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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1041/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1041 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bocchetti. C.F._2
Parte_3
e
(c.f. ) e (c.f. Parte_4 C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. CO NT.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5580/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.9.2020, in tema di responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi;
per gli appellati: anche come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 11.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a Parte_1 Parte_2 mezzo PEC, in data 1.3.2021), dinanzi a questa Corte, e , proponendo Parte_4 Parte_5 appello avverso la sentenza n. 5580/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.9.2020.
pagina 1 di 9 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , in qualità di conduttori di un box/deposito sito in Parte_1 Parte_2
Napoli in Via Epomeo n. 465 (il cui locatore era ), avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1 di Napoli, e , sostenendo che fossero responsabili, ai sensi dell'art. 2043 Parte_4 Parte_5
c.c., in ordine all'incendio, sviluppatosi il 17.05.2014, alle ore 9.00 circa, nel predetto box, utilizzato quale deposito di vari beni.
In particolare gli attori avevano dedotto che:
a) l'incendio era stato causato da scintille a loro volta provocate dall'uso della fiamma ossidrica utilizzata da
(esercente l'attività di meccanico in uno dei vicini box/officina), per eliminare alcune fessure Parte_4 presenti nelle lamiere costituenti la copertura di diversi box, tra cui quello oggetto di causa;
b) le scintille erano cadute nel box condotto in locazione da essi attori, provocando un incendio di ingenti proporzioni, tale da distruggere la quasi totalità dei beni ivi custoditi, come da separato elenco depositato (tra cui arredi, coperte, trapunte, antichi, libri antichi, di valore e non, valigie etc.), provocando un danno stimabile nella misura dell'ammontare di circa ventimila/trentamila euro;
c) a causa dell'incendio erano stato necessario l'intervento dei VV.FF, ai quali aveva Parte_5 dichiarato – sottoscrivendo il relativo verbale – la sua responsabilità relativamente a quanto accaduto.
E, alla luce di quanto dedotto, gli attori avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare sussistere le circostanze di fatto dedotte in premessa, e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei sigg.
e nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa e, pertanto, 3) accertare e dichiarare Parte_4 Controparte_1 tenuti in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli istanti per le causali tutte di cui in premessa e, per l'effetto, 4) dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 25.000,00 per le causali di cui in premessa ovvero a quella diversa somma che l'adito Giudice riterrà giusto ed equo liquidare;
5) In via istruttoria: ammettere gli istanti a provare con testi e documenti le circostanze di fatto dedotte in premessa, che quivi abbiansi per trascritte precedute dalla locuzione "vero che" e deferire interrogatorio formale ai convenuti sulle medesime circostanze, con riserva di richiedere, all'esito, che venga disposta una C.T.U. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.c disporre l'acquisizione di ufficio del verbale dei VV.UU. redatto in occasione dell'incendio de quo, ovvero autorizzare gli istanti a richiederne copia alla competente Direzione Provinciale;
6) condannare i convenuti in solido alle spese del presente giudizio e successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario.”.
Costituitisi in giudizio, e avevano eccepito, in via via preliminare, Parte_4 Parte_5
l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, la nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta incertezza del petitum e, ancora, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo titolari del box in questione e, quindi, come tali, non avendo alcun obbligo di manutenzione, ai sensi dell'art. 1575 c.c. (obbligo gravante, invece, sull'effettivo proprietario/locatore, ossia su
). Persona_1
pagina 2 di 9 Avevano, inoltre, comunque eccepito la mancanza di legittimazione passiva di , non essendo Parte_5 in alcun modo riportato né nel verbale di intervento dei Vigili del UO, né nella relata di notifica dell'unità operativa della polizia locale, essendo giunto sul posto solo successivamente all'intervento sul luogo dell'incendio e, quindi, non potendo essere ritenuto responsabile, in via solidale con l'altro convenuto, in base agli artt. 1292 e
2055 c.c.
I convenuti avevano, poi, sostenuto che non sussistesse alcuna responsabilità di dal Parte_4 momento che quest'ultimo non aveva contribuito in alcun modo al verificarsi dell'incendio (essendo intento, in quel momento, a praticare la sua attività di meccanico nel box vicino a quello in questione) e, inoltre, avevano eccepito l'assoluta mancanza di una esatta quantificazione del danno ex adverso lamentato, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di
Negoziazione Assistita Obbligatoria;
2. In via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione per omissione/carenza del petitum;
3. In via preliminare, accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità solidale;
4. In via preliminare, estromettere il Sig.ri per Pt_4 carenza di legittimazione passiva;
5. In via subordinata, estromettere il Sig. per carenza di legittimazione passiva, 6. In Controparte_1 ogni caso e nel merito, dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità dei fratelli e;
7. Nel merito ed in ogni CP_1 Parte_4 caso rigettare integralmente, per i motivi esposti tutte le domande ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate, inammissibili, improcedibili e comunque illegittime e non provate;
8. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in via subordinata si chiede il rideterminarsi del Quantum risarcitorio a quanto ritenuto di giustizia;
9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario;
”.
