Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 13611/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 13611 dell'anno
2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto responsabilità professionale vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 Per_1
, C.F. , rapp. e difesi dall'Avv. Luisa Manna,
[...] C.F._4
C.F. , presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._5
Aversa alla Via Salvo D'Acquisto n. 168;
- ATTORI
E
C.F. e P.IVA , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rapp. e difesa dall'avv. Luca Fabrizio, C.F. , C.F._6
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 6;
- CONVENUTA
E
1
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dall'Avv. Antonio Giordano, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._7
via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4;
- CONVENUTA
E
C.F. e P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difesa dall'Avv. Valeria
Maggiani, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._8
studio del Professor in Napoli alla Via Atri n. 23; Persona_2
- CONVENUTA
E
, C.F. e P. IVA , in persona del legale CP_4 P.IVA_4
rappresentante p.t., rapp. e difesa dall'Avv. Renato Magaldi, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._9
Piazza Carità n. 32;
- CONVENUTA
E
, C.F. Controparte_5 P.IVA_5
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
2 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i germani , Parte_3
e , figli non conviventi di , deceduto in data Parte_2 Pt_1 Persona_1
1.2.2015 all'età di 67 anni, agivano nei confronti dell Controparte_6
dell , della
[...] Controparte_7 Controparte_8
, dell , della
[...] Controparte_9
dell Controparte_3 [...]
, e dell Controparte_10 Controparte_5
, al fine di condannare le medesime al risarcimento dei danni, sia iure
[...]
proprio che iure hereditatis, da responsabilità medico-professionale delle dette strutture sanitarie che ebbero in cura al e per il suo conseguente Persona_1
decesso.
In particolare, deducevano che: in data 21.6.2014 il veniva Persona_1
coinvolto in un incidente stradale per effetto del quale veniva trasportato dal personale del 118 dapprima al pronto soccorso dell'ospedale di Aversa ed CP_6
in seguito presso numerose altre strutture, segnatamente dal 21.6.2014 al 26.6.2014 presso l di Aversa (referto n. 14036707, cartella clinica n. Controparte_6
6264/2014) e dal 26.6.2014 al 21.8.2014 presso l'Ospedale G. Rummo di
(cartella clinica n. 014074); presso tale struttura il CP_7 Persona_1
veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra cui, in data 2.7.2014 intervento
3 di osteosintesi con fili k della frattura omerale e di osteosintesi con 2 viti della frattura malleolo tibiale, in data 4.7.2014 intervento chirurgico di osteosintesi delle fratture del massiccio facciale, e, in data 14.7.2014 intervento di tracheotomia;
ancora, dal 21.8.2014 al 16.9.2014 veniva ricoverato presso il Centro di riabilitazione ” di (cartella clinica n. 914), struttura in Controparte_8 CP_7
cui all'accettazione veniva descritta la presenza di “ulcerazione da decubito sacrale”, dal 16.9.2014 al 16.10.2014 presso l CP_5 Controparte_9
(cartella clinica n. 017153) ove all'accettazione i sanitari
[...]
descrivevano “febbre di NDD in soggetto con recente politrauma. Piaga da decubito in regione sacrale”, nonché alle dimissioni in data 16.10.2014 “sindrome da allettamento con anemia secondaria...e vasta piaga da decubito in sede sacrale”; dal 16.10.2014 al 14.11.2014 veniva ricoverato presso l'Istituto Maugeri di Telese (cartella clinica n. 2.014.001.770) con diagnosi “febbre in soggetto con recente politrauma, piaga da decubito sacrale”, nonché diagnosi di dimissione il
14.11.2014 “sindrome da allettamento in paziente politraumatizzato, decubito sacrale IV stadio”; dal 14.11.2014 al 5.12.2014 veniva ricoverato presso Cont l'Ospedale di (cartella clinica n. Controparte_11 CP_7
13137/2014) ove veniva riscontrata “sepsi batteriemica da stafilococcus haemolyticos…lesione di IV grado con esposizione ossea in regione sacrale e trocanterica con sovra infezione da pseudomonas aeruginosa, klebsiella b pneumoniae e candita gammapatia monoclonale lgGk. Episodio sub occlusivo intestinale”; dal 5.1.2015 veniva ricoverato presso l di Aversa, Controparte_6
con referto di P.S. 15001008/2015, e dal 13.1.2015 al 28.1.2015 presso l CP_5
di Santa Maria Capua Vetere, ove i familiari venivano informati che la
[...]
