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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 551/2023 R.G.
Promossa da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.1.1962, ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo
Spiga e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2023 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento CP_1
dell'origine professionale del “morbo di ”, per il quale aveva Per_1
pagina 1 infruttuosamente presentato domanda amministrativa il 7.7.2022.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver prestato e di prestare la propria l'attività lavorativa come elettricista industriale, a partire dal
1997, presso diversi datori di lavoro.
Con riferimento all'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha allegato di aver lavorato:
- dal 1.4.1997 al 17.10.2005, presso Nuova Cisaglob s.r.l;
- dal 18.10.2005 al 16.12.2014, presso Servizi manutenzioni industriali s.r.l.;
- dal 19.12.2014 al 29.10.2018, presso Azienda di Montaggi e manutenzioni Industriali s.r.l.;
- dal 1.11.2018 alla data del ricorso, presso Controparte_2
Il ricorrente ha quindi sostenuto di aver svolto e di svolgere,
nell'esercizio delle proprie mansioni, attività di costruzione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici industriali, con l'utilizzo per 4-5 ore al giorno del trapano, di cacciaviti, pinze, leve e forbici per tagliare, inserire e collegare cavi elettrici.
Ha allegato, inoltre, che durante l'attività di posa in opera e l'installazione di interruttori, motori elettrici e ventole, è soggetto a movimenti e sforzi ripetuti e prolungati delle mani, al fine di eseguire i collegamenti degli apparecchi all'impianto elettrico.
Ha quindi sostenuto che, in ragione dell'effettivo espletamento delle mansioni menzionate, il ricorrente ha riportato la patologia del “morbo di
Dupuytren”, per la quale in data 7.7.2022 aveva presentato all' la CP_1
relativa domanda di indennizzo.
Avverso il rigetto di tale domanda amministrativa, aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda, contestando lo svolgimento delle attività lavorative indicate nel ricorso ed il nesso causale tra queste e la patologia lamentata.
pagina 2 In particolar modo, l' ha contestato la specifica esposizione a CP_1
rischio per microtraumi e ripetitività dei movimenti degli arti superiori
(con particolare riguardo alla presa “a pinza”) e della movimentazione manuale dei carichi.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Deve ritenersi, che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni e , colleghi di lavoro del Tes_1 Testimone_2
ricorrente, i quali hanno confermato lo svolgimento, da parte sua, delle mansioni per come dedotte in giudizio.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivanza causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica, da intendersi qui integralmente richiamate.
In particolare, il consulente ha in un primo momento precisato che
“dalla raccolta anamnestica e dalla disamina della documentazione agli atti, non si sono trovati elementi tali da considerare l'attività lavorativa
svolta dal ricorrente come caratterizzata da una prevalente esposizione a
fattori di rischio, come l'esposizione combinata di lavori pesanti e
vibrazioni mano-braccio, fattispecie ipotizzata da alcuni autori come possibile causa di malattia, dal momento che l'utilizzo del
trapano/avvitatore era occasionale;
inoltre, non sono emersi elementi
probanti, sufficienti a ritenere che il ricorrente sia stato sottoposto
pagina 3 durante l'arco della vita lavorativa di elettricista industriale-turnista a
microtraumi e posture incongrue degli arti superiori in lavorazioni
eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno
lavorativo, dal momento che un ruolo fondamentale dell'attività
lavorativa consiste nel controllo-ispezione degli impianti.
Le prove testimoniali agli atti, si limitano ad indicare la qualifica del
ricorrente quale elettricista industriale, ma non aggiungono elementi di
prova a favore del ricorrente”.
In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale con ordinanza del 18.12.2024, avendo il giudice rilevato che l'esito della prova testimoniale appare deporre in favore dell'esposizione continuativa del ricorrente, per oltre la metà della giornata lavorativa, a vibrazioni mano-braccio ed a movimenti ripetuti delle mani, e quindi a fattori di rischio, che possono, quantomeno, concorrere causalmente all'insorgenza della tecnopatia, il consulente ha da ultimo ritenuto che “considerata nel
caso in esame la bilateralità e la modesta efficacia del trattamento
medico e chirurgico a cui si è sottoposto il ricorrente, considerata altresì
la minore espressività clinica della patologia nella mano sinistra, il
danno biologico può essere valutato complessivamente nella misura del
6% (sei percento) e tale era al momento della presentazione della
domanda in sede amministrativa”.
Le argomentate conclusioni del consulente da ultimo richiamate devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici oltre che coerenti con le risultanze documentali in atti e le emergenze ricavabili dalla prova testimoniale.
Ritiene, in conclusione il giudicante che parte ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale siccome rapportato ad un danno biologico in misura del 6%, sin dalla data della domanda amministrativa del 7.7.2022.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore CP_1
della parte ricorrente l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 6% con decorrenza di legge dal 7.7.2022, oltre interessi di
pagina 4 mora dal 121° giorno successivo alla predetta data e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l' deve essere condannato alla rifusione in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e della tabella per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta e dichiara che il signor ha diritto di Parte_1
percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del
6%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
7.7.2022;
2. per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo CP_1
in capitale in favore del ricorrente, siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 6%, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 7.7.2022;
3. condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
pagina 5 Cagliari, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 6