Con la sentenza n. 5580/2020 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “• rigetta la domanda;
• condanna e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore Parte_1 Parte_2 di e e per essi in favore dell'avv. CO NT, qualificatosi antistatario;
spese liquidate in Parte_4 Parte_5 complessivi € 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge.”.
Il giudice di prime cure, dopo aver rilevato, in via preliminare, l'infondatezza sia dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, che di quella concernente l'asserita nullità dell'atto di citazione, ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che attori non avessero provato né la sussistenza del nesso di causalità tra l'illecito e il danno né, comunque, l'attribuibilità del danno alla esclusiva condotta dolosa o colposa dei convenuti.
In particolare il Tribunale:
a) non ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni rese da in sede di verbale redatto dai Vigili del Parte_5
UO il 14.5.2014 per attribuire la responsabilità dell'accaduto sia a quest'ultimo (sostenendo che tali dichiarazioni non potessero avere valore confessorio e che dalle stesse non potesse desumersi, in assenza di una ctu, la riconducibilità causale dell'incendio ai lavori di coibentazione riferiti dallo stesso e Parte_5 riportati nel detto verbale), sia a (assente sul luogo del sinistro); Parte_4
pagina 3 di 9 b) non ha ritenuto provata la responsabilità dei convenuti neanche in base alle dichiarazioni rese dai testi escussi e, in particolare, né da quelle di e (testi indicati dalla parte Parte_6 Testimone_1 convenuta), né dalle dichiarazioni di e (indicati dalla parte attrice). Testimone_2 Parte_1
****
e hanno censurato la sentenza n. 5580/2020 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Napoli, sulla base di un unico, articolato motivo, lamentando la violazione dei principi generali in ordine all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., e l'illogicità e contraddittorietà delle motivazioni, sul punto.
In particolare hanno sostenuto che il giudice di prime cure – seguendo un illogico procedimento motivazionale - avesse errato nell'escludere la responsabilità di , avendo egli reso, invece, in sede di verbale Parte_5 redatto dai Vigili del UO (non impugnato dai convenuti), dichiarazioni confessorie (nel senso che stava effettuando dei lavori di coibentazione con guaina alle giunture della tettoia del box composta in lamiera gregata non coibentata, non accorgendosi che qualche scintilla era caduta attraverso i fori recandosi all'interno del box), assumendo la piena responsabilità di quanto accaduto.
E, quanto a , gli appellanti hanno sostenuto che l'assenza dello stesso sul luogo del sinistro Parte_4 non fosse stata smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dello spiegato Appello, voglia annullare e/o riformare la appellata sentenza, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già rese nel giudizio di primo grado, che quivi si trascrivono, con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese del doppio grado della lite, che seguono la soccombenza: IN VIA PRINCIPALE 1) Dichiarare la responsabilità in solido dei sigg. e Parte_4
nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa e, pertanto, 2) dichiarare tenuti in solido i convenuti al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dagli istanti per le causali tutte di cui in premessa e, per l'effetto, 3) condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 25.000,00 per le causali di cui in premessa ovvero a quella diversa somma che l'adito Giudice riterrà giusto ed equo liquidare;
4) condannare i convenuti in solido alle spese del doppio grado del giudizio e successive occorrende, con attribuzione CP al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario. IN SUBORDINE, e salvo gravame, rimettere la causa sul ruolo per
l'espletamento della C.T.U. richiesta dai comparenti con le note istruttorie ex art. 183 c.p.c.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 4.6.2021, e hanno Parte_4 Parte_5 contestato l'ammissibilità, ai sensi dell'art. art. 342 c.p.c. e la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto, 2) In via principale, per tutti i motivi dedotti in narrativa, rigettare le domande formulate in appello in riforma della sentenza n.