situazione clinica era ormai irreversibile e veniva dimesso con la seguente diagnosi
“anemia di grado severo…vasta piaga da decubito in regione sacrale con pregressa sovra infezione..”; il decedeva subito dopo a casa in data Per_1
1.2.2015; con raccomandata A/R del 30.11.2020 veniva richiesto il risarcimento
4 dei danni patiti e subiti dal de cuius, nonché il risarcimento per danno da perdita parentale;
in data 4.7.2022, in ossequio alla normativa vigente, veniva presentata procedura di mediazione, iscritta al n. di protocollo 059/22; il mediatore fissava l'incontro per la data del 25.7.2022 ma nessuna struttura partecipava all'incontro.
Si costituiva in giudizio l eccependo il Controparte_12
difetto di competenza dell'adita Autorità Giudiziaria ex art. 38, 1° comma c.p.c., la prescrizione ex art. 2947 co. 1 c.c. del diritto vantato dagli attori poiché i medesimi, a fronte di un accadimento risalente al 1.2.2015, inoltravano formale richiesta di risarcimento danni solo in data 4.11.2020, ossia oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto, e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
In data 1.3.2023, si costituiva la
[...]
negando qualsivoglia Controparte_13
addebito a proprio carico ed in via subordinata chiedendo una graduazione delle eventuali responsabilità ascritte alle Strutture coinvolte, contestava la fondatezza delle domande attoree in punto di an e quantum.
In data 3.3.2023, si costituiva l la quale eccepiva in via CP_14
preliminare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum, la maturata prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento azionato dagli attori, negava qualsivoglia addebito a proprio carico e contestava la fondatezza delle domande attoree in punto di an e quantum
In data 6.3.2023, si costituiva la eccependo in Controparte_3
via preliminare la maturata prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento azionato dagli attori, la nullità dell'atto di citazione, negava qualsivoglia addebito a proprio carico e chiedeva, per l'effetto, l'estromissione, rappresentava di essere stata ammessa alla procedura di concordato in continuità a far data dal 12.06.2015
e, da ultimo, contestava la fondatezza delle domande attoree in punto di an e quantum
5 Ancora, si costituiva in giudizio l Controparte_15
che eccepiva in via preliminare ed
[...]
assorbente l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento danni invocato dagli attori, da applicarsi all'azione iure proprio spiegata per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (essendosi prescritta in data
1.2.2020), la nullità dell'atto di citazione per difetto di allegazione, la manifesta inammissibilità nonché infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda.
Infine, si costituiva in giudizio la soc. legittimata passiva a CP_4
seguito della fusione per incorporazione della Controparte_16
nella avvenuta in data 24.10.2022, eccependo
[...] Controparte_17
l'assoluta nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c. così come previsto dall'articolo 269 c.p.c., per l'assoluta mancanza di riferimenti e carenza dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto, nonché per carenza dell'oggetto della pretesa e di qualsiasi elemento che ne consenta la determinabilità nei confronti della convenuta struttura, nonché infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa e depositata la CTU medico legale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del giudicante, all'udienza del 13.12.2024 la stessa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell Controparte_5
, non costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente citato.
[...]
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
6 Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che
7 assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Ciò posto, la domanda avanzata da parte attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti che si diranno.
