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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2017/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio GI relatore
GI NA LL GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2017/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DANIELA ANDREOLI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 25.6.2025 ha agito nei confronti del Parte_1 coniuge separato chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio contratto tra le parti in data 21.7.2017 in Maracaibo, senza avanzare ulteriori domande.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza il resistente non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 11.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendosi separati i coniugi a seguito di accordo concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Montesilvano in data 14.06.2022 e confermato in data 19.07.2022, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Tuttavia, trattandosi di matrimonio civile, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio anziché la cessazione degli effetti civili.
Le spese vanno dichiarate compensate, non essendo configurabile la soccombenza della parte convenuta, che non si è opposta alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 21.7.2017 in Maracaibo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Raiano al Numero 10, Parte II, Serie C, Anno 2018;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Raiano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 2 di 3 Pescara 17 novembre 2025
Il GI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio GI relatore
GI NA LL GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2017/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DANIELA ANDREOLI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 25.6.2025 ha agito nei confronti del Parte_1 coniuge separato chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio contratto tra le parti in data 21.7.2017 in Maracaibo, senza avanzare ulteriori domande.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza il resistente non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 11.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendosi separati i coniugi a seguito di accordo concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Montesilvano in data 14.06.2022 e confermato in data 19.07.2022, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Tuttavia, trattandosi di matrimonio civile, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio anziché la cessazione degli effetti civili.
Le spese vanno dichiarate compensate, non essendo configurabile la soccombenza della parte convenuta, che non si è opposta alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 21.7.2017 in Maracaibo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Raiano al Numero 10, Parte II, Serie C, Anno 2018;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Raiano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 2 di 3 Pescara 17 novembre 2025
Il GI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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