5580/20 emessa dal Tribunale di Napoli in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) Per l'effetto, confermare definitivamente ed integralmente la sentenza n. 5580/20; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di appello non dovesse ritenere di attribuire l'esclusiva responsabilità a carico dei Sigg. e estromettere il sig. per Parte_4 Controparte_1 CP_1 carenza di legittimazione passiva;
5) Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, si chiede il rideterminarsi del Quantum risarcitorio a quanto ritenuto di giustizia;
6) Condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”.
pagina 4 di 9 In data 18.10.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata il 29.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.3.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza c.d. cartolare dell'11.2.2025, ai sensi dell'art. 127-ter, IV comma, c.p.c., con decreto del 17.12.2024.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (l'11.2.2025) soltanto dalla difesa degli appellati, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza depositata il 12.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è fondato soltanto con riferimento al Parte_1 Parte_2 convenuto/appellato e nei limiti – in ordine al quantum debeatur – di seguito esposti. Parte_5
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Va premesso che il verificarsi dell'incendio (il 17.5.2014) nel box condotto in locazione dagli attori/appellanti non solo non era stato contestato specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) dai convenuti, ma risultava comunque dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti sul posto (verbale prodotto dagli attori, in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2020, come risulta dal fascicolo, in parte telematico, di primo grado) nonché dalle dichiarazioni rese dalla teste (escussa all'udienza del 10.10.2017; cfr. il relativo Testimone_2 verbale, contenuto nel fascicolo, in parte cartaceo, di ufficio di primo grado), che aveva dichiarato di aver visto la zona piena di fumo proveniente dal lato dei box.
In particolare, si legge nel detto verbale: “Alla Via Carlo Franza civico 11 in Soccavo Napoli, vi era un incendio di un Box al nostro arrivo si riscontrava la serranda tutta alzata e l'interno del Box vi era posizionato molto materiale cartaceo (libri vari) mobili materiale vestiario varie coperte pannoloni e una bicicletta, il tutto era completamente in fiamme, solo alcune valigie non si erano incendiata ma solo annerite.”.
Fatta questa necessaria premessa, ad avviso della Corte il primo giudice ha errato nell'escludere la responsabilità dell'accaduto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in capo a , avendo lo stesso dichiarato Parte_5 ai Vigili del UO intervenuti sul posto (come si legge nel detto verbale): “… che stava effettuando dei lavori di coibentazione con guaina alle giunture della tettoia del box composta in lamiera gregata zingata non coibentata, non accorgendosi che qualche scintilla era caduta attraverso i fori recandosi all'interno del Box.”.
Come sostenuto dagli appellanti, dunque, e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, da tale dichiarazione confessoria resa da si ricavava la piena responsabilità di quest'ultimo in ordine al Parte_5 verificarsi dell'incendio nel box in questione, essendo assolutamente logico e ragionevole che tale incendio fosse pagina 5 di 9 stato causato dalle riferite scintille “cadute” nel box e determinate proprio dai lavori di coibentazione che lo stesso aveva detto di stare effettuando prima dell'intervento dei vigili del fuoco. Parte_5
Né è emerso che avesse eventualmente adottato le opportune cautele per evitare che le Parte_5 scintille determinate dalla fiamma ossidrica che stava utilizzando cadessero nel box condotto in locazione dagli
Parte_1
Tale verbale dei Vigili del UO è, peraltro, utilizzabile ai fini della decisione, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati (nell'ambito della comparsa depositata in questo grado di giudizio il 4.6.2021), i quali hanno eccepito che tale documento fosse stato prodotto, in primo grado, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, oltre il termine perentorio disposto dall'art. 183, VI comma, n.2, c.p.c. per la produzione di documenti.
Ed infatti, non avendo i convenuti sollevato tale questione, in primo grado, tempestivamente, ossia nella prima udienza o difesa successiva alla produzione di tale verbale (cfr. verbale di udienza del 28.1.2020 e la comparsa conclusionale dei convenuti depositata il 29.5.2020, contenuti nel fascicolo di ufficio, in parte telematico, di primo grado), deve ritenersi che vi avessero rinunciato tacitamente, ex art. 157, co. 3, c.p.c., non potendola dunque proporre, per la prima volta, in questo secondo grado.
Né tale tardività può essere rilevata da questa Corte.
La violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può, infatti, essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. - secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente - non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/07/2021, n. 21529; Sez. III, 30/08/2018, n. 21381; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/08/2023, n. 25263; Sez. I, Ord., 30/05/2023, n. 15083; Sez. III, 21/03/2022, n. 9003;
Sez. II, Ord., 11/03/2022, n. 7977; Sez. III, Ord., 29/09/2021, n. 26310).
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L'appello proposto da e non merita accoglimento, invece, nei Parte_1 Parte_2 confronti di , non essendo emerso in alcun modo, dall'istruttoria espletata in primo grado, che lo Parte_4 stesso fosse presente al momento dell'accaduto, come invece sostenuto dagli attori in primo grado (gravati, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dall'onere di dimostrare anche tale profilo).
Neanche dalle dichiarazioni rese da ai Vigili del UO si desume, invero, la presenza del Parte_5 fratello ( ), sui luoghi di causa, al momento dell'incendio. Parte_4
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pagina 6 di 9 Passando alla liquidazione dei danni patiti, a seguito dell'incendio, chiesta dagli attori/appellanti in via equitativa
(anche in primo grado;
cfr. il detto verbale di udienza del 28.1.2020) – profilo rilevante, ovviamente, solo con riferimento a , essendo stata accertata la responsabilità soltanto di quest'ultimo- va detto, Parte_5 innanzitutto, che, come si desume dal detto verbale dei Vigili del UO (che avevano riscontrato che all'interno del box vi era posizionato “molto materiale cartaceo (libri vari) mobili materiale vestiario varie coperte pannoloni e una bicicletta…il tutto …completamente in fiamme, solo alcune valigie non si erano incendiata ma solo annerite.”),
a seguito di tale incendio erano stati danneggiati completamente i beni in essi contenuti (fatta eccezione per alcune valigie, solo annerite).
Anche la teste aveva riferito che nel box detenuto dagli aveva visto dei libri Testimone_2 Parte_1 importanti, scatoli, computer, biancheria, coperte, e che si era bruciato tutto (cfr. verbale di udienza del
10.10.2017, contenuto nel fascicolo di ufficio, in parte cartaceo, del primo grado).
E il totale danneggiamento dei beni risulta anche dalle fotografie depositate in primo grado (in allegato alla memoria istruttoria depositata telematicamente il 12.3.2017, e ridepositate in appello) da e Parte_1 da , tanto è vero che da tali fotografie i beni non risultano neanche facilmente riconoscibili, Parte_2 risultando completamente bruciati.
E proprio per tale ragione, non essendo possibile la quantità e l'individuazione analitica degli stessi e, quindi, neanche la verifica della corrispondenza dei beni danneggiati con quelli riportati nell'elenco prodotto dagli attori in allegato alle detta memoria istruttoria, non è neanche possibile disporre una ctu per effettuare la relativa stima.
Ragion per cui tale valutazione non può che essere equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr., sul punto, proprio in tema di liquidazione equitativa dei danni in caso di difficoltà di stimarli alla luce della avvenuta distruzione di beni in conseguenza di un incendio, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/11/2024, n. 28735; cfr. anche, sulla valutazione equitativa dei danni determinati da incendio, Cass. civ., Sez. III, 07/09/2023, n. 26142).
E, in ragione del fatto che non vi è alcun elemento di prova da cui possa desumersi né la quantità effettiva né a quando risalgano i beni in questione, ossia la vetustà degli stessi, la Corte stima equo liquidare, in favore degli attori, l'importo complessivo di euro 1.000,00.
Ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento, Parte_5
a titolo risarcitorio, in favore di e , di euro 1.000,00. Parte_1 Parte_2
A tale importo vanno aggiunti (trattandosi di un credito risarcitorio e, dunque, di debito c.d. di valore), gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (17.5.2014) di insorgenza dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n.
7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
pagina 7 di 9 Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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La riforma della sentenza impugnata con riferimento all'appellato comporta, in base all'esito Parte_5 complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il detto appellato va condannato al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., degli attori/appellanti vittoriosi, delle spese del doppio grado di giudizio.
Sempre in base al principio della soccombenza gli appellanti vanno invece condannati al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo grado di Parte_4 giudizio (restando ferma la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite del primo grado in suo favore, non essendo fondato l'appello in relazione al detto convenuto).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se in appello non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723 cit.; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, in relazione ad entrambi gli appellati e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), solo in relazione all'appellato (in riferimento al quale vi è stata la Parte_5 riforma della sentenza impugnata).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 0 ad euro 1.100,01, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1041/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da e da avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 5580/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.9.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni Parte_5
(patrimoniali), in favore di e di , del complessivo importo di euro Parte_1 Parte_2
1.000,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 17.5.2014 e rivalutato anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Bocchetti, quale Parte_5 difensore, dichiaratosi antistatario, di e , delle spese del doppio grado Parte_1 Parte_2 di giudizio, liquidate complessivamente in euro 595,00 per il primo grado (di cui euro 264,00 per esborsi ed euro
331,00 per compensi professionali) ed in euro 719,00 per il secondo (di cui euro 382,5 per esborsi ed euro 336,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in Parte_1 Parte_2 favore CO NT, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi del secondo Parte_4 grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 336,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 13.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1041 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bocchetti. C.F._2
Parte_3
e
(c.f. ) e (c.f. Parte_4 C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. CO NT.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5580/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.9.2020, in tema di responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi;
per gli appellati: anche come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 11.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a Parte_1 Parte_2 mezzo PEC, in data 1.3.2021), dinanzi a questa Corte, e , proponendo Parte_4 Parte_5 appello avverso la sentenza n. 5580/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.9.2020.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , in qualità di conduttori di un box/deposito sito in Parte_1 Parte_2
Napoli in Via Epomeo n. 465 (il cui locatore era ), avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1 di Napoli, e , sostenendo che fossero responsabili, ai sensi dell'art. 2043 Parte_4 Parte_5
c.c., in ordine all'incendio, sviluppatosi il 17.05.2014, alle ore 9.00 circa, nel predetto box, utilizzato quale deposito di vari beni.
In particolare gli attori avevano dedotto che:
a) l'incendio era stato causato da scintille a loro volta provocate dall'uso della fiamma ossidrica utilizzata da
(esercente l'attività di meccanico in uno dei vicini box/officina), per eliminare alcune fessure Parte_4 presenti nelle lamiere costituenti la copertura di diversi box, tra cui quello oggetto di causa;
b) le scintille erano cadute nel box condotto in locazione da essi attori, provocando un incendio di ingenti proporzioni, tale da distruggere la quasi totalità dei beni ivi custoditi, come da separato elenco depositato (tra cui arredi, coperte, trapunte, antichi, libri antichi, di valore e non, valigie etc.), provocando un danno stimabile nella misura dell'ammontare di circa ventimila/trentamila euro;
c) a causa dell'incendio erano stato necessario l'intervento dei VV.FF, ai quali aveva Parte_5 dichiarato – sottoscrivendo il relativo verbale – la sua responsabilità relativamente a quanto accaduto.
E, alla luce di quanto dedotto, gli attori avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare sussistere le circostanze di fatto dedotte in premessa, e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei sigg.
e nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa e, pertanto, 3) accertare e dichiarare Parte_4 Controparte_1 tenuti in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli istanti per le causali tutte di cui in premessa e, per l'effetto, 4) dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 25.000,00 per le causali di cui in premessa ovvero a quella diversa somma che l'adito Giudice riterrà giusto ed equo liquidare;
5) In via istruttoria: ammettere gli istanti a provare con testi e documenti le circostanze di fatto dedotte in premessa, che quivi abbiansi per trascritte precedute dalla locuzione "vero che" e deferire interrogatorio formale ai convenuti sulle medesime circostanze, con riserva di richiedere, all'esito, che venga disposta una C.T.U. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.c disporre l'acquisizione di ufficio del verbale dei VV.UU. redatto in occasione dell'incendio de quo, ovvero autorizzare gli istanti a richiederne copia alla competente Direzione Provinciale;
6) condannare i convenuti in solido alle spese del presente giudizio e successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario.”.
Costituitisi in giudizio, e avevano eccepito, in via via preliminare, Parte_4 Parte_5
l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, la nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta incertezza del petitum e, ancora, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo titolari del box in questione e, quindi, come tali, non avendo alcun obbligo di manutenzione, ai sensi dell'art. 1575 c.c. (obbligo gravante, invece, sull'effettivo proprietario/locatore, ossia su
). Persona_1
pagina 2 di 9 Avevano, inoltre, comunque eccepito la mancanza di legittimazione passiva di , non essendo Parte_5 in alcun modo riportato né nel verbale di intervento dei Vigili del UO, né nella relata di notifica dell'unità operativa della polizia locale, essendo giunto sul posto solo successivamente all'intervento sul luogo dell'incendio e, quindi, non potendo essere ritenuto responsabile, in via solidale con l'altro convenuto, in base agli artt. 1292 e
2055 c.c.
I convenuti avevano, poi, sostenuto che non sussistesse alcuna responsabilità di dal Parte_4 momento che quest'ultimo non aveva contribuito in alcun modo al verificarsi dell'incendio (essendo intento, in quel momento, a praticare la sua attività di meccanico nel box vicino a quello in questione) e, inoltre, avevano eccepito l'assoluta mancanza di una esatta quantificazione del danno ex adverso lamentato, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di
Negoziazione Assistita Obbligatoria;
2. In via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione per omissione/carenza del petitum;
3. In via preliminare, accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità solidale;
4. In via preliminare, estromettere il Sig.ri per Pt_4 carenza di legittimazione passiva;
5. In via subordinata, estromettere il Sig. per carenza di legittimazione passiva, 6. In Controparte_1 ogni caso e nel merito, dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità dei fratelli e;
7. Nel merito ed in ogni CP_1 Parte_4 caso rigettare integralmente, per i motivi esposti tutte le domande ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate, inammissibili, improcedibili e comunque illegittime e non provate;
8. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in via subordinata si chiede il rideterminarsi del Quantum risarcitorio a quanto ritenuto di giustizia;
9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario;
”.