1. DA RE RI
In via preliminare, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalle strutture sanitarie convenute, occorre evidenziare che il diritto al risarcimento per la perdita del rapporto parentale è prescritto in quanto, non trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è di 5 anni dal verificarsi dell'evento lesivo.
Ed infatti, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere rinvenuto nella data dell'evento (1.2.2015) in quanto in tale momento si verifica l'evento – morte generatore della richiesta di risarcimento.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito
“il termine di prescrizione diretto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.” (Cass.
n. 29760/2022).
La suprema Corte, in relazione al dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione ha altresì che chiarito che il giudice di merito “deve svolgere un'analisi sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi. Ugualmente dovrà essere accuratamente ricostruito ai fini di una motivazione completa e corretta sul punto della prescrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato
8 tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore.” (Cass. Sez. Unite n. 580/2008).
Nel caso di specie, con l'uso dell'ordinaria diligenza, dal momento della morte avvenuta l'1.2.2015, gli odierni attori avrebbero già potuto ipotizzare l'eventuale responsabilità dei sanitari, o sempre usando il criterio dell'ordinaria diligenza, attivarsi per arrivare ad un grado di conoscenza tale da permettergli di percepire ed apprezzare la lesione medesima in tutta la sua rilevanza ed estensione, non solo naturalistica ma anche giuridica.
Ragionando diversamente si perverrebbe all'assurda conclusione secondo la quale una struttura sanitaria sarebbe esposta, in maniera indeterminata, ad una pretesa risarcitoria, sino a quando il danneggiato intenda azionare un procedimento ed ottenere la nomina di un consulente tecnico per la stesura di un elaborato peritale.
Di contro, nel caso di specie, già al momento del decesso, il danno era percepibile e i ricorrenti percepirono o potevano percepire che l'esito nefasto fosse dipeso in tutto o in parte dal comportamento colposo dal terzo.
In ragione di tanto, poiché il decesso è avvenuto in data 1.2.2015 e il termine di prescrizione è stato interrotto solo in data 30.11.2020 considerando le ricevute di spedizione delle diffide inviate alle aziende sanitarie, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle Amministrazioni convenute, va dichiarato prescritto il diritto degli attori al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
2. DA RE HEREDITATIS.
Viceversa, al danneggiato che agisce nei confronti della struttura sanitaria per il ristoro del danno diretto subito a seguito di un intervento chirurgico o di una negligente omissione, va applicato il termine di prescrizione decennale, essendo la responsabilità della struttura sanitaria verso i propri pazienti inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
9 Tanto premesso, dunque, nel merito, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, va evidenziato che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario (che qui non si invoca) è qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge Gelli Bianco prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo. L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta
10 con il paziente), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono - per quanto qui di interesse - un termine prescrizionale di “soli” cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del sanitario, la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media, o perché' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare.
Dunque, venendo alla fattispecie in esame, il collegio di consulenti tecnici nominato dal Tribunale, composto dal dott. e Dott. con Per_3 Per_4
argomentazioni logiche prive di contraddizioni, che lo scrivente giudicante reputa condivisibili, ha analizzato due momenti chiave della vicenda clinica del de cuius.
Il primo aspetto riguarda la mancata prevenzione/trattamento della vasta piaga da decubito in regione sacrale, oltre che la mancata individuazione in cartella della piaga da decubito.
In estrema sintesi nelle circa 500 pagine di cartella clinica relative al ricovero presso il P.O. “G. Rummo” di non si evince alcuna annotazione di CP_7
suddetta piaga.
Diventa lecito supporre che i sanitari, ed il personale infermieristico, non abbiano ispezionato quotidianamente il , non lo abbiano Persona_1
mobilizzato e non si siano accorti dell'esteso processo ulcerativo.
Altre spiegazioni non sono ammissibili posto che il giorno della dimissione
(21.8.2014) coincise con quello del trasferimento alla casa di cura “Villa
11 Margherita” di , posto che in tale struttura i sanitari, nell'esame obiettivo CP_7
di ingresso, annotarono le due piaghe da decubito (in regione sacrale e malleolare).
Viceversa, in riferimento al secondo addebito di colpa, ovvero quello relativo all'infezione nosocomiale, hanno ritenuto che, in un paziente, come avvenuto nel caso di specie, coinvolto in un violentissimo politrauma con multiple fratture, soprattutto con molteplici interruzioni dei tegumenti che, come ben noto costituiscono una fondamentale barriera che previene molteplici processi infettivi
(sostenuti da batteri, virus o miceti), una estesa interruzione della stessa rende assai più suscettibile l'individuo alle infezione.
In siffatti contesti non sempre si riesce a prevenire predette infezioni somministrando una terapia antibiotica ad ampio spettro, tra l'altro molteplici germi sono stati isolati nelle sedi in cui si è intervenuti chirurgicamente per ridurre la frattura e suturare i tegumenti lacerati, e lo stesso asfalto con cui entrava a contatto il , nel momento in cui impattava al suolo, potevano stazionare Per_1
germi che sono entrati facilmente una volta che si sono lesionati i tegumenti/la barriera cutanea.
Pertanto, hanno ritenuto non corretto muovere tale addebito di colpa ai sanitari che trattarono il a seguito del sinistro stradale del Persona_1
21.6.2014.
Individuata la condotta censurabile i consulenti hanno individuato la struttura nei cui confronti va indirizzato l'addebito di colpa, analizzando in modo schematico, ed in ordine cronologico, la condotta dei sanitari intervenuti.
Segnatamente: Cont
- per quanto riguarda il P.O. di Aversa nulla hanno Controparte_18
eccepito poiché i sanitari prestarono le prime cure al , suturando Per_1
rapidamente le ferite, per poi trasferire l'infortunato presso l'U.O. di
Rianimazione, interfacciandosi costantemente con lo specialista maxillo-facciale
12 (di altra struttura) al fine di avere delucidazioni se intervenire chirurgicamente o meno sull'esteso processo fratturativo a carico del massiccio facciale;
- per quanto riguarda il P.O. “G. Rummo” di , i sanitari furono CP_7
responsabili di aver trascurato la piaga da decubito successivamente annotata dai sanitari della casa di cura privata ” di;
Controparte_8 CP_7
- per quanto riguarda la Casa di cura “ ” di nulla Controparte_8 CP_7
hanno eccepito in quanto i sanitari, con apprezzabile zelo, annotarono la piaga da decubito all'ingresso e si attivarono con adeguata terapia antibiotica, rimozione dell'escara e toiletta della piaga da decubito;
- per quel che concerne l' Controparte_15
non hanno mosso alcun addebito ai
[...]
sanitari i quali trattarono il processo broncopneumonico, stabilizzarono il quadro clinico per poi trasferire il presso altra struttura riabilitativa Persona_1
(Villa Maugeri di Telese Terme);
- per quanto riguarda la Villa Maugeri di Telese Terme la condotta è sovrapponibile a quella dei sanitari di “ ”; Controparte_8
- in riferimento all , nessun addebito Controparte_19
hanno mosso ai sanitari i quali trattarono, con tutti i mezzi a loro disposizione, un quadro clinico progressivamente ingravescente;
- da ultimo, in riferimento all' , nulla hanno Controparte_20
eccepito circa la loro condotta.
In conclusione, l'unica struttura il cui operato è stato censurabile è stato il
P.O. “G. Rummo” di , cui è sfuggita una tempestiva diagnosi e CP_7
trattamento della piaga da decubito, comportando l'evento morte, come ben descritto nella cartella clinica del P.O. “ di . Controparte_10 CP_7
I sanitari di questa struttura, in cui il de cuius fu degente, annotarono elementi fondamentali che fanno ben comprendere come l'exitus sia conseguente all'errato operato: piaga da decubito talmente estesa, con verificata esposizione del focolaio
13 osseo (e di riflesso una porta di ingresso cui possono continuamente accedere germi causando costanti infezioni) con conseguente allettamento.
