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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1271/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
BIGNARDI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MATTEO BASSO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “1) a modifica delle condizioni Parte_1 Controparte_1 di divorzio di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 81/2021 pronunciata dal
Tribunale di Lecco in data 01/02/2021 e pubblicata in data 17/02/2021, aumentare ad €. 400,00
(euro quattrocento // 00) mensili il contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico Per_1 del padre, , importo da ritenersi comprensivo sia dell'assegno di Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio sia della quota “forfettizzata” del 50% delle spese Per_1 straordinarie relative al figlio di competenza del padre, il tutto oltre rivalutazione ISTAT;
Per_1
2) a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 81/2021 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 01/02/2021 e pubblicata in data
17/02/2021, revocare il contributo al mantenimento ordinario di €. 150,00 (euro centocinquanta // 00) mensili per la figlia posto a carico del padre, . Sul punto le parti Per_2 Parte_1 dichiarano che ha raggiunto l'indipendenza economica ed è divenuta autosufficiente e Per_2 titolare di redditi propri, per cui la figlia non necessita più di un contributo per il suo mantenimento.
3) La resistente, , rinuncia a richiedere al ricorrente, , il Controparte_1 Parte_1 pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie pregresse relative ai figli e Per_1 poste a carico del padre e non versate da quest'ultimo. Per_2
4) La resistente, dichiara di rinunciare alla domanda riconvenzionale di Controparte_1 attribuzione a sé di un assegno divorzile a carico dell'ex marito . Parte_1
5) Le parti confermano che la modalità di pagamento dell'importo mensile di €. 400,00 (euro quattrocento // 00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario per il figlio continuerà ad essere l'erogazione diretta dell'importo da parte del datore di lavoro o Per_1 dell'ente previdenziale subentrante di , con pagamento da parte del terzo Parte_1 direttamente in favore della madre . Controparte_1
6) Le parti concordano di compensare integralmente tra di loro le spese di lite relative al presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
7) Le parti rinunciano espressamente sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con ricorso per modifica Parte_1 Controparte_1 delle condizioni di divorzio chiedendo, in modifica della sentenza del Tribunale di Lecco n.
81/2021 pubblicata in data 17/02/2021, la revoca dell'assegno mensile posto a carico dell'attore in favore della convenuta a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni Per_1
e Per_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie e Controparte_1 chiedendo in via riconvenzionale l'aumento del contributo al mantenimento del figlio e la Per_1 previsione di assegno divorzile in suo favore a carico dell'attore.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 14/01/2025 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento.
Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate. Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 3 Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1271/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
BIGNARDI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MATTEO BASSO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “1) a modifica delle condizioni Parte_1 Controparte_1 di divorzio di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 81/2021 pronunciata dal
Tribunale di Lecco in data 01/02/2021 e pubblicata in data 17/02/2021, aumentare ad €. 400,00
(euro quattrocento // 00) mensili il contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico Per_1 del padre, , importo da ritenersi comprensivo sia dell'assegno di Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio sia della quota “forfettizzata” del 50% delle spese Per_1 straordinarie relative al figlio di competenza del padre, il tutto oltre rivalutazione ISTAT;
Per_1
2) a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 81/2021 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 01/02/2021 e pubblicata in data
17/02/2021, revocare il contributo al mantenimento ordinario di €. 150,00 (euro centocinquanta // 00) mensili per la figlia posto a carico del padre, . Sul punto le parti Per_2 Parte_1 dichiarano che ha raggiunto l'indipendenza economica ed è divenuta autosufficiente e Per_2 titolare di redditi propri, per cui la figlia non necessita più di un contributo per il suo mantenimento.
3) La resistente, , rinuncia a richiedere al ricorrente, , il Controparte_1 Parte_1 pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie pregresse relative ai figli e Per_1 poste a carico del padre e non versate da quest'ultimo. Per_2
4) La resistente, dichiara di rinunciare alla domanda riconvenzionale di Controparte_1 attribuzione a sé di un assegno divorzile a carico dell'ex marito . Parte_1
5) Le parti confermano che la modalità di pagamento dell'importo mensile di €. 400,00 (euro quattrocento // 00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario per il figlio continuerà ad essere l'erogazione diretta dell'importo da parte del datore di lavoro o Per_1 dell'ente previdenziale subentrante di , con pagamento da parte del terzo Parte_1 direttamente in favore della madre . Controparte_1
6) Le parti concordano di compensare integralmente tra di loro le spese di lite relative al presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
7) Le parti rinunciano espressamente sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con ricorso per modifica Parte_1 Controparte_1 delle condizioni di divorzio chiedendo, in modifica della sentenza del Tribunale di Lecco n.
81/2021 pubblicata in data 17/02/2021, la revoca dell'assegno mensile posto a carico dell'attore in favore della convenuta a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni Per_1
e Per_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie e Controparte_1 chiedendo in via riconvenzionale l'aumento del contributo al mantenimento del figlio e la Per_1 previsione di assegno divorzile in suo favore a carico dell'attore.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 14/01/2025 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento.
Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate. Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 3 Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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