Con la sentenza n. 5580/2020 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha così statuito: “• rigetta la domanda;
• condanna e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore Parte_1 Parte_2 di e e per essi in favore dell'avv. CO NT, qualificatosi antistatario;
spese liquidate in Parte_4 Parte_5 complessivi € 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge.”.
Il giudice di prime cure, dopo aver rilevato, in via preliminare, l'infondatezza sia dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, che di quella concernente l'asserita nullità dell'atto di citazione, ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo che attori non avessero provato né la sussistenza del nesso di causalità tra l'illecito e il danno né, comunque, l'attribuibilità del danno alla esclusiva condotta dolosa o colposa dei convenuti.
In particolare il Tribunale:
a) non ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni rese da in sede di verbale redatto dai Vigili del Parte_5
UO il 14.5.2014 per attribuire la responsabilità dell'accaduto sia a quest'ultimo (sostenendo che tali dichiarazioni non potessero avere valore confessorio e che dalle stesse non potesse desumersi, in assenza di una ctu, la riconducibilità causale dell'incendio ai lavori di coibentazione riferiti dallo stesso e Parte_5 riportati nel detto verbale), sia a (assente sul luogo del sinistro); Parte_4
pagina 3 di 9 b) non ha ritenuto provata la responsabilità dei convenuti neanche in base alle dichiarazioni rese dai testi escussi e, in particolare, né da quelle di e (testi indicati dalla parte Parte_6 Testimone_1 convenuta), né dalle dichiarazioni di e (indicati dalla parte attrice). Testimone_2 Parte_1
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e hanno censurato la sentenza n. 5580/2020 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Napoli, sulla base di un unico, articolato motivo, lamentando la violazione dei principi generali in ordine all'onere della prova, ex art. 2697 c.c., e l'illogicità e contraddittorietà delle motivazioni, sul punto.
In particolare hanno sostenuto che il giudice di prime cure – seguendo un illogico procedimento motivazionale - avesse errato nell'escludere la responsabilità di , avendo egli reso, invece, in sede di verbale Parte_5 redatto dai Vigili del UO (non impugnato dai convenuti), dichiarazioni confessorie (nel senso che stava effettuando dei lavori di coibentazione con guaina alle giunture della tettoia del box composta in lamiera gregata non coibentata, non accorgendosi che qualche scintilla era caduta attraverso i fori recandosi all'interno del box), assumendo la piena responsabilità di quanto accaduto.
E, quanto a , gli appellanti hanno sostenuto che l'assenza dello stesso sul luogo del sinistro Parte_4 non fosse stata smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dello spiegato Appello, voglia annullare e/o riformare la appellata sentenza, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già rese nel giudizio di primo grado, che quivi si trascrivono, con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese del doppio grado della lite, che seguono la soccombenza: IN VIA PRINCIPALE 1) Dichiarare la responsabilità in solido dei sigg. e Parte_4
nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa e, pertanto, 2) dichiarare tenuti in solido i convenuti al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dagli istanti per le causali tutte di cui in premessa e, per l'effetto, 3) condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 25.000,00 per le causali di cui in premessa ovvero a quella diversa somma che l'adito Giudice riterrà giusto ed equo liquidare;
4) condannare i convenuti in solido alle spese del doppio grado del giudizio e successive occorrende, con attribuzione CP al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario. IN SUBORDINE, e salvo gravame, rimettere la causa sul ruolo per
l'espletamento della C.T.U. richiesta dai comparenti con le note istruttorie ex art. 183 c.p.c.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 4.6.2021, e hanno Parte_4 Parte_5 contestato l'ammissibilità, ai sensi dell'art. art. 342 c.p.c. e la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto, 2) In via principale, per tutti i motivi dedotti in narrativa, rigettare le domande formulate in appello in riforma della sentenza n.
