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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3727/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3727 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 1.7.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Pasquini.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, uniformandosi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con Ordinanza, Prima Sezione Civile, n. 7687/2021 del 7.10.2021, depositata il 18.03.2021, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli interessi legali sulla somma di euro 649.317,71 dalla data di emissione del Decreto di
[...] esproprio del 8.01.1985 del Prefetto della Provincia di Roma prot. 15388 / Div. II Uff. I. fino al
25.10.2007. Con vittoria di competenze e spese di lite del giudizio n. 15735/2015 RGN svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, il Parte_1 [...]
affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'indennità aggiuntiva ex art. CP_1
17 della legge n. 865/1971, quale fittavolo dei terreni di proprietà della società
[...]
espropriati con decreti del Prefetto della Provincia di Roma del 13.12.1984 e Parte_2 del 8.1.1985 e, per l'effetto, venisse condannato il medesimo a corrispondergli il CP_1
relativo importo di € 649.317,71, pari alla differenza tra l'indennità di esproprio di €
768.332,93 e l'importo già liquidatogli di € 119.915,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3723/2014, condannava il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 649.317,71, oltre interessi dalla
[...] Parte_1
data della domanda al saldo.
3. ha proposto ricorso per la cassazione della parte di tale sentenza che Parte_1
individuava la decorrenza degli interessi legali nella data della domanda e non nella data del decreto di esproprio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7687/2021, ha accolto il ricorso, stabilendo che gli interessi legali sulla somma dovuta quale indennità aggiuntiva ai sensi dell'art. 17 L. n.
865/1971 devono decorrere dalla data dell'atto di acquisizione dell'immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione).
4. Nel presente giudizio di rinvio dato atto che il gli Parte_1 Controparte_1
aveva già pagato l'importo di € 649.317,71, oltre agli interessi dalla domanda e cioè dal
25.10.2007 per complessivi € 100.332,94, ha chiesto il pagamento degli interessi legali dal decreto di esproprio, 8.1.1985, al 25.10.2007.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
5. La domanda merita accoglimento, in virtù del principio di diritto affermato dalla Corte
di Cassazione.
Tenuto conto del pagamento dell'importo capitale e degli interessi dal 25.10.2007, il
è tenuto al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 649.317,71 dal CP_1
8.1.1985 al 24.10.2007.
6. Le spese di lite del giudizio in Cassazione e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate, tenuto conto del valore della controversia, nella misura richiesta nella nota spese di parte attrice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Dichiara che il è tenuto a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
la somma di € 649.317,71, oltre interessi dal 8.1.1985 al saldo e, preso atto del già avvenuto pagamento nel corso del giudizio della somma capitale e degli interessi dal 25.10.2007 al saldo, lo condanna al pagamento dell'ulteriore importo corrispondente agli interessi legali decorrenti dal 8.1.1985 al 24.10.2007;
b) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del primo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello nella misura già liquidata nella sentenza n. 3723/2014;
c) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio nella misura rispettivamente di € 6.773,00 e di € 12.156,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella