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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4691/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4691/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Parte_1 P.IVA_1 AR, elettivamente domiciliato in Viale Parioli 44 00197 ROMA presso il difensore Pt_1 avv. MOLINARI AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA ( VIALE ITALIA 136 C.F._1
19121 LA SPEZIA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutte le ragioni esposte nel presente atto:- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o annullabile e/o invalido e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto dalla al ed alla ICA Imposte Comunali e Parte_1 Controparte_2
Affini S.p.A., con ogni effetto di legge;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre le spese generali al 15% ai sensi del D.M. n. 147/2022 ed oneri accessori come per legge.
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI ha rassegnato le seguenti conclusioni:Voglia Controparte_3
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e pagina 1 di 5 dichiarare la spiegata opposizione assolutamente infondata in fatto e in diritto e, o per l'effetto, rigettarla confermando l'atto impugnato. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.3.2024 sia ad sia al Controparte_2
(di seguito ), conveniva in giudizio i suddetti soggetti, esponendo di Parte_1 Pt_1 essere una società operante nel settore del noleggio di automobili, alla quale veniva notificato, in data 06/02/2024, l'avviso di accertamento esecutivo per il pagamento del canone unico annuale di
€34.271,00, dalla per omessa denuncia dell'affissione di cartelli pubblicitari situati CP_1 all'aeroporto Marconi di CP_2
Parte attrice allegava che, al fine di garantire il proprio servizio presso gli aeroporti, contrassegnava i posti auto di propria pertinenza numerandoli e associandovi il proprio nome, di modo da permettere ai propri clienti di riconoscere i punti dove ritirare e riconsegnare i mezzi, oltre a garantire una migliore fruizione dei posteggi. Trattandosi, dunque, di cartelli informativi e non pubblicitari, l'attore non ha mai richiesto al alcuna autorizzazione. Controparte_2
In diritto, citava la legge n.160/2019 che ha introdotto, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, spiegando che l'attuale canone viene istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Evidenziava che l'art. 1, comma 819, lett. sub b), della Legge n. 160/2019 prevede, quale presupposto del canone relativo alla pubblicità, “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”; il successivo comma 833, alla lettera h), prevede che “Sono esenti dal canone: (...) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto”, nonché “q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa”. A supporto della propria tesi allegava che “la cartellonistica funzionale o strumentale all'espletamento di un servizio pubblico, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. e ) del D.Lg.vo n. 507/93, non può essere tassata” (cfr. Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sentenza n. 7/10/04), nonché giurisprudenza di legittimità secondo cui i cartelli analoghi a quelli da essa esposti sono “destinati ad indirizzare i clienti della società di autonoleggio, i quali hanno già concluso il contratto per usufruire del servizio, verso il posto nel quale ritirare il veicolo o riconsegnarlo al termine del noleggio” (cfr. Cass. civ., Ord. n. 9490/2018). Si costituiva società iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di CP_1 liquidazione e di accertamento e riscossione dei tributi, nonché di altre entrate delle province e dei pagina 2 di 5 comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. La società era concessionaria per il comune di del CP_2 servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. CUP;
in tale veste accertava il mancato pagamento del CUP da parte della società e provvedeva all'emissione e notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per il Pt_1 recupero del Canone evaso nell'anno 2023. In diritto, esponeva che il CUP per l'esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari, per i quali il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nonché del canone mercatale, del disponeva, in Controparte_2 particolare, che il canone andasse richiesto quando i messaggi abbiano lo scopo di “promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, o volti ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un servizio, una persona o un'organizzazione pubblica o privata”; pertanto, visto che i cartelli della riportavano il logo della società, dovevano Pt_1 essere considerati a tutti gli effetti una forma pubblicitaria. A sostegno richiamava plurime sentenze della Corte di cassazione, volte a sostenere, su argomenti applicabili analogicamente anche al CUP, che il presupposto necessario a sottoporla a tassazione verrebbe integrato anche solo dall'esposizione del nome della società. Veniva altresì allegata una sentenza della Corte di Cassazione risalente all'anno 1994, confermata dalla n. 8658 del 12.04.2015, secondo cui “l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) integra una “forma pubblicitaria” imponibile, in quanto il mezzo non abbia soltanto una mera finalità “distintiva”, ma – per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato – risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti e/o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa”. Veniva altresì allegato l'art. 21 comma 2 delle modalità di applicazione del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che fissa, ai fini della tassazione, un limite dimensionale di 300mq, superato nel caso di specie. Concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree. Rimaneva contumace il . CP_2 CP_2
* * *
All'udienza del 3 ottobre 2024 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, in quanto la situazione dei luoghi emergente dalle fotografie prodotte non era mai stata in alcun modo contestata, rinviando per la decisione all'udienza del 12 giugno 2025; tale udienza veniva rinviata al 27 novembre 2025, allorquando la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * Il ricorso è fondato.