5580/20 emessa dal Tribunale di Napoli in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) Per l'effetto, confermare definitivamente ed integralmente la sentenza n. 5580/20; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di appello non dovesse ritenere di attribuire l'esclusiva responsabilità a carico dei Sigg. e estromettere il sig. per Parte_4 Controparte_1 CP_1 carenza di legittimazione passiva;
5) Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, si chiede il rideterminarsi del Quantum risarcitorio a quanto ritenuto di giustizia;
6) Condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”.
pagina 4 di 9 In data 18.10.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata il 29.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.3.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza c.d. cartolare dell'11.2.2025, ai sensi dell'art. 127-ter, IV comma, c.p.c., con decreto del 17.12.2024.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (l'11.2.2025) soltanto dalla difesa degli appellati, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza depositata il 12.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è fondato soltanto con riferimento al Parte_1 Parte_2 convenuto/appellato e nei limiti – in ordine al quantum debeatur – di seguito esposti. Parte_5
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Va premesso che il verificarsi dell'incendio (il 17.5.2014) nel box condotto in locazione dagli attori/appellanti non solo non era stato contestato specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) dai convenuti, ma risultava comunque dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti sul posto (verbale prodotto dagli attori, in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2020, come risulta dal fascicolo, in parte telematico, di primo grado) nonché dalle dichiarazioni rese dalla teste (escussa all'udienza del 10.10.2017; cfr. il relativo Testimone_2 verbale, contenuto nel fascicolo, in parte cartaceo, di ufficio di primo grado), che aveva dichiarato di aver visto la zona piena di fumo proveniente dal lato dei box.
In particolare, si legge nel detto verbale: “Alla Via Carlo Franza civico 11 in Soccavo Napoli, vi era un incendio di un Box al nostro arrivo si riscontrava la serranda tutta alzata e l'interno del Box vi era posizionato molto materiale cartaceo (libri vari) mobili materiale vestiario varie coperte pannoloni e una bicicletta, il tutto era completamente in fiamme, solo alcune valigie non si erano incendiata ma solo annerite.”.
Fatta questa necessaria premessa, ad avviso della Corte il primo giudice ha errato nell'escludere la responsabilità dell'accaduto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in capo a , avendo lo stesso dichiarato Parte_5 ai Vigili del UO intervenuti sul posto (come si legge nel detto verbale): “… che stava effettuando dei lavori di coibentazione con guaina alle giunture della tettoia del box composta in lamiera gregata zingata non coibentata, non accorgendosi che qualche scintilla era caduta attraverso i fori recandosi all'interno del Box.”.
Come sostenuto dagli appellanti, dunque, e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, da tale dichiarazione confessoria resa da si ricavava la piena responsabilità di quest'ultimo in ordine al Parte_5 verificarsi dell'incendio nel box in questione, essendo assolutamente logico e ragionevole che tale incendio fosse pagina 5 di 9 stato causato dalle riferite scintille “cadute” nel box e determinate proprio dai lavori di coibentazione che lo stesso aveva detto di stare effettuando prima dell'intervento dei vigili del fuoco. Parte_5
Né è emerso che avesse eventualmente adottato le opportune cautele per evitare che le Parte_5 scintille determinate dalla fiamma ossidrica che stava utilizzando cadessero nel box condotto in locazione dagli
Parte_1
Tale verbale dei Vigili del UO è, peraltro, utilizzabile ai fini della decisione, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati (nell'ambito della comparsa depositata in questo grado di giudizio il 4.6.2021), i quali hanno eccepito che tale documento fosse stato prodotto, in primo grado, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, oltre il termine perentorio disposto dall'art. 183, VI comma, n.2, c.p.c. per la produzione di documenti.
Ed infatti, non avendo i convenuti sollevato tale questione, in primo grado, tempestivamente, ossia nella prima udienza o difesa successiva alla produzione di tale verbale (cfr. verbale di udienza del 28.1.2020 e la comparsa conclusionale dei convenuti depositata il 29.5.2020, contenuti nel fascicolo di ufficio, in parte telematico, di primo grado), deve ritenersi che vi avessero rinunciato tacitamente, ex art. 157, co. 3, c.p.c., non potendola dunque proporre, per la prima volta, in questo secondo grado.
Né tale tardività può essere rilevata da questa Corte.
La violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può, infatti, essere rilevata d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. - secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente - non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/07/2021, n. 21529; Sez. III, 30/08/2018, n. 21381; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/08/2023, n. 25263; Sez. I, Ord., 30/05/2023, n. 15083; Sez. III, 21/03/2022, n. 9003;
Sez. II, Ord., 11/03/2022, n. 7977; Sez. III, Ord., 29/09/2021, n. 26310).
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L'appello proposto da e non merita accoglimento, invece, nei Parte_1 Parte_2 confronti di , non essendo emerso in alcun modo, dall'istruttoria espletata in primo grado, che lo Parte_4 stesso fosse presente al momento dell'accaduto, come invece sostenuto dagli attori in primo grado (gravati, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dall'onere di dimostrare anche tale profilo).