In ragione di tanto, il Collegio, per giungere ad una valutazione puntuale del danno conseguente all'errore iatrogeno, hanno adoperato la formula del danno differenziale, in quanto l'evento morte è conseguenza delle condotte censurabili di cui sopra che, però, riguardano un soggetto il cui stato anteriore (conseguenze del sinistro) necessitano di una puntuale quantificazione in termini percentuali.
Ed infatti, i CTU hanno chiarito che: “- Per la frattura dell'osso frontale con emoseno è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 4% approfittando del riferimento tabellare “esiti di frattura del frontale con complicanza sinusitica, 2-6%”.
-Per la frattura della base e del processo zigomatico dell'orbita è proponibile
l'attribuzione di una percentuale invalidante del 7% in ottemperanza al riferimento tabellare “esiti di frattura dell'orbita 2-7%”.
Si attribuisce la massima percentuale invalidante per via dell'autorizzazione che si riceve nella successiva nota esplicativa “in caso di interessamento del pavimento o del tetto dell'orbita ci si orienta verso il valore massimo del range”.
-Per la frattura dell'arco zigomatico è attribuibile una percentuale invalidante del 3% in ottemperanza al riferimento tabellare “esiti di frattura dell'arco zigomatico, 2-5%”.
-Per la frattura della parete anteriore mediale e laterale del seno mascellare con emoseno e per la frattura delle ossa nasali, del setto e delle lamine papiracee con emoseno si attribuirà una percentuale invalidante dell'8% in ottemperanza al riferimento tabellare “esiti di frattura di Le Fort, 6-15%”.
-Per le 9 fratture costali (dalla III alla XII a destra) è attribuibile una percentuale invalidante del 9% in ottemperanza al riferimento tabellare “esiti di fratture costali multiple (eventualmente protesizzabili) in relazione all'entità della sintomatologia dolorosa distrettuale, 3-10%”.
14 -Per le fratture delle apofisi spinose da D5 a D8 è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 4% in ottemperanza al riferimento tabellare, relativo al rachide dorsale “esiti di frattura di una o più apofisi, 1-5%”.
-Per la frattura delle apofisi trasverse a destra da L1 a L4 è proponibile
l'attribuzione di una percentuale invalidante del 3% in ottemperanza al riferimento tabellare, relativo al rachide lombare: “esiti di frattura di una o più apofisi, 1-5%”.
-Per la frattura della paletta omerale a destra trattata chirurgicamente è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 5% in ottemperanza al riferimento tabellare “esiti di frattura diafisaria dell'omero, con lievissima limitazione funzionale, callo osseo esuberante, moderato accorciamento e deviazione dell'asse, 4-6%”.
-Per la frattura del malleolo tibiale mediale è da proporsi una percentuale invalidante del 3% in analogia al riferimento tabellare “limitazione del movimento di flesso-estensione della tibio-tarsica con escursione articolare possibile per 1/3,
3-5%”.
-Per gli esiti del violento trauma cranico con focolai emorragici, esitato in una tetraparesi, è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del
60% in ottemperanza al riferimento tabellare “tetraparesi a seconda del deficit funzionale, 60-90%”.
Orbene il danno biologico di partenza è stato quantificato nella misura dell'80%.
Agli eredi del andrà riconosciuta, pertanto, la differenza tra Persona_1
l'importo previsto per l'80% e quello previsto per il 100%.
Tale formula permette di procedere ad un risarcimento aderente alle conseguenze delle condotte censurabili per cui si è in causa.
L'80% è preesistente alle condotte censurate e non può essere oggetto di risarcimento;
il 100% è determinato dalle condotte censurabili.