La legge n. 160/2019 individua quale fulcro impositivo del CUP la “diffusione di messaggi pubblicitari”, vale a dire comunicazioni rivolte ad accrescere la conoscibilità o l'appetibilità di beni o servizi, con una preminenza del carattere captativo di tali messaggi.
pagina 3 di 5 La locuzione “a qualunque titolo” contenuta nell'art. 2 del Regolamento comunale non può essere spiegata con una interpretazione onnivora e dilatata che ricomprenda qualsivoglia forma di comunicazione, giacché la norma va letta nel contesto sistematico del Regolamento medesimo e, soprattutto, in armonico coordinamento con l'art. 1, che individua espressamente nel “messaggio pubblicitario” il centro di imputazione del tributo, con l'art. 5, che ancora il presupposto all'effettiva
“diffusione di messaggi pubblicitari”, e con l'art. 29, che elenca dettagliatamente i casi di esenzione.
D'altronde, il legislatore statale, con disposizione di rango primario, non consente all'autonomia regolamentare degli enti locali di ampliare la sfera impositiva, permettendo unicamente di prevedere riduzioni o esenzioni ulteriori (artt. 1, commi 821 e 834, L. 160/2019). Ne discende che la fonte regolamentare non può spingersi sino ad alterare l'architettura del presupposto imponibile, cristallizzato dalla legge statale, dovendosi quindi interpretare in senso restrittivo.
Dalla documentazione fotografica agli atti emerge, con nitidezza, che i segnali installati dalla società ricorrente all'interno del parcheggio aeroportuale non recano contenuti, forme o proporzioni idonei a magnificare il marchio societario o a propagandarne i servizi.
Infatti, essi si limitano a svolgere la funzione, meramente servente, di indirizzare l'utenza verso le aree di ritiro e di riconsegna dei veicoli, risultando collocati unicamente nello spazio operativo strettamente inerente all'esecuzione del servizio di autonoleggio. Tali caratteristiche conducono, con evidenza, a escludere che si sia dinanzi a “messaggi pubblicitari” in senso proprio.
Anche qualora, in ipotesi astratta, si volesse forzare la qualificazione per ricondurre tali segnali nel perimetro concettuale della pubblicità, essi ricadrebbero comunque nell'esenzione delineata dall'art. 29, lett. a), del Regolamento comunale, che sottrae al canone la pubblicità “realizzata all'interno dei locali adibiti alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata”. L'area di parcheggio – pacificamente parte integrante e funzionale al servizio di noleggio – si presenta, sotto il profilo giuridico-funzionale, come un luogo inscindibilmente connesso alla prestazione del servizio.
Su questo punto, le decisioni di legittimità invocate dal (Cass. nn. 9580/1994 e 8658/2015) CP_2 riguardano scenari profondamente differenti, contrassegnati da: collocazione di cartelli o marchi di dimensioni considerevoli, esposizione in posizioni pienamente visibili dalla pubblica via e una vocazione, anche potenziale, alla promozione del marchio presso un pubblico indifferenziato. Si tratta di fattispecie non assimilabili a quella odierna, nella quale i segnali risultano installati in un ambito chiuso e circoscritto, rivolto esclusivamente a clienti già legati alla società da un rapporto contrattuale.
Di contro, pienamente rilevante e perfettamente sovrapponibile risulta la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez. V, ord. n. 9490/2018), che esclude dall'imposizione le scritte e le indicazioni aventi l'unica funzione di indirizzare i clienti di una società di autonoleggio verso i luoghi di ritiro e riconsegna delle vetture;
idem Cass. n. 13824/2005, che sottrae al tributo i segnali destinati esclusivamente a trasmettere un'informazione, similmente alle insegne in oggetto.
pagina 4 di 5 In forza delle argomentazioni svolte, quindi, difetta il presupposto impositivo del CP_4
, non essendo ravvisabile alcuna forma, diretta o indiretta, di diffusione di messaggi
[...] pubblicitari.
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto da addebitarsi integralmente alla parte convenuta costituita in quanto concessionaria di servizio di riscossione del credito da parte del CP_1 CP_2
che è rimasto contumace.
[...]
I compensi sono liquidati sulla scorta dello scaglione da €26.000 a €52.000 del D.M. 147/2022 applicando i parametri medi per le prime due fasi e i parametri minimi per le restanti;
è altresì dovuto il rimborso delle anticipazione per CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, annulla il suddetto avviso di accertamento;
conseguentemente, dichiara che nulla è dovuto a tale titolo da al Parte_1 CP_2 Con e alla Imposte Comunali e Affini S.p.A.;
[...]
Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4691/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Parte_1 P.IVA_1 AR, elettivamente domiciliato in Viale Parioli 44 00197 ROMA presso il difensore Pt_1 avv. MOLINARI AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA ( VIALE ITALIA 136 C.F._1
19121 LA SPEZIA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutte le ragioni esposte nel presente atto:- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o annullabile e/o invalido e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto dalla al ed alla ICA Imposte Comunali e Parte_1 Controparte_2
Affini S.p.A., con ogni effetto di legge;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre le spese generali al 15% ai sensi del D.M. n. 147/2022 ed oneri accessori come per legge.
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI ha rassegnato le seguenti conclusioni:Voglia Controparte_3
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e pagina 1 di 5 dichiarare la spiegata opposizione assolutamente infondata in fatto e in diritto e, o per l'effetto, rigettarla confermando l'atto impugnato. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.3.2024 sia ad sia al Controparte_2
(di seguito ), conveniva in giudizio i suddetti soggetti, esponendo di Parte_1 Pt_1 essere una società operante nel settore del noleggio di automobili, alla quale veniva notificato, in data 06/02/2024, l'avviso di accertamento esecutivo per il pagamento del canone unico annuale di
€34.271,00, dalla per omessa denuncia dell'affissione di cartelli pubblicitari situati CP_1 all'aeroporto Marconi di CP_2
Parte attrice allegava che, al fine di garantire il proprio servizio presso gli aeroporti, contrassegnava i posti auto di propria pertinenza numerandoli e associandovi il proprio nome, di modo da permettere ai propri clienti di riconoscere i punti dove ritirare e riconsegnare i mezzi, oltre a garantire una migliore fruizione dei posteggi. Trattandosi, dunque, di cartelli informativi e non pubblicitari, l'attore non ha mai richiesto al alcuna autorizzazione. Controparte_2
In diritto, citava la legge n.160/2019 che ha introdotto, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, spiegando che l'attuale canone viene istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Evidenziava che l'art. 1, comma 819, lett. sub b), della Legge n. 160/2019 prevede, quale presupposto del canone relativo alla pubblicità, “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”; il successivo comma 833, alla lettera h), prevede che “Sono esenti dal canone: (...) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto”, nonché “q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa”. A supporto della propria tesi allegava che “la cartellonistica funzionale o strumentale all'espletamento di un servizio pubblico, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. e ) del D.Lg.vo n. 507/93, non può essere tassata” (cfr. Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sentenza n. 7/10/04), nonché giurisprudenza di legittimità secondo cui i cartelli analoghi a quelli da essa esposti sono “destinati ad indirizzare i clienti della società di autonoleggio, i quali hanno già concluso il contratto per usufruire del servizio, verso il posto nel quale ritirare il veicolo o riconsegnarlo al termine del noleggio” (cfr. Cass. civ., Ord. n. 9490/2018). Si costituiva società iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di CP_1 liquidazione e di accertamento e riscossione dei tributi, nonché di altre entrate delle province e dei pagina 2 di 5 comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. La società era concessionaria per il comune di del CP_2 servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. CUP;
in tale veste accertava il mancato pagamento del CUP da parte della società e provvedeva all'emissione e notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per il Pt_1 recupero del Canone evaso nell'anno 2023. In diritto, esponeva che il CUP per l'esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari, per i quali il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nonché del canone mercatale, del disponeva, in Controparte_2 particolare, che il canone andasse richiesto quando i messaggi abbiano lo scopo di “promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, o volti ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un servizio, una persona o un'organizzazione pubblica o privata”; pertanto, visto che i cartelli della riportavano il logo della società, dovevano Pt_1 essere considerati a tutti gli effetti una forma pubblicitaria. A sostegno richiamava plurime sentenze della Corte di cassazione, volte a sostenere, su argomenti applicabili analogicamente anche al CUP, che il presupposto necessario a sottoporla a tassazione verrebbe integrato anche solo dall'esposizione del nome della società. Veniva altresì allegata una sentenza della Corte di Cassazione risalente all'anno 1994, confermata dalla n. 8658 del 12.04.2015, secondo cui “l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) integra una “forma pubblicitaria” imponibile, in quanto il mezzo non abbia soltanto una mera finalità “distintiva”, ma – per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato – risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti e/o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa”. Veniva altresì allegato l'art. 21 comma 2 delle modalità di applicazione del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che fissa, ai fini della tassazione, un limite dimensionale di 300mq, superato nel caso di specie. Concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree. Rimaneva contumace il . CP_2 CP_2
* * *
All'udienza del 3 ottobre 2024 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, in quanto la situazione dei luoghi emergente dalle fotografie prodotte non era mai stata in alcun modo contestata, rinviando per la decisione all'udienza del 12 giugno 2025; tale udienza veniva rinviata al 27 novembre 2025, allorquando la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * Il ricorso è fondato.