Neanche dalle dichiarazioni rese da ai Vigili del UO si desume, invero, la presenza del Parte_5 fratello ( ), sui luoghi di causa, al momento dell'incendio. Parte_4
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pagina 6 di 9 Passando alla liquidazione dei danni patiti, a seguito dell'incendio, chiesta dagli attori/appellanti in via equitativa
(anche in primo grado;
cfr. il detto verbale di udienza del 28.1.2020) – profilo rilevante, ovviamente, solo con riferimento a , essendo stata accertata la responsabilità soltanto di quest'ultimo- va detto, Parte_5 innanzitutto, che, come si desume dal detto verbale dei Vigili del UO (che avevano riscontrato che all'interno del box vi era posizionato “molto materiale cartaceo (libri vari) mobili materiale vestiario varie coperte pannoloni e una bicicletta…il tutto …completamente in fiamme, solo alcune valigie non si erano incendiata ma solo annerite.”),
a seguito di tale incendio erano stati danneggiati completamente i beni in essi contenuti (fatta eccezione per alcune valigie, solo annerite).
Anche la teste aveva riferito che nel box detenuto dagli aveva visto dei libri Testimone_2 Parte_1 importanti, scatoli, computer, biancheria, coperte, e che si era bruciato tutto (cfr. verbale di udienza del
10.10.2017, contenuto nel fascicolo di ufficio, in parte cartaceo, del primo grado).
E il totale danneggiamento dei beni risulta anche dalle fotografie depositate in primo grado (in allegato alla memoria istruttoria depositata telematicamente il 12.3.2017, e ridepositate in appello) da e Parte_1 da , tanto è vero che da tali fotografie i beni non risultano neanche facilmente riconoscibili, Parte_2 risultando completamente bruciati.
E proprio per tale ragione, non essendo possibile la quantità e l'individuazione analitica degli stessi e, quindi, neanche la verifica della corrispondenza dei beni danneggiati con quelli riportati nell'elenco prodotto dagli attori in allegato alle detta memoria istruttoria, non è neanche possibile disporre una ctu per effettuare la relativa stima.
Ragion per cui tale valutazione non può che essere equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr., sul punto, proprio in tema di liquidazione equitativa dei danni in caso di difficoltà di stimarli alla luce della avvenuta distruzione di beni in conseguenza di un incendio, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/11/2024, n. 28735; cfr. anche, sulla valutazione equitativa dei danni determinati da incendio, Cass. civ., Sez. III, 07/09/2023, n. 26142).
E, in ragione del fatto che non vi è alcun elemento di prova da cui possa desumersi né la quantità effettiva né a quando risalgano i beni in questione, ossia la vetustà degli stessi, la Corte stima equo liquidare, in favore degli attori, l'importo complessivo di euro 1.000,00.
Ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento, Parte_5
a titolo risarcitorio, in favore di e , di euro 1.000,00. Parte_1 Parte_2
A tale importo vanno aggiunti (trattandosi di un credito risarcitorio e, dunque, di debito c.d. di valore), gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (17.5.2014) di insorgenza dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n.
7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
pagina 7 di 9 Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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La riforma della sentenza impugnata con riferimento all'appellato comporta, in base all'esito Parte_5 complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il detto appellato va condannato al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., degli attori/appellanti vittoriosi, delle spese del doppio grado di giudizio.
Sempre in base al principio della soccombenza gli appellanti vanno invece condannati al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo grado di Parte_4 giudizio (restando ferma la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite del primo grado in suo favore, non essendo fondato l'appello in relazione al detto convenuto).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se in appello non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723 cit.; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, in relazione ad entrambi gli appellati e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), solo in relazione all'appellato (in riferimento al quale vi è stata la Parte_5 riforma della sentenza impugnata).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 0 ad euro 1.100,01, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1041/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da e da avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 5580/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.9.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni Parte_5
(patrimoniali), in favore di e di , del complessivo importo di euro Parte_1 Parte_2
1.000,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 17.5.2014 e rivalutato anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Bocchetti, quale Parte_5 difensore, dichiaratosi antistatario, di e , delle spese del doppio grado Parte_1 Parte_2 di giudizio, liquidate complessivamente in euro 595,00 per il primo grado (di cui euro 264,00 per esborsi ed euro
331,00 per compensi professionali) ed in euro 719,00 per il secondo (di cui euro 382,5 per esborsi ed euro 336,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in Parte_1 Parte_2 favore CO NT, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi del secondo Parte_4 grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 336,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 13.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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