15 Quindi la valutazione aderente alla fattispecie in oggetto è la seguente: agli eredi andrà corrisposto il 100% sottratto dall'80% (preesistente e non riconducibile a censure del personale sanitario).
Tanto chiarito, vanno esaminate le voci di danno iure hereditatis formulate dai ricorrenti.
Come noto, la Suprema Corte con la ordinanza 18056/2019 ha dettato il seguente principio di diritto: “la persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico- legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente;
ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente”.
Ha spiegato infatti la Corte di legittimità che:
a) nel caso di morte causata da lesioni personali, e sopravvenuta a distanza di tempo da queste, un danno biologico permanente è inconcepibile;
b) in tale ipotesi per poter predicare l'esistenza di un danno biologico temporaneo, è necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un tempo apprezzabile consente quell' “accertabilità medico legale” che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.
Normalmente tale “lasso apprezzabile di tempo” dovrà essere superiore alle 24 ore, giacchè è il “giorno” l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea;
ma in astratto non potrebbe escludersi a priori l'apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori;
c) accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la
16 vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (Sez. 3 -, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv.
642934 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012, Rv. 621706 - 01);
d) la vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire.
Questa sofferenza potrà essere multiforme, e potrà consistere nel provare - ad esempio - la paura della morte;
l'agonia provocata dalle lesioni;
il dispiacere di lasciar sole le persone care;
la disperazione per dover abbandonare le gioie della vita;
il tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare al genere umano;
e) l'esistenza stessa, e non la risarcibilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non è consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa.
In questa seconda ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, nè incide necessariamente sulla sua gravità. Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario - una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del
13.12.2018; nonchè Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01).
f) le espressioni “danno terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso.
17 Orbene, nel caso di specie, per il danno biologico può essere riconosciuta la somma di Euro 129.313,80, tenuto conto che dal 100%, riconosciuto in sede di Ctu ed ammontante ad Euro 646.569,00, va sottratto l'80% preesistente e non riconducibile a censure del personale sanitario.
Ancora, per il danno cd. catastrofale, in considerazione della circostanza per cui il fu ricoverato presso il P.O. “G. Rummo” di a Persona_1 CP_7
far data dal 26.6.2014 e fino al 21.8.2014, per un totale di 56 giorni, può essere riconosciuta la somma complessiva di Euro 82.297,00, di cui Euro 35.247,00 per i primi tre giorni, ed Euro 47.050,00 per i restanti.
In definitiva, quindi, vanno liquidati agli attori i seguenti importi: per il danno biologico maturato “iure hereditatis” la somma di Euro 129.313,80 e per il danno catastrofale maturato “iure hereditatis” la somma di euro 82.297,00.
Sulla somma complessiva di Euro 211.610,80 non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat, vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento morte alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 211.610,80 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
SPESE DI LITE.
Le spese legali si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, mentre vengono compensate nei confronti di tutte le altre parti. Pone quelle di CTU, a carico del P.O. “G. Rummo” di ed in CP_7
solido tra tutte le parti di giudizio.
P.Q.M.
18 Il Tribunale di Napoli Nord composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda formulata da parte attrice e condanna il
P.O. “G. Rummo” di al pagamento in favore di , CP_7 Parte_1
e , a titolo di danni “iure hereditatis”, Parte_2 Parte_3
della somma di Euro 211.610,80, oltre interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 211.610,80, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) rigetta tutte le altre domande formulate da parte attrice;
C) condanna il P.O. “G. Rummo” di al pagamento delle spese di CP_7
lite in favore dell'Avv. Biagio Trapani, difensore degli attori dichiaratosi antistatario che liquida in Euro 578,56 per spese vive ed Euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%, con attribuzione n favore del difensore anticipatario;
D) pone a carico del P.O. “G. Rummo” di le spese della CP_7
consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, ed in solido a carico di tutte le parti;
E) compensa le spese di lite nei confronti di tutte le altre parti.
Così deciso in Aversa, 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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