La legge n. 160/2019 individua quale fulcro impositivo del CUP la “diffusione di messaggi pubblicitari”, vale a dire comunicazioni rivolte ad accrescere la conoscibilità o l'appetibilità di beni o servizi, con una preminenza del carattere captativo di tali messaggi.
pagina 3 di 5 La locuzione “a qualunque titolo” contenuta nell'art. 2 del Regolamento comunale non può essere spiegata con una interpretazione onnivora e dilatata che ricomprenda qualsivoglia forma di comunicazione, giacché la norma va letta nel contesto sistematico del Regolamento medesimo e, soprattutto, in armonico coordinamento con l'art. 1, che individua espressamente nel “messaggio pubblicitario” il centro di imputazione del tributo, con l'art. 5, che ancora il presupposto all'effettiva
“diffusione di messaggi pubblicitari”, e con l'art. 29, che elenca dettagliatamente i casi di esenzione.
D'altronde, il legislatore statale, con disposizione di rango primario, non consente all'autonomia regolamentare degli enti locali di ampliare la sfera impositiva, permettendo unicamente di prevedere riduzioni o esenzioni ulteriori (artt. 1, commi 821 e 834, L. 160/2019). Ne discende che la fonte regolamentare non può spingersi sino ad alterare l'architettura del presupposto imponibile, cristallizzato dalla legge statale, dovendosi quindi interpretare in senso restrittivo.
Dalla documentazione fotografica agli atti emerge, con nitidezza, che i segnali installati dalla società ricorrente all'interno del parcheggio aeroportuale non recano contenuti, forme o proporzioni idonei a magnificare il marchio societario o a propagandarne i servizi.
Infatti, essi si limitano a svolgere la funzione, meramente servente, di indirizzare l'utenza verso le aree di ritiro e di riconsegna dei veicoli, risultando collocati unicamente nello spazio operativo strettamente inerente all'esecuzione del servizio di autonoleggio. Tali caratteristiche conducono, con evidenza, a escludere che si sia dinanzi a “messaggi pubblicitari” in senso proprio.
Anche qualora, in ipotesi astratta, si volesse forzare la qualificazione per ricondurre tali segnali nel perimetro concettuale della pubblicità, essi ricadrebbero comunque nell'esenzione delineata dall'art. 29, lett. a), del Regolamento comunale, che sottrae al canone la pubblicità “realizzata all'interno dei locali adibiti alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata”. L'area di parcheggio – pacificamente parte integrante e funzionale al servizio di noleggio – si presenta, sotto il profilo giuridico-funzionale, come un luogo inscindibilmente connesso alla prestazione del servizio.
Su questo punto, le decisioni di legittimità invocate dal (Cass. nn. 9580/1994 e 8658/2015) CP_2 riguardano scenari profondamente differenti, contrassegnati da: collocazione di cartelli o marchi di dimensioni considerevoli, esposizione in posizioni pienamente visibili dalla pubblica via e una vocazione, anche potenziale, alla promozione del marchio presso un pubblico indifferenziato. Si tratta di fattispecie non assimilabili a quella odierna, nella quale i segnali risultano installati in un ambito chiuso e circoscritto, rivolto esclusivamente a clienti già legati alla società da un rapporto contrattuale.
Di contro, pienamente rilevante e perfettamente sovrapponibile risulta la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez. V, ord. n. 9490/2018), che esclude dall'imposizione le scritte e le indicazioni aventi l'unica funzione di indirizzare i clienti di una società di autonoleggio verso i luoghi di ritiro e riconsegna delle vetture;
idem Cass. n. 13824/2005, che sottrae al tributo i segnali destinati esclusivamente a trasmettere un'informazione, similmente alle insegne in oggetto.
pagina 4 di 5 In forza delle argomentazioni svolte, quindi, difetta il presupposto impositivo del CP_4
, non essendo ravvisabile alcuna forma, diretta o indiretta, di diffusione di messaggi
[...] pubblicitari.
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto da addebitarsi integralmente alla parte convenuta costituita in quanto concessionaria di servizio di riscossione del credito da parte del CP_1 CP_2
che è rimasto contumace.
[...]
I compensi sono liquidati sulla scorta dello scaglione da €26.000 a €52.000 del D.M. 147/2022 applicando i parametri medi per le prime due fasi e i parametri minimi per le restanti;
è altresì dovuto il rimborso delle anticipazione per CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, annulla il suddetto avviso di accertamento;
conseguentemente, dichiara che nulla è dovuto a tale titolo da al Parte_1 CP_2 Con e alla Imposte Comunali e Affini S.p.A.;
[...]
Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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