontare contributivo evaso per le annualità 2014
e 2015 (pari a 5.756 euro, cfr. doc. 2 fasc. . Ancora, se da un lato è poi vero che nell'importo CP_1 sanzionatorio da ultimo rideterminato sono stati considerati unicamente i contributi evasi nell'annualità 2014, nondimeno non risulta in atti alcuna evidenza in grado di dimostrare, con apprezzabile grado di certezza che la ricorrente avrebbe sin da subito optato per il pagamento immediato, senza introdurre un giudizio di impugnazione.
pagina 2 di 3 Le spese processuali possono dunque essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo sul punto anche alla volontà manifestata in tal senso da parte convenuta.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata nel merito la materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, il 6/2/2025
La Giudice
Natalia Pala
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